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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/01/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 14528/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 14528/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Valente e dall'abogado Parte_1
Roberto Invernizzi;
attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Joanna A. Siemieniak;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: vendita, pagamento del corrispettivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 08.01.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio rappresentando: 1) di essere produttrice di Controparte_1
dispositivi medici con soluzioni iniettabili a base di acido ialuronico;
2) che la convenuta CP_1
era la sua distributrice in Polonia insieme a 3) che in forza del contratto di Parte_2
distribuzione sottoscritto in data 11.05.2021 in data 28.02.2022 ritirava della merce che CP_1
aveva in precedenza ordinato, con conseguente emissione della fattura n. 604 da parte di Pt_1
dall'importo di € 46.880,00; 4) che detta fattura non veniva tuttavia pagata dalla convenuta;
5) che, inoltre, non aveva rispettato le previsioni contrattuali in punto acquisti minimi CP_1
garantiti, con conseguente decisione dell'attrice di terminare il contratto in data 23.08.2022; 6) di aver successivamente presentato domanda di ingiunzione europea per il pagamento della fattura sopra ricordata, riscontrando tuttavia l'opposizione della convenuta, ragion per cui in questa sede intendeva ottenere il pagamento della fattura oltre al risarcimento del danno per mancato Pt_1
rispetto dei quantitativi minimi di acquisto nel periodo fra il 10.05.2021 ed il 10.02.2021, per un mancato profitto complessivo di € 193.962,00;
2 - ista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) di non aver pagato la merce pur
[...]
ritirata in quanto sprovvista delle necessarie certificazioni per la vendita, dal momento che Pt_1
ebbe a consegnare esclusivamente un certificato scaduto in data 07.02.2022; 2) di non essere responsabile per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita posto che la merce era priva del necessario certificato e posto che l'attrice non era stata in grado di garantire le forniture richieste;
3) l'assenza di prova del danno lamentato da;
Pt_1
- rilevato che il Giudice non accoglieva le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 08.01.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguito espressi;
- che, in particolare, risulta fondata la domanda di pagamento della fattura n. 604 del 2022, rispetto a cui parte convenuta non contesta la recezione della merce ed il mancato pagamento da parte sua, essendosi in effetti limitata solamente ad eccepire la legittimità del proprio rifiuto di pagare in quanto la merce non sarebbe in concreto commerciabile essendo priva delle necessarie certificazioni europee per la sua vendita nel mercato polacco;
- che detta eccezione è tuttavia infondata;
- che, infatti, il regolamento europeo sui dispositivi medici n. 745/2017 ha previsto all'art. 120 la possibilità per dispositivi con certificato CE valido ai sensi delle precedenti Direttive 90/385/CE e
93/42/CE (come nel caso in esame) di essere immessi sul mercato o messi in servizio fino a scadenza del certificato e non oltre il 26 maggio 2024;
- che secondo un'interpretazione restrittiva di questo articolo un'azienda produttrice avrebbe potuto continuare a distribuire i prodotti col vecchio certificato CE solo se tali prodotti fossero stati rilasciati prima della scadenza del marchio CE, ipotesi sussistente nella fattispecie in esame ove ha rilasciato e rifornito il magazzino prima della scadenza del certificato CE (7 febbraio Pt_1
2022) in forza del contratto di distribuzione sottoscritto con la convenuta e dell'ordine da questa inoltrato in data 05.08.2021 (come emergente dalla fattura), essendo da questo punto di vista del tutto irrilevante il giorno del successivo ritiro della merce da parte di posto che l'ordine CP_1
è del mese di agosto 2021, quando il certificato era ancora valido;
3 - che, peraltro, in data 29.06.2022, la Commissione Europea ha pubblicato la "Blue Guide 2022", una sorta di linea guida per l'interpretazione e l'applicazione del Regolamento, nella quale ha specificato (art. 2.3) che "Un prodotto è messo a disposizione sul mercato quando viene fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a solo titolo oneroso o gratuito" (…). "La messa a disposizione di un prodotto presuppone un'offerta o un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto concernente il prodotto in questione una volta ultimata la fase di fabbricazione. Il trasferimento non richiede necessariamente la consegna materiale del prodotto. Il trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico. Si può quindi parlare di trasferimento di un prodotto, ad esempio in caso di vendita, prestito, noleggio, leasing e donazione. Il trasferimento della proprietà implica che il prodotto debba essere messo a disposizione di un'altra persona fisica o giuridica";
- che, dunque, la norma va interpretata nel senso che per il rilascio dei prodotti e l'applicazione della deroga è sufficiente l'esistenza di un accordo fra le parti circa il trasferimento dei prodotti stessi in data antecedente alla perdita di validità del certificato, indipendentemente dalla consegna materiale, e nel caso di specie l'accordo fra le parti è di 6 mesi antecedente alla scadenza del certificato;
- che, conseguentemente, i prodotti venduti da erano perfettamente commerciabili in Pt_1
