Ordinanza collegiale 16 giugno 2025
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 19/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00122/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01464/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1464 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Marabete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Marsala, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza con la quale è stata comminata la sanzione amministrativa pecuniaria n. -OMISSIS- emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Marsala, notificata in data 14.07.2023-16.08.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2025 il dott. UC DI e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, i ricorrenti in epigrafe hanno chiesto l’annullamento, tra gli altri, dell’ordinanza di sanzione amministrativa pecuniaria -OMISSIS-, emessa dal Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Marsala ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/01, conseguente all’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione delle opere abusive consistenti in:
1) un fabbricato per civile abitazione di piano terra e primo, composto a piano terra da due vani letto; wc, disimpegno e un vano adibito ad autorimessa, con una superficie utile abitabile di mq 26,32 e una superficie non residenziale di 53,08 e una superficie lorda di mq 92,00 e al primo piano, a cui si accede tramite scala esterna in c.a., composto da tre vani letto, bagno, disimpegno, cucina, pranzo, oltre ad una veranda coperta e un balcone con una superficie utile abitabile di mq 62,37, una superficie non residenziale di 23,06 e un volume v.p.p. comprensivo del piano terra e primo di mc. 565,80;
2) un locale di sgombero, in corpo separato posto dietro il fabbricato principale, ad angolo del fondo, con struttura in muratura, dalla superficie utile non residenziale di mq 20,40 e una superficie lorda di mq 26,52 ed un volume v.p.p. di mc 63,64;
3) recinzione del fondo con muro in conci di tufo per l’intero perimetro del fondo.
In particolare, gli istanti precisano che siffatte opere sono state realizzate su un terreno oggi di loro proprietà ereditato da -OMISSIS-sito in Marsala nella c/da Marausa della superficie di circa mq 430 rilevato nel catasto fabbricati al foglio di mappa -OMISSIS- con superficie complessiva utile abitabile di mq 90,49, una superficie non residenziale di mq 96,60 ed un volume v.p.p. di mc 629,44.
La suddetta ordinanza segue la precedente -OMISSIS-2 con la quale il Dirigente del Settore Pianificazione Settore Pianificazione e Gestione del Territorio-Grandi Opere del Comune di Marsala ha accertato l’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione delle opere abusive, di cui all’ordinanza -OMISSIS-, sulla scorta del verbale di accertamento della Polizia Municipale n. -OMISSIS- del 10 giugno 2022 riferito al sopralluogo eseguito in data 7 giugno 2022.
L’ingiunzione alla demolizione n. 236/21 a sua volta trova presupposto nella determina -OMISSIS-di revoca della determina -OMISSIS-e presa d’atto della nullità della concessione edilizia n.118 del 21 aprile 2010, rilasciata al signor -OMISSIS-dante causa dei ricorrenti, e nel consequenziale diniego della richiesta di sanatoria presentata il 31 maggio 1986, assunta al protocollo con il n. -OMISSIS-, in quanto riferita a fabbricato non sanabile, giusta la disposizione dell’art. 23 della Legge Regionale 10.08.1985 n. 37, realizzato entro la fascia di 150 mt. dalla battigia, zona in cui, ai sensi dell’art. 15 lettera a) della Legge Regionale 12.06.76 n.78, è inibita qualsiasi attività edificatoria in data successiva all’entrata in vigore della citata L.R. n. 78/76.
Avverso l’annullamento della concessione edilizia e del conseguente diniego di sanatoria, i ricorrenti hanno proposto ricorso giurisdizionale innanzi a questo Tribunale, RG -OMISSIS-, seguito da due ricorsi per motivi aggiunti rispettivamente per l’annullamento dell’ordinanza di ingiunzione alla demolizione e della successiva ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione.
Il ricorso è stato rigettato con sentenza n. -OMISSIS- successivamente appellata (confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza n. -OMISSIS-).
L’ordinanza di ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria impugnata in questa sede sarebbe illegittima, oltre che per invalidità derivata dall’illegittimità degli atti presupposti (già scrutinati nel giudizio definito con la sentenza n. -OMISSIS-) anche per profili di illegittimità autonomi.
