TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7322 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29792/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29792/2024 discussa all'udienza del 09.09.2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati Michael
Pasian e Federico Acampora ed elettivamente domiciliato in via
Boccaccio, 20 a Milano presso lo Studio Legale Pasian
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
In via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pagina 1 di 7 tempore, pronunciando l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_1 tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
In via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento dei danni patiti dal Sig. quantificabili in Parte_1
Euro 131.134,04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: condannare la società in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da Parte_1 al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del rapporto contrattuale instauratosi con nel gennaio 2021 Controparte_1 tramite la piattaforma di trading online ROinvesting e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagina 2 di 7 versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente deduceva: che nel gennaio
2021 il sig. veniva contattato dalla Parte_1 Controparte_2 società di investimento cipriota, sia telefonicamente sia tramite e- mail dall'indirizzo “boka. ” e gli venivano Email_1 illustrati i servizi offerti dalla piattaforma di trading online
ROinvesting; che il 5.01.2021 il ricorrente si registrava alla suddetta Piattaforma e veniva classificato come “cliente al dettaglio”; che il sig. decideva di usufruire del servizio Parte_1 di ricezione ed esecuzione degli ordini di acquisto e vendita di titoli e gli veniva prestato, altresì, il servizio di consulenza finanziaria, nonostante, secondo i Termini e le Condizioni, CP_1
non fosse a ciò autorizzata;
che il ricorrente svolgeva
[...] operazioni di trading su prodotti complessi, quali i CFD, seguendo le indicazioni dei consulenti finanziari, senza ricevere adeguate informazioni circa gli strumenti finanziari acquistati e i rischi connessi;
che il sig. non sottoscriveva, né gli veniva Parte_1 trasmesso, alcun contratto quadro o documento informativo;
che
[...] lo riclassificava quale “cliente professionale” senza che CP_2 vi fosse stata una richiesta in tal senso;
che il sig. Parte_1 investiva complessivamente € 131.134,04, come risultava dalle ricevute dei bonifici bancari e dal resoconto scaricato dall'area riservata della Piattaforma, perdendo interamente la somma versata;
che, dopo aver trasmesso un reclamo nei confronti della CP_1
senza ottenere risposta, il ricorrente presentava altresì un
[...] reclamo all'Autorità Garante per la Privacy di Cipro (doc. 5 e 6-b); che nel marzo 2022 la Società convenuta offriva di restituire la somma di € 30.000,00 al fine di comporre bonariamente la controversia, ma il ricorrente rifiutava l'offerta, in quanto eccessivamente inferiore ai danni effettivamente subiti;
che nel gennaio 2024 il Difensore del ricorrente intimava la restituzione del capitale investito, senza riscontro.
pagina 3 di 7 Il sig. , pertanto, chiedeva che le somme bonificate alla Parte_1 società convenuta gli fossero restituite in quanto versate a fronte di un contratto nullo per mancanza di forma scritta ex art. 23
T.U.F., dei requisiti minimi previsti all'art. 37 del Regolamento
Consob (20307/2018), per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. e per la carenza dell'indicazione del diritto di recesso ai sensi dell'art. 67- septiesdecies del Codice del Consumo.
regolarmente convenuta in giudizio, non si Controparte_1 costituiva restando contumace e pertanto non forniva alcun elemento utile ad una diversa ricostruzione dei fatti.
All'udienza del 28.01.2025, su istanza del ricorrente, veniva ordinato alla convenuta contumace, ai sensi dell'art. 210 c.p.c l'esibizione dei seguenti documenti:
(a) originale del contratto quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto della registrazione sulla piattaforma di Parte_1 trading online “ROInvesting” di proprietà della società CP_2
Qualora si tratti di documento elettronico, esso dovrà essere
[...] necessariamente completo dei relativi metadata (ossia le informazioni che descrivono un insieme di dati, i quali costituiscono le c.d.