Polonia (come nel resto dell'UE), come indirettamente ma inequivocabilmente confermato dal fatto che non ha mai restituito i suddetti prodotti, avendoli anzi in gran parte rivenduti, CP_1
come emergente dalla email del 14.06.2022 inviata dal codistributore sul mercato polacco ad entrambe le parti di questo giudizio, da cui è dato evincere che le rimanenze di Parte_2
magazzino erano pari a 21 pezzi del prodotto Diart One 30 mg/3 ml a fronte di 800 pezzi forniti e di 40 pezzi Diart 1,8% a fronte di 2000 pezzi forniti: detta circostanza è stata allegata dalla difesa di parte attrice nella prima memoria e non è stata oggetto di tempestiva contestazione nella memoria n. 2 della convenuta, sicché deve ritenersi processualmente accertata ex art. 115 c.p.c.;
- che, infatti, “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto” (Cass. civ., 27.2.2008 n. 5191);
4 - che, del resto, sino all'introduzione di questo giudizio mai (e neppure il CP_1
codistributore) aveva eccepito l'incommerciabilità dei prodotti venduti, che in effetti risultano essere stati massimamente venduti sul mercato polacco dai 2 codistributori;
- che non rileva neppure in senso ostativo all'accoglimento della domanda attorea la difesa della convenuta secondo cui una legge polacca del 07.04.2022 avrebbe impedito la vendita dei dispositivi in questione in quanto: 1) detta legge polacca neppure è stata identificata, così come non ne è stato descritto l'esatto contenuto;
2) in ogni caso, la legge polacca non può vietare la commercializzazione di un prodotto che secondo il Regolamento Ce è commerciabile;
3) la legge polacca è successiva alla vendita (ma anche alla consegna) oggetto di causa, sicché essa non risulta applicabile;
4) i distributori hanno venduto la stragrande maggioranza della merce, che pertanto va pagata, essendo contrario a buona fede non pagare della merce che l'acquirente ha a sua volta rivenduto a terzi;
- che a questo punto va detto che per la prima volta nella memoria n. 2 il difensore di parte convenuta ha eccepito in compensazione la mancata applicazione di uno sconto previsto dal contratto in caso di raggiungimento dell'80% dell'obiettivo di vendita, pari ad € 69.800,00
(obiettivo peraltro pacificamente non raggiunto, contestando in effetti la convenuta che l'attrice avrebbe colpevolmente reso impossibile raggiungere il suddetto obiettivo);
- che, analogamente, per la prima volta nella memoria n. 2 il difensore di parte convenuta ha eccepito che i dispositivi di erano prodotti in Ucraina con certificazione turca, cosa che Pt_1
avrebbe reso agli occhi dei clienti i dispositivi di qualità inferiore;
- che dette eccezioni devono ritenersi inammissibili in quanto tardivamente formulate;
- che, infatti, la memoria n. 2 (rito antecedente alla riforma Cartabia, la quale non è applicabile a questo giudizio) è deputata esclusivamente alla replica delle domande ed eccezioni nuove della controparte, alla proposizione delle eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni nuove avversarie ed all'indicazione dei mezzi di prova dei fatti già ritualmente introdotti in giudizio, e non quindi all'allegazione degli elementi costitutivi della domanda o delle eccezioni, incombente cui sono invece destinati l'atto costitutivo e – per la sole precisazioni – la memoria n. 1 (oltre che l'udienza di prima comparizione);
- che la prima memoria, infatti, è testualmente finalizzata, fra l'altro, alla precisazione e modificazione delle domande già formulate, essendo dunque l'ultimo momento processuale in
5 cui la parte può incidere sul thema decidendum tramite l'allegazione dei fatti principali costitutivi della domanda;
- che, pertanto, ad avviso del giudicante la deduzione di crediti in compensazione preesistenti alla costituzione in giudizio e di mancanze di qualità dei prodotti venduti pure preesistenti alla costituzione in giudizio doveva avvenire al più tardi in occasione della prima memoria istruttoria, in quanto tali deduzioni sono in realtà finalizzate all'individuazione dell'oggetto delle eccezioni di inadempimento o di compensazione formulate dalla convenuta tramite la descrizione dei loro elementi costitutivi, deduzioni che poi avrebbero dovuto essere oggetto delle richieste di prova contenute nella seconda memoria istruttoria;
- che, pertanto, l'allegazione degli elementi costitutivi delle eccezioni difensive contenute per la prima volta nella seconda memoria deve essere considerata tardiva perché intervenuta allorquando i termini preclusivi di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., erano già irrimediabilmente decorsi, con conseguente decadenza dal potere di integrarli successivamente
(Tribunale Torino, sez. I, 15/03/2013) “in virtù del principio secondo cui il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, comma 5"(Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 947);
- che similmente, Cass., sez. II, 26/03/2012, n. 4835, ha affermato che “nel regime processuale di cui alla l. n. 353 del 1990, mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del
"thema decidendum" sono collegate agli introduttivi della causa e all'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., quelle attinenti al "thema probandum" si riferiscono alla fase processuale immediatamente successiva”, essendo pure irrilevante l'eventuale accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario (Cass. 30 novembre 2011 n. 25598; Cass. 16 maggio 2007 n. 11298);
- che, pertanto, alla luce di quanto precede la convenuta deve essere condannata a pagare la somma portata dalla fattura azionata da parte attrice, pari ad € 46.880,00 oltre interessi ex D.Lgs.
