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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/06/2025, n. 1131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1131 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 29106/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29106/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo Controparte_1 Controparte_2 studio dell'avv. RICCA SELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...]; Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra e , non Controparte_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/12/2024 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
pag. 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Per_1 Per_2 collocamento alternato dei bambini presso ciascun genitore (le prime due settimane del mese con il papà e le ultime due con la mamma) e mantenendo residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse [come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture a cui affidare i figli nel loro percorso educativo e di crescita, con le quali i genitori intratterranno rapporti), all'educazione], ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337, comma 3, c.p.c. relativamente all'ordinaria amministrazione;
- per quanto concerne le festività, vacanze e ponti, i genitori concordano che:
a. durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé e Per_1 Per_2 per almeno quindici giorni anche non consecutivi o un tempo maggiore in accordo con i minori e nel restante periodo di vacanze scolastiche estive i genitori proseguiranno secondo l'alternanza ordinaria;
b. durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé e ad anni alterni, la settimana Per_1 Per_2 di Natale dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e quella di Capodanno dal 31 dicembre sino al 6
pag. 2 di 3 gennaio;
nel 2024 la prima settimana sarà trascorsa con la madre e la successiva con il padre, e cosi in via alternata negli anni successivi;
c. e trascorreranno le vacanze di Carnevale e di Pasqua al 50% con ciascun genitore, Per_1 Per_2 ad anni alterni tra loro;
d. I minori trascorreranno le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre con il genitore assegnatario della settimana nella quale le festività stesse cadono;
e. in occasione del compleanno dei genitori, i figli trascorreranno la giornata con il genitore in questione, mentre in occasione del compleanno di e questi ultimi trascorreranno la Per_1 Per_2 giornata con entrambi i genitori ove possibile;
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento di e per il tempo in cui ciascuno Per_1 Per_2 li avrà con sé, ciò in ragione del collocamento alternato in virtù del quale entrambi i genitori provvedono fattivamente ai bambini in maniera sostanzialmente paritaria;
DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, così come meglio indicate in dettaglio nel Protocollo di intese tra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di Torino, nonché, altresì, delle spese per buoni pasto e abbigliamento, sostenute nell'interesse di e I Per_1 Per_2 genitori concordano di indicare in quindici giorni il termine precedente all'esborso delle spese complessivamente superiori a € 500,00 affinché la somma possa essere messa a disposizione da parte di entrambi i genitori prima di sostenere la spesa stessa;
DÀ ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito al 100% dalla CP_3 signora in ragione della disparità reddituale tra i genitori;
Controparte_1
DÀ ATTO che i genitori stabiliranno liberamente le proprie residenze ed il rispettivo domicilio nei luoghi che riterranno più opportuni, impegnandosi reciprocamente a darsene comunicazione ed a provvedere ai conseguenti incombenti presso l'anagrafe;
DÀ ATTO che i genitori prestano sin d'ora reciproco consenso ai fini della richiesta di rilascio per e del passaporto ovvero di altro documento equipollente, valido per l'espatrio; Per_1 Per_2
DÀ ATTO che le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della signora _1
.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice Rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 29106/2024 V.G. promossa da:
e , entrambi elettivamente domiciliati presso lo Controparte_1 Controparte_2 studio dell'avv. RICCA SELENA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo ai minori: , nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...]; Per_1 Per_2
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I minori nati dalla relazione tra e , non Controparte_1 Controparte_2 coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 11/12/2024 e Controparte_1 CP_2
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento dei figli minori, alla loro collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - madre - figli ed alla previsione di un contributo per il loro mantenimento.
pag. 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli dei figli, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che li riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA i figli minori e ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con Per_1 Per_2 collocamento alternato dei bambini presso ciascun genitore (le prime due settimane del mese con il papà e le ultime due con la mamma) e mantenendo residenza anagrafica presso la madre. I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per cui assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse [come quelle relative alla salute (compresa la scelta del medico, degli specialisti e delle strutture sanitarie), all'istruzione (compresa l'individuazione delle strutture a cui affidare i figli nel loro percorso educativo e di crescita, con le quali i genitori intratterranno rapporti), all'educazione], ed eserciteranno separatamente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 337, comma 3, c.p.c. relativamente all'ordinaria amministrazione;
- per quanto concerne le festività, vacanze e ponti, i genitori concordano che:
a. durante le vacanze estive (da concordarsi di anno in anno entro il giorno 31/05 o non appena i genitori avranno conoscenza del proprio periodo di ferie) i genitori terranno con sé e Per_1 Per_2 per almeno quindici giorni anche non consecutivi o un tempo maggiore in accordo con i minori e nel restante periodo di vacanze scolastiche estive i genitori proseguiranno secondo l'alternanza ordinaria;
b. durante le vacanze natalizie i genitori terranno con sé e ad anni alterni, la settimana Per_1 Per_2 di Natale dal 23 dicembre sino al 30 dicembre e quella di Capodanno dal 31 dicembre sino al 6
pag. 2 di 3 gennaio;
nel 2024 la prima settimana sarà trascorsa con la madre e la successiva con il padre, e cosi in via alternata negli anni successivi;
c. e trascorreranno le vacanze di Carnevale e di Pasqua al 50% con ciascun genitore, Per_1 Per_2 ad anni alterni tra loro;
d. I minori trascorreranno le festività del 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre con il genitore assegnatario della settimana nella quale le festività stesse cadono;
e. in occasione del compleanno dei genitori, i figli trascorreranno la giornata con il genitore in questione, mentre in occasione del compleanno di e questi ultimi trascorreranno la Per_1 Per_2 giornata con entrambi i genitori ove possibile;
DISPONE che i genitori provvedano al mantenimento di e per il tempo in cui ciascuno Per_1 Per_2 li avrà con sé, ciò in ragione del collocamento alternato in virtù del quale entrambi i genitori provvedono fattivamente ai bambini in maniera sostanzialmente paritaria;
DISPONE che i genitori concorrano, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive e ricreative, così come meglio indicate in dettaglio nel Protocollo di intese tra magistrati e avvocati adottato dal Tribunale di Torino, nonché, altresì, delle spese per buoni pasto e abbigliamento, sostenute nell'interesse di e I Per_1 Per_2 genitori concordano di indicare in quindici giorni il termine precedente all'esborso delle spese complessivamente superiori a € 500,00 affinché la somma possa essere messa a disposizione da parte di entrambi i genitori prima di sostenere la spesa stessa;
DÀ ATTO che l'assegno unico e universale per i figli a carico venga percepito al 100% dalla CP_3 signora in ragione della disparità reddituale tra i genitori;
Controparte_1
DÀ ATTO che i genitori stabiliranno liberamente le proprie residenze ed il rispettivo domicilio nei luoghi che riterranno più opportuni, impegnandosi reciprocamente a darsene comunicazione ed a provvedere ai conseguenti incombenti presso l'anagrafe;
DÀ ATTO che i genitori prestano sin d'ora reciproco consenso ai fini della richiesta di rilascio per e del passaporto ovvero di altro documento equipollente, valido per l'espatrio; Per_1 Per_2
DÀ ATTO che le spese del presente giudizio sono integralmente a carico della signora _1
.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
26/06/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento. pag. 3 di 3