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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 21/02/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1495/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio promosso in data 29.03.2022 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti FRANCESCHETTO GIULIA, GIUDICI DEBORAH e BANCHELLI
ROSSELLA LORENZA,
RICORRENTE contro
(C.F. , anche nella persona del Curatore CP_1 C.F._2
Speciale ex art. 4, comma 10, L. 898/1970, Avv. SEGATO SABRINA, già nella CP_2
procedura iscritta al n. r. g. 66/2022 pendente dinanzi a questo Tribunale, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA PELLEGRINI,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti post sentenza parziale di divorzio n.
1633/2022 pubblicata in data 24.11.2022. CONCLUSIONI: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 12.02.2025 accettando la proposta formulata dal giudice relatore in data 27.11.2024 di seguito integralmente riportata (e precisata):
“conferma delle condizioni di cui alla proposta del 22.07.2024 [i.e. conferma dell'obbligazione posta a carico del ricorrente al capo n. 71 della sentenza n. 4370/2021 pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 20.05.2021 o, meglio, assunzione da parte del ricorrente dell'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 1.000,00, rivalutato dall'01.05.2022, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, non più a titolo di assegno di mantenimento del coniuge economicamente debole bensì a titolo di assegno divorzile;
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti] impregiudicato il diritto di chiedere la modifica delle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa all'esito della redazione dell'inventario dell'eredità beneficiata di e/o comunque della presentazione della Persona_1
dichiarazione di successione di e e, quindi, dell'accertamento dell'entità Persona_1 Persona_2
dei patrimoni rispettivamente ereditati dagli ex coniugi alla morte della zia e della madre” (e, comunque, ex lege al verificarsi di mutamenti nelle circostanze), fatta salva la conferma dei capi n. 4 e
6 della sentenza di separazione n. 4370/2021 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
20.05.2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 24.11.2022 è stata pubblicata la sentenza parziale n. 1633/2022 a mezzo della quale
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 06.12.1997 in Saronno (VA).
***
L'odierno thema decidendum investe la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi.
***
Sul punto la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 4370/2021, pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 20.05.2021, tra l'altro, ha disposto l'assegnazione della casa 1
Pag. 2 di 6 coniugale, di proprietà della società dell'odierno ricorrente, al medesimo quale genitore convivente con il figlio della coppia, nato l'[...], non economicamente Per_3
autosufficiente e ha posto a carico del ricorrente gli obblighi di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario di e di versare alla resistente l'assegno Per_3
di mantenimento dell'importo mensile di € 1.000,00.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 29.03.2022, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto “2) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Rho, Via De Gasperi n.82, di proprietà della Parasider S.r.l. e dalla stessa concessa in comodato al Sig. a Parte_1
quest'ultimo quale genitore con cui convive il figlio maggiorenne e non economicamente Per_3
autosufficiente; 3) confermare che il Sig. provveda al mantenimento ordinario del Parte_1
figlio maggiorenne e non economicamente indipendente e con lui convivente, e al pagamento del Per_3
100% delle spese extra-assegno individuate in base al Protocollo – Linee Guida Corte d'Appello –
Tribunale di Milano del 14/11/2017; 4) dichiarare che, a far data dal deposito del presente ricorso, nessun assegno divorzile dovrà essere corrisposto dal Sig. alla Sig.ra ” Parte_1 CP_1
considerato il di lei patrimonio mobiliare e immobiliare.
Costituendosi in giudizio in data 01.06.2022 la resistente, tra l'altro, ha allegato che “risulta depositato [ricorso per l'apertura della procedura di A.d.s. in suo favore] innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Volontaria Giurisdizione l'11 gennaio 2022 (procedimento n. 66/2022 VG) e il 17 marzo 2022 si è tenuta l'udienza di comparizione parti, cui la signora ha presenziato accompagnata Per_1
dall'assistente sociale (all'esito della quale il GT si è riservato) e ha chiesto “4) CP_3
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a un assegno divorzile mensile di euro CP_1
3.000,00”.
***
All'esito dell'udienza presidenziale del 07.06.2022, in via provvisoria e urgente, sono state confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
***
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 23.11.2022, rilevato che “in data 27.09.2022 il
G.T. del procedimento iscritto al n. r. g. 66/2022 promosso dinanzi a questo stesso Tribunale dall'odierna resistente, ha dichiarato aperta, a tempo indeterminato, l'amministrazione di sostegno a favore della Per_1
Pag. 3 di 6 nominandole, in data 18.10.2022, quale amministratore di sostegno l'avv. Sabrina Segato (che in data
20.10.2022 ha assunto detto ufficio e ha prestato il giuramento di rito)”, ai sensi dell'art. 4, comma
5, ultima parte della legge n. 898 del 1970, è stato nominato l'Avv. Segato, già CP_2
Curatrice Speciale della resistente.