n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo, non essendo fondate le eccezioni formulate da parte convenuta;
- che, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice non può essere accolta per difetto di prova ed ancor prima di adeguata allegazione;
- che, infatti, parte attrice ha fondato la propria pretesa sul mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita da parte di ipotesi che in forza del contratto avrebbe generato il CP_1
diritto di ottenere il risarcimento del danno, compresa la perdita del profitto;
6 - che a tale scopo ha prodotto il doc. n. 16, ovvero uno specchietto di comparazione degli Pt_1
acquisti che avrebbe dovuto effettuare e di quelli effettivamente effettuati, con CP_1
conseguente indicazione del fatturato perso;
- che secondo l'attrice detto importo (fatturato perso) sarebbe stato preindividuato dalle parti quale ammontare del danno, ma detta tesi non è chiaramente accoglibile posto che in realtà il contratto (art. 11.1) si è limitato a prevedere il diritto per di azionare tutti i rimedi previsti Pt_1
dalla legge, fra cui la richiesta di ottenere il profitto perso, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di vendita, ma nulla dice circa i criteri per la quantificazione del danno;
- che, invece, parte attrice ha del tutto omesso di indicare i criteri necessari per calcolare il profitto perso, essendosi limitata ad indicare il fatturato perso, che è cosa ben diversa dal profitto;
- che, infatti, dal fatturato devono essere sottratti i costi di produzione, i costi del personale, quelli fissi ed altri ancora, sino a giungere al margine di profitto, ragion per cui la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta in quanto del tutto genericamente formulata;
- che, infatti, “chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa” (Cass., sez. III, 30/06/2015, n. 13328);
- che, in altre parole "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (Cass., sez. III,
30/06/2015, n. 13328; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012);
- che, in altre parole, nella fattispecie in esame avrebbe dovuto indicare e provare i suoi Pt_1
margini di profitto sul fatturato perso, cosa in alcun modo avvenuta se non con la memoria conclusiva depositata in sostituzione della discussione orale, quando ha allegato la Pt_1
marginalità media esistente nel settore farmaceutico nonché il mancato specifico guadagno
7 patito da “derivante dalla differenza tra gli ordinativi minimi stabiliti dal Contratto e gli ordini Pt_1
effettuati dalla Convenuta. Tale somma ammonta a 83.061,07 euro”;
- che, tuttavia, valgono in relazione a questa deduzione le argomentazioni in punto tardività già svolte in ordine alle eccezioni formulate da parte convenuta per la prima volta con la memoria n.
