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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/12/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
PA AR Presidente
BA Licitra Giudice
SC IC Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1011/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO SARA Parte_1 C.F._1
e
MB DE RL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CA AN
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia al Tribunale Ill.mo regolamentare i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni
“1) Il figlio viene affidato in via condivisa tra i genitori e collocato prevalentemente presso Persona_1 la madre. pagina 1 di 3 Il padre avrà diritto di:
- tenere il bambino tutte le settimane dal venerdì ore 18.30 al sabato a cena (indicativamente fino alle ore
21.00), oltrechè in due giorni infrasettimanali, da individuarsi nel lunedì e mercoledì, per cena, ossia dalle ore
19.00 alle ore 21.00; negli altri giorni i genitori potranno concordare anche ulteriori momenti di incontro tra il padre ed il bambino;
- tenere il bambino a dormire il lunedì o il mercoledì sera quando il giorno successivo è libero dal lavoro, dandone preavviso alla madre nella mattinata del lunedì o mercoledì;
- tenere il figlio metà delle vacanze natalizie e pasquali (il giorno di Natale e Pasqua alternati durante l'anno e ad anni alterni tra i genitori), nelle altre festività segnate in rosso sul calendario in alternanza alla madre;
- tenere il figlio 4 settimane non consecutive durante il resto dell'anno in coincidenza con le sue ferie lavorative, da concordarsi e comunicarsi alla madre con preavviso entro la fine del mese di febbraio;
con la precisazione che, qualora egli non si allontani dal luogo di residenza del minore, la madre potrà vedere il figlio almeno un paio di sere durante ciascuna settimana.
Del pari, anche la sig.ra avrà diritto a trascorrere con il bambino 4 settimane non consecutive Parte_1 durante l'anno al di fuori delle vacanze Natalizie e Pasquali e delle altre festività, con la precisazione che, qualora ella non si allontani dal luogo di residenza del minore, il padre potrà vedere il figlio almeno un paio di sere durante ciascuna settimana.
Le vacanze con il padre per l'anno 2025 sono già state concordate nelle settimane seguenti:
- dal 3 al 9 luglio 2025;
- dal 20 al 27 settembre 2025;
- dal 22 novembre al 7 dicembre 2025.
2) Il sig. Bombardieri verserà alla sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese e con decorrenza dal Parte_1
1.1.2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio fintantochè non raggiunga l'autosufficienza economica, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli
Avvocati di Sondrio, verranno ripartite tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno, salvo quelle relative alla scuola materna (comprensive di retta, mensa e quant'altro connesso), che saranno sostenute al 100% dal padre.
3) Il sig. Bombardieri continuerà a percepire integralmente gli assegni familiari erogati dal datore di lavoro in
Svizzera, mentre la sig.ra rinuncia a chiedere l'Assegno Unico per i figli erogato dall'INPS. Parte_1
4) La casa familiare di LA di AN (SO), Via Roma n. 7, condotta in locazione, viene assegnata alla madre, con gli arredi che la compongono”.
5) Salvo quanto qui indicato, le parti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo”. pagina 2 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 01.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate (salvo dar conto del diverso accordo, trasfuso nelle condizioni sopra trascritte, raggiunto nelle more del giudizio in ordine all'assegnazione della casa familiare di cui al punto n.4) ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Sondrio, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
SC IC PA AR
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
PA AR Presidente
BA Licitra Giudice
SC IC Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1011/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MUZIO SARA Parte_1 C.F._1
e
MB DE RL (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. C.F._2
CA AN
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, piaccia al Tribunale Ill.mo regolamentare i rapporti tra le parti alle seguenti condizioni
“1) Il figlio viene affidato in via condivisa tra i genitori e collocato prevalentemente presso Persona_1 la madre. pagina 1 di 3 Il padre avrà diritto di:
- tenere il bambino tutte le settimane dal venerdì ore 18.30 al sabato a cena (indicativamente fino alle ore
21.00), oltrechè in due giorni infrasettimanali, da individuarsi nel lunedì e mercoledì, per cena, ossia dalle ore
19.00 alle ore 21.00; negli altri giorni i genitori potranno concordare anche ulteriori momenti di incontro tra il padre ed il bambino;
- tenere il bambino a dormire il lunedì o il mercoledì sera quando il giorno successivo è libero dal lavoro, dandone preavviso alla madre nella mattinata del lunedì o mercoledì;
- tenere il figlio metà delle vacanze natalizie e pasquali (il giorno di Natale e Pasqua alternati durante l'anno e ad anni alterni tra i genitori), nelle altre festività segnate in rosso sul calendario in alternanza alla madre;
- tenere il figlio 4 settimane non consecutive durante il resto dell'anno in coincidenza con le sue ferie lavorative, da concordarsi e comunicarsi alla madre con preavviso entro la fine del mese di febbraio;
con la precisazione che, qualora egli non si allontani dal luogo di residenza del minore, la madre potrà vedere il figlio almeno un paio di sere durante ciascuna settimana.
Del pari, anche la sig.ra avrà diritto a trascorrere con il bambino 4 settimane non consecutive Parte_1 durante l'anno al di fuori delle vacanze Natalizie e Pasquali e delle altre festività, con la precisazione che, qualora ella non si allontani dal luogo di residenza del minore, il padre potrà vedere il figlio almeno un paio di sere durante ciascuna settimana.
Le vacanze con il padre per l'anno 2025 sono già state concordate nelle settimane seguenti:
- dal 3 al 9 luglio 2025;
- dal 20 al 27 settembre 2025;
- dal 22 novembre al 7 dicembre 2025.
2) Il sig. Bombardieri verserà alla sig.ra entro il giorno 1 di ogni mese e con decorrenza dal Parte_1
1.1.2025, a titolo di contributo al mantenimento del figlio fintantochè non raggiunga l'autosufficienza economica, la somma mensile di € 500,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT.
Le spese straordinarie, da individuarsi secondo il protocollo sottoscritto tra il Tribunale e l'Ordine degli
Avvocati di Sondrio, verranno ripartite tra i genitori in misura pari al 50% ciascuno, salvo quelle relative alla scuola materna (comprensive di retta, mensa e quant'altro connesso), che saranno sostenute al 100% dal padre.
3) Il sig. Bombardieri continuerà a percepire integralmente gli assegni familiari erogati dal datore di lavoro in
Svizzera, mentre la sig.ra rinuncia a chiedere l'Assegno Unico per i figli erogato dall'INPS. Parte_1
4) La casa familiare di LA di AN (SO), Via Roma n. 7, condotta in locazione, viene assegnata alla madre, con gli arredi che la compongono”.
5) Salvo quanto qui indicato, le parti dichiarano di avere già regolato ogni altro rapporto di natura economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro a qualsiasi titolo”. pagina 2 di 3 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 01.07.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e, con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate (salvo dar conto del diverso accordo, trasfuso nelle condizioni sopra trascritte, raggiunto nelle more del giudizio in ordine all'assegnazione della casa familiare di cui al punto n.4) ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3) compensa tra le parti le spese di procedura.
Sondrio, camera di consiglio del 20.11.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
SC IC PA AR
pagina 3 di 3