***
All'udienza celebrata in data 22.07.2024 il giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “conferma dell'obbligazione posta a carico del ricorrente al capo n. 7 della sentenza n. 4370/2021 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 20.05.2021 i.e. dell'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di € 1.000,00, rivalutato dall'01.01.2022, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, non più a titolo di assegno di mantenimento del coniuge economicamente debole bensì a titolo di assegno divorzile;
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”. Detta proposta conciliativa è stata accettata dal ricorrente a mezzo delle note scritte depositate in data 26.09.2024 e dalla resistente a tanto autorizzata in data 08.10.2024 dal
G.T. della procedura di A.d.S. innanzi citata (v. doc. 124).
Tuttavia, in data 18.11.2024 il ricorrente ha allegato il certificato di decesso in data
02.11.2024della zia della resistente, che “conviveva con la resistente Persona_1
nell'appartamento sito in Saronno, Via Tolstoj n.11, di proprietà al 100% della resistente, ed era usufruttuaria al 50% dell'appartamento e del box siti in Chiavari, Via Antonio ed Elena Devoto n.97, di cui la resistente aveva la piena proprietà al 50% e la nuda proprietà al 50%”.
Alla successiva udienza celebrata in data 27.11.2024, tra l'altro, il ricorrente ha evidenziato che a causa della morte di la resistente ha acquisito la piena proprietà degli Persona_1
immobili siti in Chiavari (appartamento e box) e il diritto di incassare la polizza vita contratta dalla de cuius del valore nominale dell'importo di € 160.000,00. La resistente ha dichiarato che “la zia è morta senza coniuge e senza figli ma non è stato ancora acclarato che la Per_1
sia l'unica parente chiamata all'eredità, che la zia della resistente è deceduta prima dell'apertura della procedura di A.d.s. chiesta a sua tutela, che la resistente ha altri cugini (almeno due), che allo stato non è dato sapere se esista un testamento, che la resistente accetterà ex lege l'eredità della zia con beneficio
d'inventario e che dalla coabitazione con la zia derivavano alla resistente dei benefici (anche in termini di risparmio di spesa e di assistenza) ora venuti meno [e] che è morta settimana scorsa la mamma del ricorrente, il cui funerale è stato celebrato in data 22.11.2024 a Rho, proprietaria di Persona_2
Pag. 4 di 6 vari immobili e quote societarie (v., tra l'altro, doc. 27) e già coerede con i figli del marito/padre del ricorrente e che anche questa sopravvenienza cambia il quadro di riferimento”.
Il Giudice relatore ha formulato alle parti la proposta conciliativa in epigrafe integralmente riportata.
Successivamente, a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 12.02.2025, il ricorrente ha dichiarato di essere disponibile “ad accettare la proposta conciliativa ex art.185bis
c.p.c. formulata dal G.I. all'udienza del 27/11/2024 che prevede: 1) l'obbligo del Sig. Parte_1
di corresponsione alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile della somma mensile di €
[...] CP_1
1.000,00 rivalutata a far data dal 01/05/2022 (fatta salva la rivalutazione già ad oggi versata dal
Sig. alla Sig.ra da versare alla stessa a mezzo di bonifico bancario entro il Parte_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese;
2) la conferma dell'obbligo del Sig. di provvedere in via esclusiva Parte_1
al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne 3) la conferma dell'assegnazione Per_3
al Sig. della casa familiare sita in Rho, Via De Gasperi n.82, di proprietà della Parte_1
Parasider S.r.l. e dalla stessa concessa in comodato al Sig. 4) l'integrale Parte_1
compensazione delle spese di lite tra le parti;
5) l'espressa previsione che resterà impregiudicato il diritto di entrambe le parti di chiedere la modifica delle suindicate condizioni di divorzio proposte dal Giudice all'esito della redazione dell'inventario dell'eredità beneficiata della Sig.ra (zia della resistente) e/o Persona_1
comunque della presentazione della dichiarazione di successione delle Sigg.re e Persona_1 Per_2
(madre del ricorrente) e, quindi, dell'accertamento dell'entità dei patrimoni rispettivamente
[...]
ereditati dagli ex coniugi alla morte della zia e della madre e comunque, più in generale, delle conseguenze che le morti della zia della resistente e della madre del ricorrente hanno avuto sulla situazione economica degli ex coniugi”.