“impronte digitali” di una prova elettronica) che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. (b) originali dei Parte_1 files audio relativi ai colloqui telefonici intercorsi tra il Sig.
ed i consulenti della società nel periodo Parte_1 Controparte_2 compreso tra il 5.1.2021 ed il 30.4.2021;(c) originali, completi dei relativi metadata, di tutte le comunicazioni elettroniche intercorse tra il Sig. e la società (d) elenco degli Parte_1 Controparte_2 account manager/consulenti finanziari che all'epoca di svolgimento dei fatti di causa operavano per conto della medesima società e, in particolare, degli originali delle licenze e/o autorizzazioni
(aggiornate) per fornire il servizio di consulenza al pubblico dell'account manager “ ” Per_1
Tale richiesta non veniva ottemperata dalla resistente.
pagina 4 di 7 Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha provato il rapporto intercorso con CP_1
producendo le comunicazioni avvenute via e-mail, gli estratti
[...] bancari e il riepilogo delle operazioni finanziarie da cui risultano i versamenti effettuati sulla piattaforma ROinvesting, denominazione commerciale della Controparte_2
Rilevano, in primo luogo, le e-mail (doc 1 ) mandate da indirizzi collegati a ROinvesting ( Email_2
, , Email_3 Email_4
) ove venivano richiesti al cliente i documenti Email_5 per l'apertura e la verificazione del conto e successivamente lo stesso veniva informato della possibilità di iniziare ad operare sul proprio account e di utilizzare l'indirizzo e-mail per chiedere di essere contattato Email_3 telefonicamente.
Risultano, inoltre, provati i contatti telefonici tra i consulenti
ROinvesting e il sig. che trovano riscontro nelle medesime Parte_1
e -mail, nonostante non si rinvenga in atti il doc. 7 indicizzato come “Registrazione telefonica - dipartimento reclami Parte_1
”. CP_1
Il ricorrente produceva poi (doc 3) l'estratto del proprio conto corrente aggiornato al 31.03.2021, da cui risultano i versamenti effettuati a Controparte_2
Risultano, infine (doc 4) le operazioni compiute sulla piattaforma ove sono indicate le perdite corrispondenti a € 131.134,04 ed il saldo rimanente di € 0,00.
Parte ricorrente, al fine di dimostrare che Controparte_1 svolgeva in suo favore attività di intermediazione prestando anche servizi di consulenza chiedeva anche disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui sopra, cui la convenuta contumace non ottemperava. Ciò consente di trarre ulteriori argomenti di prova circa la fondatezza delle allegazioni di cui al ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.c.
pagina 5 di 7 Il rapporto instaurato tra il sig. e è Parte_1 Controparte_1 dunque da qualificarsi come prestazione di servizi di investimento, con conseguente applicazione dell'art. 23 T.U.F., ai sensi del quale il relativo contratto deve essere redatto per iscritto con contestuale consegna di una copia al cliente, a pena di nullità.
Pertanto, nel caso di specie, il contratto stipulato tra il ricorrente e la convenuta deve essere dichiarato nullo, non avendo quest'ultima prodotto il c.d. “contratto quadro”; parimenti devono essere dichiarate nulle le successive operazioni di investimento compiute in mancanza del primo.
Da quanto sopra consegue in capo a l'obbligo di CP_1 restituire a favore di ex art. 2033 c.c Parte_1
l'importo versato dal ricorrente sulla piattaforma, per l'esecuzione dell'attività di trading, pari ad € 131.134,04.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo, non potendosi invece riconoscere gli interessi dal giorno del pagamento, in mancanza di prova che avrebbe dovuto essere fornita dal ricorrente, della mala fede dell'accipiens.
Neppure può essere riconosciuta al ricorrente la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di restituzione di prestazione pecuniaria, dunque di obbligazione di valuta, avente ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro liquida (Cass. 14213/1999).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicati ai valori medi, quanto alla fase di studio ed introduttiva e minimi quanto alla fase decisoria, in quanto non p stata svolta istruttoria, se non documnetale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: accertata la nullità del contratto stipulato tra Parte_1
e condanna alla
[...] Controparte_1 Controparte_1 restituzione in favore di di € 131.134,04, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
pagina 6 di 7 condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che liquida in € 6307,00 per Parte_1 compensi ed € 786 per spese oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Milano, 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Michela Guantario ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 29792/2024 discussa all'udienza del 09.09.2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura allegata al ricorso, dagli avvocati Michael
Pasian e Federico Acampora ed elettivamente domiciliato in via
Boccaccio, 20 a Milano presso lo Studio Legale Pasian
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, dichiarare la nullità del rapporto contrattuale instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la società in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