2;
- che, infatti, allegare gli elementi costitutivi del danno lamentato (ovvero il margine di profitto) per la prima volta all'udienza di discussione finale rappresenta indubbiamente un'azione tardiva, e come tale inammissibile, e peraltro il margine medio del settore farmaceutico è del tutto irrilevante posto che a rilevare è il margine specifico di (che aveva tutti gli elementi per Pt_1
dimostrare il proprio margine, anche in applicazione del principio di vicinanza alla prova), mentre il mancato guadagno specifico di (€ 83.061,07) è deduzione, oltre che tardiva, del tutto Pt_1
apodittica, posto che la “differenza tra gli ordinativi minimi stabiliti dal Contratto e gli ordini effettuati dalla Convenuta” altro non è che il mancato fatturato già indicato nel doc. n. 16;
- che, conseguentemente, il danno non può essere liquidato neppure in via equitativa atteso che
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)”: Cass., sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass., Sez. II,
07/06/2007, n. 13288), come avvenuto nella fattispecie in esame non avendo prodotto i Pt_1
bilanci o altra documentazione contabile attestante il margine di profitto sui prodotti oggetto di causa;
8 - che il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da assorbe e rende Pt_1
irrilevanti le eccezioni di circa l'inadempimento dell'attrice in relazione alla possibilità CP_1
per la convenuta di raggiungere i quantitativi di vendita pattuiti;
- che nella memoria conclusiva parte convenuta ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo europeo, domanda inammissibile come da ordinanza 12.04.2024 posto che l'opposizione al decreto ingiuntivo europeo ha già fatto venire meno il predetto decreto;
- che, infatti, l'opposizione presentata dal debitore ha fatto automaticamente venire meno il decreto ingiuntivo europeo per effetto della sola manifestazione della volontà oppositiva, sicché il decreto non può essere confermato o dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (sul punto, espressamente, Cass. S.U. n. 2840/2019);
- che sempre nella memoria conclusiva parte convenuta ha formulato la seguente domanda nuova: “Condannare al risarcimento dei danni nella misura di €193.962,00 o nella diversa Pt_1
somma accertanda”;
- che detta domanda è in primo luogo incomprensibile (parte convenuta chiede un danno pari al danno richiesto da parte attrice) e del tutto non argomentata, ed in secondo luogo tardiva in quanto formulata per la prima volta con le note scritte conclusive, non essendo stata formulata con la comparsa costitutiva o con la memoria n. 1 (neppure depositata), atto che costituisce il momento finale per la proposizione di domande;
- che, ancora, si ribadisce che non può procedersi in questa sede alla valutazione dell'eccezione di compensazione formulata da parte convenuta in quanto i fatti costitutivi a fondamento dell'eccezione sono stati sollevati solamente nella memoria n. 2;
- che, infine, quanto alle spese di lite va detto che “al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica
9 del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente” (Cass. Civ. n. 3438/2016);
- che nella fattispecie in esame, pertanto, all'attrice vanno riconosciute le spese per la domanda di pagamento della fattura, che tuttavia vale circa 1/5 della pretesa complessiva, ragion per cui le spese vanno compensate per 4/5, mentre il restante 1/5 va addossato alla convenuta (scaglione sino ad € 52.000,00 in applicazione del criterio del decisum, valori medi per tutte le fasi):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 46.880,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice Parte_1
[...]
Compensa le spese di lite per 4/5 e Condanna a pagare il Controparte_1
restante 1/5 a favore di spese che liquida per detta frazione in € Parte_1
1.523,20 a titolo di compenso ed in € 157,20 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 08.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
10
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. Luca Martinat, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. Luca Martinat
1 nella causa di cui al RG n. 14528/2023 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Valente e dall'abogado Parte_1
Roberto Invernizzi;
attrice contro
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Joanna A. Siemieniak;
Controparte_1
convenuta
avente ad oggetto: vendita, pagamento del corrispettivo all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 08.01.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio rappresentando: 1) di essere produttrice di Controparte_1
dispositivi medici con soluzioni iniettabili a base di acido ialuronico;
2) che la convenuta CP_1
era la sua distributrice in Polonia insieme a 3) che in forza del contratto di Parte_2
distribuzione sottoscritto in data 11.05.2021 in data 28.02.2022 ritirava della merce che CP_1
aveva in precedenza ordinato, con conseguente emissione della fattura n. 604 da parte di Pt_1
dall'importo di € 46.880,00; 4) che detta fattura non veniva tuttavia pagata dalla convenuta;
5) che, inoltre, non aveva rispettato le previsioni contrattuali in punto acquisti minimi CP_1
garantiti, con conseguente decisione dell'attrice di terminare il contratto in data 23.08.2022; 6) di aver successivamente presentato domanda di ingiunzione europea per il pagamento della fattura sopra ricordata, riscontrando tuttavia l'opposizione della convenuta, ragion per cui in questa sede intendeva ottenere il pagamento della fattura oltre al risarcimento del danno per mancato Pt_1
rispetto dei quantitativi minimi di acquisto nel periodo fra il 10.05.2021 ed il 10.02.2021, per un mancato profitto complessivo di € 193.962,00;
2 - ista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda rilevando: 1) di non aver pagato la merce pur
[...]