Dal canto suo, la resistente, a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data
12.02.2025, ha dichiarato di accettare la predetta proposta conciliativa giusta autorizzazione del “Giudice Tutelare dott.ssa Fusé, come da provvedimento del 5 febbraio 2025 che si produce sub doc 125 […] con le seguenti precisazioni: “la proposta conciliativa presuppone la conferma dell'obbligo paterno di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne e dell'assegnazione della casa coniugale al ricorrente che nessuna delle parti ha chiesto Per_3
modificare nella presente sede. Rettifica la proposta predetta nel senso che la rivalutazione dell'importo mensile di euro 1.000,00 è dovuta dal 01.05.2022 e non già dal 01.01.2022”.
Pag. 5 di 6 La causa è stata, per l'effetto, rimessa in decisione.
Il Collegio osserva che il ricorrente non ha chiesto modificare i capi n. 4 e 6 della sentenza di separazione in atti (che, anzi, ha chiesto confermare), che anche la resistente ha chiesto la conferma di detti capi e che, come già rilevato dal giudice relatore, ex lege le parti possono sempre chiedere la modifica delle condizioni concordate se si verificano mutamenti nelle circostanze (quali, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, la vendita e/o la messa a reddito di un immobile), assumendosi i relativi oneri e rischi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DISPONE CHE i rapporti tra le parti siano regolamentati in conformità alle condizioni in epigrafe integralmente richiamate.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
N. R. G. 1495/2022
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Maria Eugenia Pupa Presidente
Manuela Palvarini Giudice relatore
Alessandra Ardito Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento per divorzio promosso in data 29.03.2022 da
(C.F. ), con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1
Avv.ti FRANCESCHETTO GIULIA, GIUDICI DEBORAH e BANCHELLI
ROSSELLA LORENZA,
RICORRENTE contro
(C.F. , anche nella persona del Curatore CP_1 C.F._2
Speciale ex art. 4, comma 10, L. 898/1970, Avv. SEGATO SABRINA, già nella CP_2
procedura iscritta al n. r. g. 66/2022 pendente dinanzi a questo Tribunale, con il patrocinio dell'Avv. ROBERTA PELLEGRINI,
RESISTENTE con l'intervento del Pubblico Ministero Sede.
OGGETTO: regolamentazione dei rapporti post sentenza parziale di divorzio n.
1633/2022 pubblicata in data 24.11.2022. CONCLUSIONI: come da accordo perfezionatosi tra le parti private all'udienza con trattazione scritta celebrata in data 12.02.2025 accettando la proposta formulata dal giudice relatore in data 27.11.2024 di seguito integralmente riportata (e precisata):
“conferma delle condizioni di cui alla proposta del 22.07.2024 [i.e. conferma dell'obbligazione posta a carico del ricorrente al capo n. 71 della sentenza n. 4370/2021 pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 20.05.2021 o, meglio, assunzione da parte del ricorrente dell'obbligo di versare alla resistente l'importo mensile di € 1.000,00, rivalutato dall'01.05.2022, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, non più a titolo di assegno di mantenimento del coniuge economicamente debole bensì a titolo di assegno divorzile;
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti] impregiudicato il diritto di chiedere la modifica delle condizioni di cui alla predetta proposta conciliativa all'esito della redazione dell'inventario dell'eredità beneficiata di e/o comunque della presentazione della Persona_1
dichiarazione di successione di e e, quindi, dell'accertamento dell'entità Persona_1 Persona_2
dei patrimoni rispettivamente ereditati dagli ex coniugi alla morte della zia e della madre” (e, comunque, ex lege al verificarsi di mutamenti nelle circostanze), fatta salva la conferma dei capi n. 4 e
6 della sentenza di separazione n. 4370/2021 pubblicata dal Tribunale di Milano in data
20.05.2021.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
In data 24.11.2022 è stata pubblicata la sentenza parziale n. 1633/2022 a mezzo della quale
è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato dalle parti in data 06.12.1997 in Saronno (VA).
***
L'odierno thema decidendum investe la regolamentazione dei rapporti tra gli ex coniugi.
