TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 122
TAR
Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Invalidità derivata dall'illegittimità degli atti presupposti

    Il Tribunale rinvia alla sentenza n. -OMISSIS- e alla sentenza del giudice di appello n. -OMISSIS-, che hanno già esaminato e rigettato tali censure.

  • Rigettato
    Errore di fondo nell'annullamento della concessione edilizia e diniego di sanatoria

    La censura è stata rigettata in quanto relativa ad atti presupposti già scrutinati in precedente giudizio.

  • Rigettato
    Mancata corretta valutazione della situazione dei luoghi e dei titoli di proprietà

    La censura è stata rigettata in quanto relativa ad atti presupposti già scrutinati in precedente giudizio.

  • Rigettato
    Mancata verifica della distanza dalla battigia

    La censura è stata rigettata in quanto relativa ad atti presupposti già scrutinati in precedente giudizio.

  • Rigettato
    Mancata ponderazione dell'interesse dei ricorrenti nel diniego di sanatoria

    La censura è stata rigettata in quanto relativa ad atti presupposti già scrutinati in precedente giudizio.

  • Rigettato
    Inapplicabilità dell'acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune

    La censura è stata rigettata in quanto relativa ad atti presupposti già scrutinati in precedente giudizio.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività delle sanzioni amministrative

    Il Tribunale afferma che la sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 sanziona la mancata ottemperanza all'ordine demolitorio, non l'abuso edilizio in sé. Poiché l'ordinanza di demolizione è del 2021 (successiva alla L. 164/2014), l'applicazione della sanzione non viola il principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Scriminante dell'esercizio del diritto di tutela giudiziale

    Il Tribunale rileva che l'ordine di demolizione è efficace a meno che non venga concesso un provvedimento cautelare. Nel caso di specie, l'istanza sospensiva è stata rigettata e non impugnata. Pertanto, la condotta di inosservanza del provvedimento efficace non è scriminata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 122
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 122
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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