ritirata in quanto sprovvista delle necessarie certificazioni per la vendita, dal momento che Pt_1
ebbe a consegnare esclusivamente un certificato scaduto in data 07.02.2022; 2) di non essere responsabile per il mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita posto che la merce era priva del necessario certificato e posto che l'attrice non era stata in grado di garantire le forniture richieste;
3) l'assenza di prova del danno lamentato da;
Pt_1
- rilevato che il Giudice non accoglieva le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli 08.01.2025 ore
8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che la domanda dell'attrice è fondata nei limiti di seguito espressi;
- che, in particolare, risulta fondata la domanda di pagamento della fattura n. 604 del 2022, rispetto a cui parte convenuta non contesta la recezione della merce ed il mancato pagamento da parte sua, essendosi in effetti limitata solamente ad eccepire la legittimità del proprio rifiuto di pagare in quanto la merce non sarebbe in concreto commerciabile essendo priva delle necessarie certificazioni europee per la sua vendita nel mercato polacco;
- che detta eccezione è tuttavia infondata;
- che, infatti, il regolamento europeo sui dispositivi medici n. 745/2017 ha previsto all'art. 120 la possibilità per dispositivi con certificato CE valido ai sensi delle precedenti Direttive 90/385/CE e
93/42/CE (come nel caso in esame) di essere immessi sul mercato o messi in servizio fino a scadenza del certificato e non oltre il 26 maggio 2024;
- che secondo un'interpretazione restrittiva di questo articolo un'azienda produttrice avrebbe potuto continuare a distribuire i prodotti col vecchio certificato CE solo se tali prodotti fossero stati rilasciati prima della scadenza del marchio CE, ipotesi sussistente nella fattispecie in esame ove ha rilasciato e rifornito il magazzino prima della scadenza del certificato CE (7 febbraio Pt_1
2022) in forza del contratto di distribuzione sottoscritto con la convenuta e dell'ordine da questa inoltrato in data 05.08.2021 (come emergente dalla fattura), essendo da questo punto di vista del tutto irrilevante il giorno del successivo ritiro della merce da parte di posto che l'ordine CP_1
è del mese di agosto 2021, quando il certificato era ancora valido;
3 - che, peraltro, in data 29.06.2022, la Commissione Europea ha pubblicato la "Blue Guide 2022", una sorta di linea guida per l'interpretazione e l'applicazione del Regolamento, nella quale ha specificato (art. 2.3) che "Un prodotto è messo a disposizione sul mercato quando viene fornito per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a solo titolo oneroso o gratuito" (…). "La messa a disposizione di un prodotto presuppone un'offerta o un accordo (scritto o verbale) tra due o più persone fisiche o giuridiche per il trasferimento della proprietà, del possesso o di qualsivoglia altro diritto concernente il prodotto in questione una volta ultimata la fase di fabbricazione. Il trasferimento non richiede necessariamente la consegna materiale del prodotto. Il trasferimento può avvenire a titolo oneroso o gratuito e può basarsi su qualsiasi tipo di strumento giuridico. Si può quindi parlare di trasferimento di un prodotto, ad esempio in caso di vendita, prestito, noleggio, leasing e donazione. Il trasferimento della proprietà implica che il prodotto debba essere messo a disposizione di un'altra persona fisica o giuridica";
- che, dunque, la norma va interpretata nel senso che per il rilascio dei prodotti e l'applicazione della deroga è sufficiente l'esistenza di un accordo fra le parti circa il trasferimento dei prodotti stessi in data antecedente alla perdita di validità del certificato, indipendentemente dalla consegna materiale, e nel caso di specie l'accordo fra le parti è di 6 mesi antecedente alla scadenza del certificato;
- che, conseguentemente, i prodotti venduti da erano perfettamente commerciabili in Pt_1
Polonia (come nel resto dell'UE), come indirettamente ma inequivocabilmente confermato dal fatto che non ha mai restituito i suddetti prodotti, avendoli anzi in gran parte rivenduti, CP_1
come emergente dalla email del 14.06.2022 inviata dal codistributore sul mercato polacco ad entrambe le parti di questo giudizio, da cui è dato evincere che le rimanenze di Parte_2
magazzino erano pari a 21 pezzi del prodotto Diart One 30 mg/3 ml a fronte di 800 pezzi forniti e di 40 pezzi Diart 1,8% a fronte di 2000 pezzi forniti: detta circostanza è stata allegata dalla difesa di parte attrice nella prima memoria e non è stata oggetto di tempestiva contestazione nella memoria n. 2 della convenuta, sicché deve ritenersi processualmente accertata ex art. 115 c.p.c.;
- che, infatti, “ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto” (Cass. civ., 27.2.2008 n. 5191);