***
Sul punto la sentenza di separazione personale dei coniugi n. 4370/2021, pubblicata dal
Tribunale di Milano in data 20.05.2021, tra l'altro, ha disposto l'assegnazione della casa 1
Pag. 2 di 6 coniugale, di proprietà della società dell'odierno ricorrente, al medesimo quale genitore convivente con il figlio della coppia, nato l'[...], non economicamente Per_3
autosufficiente e ha posto a carico del ricorrente gli obblighi di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario di e di versare alla resistente l'assegno Per_3
di mantenimento dell'importo mensile di € 1.000,00.
***
A mezzo del ricorso depositato in data 29.03.2022, per quello che qui rileva, il ricorrente ha chiesto “2) confermare l'assegnazione della casa familiare sita in Rho, Via De Gasperi n.82, di proprietà della Parasider S.r.l. e dalla stessa concessa in comodato al Sig. a Parte_1
quest'ultimo quale genitore con cui convive il figlio maggiorenne e non economicamente Per_3
autosufficiente; 3) confermare che il Sig. provveda al mantenimento ordinario del Parte_1
figlio maggiorenne e non economicamente indipendente e con lui convivente, e al pagamento del Per_3
100% delle spese extra-assegno individuate in base al Protocollo – Linee Guida Corte d'Appello –
Tribunale di Milano del 14/11/2017; 4) dichiarare che, a far data dal deposito del presente ricorso, nessun assegno divorzile dovrà essere corrisposto dal Sig. alla Sig.ra ” Parte_1 CP_1
considerato il di lei patrimonio mobiliare e immobiliare.
Costituendosi in giudizio in data 01.06.2022 la resistente, tra l'altro, ha allegato che “risulta depositato [ricorso per l'apertura della procedura di A.d.s. in suo favore] innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, Volontaria Giurisdizione l'11 gennaio 2022 (procedimento n. 66/2022 VG) e il 17 marzo 2022 si è tenuta l'udienza di comparizione parti, cui la signora ha presenziato accompagnata Per_1
dall'assistente sociale (all'esito della quale il GT si è riservato) e ha chiesto “4) CP_3
porre a carico del ricorrente l'obbligo di corrispondere a un assegno divorzile mensile di euro CP_1
3.000,00”.
***
All'esito dell'udienza presidenziale del 07.06.2022, in via provvisoria e urgente, sono state confermate le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
***
A mezzo dell'ordinanza pronunciata in data 23.11.2022, rilevato che “in data 27.09.2022 il
G.T. del procedimento iscritto al n. r. g. 66/2022 promosso dinanzi a questo stesso Tribunale dall'odierna resistente, ha dichiarato aperta, a tempo indeterminato, l'amministrazione di sostegno a favore della Per_1
Pag. 3 di 6 nominandole, in data 18.10.2022, quale amministratore di sostegno l'avv. Sabrina Segato (che in data
20.10.2022 ha assunto detto ufficio e ha prestato il giuramento di rito)”, ai sensi dell'art. 4, comma
5, ultima parte della legge n. 898 del 1970, è stato nominato l'Avv. Segato, già CP_2
Curatrice Speciale della resistente.
***
All'udienza celebrata in data 22.07.2024 il giudice relatore ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “conferma dell'obbligazione posta a carico del ricorrente al capo n. 7 della sentenza n. 4370/2021 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 20.05.2021 i.e. dell'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'importo mensile di € 1.000,00, rivalutato dall'01.01.2022, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, non più a titolo di assegno di mantenimento del coniuge economicamente debole bensì a titolo di assegno divorzile;
compensazione integrale delle spese di lite tra le parti”. Detta proposta conciliativa è stata accettata dal ricorrente a mezzo delle note scritte depositate in data 26.09.2024 e dalla resistente a tanto autorizzata in data 08.10.2024 dal
G.T. della procedura di A.d.S. innanzi citata (v. doc. 124).
Tuttavia, in data 18.11.2024 il ricorrente ha allegato il certificato di decesso in data
02.11.2024della zia della resistente, che “conviveva con la resistente Persona_1
nell'appartamento sito in Saronno, Via Tolstoj n.11, di proprietà al 100% della resistente, ed era usufruttuaria al 50% dell'appartamento e del box siti in Chiavari, Via Antonio ed Elena Devoto n.97, di cui la resistente aveva la piena proprietà al 50% e la nuda proprietà al 50%”.