In particolare, quest’ultimo provvedimento ripeterebbe, a dire dei ricorrenti, l’errore di fondo in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione nell’annullare la concessione edilizia e nell’esprimere il diniego di sanatoria per asserito contrasto con le disposizioni di cui all’art. 15 della L.R. n. 78/1976 nell’ordinare la demolizione delle opere ritenute abusive. Infatti, l’Amministrazione era tenuta a motivare sull'interesse pubblico specifico, concreto ed attuale all'annullamento della sanatoria, anche in relazione alla posizione del destinatario, che per lungo tempo ha incolpevolmente confidato sulla stabilità della concessione edilizia.
Ancora, nell’esercitare il potere di autotutela l’Amministrazione non avrebbe correttamente valutato la situazione dei luoghi esistente al momento della foto S.A.S. del 1978 ed avrebbe trascurato poi di leggere con attenzione sia quanto dichiarato in domanda (dove l’istante indica la lottizzazione), sia il titolo di proprietà allegato alla domanda di sanatoria, sia i precedenti atti istruttori ed in particolare il parere tecnico del 9 marzo 2010.
Con altro motivo, i ricorrenti lamentano la mancata verifica della distanza dalla battigia del bene all’epoca della sua avvenuta realizzazione. Non esisterebbe alcun atto istruttorio che inequivocabilmente lasci desumere l’effettiva ubicazione del manufatto abusivo entro la fascia di rispetto all’epoca della sua realizzazione.
Inoltre, negando la sanatoria, il Comune di Marsala non avrebbe adeguatamente ponderato l’interesso dei ricorrenti attraverso un ragionato confronto con gli interessi pubblici coinvolti e compresenti nella vicenda d’interesse.
Così come, a dire degli istanti, non sarebbe ipotizzabile nel caso di specie l’anticipata misura della previa acquisizione gratuita del bene al patrimonio del Comune, in origine prevista dalla Legge 1985/47 e successivamente dall’art. 31, comma 2, del D.P.R. 380/2001, in quanto tale misura sanzionatoria non era prevista al tempo della commissione dell’abuso, trovando applicazione solo per le costruzioni realizzate, in assenza di concessione, successivamente al febbraio 1985.
In ultimo, con altra censura che riguarda unicamente il provvedimento sanzionatorio in questa sede gravato, i ricorrenti lamentano che la disposizione di cui all’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. 380/2001 deve ritenersi diretta non a sanzionare un illecito autonomo di natura omissiva, id est l’inottemperanza alla ingiunzione alla demolizione, quanto a sanzionare l’illecito costituito dall’abuso edilizio. Ciò posto, l’ordinanza impugnata violerebbe il principio di irretroattività delle sanzioni amministrative, avendo il Comune di Marsala irrogato la sanzione pecuniaria di cui all’art. 31 del D.P.R. 380/2001 nell’anno 2023 in riferimento ad un abuso risalente al 1983, commesso dal dante causa dei ricorrenti, molto tempo prima dell’entrata in vigore della disposizione di legge che ha introdotto la sanzione. Così come, i ricorrenti dubitano dell’applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria, quale quella in esame, a fronte di una condotta omissiva asseritamente illecita ma in realtà scriminata dall’esercizio del diritto di tutela giudiziale costituzionalmente garantito, in concreto attuato con l’instaurazione di un giudizio sulla legittimità degli atti presupposti oggi pendente in grado di appello.
Pur se ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio il Comune di Marsala.
All’esito dell'udienza pubblica del giorno 12 maggio 2025, parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza al fine di attendere l’esito del giudizio di appello pendente innanzi al CGA e avente a oggetto la sentenza n. -OMISSIS- pronunciata da questo TAR tra le odierne parti in causa su atti presupposti rispetto a quello impugnato in questa sede (ingiunzione di demolizione e diniego di rilascio della sanatoria).
Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- del 16 giugno 2025, è stato concesso il richiesto rinvio.
In vista dell’odierna udienza pubblica, i ricorrenti hanno notiziato il Collegio circa l’esito del giudizio di appello definito con sentenza di rigetto n. -OMISSIS-, insistendo comunque per l’accoglimento del ricorso.