4 - che, del resto, sino all'introduzione di questo giudizio mai (e neppure il CP_1
codistributore) aveva eccepito l'incommerciabilità dei prodotti venduti, che in effetti risultano essere stati massimamente venduti sul mercato polacco dai 2 codistributori;
- che non rileva neppure in senso ostativo all'accoglimento della domanda attorea la difesa della convenuta secondo cui una legge polacca del 07.04.2022 avrebbe impedito la vendita dei dispositivi in questione in quanto: 1) detta legge polacca neppure è stata identificata, così come non ne è stato descritto l'esatto contenuto;
2) in ogni caso, la legge polacca non può vietare la commercializzazione di un prodotto che secondo il Regolamento Ce è commerciabile;
3) la legge polacca è successiva alla vendita (ma anche alla consegna) oggetto di causa, sicché essa non risulta applicabile;
4) i distributori hanno venduto la stragrande maggioranza della merce, che pertanto va pagata, essendo contrario a buona fede non pagare della merce che l'acquirente ha a sua volta rivenduto a terzi;
- che a questo punto va detto che per la prima volta nella memoria n. 2 il difensore di parte convenuta ha eccepito in compensazione la mancata applicazione di uno sconto previsto dal contratto in caso di raggiungimento dell'80% dell'obiettivo di vendita, pari ad € 69.800,00
(obiettivo peraltro pacificamente non raggiunto, contestando in effetti la convenuta che l'attrice avrebbe colpevolmente reso impossibile raggiungere il suddetto obiettivo);
- che, analogamente, per la prima volta nella memoria n. 2 il difensore di parte convenuta ha eccepito che i dispositivi di erano prodotti in Ucraina con certificazione turca, cosa che Pt_1
avrebbe reso agli occhi dei clienti i dispositivi di qualità inferiore;
- che dette eccezioni devono ritenersi inammissibili in quanto tardivamente formulate;
- che, infatti, la memoria n. 2 (rito antecedente alla riforma Cartabia, la quale non è applicabile a questo giudizio) è deputata esclusivamente alla replica delle domande ed eccezioni nuove della controparte, alla proposizione delle eccezioni conseguenti alle domande ed eccezioni nuove avversarie ed all'indicazione dei mezzi di prova dei fatti già ritualmente introdotti in giudizio, e non quindi all'allegazione degli elementi costitutivi della domanda o delle eccezioni, incombente cui sono invece destinati l'atto costitutivo e – per la sole precisazioni – la memoria n. 1 (oltre che l'udienza di prima comparizione);
- che la prima memoria, infatti, è testualmente finalizzata, fra l'altro, alla precisazione e modificazione delle domande già formulate, essendo dunque l'ultimo momento processuale in
5 cui la parte può incidere sul thema decidendum tramite l'allegazione dei fatti principali costitutivi della domanda;
- che, pertanto, ad avviso del giudicante la deduzione di crediti in compensazione preesistenti alla costituzione in giudizio e di mancanze di qualità dei prodotti venduti pure preesistenti alla costituzione in giudizio doveva avvenire al più tardi in occasione della prima memoria istruttoria, in quanto tali deduzioni sono in realtà finalizzate all'individuazione dell'oggetto delle eccezioni di inadempimento o di compensazione formulate dalla convenuta tramite la descrizione dei loro elementi costitutivi, deduzioni che poi avrebbero dovuto essere oggetto delle richieste di prova contenute nella seconda memoria istruttoria;
- che, pertanto, l'allegazione degli elementi costitutivi delle eccezioni difensive contenute per la prima volta nella seconda memoria deve essere considerata tardiva perché intervenuta allorquando i termini preclusivi di cui all'art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., erano già irrimediabilmente decorsi, con conseguente decadenza dal potere di integrarli successivamente
(Tribunale Torino, sez. I, 15/03/2013) “in virtù del principio secondo cui il thema decidendum non è più modificabile dopo la chiusura della prima udienza di trattazione o dopo la scadenza del termine concesso dal giudice ai sensi dell'art. 183, comma 5"(Cass., sez. III, 24 gennaio 2012, n. 947);
- che similmente, Cass., sez. II, 26/03/2012, n. 4835, ha affermato che “nel regime processuale di cui alla l. n. 353 del 1990, mentre le preclusioni relative alla facoltà delle parti di individuazione del
"thema decidendum" sono collegate agli introduttivi della causa e all'udienza di trattazione di cui all'art. 183 c.p.c., quelle attinenti al "thema probandum" si riferiscono alla fase processuale immediatamente successiva”, essendo pure irrilevante l'eventuale accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario (Cass. 30 novembre 2011 n. 25598; Cass. 16 maggio 2007 n. 11298);
- che, pertanto, alla luce di quanto precede la convenuta deve essere condannata a pagare la somma portata dalla fattura azionata da parte attrice, pari ad € 46.880,00 oltre interessi ex D.Lgs.