Alla successiva udienza celebrata in data 27.11.2024, tra l'altro, il ricorrente ha evidenziato che a causa della morte di la resistente ha acquisito la piena proprietà degli Persona_1
immobili siti in Chiavari (appartamento e box) e il diritto di incassare la polizza vita contratta dalla de cuius del valore nominale dell'importo di € 160.000,00. La resistente ha dichiarato che “la zia è morta senza coniuge e senza figli ma non è stato ancora acclarato che la Per_1
sia l'unica parente chiamata all'eredità, che la zia della resistente è deceduta prima dell'apertura della procedura di A.d.s. chiesta a sua tutela, che la resistente ha altri cugini (almeno due), che allo stato non è dato sapere se esista un testamento, che la resistente accetterà ex lege l'eredità della zia con beneficio
d'inventario e che dalla coabitazione con la zia derivavano alla resistente dei benefici (anche in termini di risparmio di spesa e di assistenza) ora venuti meno [e] che è morta settimana scorsa la mamma del ricorrente, il cui funerale è stato celebrato in data 22.11.2024 a Rho, proprietaria di Persona_2
Pag. 4 di 6 vari immobili e quote societarie (v., tra l'altro, doc. 27) e già coerede con i figli del marito/padre del ricorrente e che anche questa sopravvenienza cambia il quadro di riferimento”.
Il Giudice relatore ha formulato alle parti la proposta conciliativa in epigrafe integralmente riportata.
Successivamente, a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data 12.02.2025, il ricorrente ha dichiarato di essere disponibile “ad accettare la proposta conciliativa ex art.185bis
c.p.c. formulata dal G.I. all'udienza del 27/11/2024 che prevede: 1) l'obbligo del Sig. Parte_1
di corresponsione alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile della somma mensile di €
[...] CP_1
1.000,00 rivalutata a far data dal 01/05/2022 (fatta salva la rivalutazione già ad oggi versata dal
Sig. alla Sig.ra da versare alla stessa a mezzo di bonifico bancario entro il Parte_1 Per_1
giorno 5 di ogni mese;
2) la conferma dell'obbligo del Sig. di provvedere in via esclusiva Parte_1
al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne 3) la conferma dell'assegnazione Per_3
al Sig. della casa familiare sita in Rho, Via De Gasperi n.82, di proprietà della Parte_1
Parasider S.r.l. e dalla stessa concessa in comodato al Sig. 4) l'integrale Parte_1
compensazione delle spese di lite tra le parti;
5) l'espressa previsione che resterà impregiudicato il diritto di entrambe le parti di chiedere la modifica delle suindicate condizioni di divorzio proposte dal Giudice all'esito della redazione dell'inventario dell'eredità beneficiata della Sig.ra (zia della resistente) e/o Persona_1
comunque della presentazione della dichiarazione di successione delle Sigg.re e Persona_1 Per_2
(madre del ricorrente) e, quindi, dell'accertamento dell'entità dei patrimoni rispettivamente
[...]
ereditati dagli ex coniugi alla morte della zia e della madre e comunque, più in generale, delle conseguenze che le morti della zia della resistente e della madre del ricorrente hanno avuto sulla situazione economica degli ex coniugi”.
Dal canto suo, la resistente, a mezzo delle note di trattazione scritta depositate in data
12.02.2025, ha dichiarato di accettare la predetta proposta conciliativa giusta autorizzazione del “Giudice Tutelare dott.ssa Fusé, come da provvedimento del 5 febbraio 2025 che si produce sub doc 125 […] con le seguenti precisazioni: “la proposta conciliativa presuppone la conferma dell'obbligo paterno di provvedere in via esclusiva al mantenimento ordinario e straordinario del figlio maggiorenne e dell'assegnazione della casa coniugale al ricorrente che nessuna delle parti ha chiesto Per_3
modificare nella presente sede. Rettifica la proposta predetta nel senso che la rivalutazione dell'importo mensile di euro 1.000,00 è dovuta dal 01.05.2022 e non già dal 01.01.2022”.
Pag. 5 di 6 La causa è stata, per l'effetto, rimessa in decisione.
Il Collegio osserva che il ricorrente non ha chiesto modificare i capi n. 4 e 6 della sentenza di separazione in atti (che, anzi, ha chiesto confermare), che anche la resistente ha chiesto la conferma di detti capi e che, come già rilevato dal giudice relatore, ex lege le parti possono sempre chiedere la modifica delle condizioni concordate se si verificano mutamenti nelle circostanze (quali, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, la vendita e/o la messa a reddito di un immobile), assumendosi i relativi oneri e rischi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DISPONE CHE i rapporti tra le parti siano regolamentati in conformità alle condizioni in epigrafe integralmente richiamate.
COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 19/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Manuela Palvarini Maria Eugenia Pupa
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