In via subordinata: per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, accertare l'esistenza di tutte le violazioni commesse dalla società
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
pagina 1 di 7 tempore, pronunciando l'annullamento del contratto instauratosi tra le parti e, per l'effetto, condannare la medesima società alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
In via ulteriormente subordinata: nella denegata ipotesi in cui il contratto fosse ritenuto valido ed efficace, accertare l'intervenuta risoluzione dello stesso per grave inadempimento della società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, per CP_1 tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, condannare quest'ultima alla restituzione di tutte le somme versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo;
In via di estremo subordine: accertare e dichiarare, per le ragioni in fatto e in diritto suesposte, la responsabilità precontrattuale della società e, per l'effetto, condannare Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 risarcimento dei danni patiti dal Sig. quantificabili in Parte_1
Euro 131.134,04, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo effettivo o in quella maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia;
In ogni caso: condannare la società in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, patiti e patendi dal ricorrente, da liquidarsi in via equitativa, oltre al risarcimento dei danni nella misura che sarà ritenuta di giustizia, ai sensi dell'art. 96 co. 1 c.p.c., ovvero al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3
c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio veniva introdotto da Parte_1 al fine di ottenere la dichiarazione di nullità del rapporto contrattuale instauratosi con nel gennaio 2021 Controparte_1 tramite la piattaforma di trading online ROinvesting e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla restituzione delle somme pagina 2 di 7 versate dal ricorrente, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente deduceva: che nel gennaio
2021 il sig. veniva contattato dalla Parte_1 Controparte_2 società di investimento cipriota, sia telefonicamente sia tramite e- mail dall'indirizzo “boka. ” e gli venivano Email_1 illustrati i servizi offerti dalla piattaforma di trading online
ROinvesting; che il 5.01.2021 il ricorrente si registrava alla suddetta Piattaforma e veniva classificato come “cliente al dettaglio”; che il sig. decideva di usufruire del servizio Parte_1 di ricezione ed esecuzione degli ordini di acquisto e vendita di titoli e gli veniva prestato, altresì, il servizio di consulenza finanziaria, nonostante, secondo i Termini e le Condizioni, CP_1
non fosse a ciò autorizzata;
che il ricorrente svolgeva
[...] operazioni di trading su prodotti complessi, quali i CFD, seguendo le indicazioni dei consulenti finanziari, senza ricevere adeguate informazioni circa gli strumenti finanziari acquistati e i rischi connessi;
che il sig. non sottoscriveva, né gli veniva Parte_1 trasmesso, alcun contratto quadro o documento informativo;
che
[...] lo riclassificava quale “cliente professionale” senza che CP_2 vi fosse stata una richiesta in tal senso;
che il sig. Parte_1 investiva complessivamente € 131.134,04, come risultava dalle ricevute dei bonifici bancari e dal resoconto scaricato dall'area riservata della Piattaforma, perdendo interamente la somma versata;
che, dopo aver trasmesso un reclamo nei confronti della CP_1
senza ottenere risposta, il ricorrente presentava altresì un
[...] reclamo all'Autorità Garante per la Privacy di Cipro (doc. 5 e 6-b); che nel marzo 2022 la Società convenuta offriva di restituire la somma di € 30.000,00 al fine di comporre bonariamente la controversia, ma il ricorrente rifiutava l'offerta, in quanto eccessivamente inferiore ai danni effettivamente subiti;
che nel gennaio 2024 il Difensore del ricorrente intimava la restituzione del capitale investito, senza riscontro.
pagina 3 di 7 Il sig. , pertanto, chiedeva che le somme bonificate alla Parte_1 società convenuta gli fossero restituite in quanto versate a fronte di un contratto nullo per mancanza di forma scritta ex art. 23
T.U.F., dei requisiti minimi previsti all'art. 37 del Regolamento
Consob (20307/2018), per indeterminatezza/indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1418 comma 2 c.c. e per la carenza dell'indicazione del diritto di recesso ai sensi dell'art. 67- septiesdecies del Codice del Consumo.
regolarmente convenuta in giudizio, non si Controparte_1 costituiva restando contumace e pertanto non forniva alcun elemento utile ad una diversa ricostruzione dei fatti.
All'udienza del 28.01.2025, su istanza del ricorrente, veniva ordinato alla convenuta contumace, ai sensi dell'art. 210 c.p.c l'esibizione dei seguenti documenti:
(a) originale del contratto quadro che avrebbe dovuto sottoscrivere il Sig. all'atto della registrazione sulla piattaforma di Parte_1 trading online “ROInvesting” di proprietà della società CP_2
Qualora si tratti di documento elettronico, esso dovrà essere
[...] necessariamente completo dei relativi metadata (ossia le informazioni che descrivono un insieme di dati, i quali costituiscono le c.d.