n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo, non essendo fondate le eccezioni formulate da parte convenuta;
- che, invece, la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice non può essere accolta per difetto di prova ed ancor prima di adeguata allegazione;
- che, infatti, parte attrice ha fondato la propria pretesa sul mancato raggiungimento degli obiettivi di vendita da parte di ipotesi che in forza del contratto avrebbe generato il CP_1
diritto di ottenere il risarcimento del danno, compresa la perdita del profitto;
6 - che a tale scopo ha prodotto il doc. n. 16, ovvero uno specchietto di comparazione degli Pt_1
acquisti che avrebbe dovuto effettuare e di quelli effettivamente effettuati, con CP_1
conseguente indicazione del fatturato perso;
- che secondo l'attrice detto importo (fatturato perso) sarebbe stato preindividuato dalle parti quale ammontare del danno, ma detta tesi non è chiaramente accoglibile posto che in realtà il contratto (art. 11.1) si è limitato a prevedere il diritto per di azionare tutti i rimedi previsti Pt_1
dalla legge, fra cui la richiesta di ottenere il profitto perso, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di vendita, ma nulla dice circa i criteri per la quantificazione del danno;
- che, invece, parte attrice ha del tutto omesso di indicare i criteri necessari per calcolare il profitto perso, essendosi limitata ad indicare il fatturato perso, che è cosa ben diversa dal profitto;
- che, infatti, dal fatturato devono essere sottratti i costi di produzione, i costi del personale, quelli fissi ed altri ancora, sino a giungere al margine di profitto, ragion per cui la domanda di risarcimento del danno non può essere accolta in quanto del tutto genericamente formulata;
- che, infatti, “chi domanda in giudizio il risarcimento del danno ha l'onere di descrivere in modo concreto i pregiudizi dei quali chiede il ristoro, senza limitarsi a formule vuote e stereotipe come la richiesta di risarcimento dei "danni subiti e subendi". Domande di questo tipo, quando non ne sia dichiarata la nullità ex art. 164 c.p.c., non fanno sorgere in capo al giudice alcun obbligo di provvedere in merito al risarcimento dei danni che fossero descritti concretamente solo in corso di causa” (Cass., sez. III, 30/06/2015, n. 13328);
- che, in altre parole "le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione della condotta in tesi colpevole della controparte (...), ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e/o non patrimoniali, prodotte da tale condotta, dovendo l'attore mettere il convenuto in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, e ciò a prescindere dalla loro esatta quantificazione e dall'assolvimento di ogni onere probatorio al riguardo" (Cass., sez. III,
30/06/2015, n. 13328; nello stesso senso, Sez. 3, Sentenza n. 17408 del 12/10/2012);
- che, in altre parole, nella fattispecie in esame avrebbe dovuto indicare e provare i suoi Pt_1
margini di profitto sul fatturato perso, cosa in alcun modo avvenuta se non con la memoria conclusiva depositata in sostituzione della discussione orale, quando ha allegato la Pt_1
marginalità media esistente nel settore farmaceutico nonché il mancato specifico guadagno
7 patito da “derivante dalla differenza tra gli ordinativi minimi stabiliti dal Contratto e gli ordini Pt_1
effettuati dalla Convenuta. Tale somma ammonta a 83.061,07 euro”;
- che, tuttavia, valgono in relazione a questa deduzione le argomentazioni in punto tardività già svolte in ordine alle eccezioni formulate da parte convenuta per la prima volta con la memoria n.