All'udienza pubblica del 22 dicembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato per quanto segue.
Come anticipato dai ricorrenti nella memoria del 7 aprile 2025, l’esito dell’appello della sentenza -OMISSIS- di questo Tribunale potrebbe “in caso di accoglimento [...], spiegare i propri effetti sulla decisione che codesto Tribunale è chiamato ad adottare, ove si consideri che il provvedimento oggi impugnato sostanzialmente deriva la sua invalidità dalla illegittimità degli atti che ne hanno costituito il logico presupposto” .
Ciò posto, ai fini del rigetto delle censure proposte per invalidità derivata degli atti gravati già nel giudizio RG -OMISSIS-, il Collegio non può fare altro che richiamare gli esiti a cui è giunto questo Tribunale con la sentenza n. -OMISSIS-, per come confermata dal giudice di appello con la sentenza n. -OMISSIS-, a cui per brevità si rinvia.
In ordine, poi, alle censure che hanno invece una valenza autonoma perché proposte ex novo nell’odierno giudizio e dirette a contestare unicamente il provvedimento sanzionatorio -OMISSIS- del Comune di Marsala, il ricorso deve essere respinto per le ragioni che seguono.
E’ pacifico in giurisprudenza il principio per cui, laddove l'ingiunzione di demolizione di un abuso edilizio e il verbale di accertamento dell'inottemperanza siano stati adottati entrambi in data posteriore a quella di entrata in vigore della l. 11 novembre 2014 n. 164, non può in alcun modo invocarsi il principio di irretroattività, assumendo unicamente rilievo la circostanza che l'inottemperanza sia stata accertata e notificata decorso il termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione medesima. Invero, ciò che viene sanzionato nella misura massima di euro 20.000,00 dall'art. 31, comma 4 - bis, d.P.R. n. 380/2001 non è la realizzazione dell'abuso edilizio in sé considerato, bensì la mancata spontanea ottemperanza all'ordine demolitorio legittimamente impartito dalla P.A. per opere abusivamente realizzate. Il disvalore ( ex se rilevante) colpito è l'inottemperanza all'ingiunzione di ripristino. Ne consegue che è irrilevante il fatto che l'abuso fosse stato realizzato prima dell'entrata in vigore della norma, giacché la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione impone l'applicazione della sanzione da quest'ultimo prevista, senza che ciò implichi violazione dell'invocato principio di irretroattività delle norme che introducono misure sanzionatorie (T.A.R., Napoli, sez. II, 12/12/2023, n. 6883; T.A.R. Napoli, sez. III, 02/11/2021, n.6858).
Nel caso di specie l’ordinanza di demolizione risale al 2021, emessa quindi in epoca successiva all’intervento normativo citato, e pertanto la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione impone l'applicazione della sanzione di cui all’art. 31, comma 4 - bis, DPR 380/01.
Di nessun pregio, poi, anche l’ultima censura con cui i ricorrenti dubitano dell’applicabilità della sanzione de qua poiché la condotta omissiva contestata sarebbe scriminata dall’esercizio del diritto di tutela giudiziale costituzionalmente garantito, in concreto attuato con l’instaurazione di un giudizio sulla legittimità degli atti presupposti.
Come noto, l’ordine di demolizione è un atto dovuto quando viene accertato un abuso edilizio non sanabile ed il fatto di aver proposto ricorso giurisdizionale non sospende l’efficacia dell’ordinanza, a meno che non venga concesso un provvedimento cautelare. Nel caso di specie, l’istanza sospensiva è stata rigettata dal Tribunale con ordinanza-OMISSIS-, provvedimento interinale nemmeno impugnato in sede di appello.
Quindi, in assenza di una sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione, non può dirsi scriminata la condotta dei ricorrenti di inosservanza del provvedimento del Comune trattandosi di atto efficace.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto con salvezza degli atti gravati.
Le spese non sono dovute attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Anna PI, Presidente FF
UC DI, Primo Referendario, Estensore
AL LL, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC DI | Anna PI |
IL SEGRETARIO