“impronte digitali” di una prova elettronica) che comprovino l'eventuale firma elettronica del Sig. (b) originali dei Parte_1 files audio relativi ai colloqui telefonici intercorsi tra il Sig.
ed i consulenti della società nel periodo Parte_1 Controparte_2 compreso tra il 5.1.2021 ed il 30.4.2021;(c) originali, completi dei relativi metadata, di tutte le comunicazioni elettroniche intercorse tra il Sig. e la società (d) elenco degli Parte_1 Controparte_2 account manager/consulenti finanziari che all'epoca di svolgimento dei fatti di causa operavano per conto della medesima società e, in particolare, degli originali delle licenze e/o autorizzazioni
(aggiornate) per fornire il servizio di consulenza al pubblico dell'account manager “ ” Per_1
Tale richiesta non veniva ottemperata dalla resistente.
pagina 4 di 7 Tanto premesso, il ricorso è fondato.
Parte ricorrente ha provato il rapporto intercorso con CP_1
producendo le comunicazioni avvenute via e-mail, gli estratti
[...] bancari e il riepilogo delle operazioni finanziarie da cui risultano i versamenti effettuati sulla piattaforma ROinvesting, denominazione commerciale della Controparte_2
Rilevano, in primo luogo, le e-mail (doc 1 ) mandate da indirizzi collegati a ROinvesting ( Email_2
, , Email_3 Email_4
) ove venivano richiesti al cliente i documenti Email_5 per l'apertura e la verificazione del conto e successivamente lo stesso veniva informato della possibilità di iniziare ad operare sul proprio account e di utilizzare l'indirizzo e-mail per chiedere di essere contattato Email_3 telefonicamente.
Risultano, inoltre, provati i contatti telefonici tra i consulenti
ROinvesting e il sig. che trovano riscontro nelle medesime Parte_1
e -mail, nonostante non si rinvenga in atti il doc. 7 indicizzato come “Registrazione telefonica - dipartimento reclami Parte_1
”. CP_1
Il ricorrente produceva poi (doc 3) l'estratto del proprio conto corrente aggiornato al 31.03.2021, da cui risultano i versamenti effettuati a Controparte_2
Risultano, infine (doc 4) le operazioni compiute sulla piattaforma ove sono indicate le perdite corrispondenti a € 131.134,04 ed il saldo rimanente di € 0,00.
Parte ricorrente, al fine di dimostrare che Controparte_1 svolgeva in suo favore attività di intermediazione prestando anche servizi di consulenza chiedeva anche disporsi l'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. di cui sopra, cui la convenuta contumace non ottemperava. Ciò consente di trarre ulteriori argomenti di prova circa la fondatezza delle allegazioni di cui al ricorso ex art. 116 comma 2 c.p.c.
pagina 5 di 7 Il rapporto instaurato tra il sig. e è Parte_1 Controparte_1 dunque da qualificarsi come prestazione di servizi di investimento, con conseguente applicazione dell'art. 23 T.U.F., ai sensi del quale il relativo contratto deve essere redatto per iscritto con contestuale consegna di una copia al cliente, a pena di nullità.
Pertanto, nel caso di specie, il contratto stipulato tra il ricorrente e la convenuta deve essere dichiarato nullo, non avendo quest'ultima prodotto il c.d. “contratto quadro”; parimenti devono essere dichiarate nulle le successive operazioni di investimento compiute in mancanza del primo.
Da quanto sopra consegue in capo a l'obbligo di CP_1 restituire a favore di ex art. 2033 c.c Parte_1
l'importo versato dal ricorrente sulla piattaforma, per l'esecuzione dell'attività di trading, pari ad € 131.134,04.
Su tale somma decorrono gli interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo, non potendosi invece riconoscere gli interessi dal giorno del pagamento, in mancanza di prova che avrebbe dovuto essere fornita dal ricorrente, della mala fede dell'accipiens.
Neppure può essere riconosciuta al ricorrente la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di restituzione di prestazione pecuniaria, dunque di obbligazione di valuta, avente ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro liquida (Cass. 14213/1999).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022 applicati ai valori medi, quanto alla fase di studio ed introduttiva e minimi quanto alla fase decisoria, in quanto non p stata svolta istruttoria, se non documnetale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa così provvede: accertata la nullità del contratto stipulato tra Parte_1
e condanna alla
[...] Controparte_1 Controparte_1 restituzione in favore di di € 131.134,04, Parte_1 oltre interessi legali dalla domanda sino al saldo effettivo;
pagina 6 di 7 condanna alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di che liquida in € 6307,00 per Parte_1 compensi ed € 786 per spese oltre IVA, CPA e rimborso forfettario.
Milano, 29 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Michela Guantario
pagina 7 di 7