2;
- che, infatti, allegare gli elementi costitutivi del danno lamentato (ovvero il margine di profitto) per la prima volta all'udienza di discussione finale rappresenta indubbiamente un'azione tardiva, e come tale inammissibile, e peraltro il margine medio del settore farmaceutico è del tutto irrilevante posto che a rilevare è il margine specifico di (che aveva tutti gli elementi per Pt_1
dimostrare il proprio margine, anche in applicazione del principio di vicinanza alla prova), mentre il mancato guadagno specifico di (€ 83.061,07) è deduzione, oltre che tardiva, del tutto Pt_1
apodittica, posto che la “differenza tra gli ordinativi minimi stabiliti dal Contratto e gli ordini effettuati dalla Convenuta” altro non è che il mancato fatturato già indicato nel doc. n. 16;
- che, conseguentemente, il danno non può essere liquidato neppure in via equitativa atteso che
“l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)”: Cass., sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass., Sez. II,
07/06/2007, n. 13288), come avvenuto nella fattispecie in esame non avendo prodotto i Pt_1
bilanci o altra documentazione contabile attestante il margine di profitto sui prodotti oggetto di causa;
8 - che il rigetto della domanda di risarcimento del danno formulata da assorbe e rende Pt_1
irrilevanti le eccezioni di circa l'inadempimento dell'attrice in relazione alla possibilità CP_1
per la convenuta di raggiungere i quantitativi di vendita pattuiti;
- che nella memoria conclusiva parte convenuta ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo europeo, domanda inammissibile come da ordinanza 12.04.2024 posto che l'opposizione al decreto ingiuntivo europeo ha già fatto venire meno il predetto decreto;
- che, infatti, l'opposizione presentata dal debitore ha fatto automaticamente venire meno il decreto ingiuntivo europeo per effetto della sola manifestazione della volontà oppositiva, sicché il decreto non può essere confermato o dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 648 c.p.c. (sul punto, espressamente, Cass. S.U. n. 2840/2019);
- che sempre nella memoria conclusiva parte convenuta ha formulato la seguente domanda nuova: “Condannare al risarcimento dei danni nella misura di €193.962,00 o nella diversa Pt_1
somma accertanda”;
- che detta domanda è in primo luogo incomprensibile (parte convenuta chiede un danno pari al danno richiesto da parte attrice) e del tutto non argomentata, ed in secondo luogo tardiva in quanto formulata per la prima volta con le note scritte conclusive, non essendo stata formulata con la comparsa costitutiva o con la memoria n. 1 (neppure depositata), atto che costituisce il momento finale per la proposizione di domande;
- che, ancora, si ribadisce che non può procedersi in questa sede alla valutazione dell'eccezione di compensazione formulata da parte convenuta in quanto i fatti costitutivi a fondamento dell'eccezione sono stati sollevati solamente nella memoria n. 2;
- che, infine, quanto alle spese di lite va detto che “al fine di individuare la parte alla quale siano imputabili in misura prevalente gli oneri processuali, il giudice di merito dovrà effettuare una valutazione discrezionale, sebbene non arbitraria ma fondata sul criterio costituito dal principio di causalità, il quale si specifica nell'imputare idealmente a ciascuna parte gli oneri processuali causati all'altra per avere resistito a pretese fondate ovvero per avere avanzato pretese infondate, e nell'operare una ideale compensazione tra essi (con la precisazione che, in tale ideale compensazione, alla parte che agisce vanno riconosciuti per intero gli oneri necessari per la proposizione delle pretese fondate, ridotti in ragione della maggior quota differenziale degli oneri necessari alla controparte per resistere anche alle pretese infondate), e ciò sempre che non sussistano particolari motivi (da esplicitare in motivazione) tali da giustificare la integrale compensazione, o comunque una modifica
9 del carico delle spese (sotto il profilo della esclusione della ripetibilità di una quota di esse in favore della parte pur vittoriosa) in base alle circostanze di cui è possibile legittimamente tener conto ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., nel loro testo temporalmente vigente” (Cass. Civ. n. 3438/2016);
- che nella fattispecie in esame, pertanto, all'attrice vanno riconosciute le spese per la domanda di pagamento della fattura, che tuttavia vale circa 1/5 della pretesa complessiva, ragion per cui le spese vanno compensate per 4/5, mentre il restante 1/5 va addossato alla convenuta (scaglione sino ad € 52.000,00 in applicazione del criterio del decisum, valori medi per tutte le fasi):
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Condanna a pagare a favore di Controparte_1 Parte_1
la somma di € 46.880,00, oltre interessi ex D.Lgs. n. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura al saldo effettivo.
Rigetta la domanda di risarcimento del danno formulata da parte attrice Parte_1
[...]
Compensa le spese di lite per 4/5 e Condanna a pagare il Controparte_1
restante 1/5 a favore di spese che liquida per detta frazione in € Parte_1
1.523,20 a titolo di compenso ed in € 157,20 a titolo di esposti, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Così deciso in Torino il 08.01.2025.
Il Giudice
Luca Martinat
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