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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5323/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5323 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente
T R A
nata a [...], il [...], e residente in [...]
Torre n. 68, C.F. rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. C.F._1
Agrippina Porcelli, presso il cui studio sito in Bassiano (LT), P.zza G. Matteotti n. 15 è elettivamente domiciliata,
OPPONENTE
E
(C.F. e p. iva già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
incorporante in forza di atto di fusione del 04.10.2021 n. Rep. 471 – Racc. 335 a Controparte_3
rogito della Dott.ssa Notaio in Padova) con sede legale in Padova, Via San Marco n. 11, Persona_1
in persona del Dott. nato a [...] il [...], C.F.: CP_4 C.F._2
rappresentata e difesa dalla società con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3 Controparte_5
C.F. e P.IVA n. , in persona dell'Avv. Renata Castellan e dell'Avv. Nicola Corteggiano, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Corteggiano sito in Roma, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO.
CONCLUSIONI
pagina1 di 4 All'udienza del 16.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data Parte_1
04.10.2022 con il quale la società le ha intimato il pagamento della somma di Controparte_5
euro 30.634,51, oltre spese e accessori, in forza del titolo esecutivo costituito dal D.I. 1831/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 30/11/2020; a fondamento dell'opposizione ha eccepito il difetto di notifica del titolo esecutivo azionato nonché l'invalidità del contratto di finanziamento sottostante, in quanto asseritamente stipulato per l'acquisto di un'autovettura pur essendo il relativo prezzo stato corrisposto in data antecedente alla stipula del contratto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando le avverse Controparte_1
pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione svolta è del tutto infondata e non può trovare accoglimento.
Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato il principio per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale (non importa se l'esecuzione sia già iniziata ovvero sia stata solo minacciata con la intimazione del precetto) sono deducibili, al fine di infirmare totalmente o parzialmente il contenuto condannatorio od ordinatorio del titolo, solo fatti posteriori alla sua formazione, e non sono invece allegabili questioni che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate in sede di formazione del titolo medesimo, atteso che, in caso diverso, e cioè nell'ipotesi in cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione fosse consentito un controllo sul contenuto intrinseco del titolo, esso giudice verrebbe a pronunciare non tanto quale giudice dell'opposizione all'esecuzione quanto piuttosto in veste di giudice dell'impugnazione del titolo stesso.
In altri termini la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (v. Cass. 24752/08).
Nel caso di specie, pertanto, le contestazioni relative al contratto di finanziamento in forza del quale è stata ottenuta l'emissione del decreto ingiuntivo azionato avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., viceversa non introdotto.
pagina2 di 4 Né risulta a tal fine rilevante l'eccezione sollevata con riferimento all'omessa notifica del decreto ingiuntivo in questione, trattandosi di eccezione completamente smentita dalla produzione documentale di parte opposta, oltre che dalle stesse tesi difensive dell'opponente la quale ha dedotto che il decreto le sia stato notificato presso l'indirizzo di residenza in Sermoneta, via della Torre 68; la circostanza che l'opponente non abbia provveduto al ritiro dell'atto in quanto altrove domiciliata non esclude con tutt'evidenza che la notifica si sia perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a nulla rilevando il fatto che tale diverso domicilio corrisponda alla casa familiare assegnatale nell'ambito del giudizio di separazione.
Va anche precisato che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con
l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con
l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681); pertanto, il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., solo se intende negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sent. 1219/2014).
Pertanto, non potendo certo le deduzioni di parte opponente integrare motivi di nullità della notificazione, l'opposizione deve ritenersi inammissibile anche con riguardo a tale profilo, che avrebbe dovuto essere sollevato spiegando l'apposito rimedio di cui all'art. 650 c.p.c..
Per le ragioni svolte, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., stante la evidente infondatezza dell'opposizione: la misura del risarcimento va determinata in via equitativa, tenuto conto della misura dei compensi corrispondenti all'attività difensiva spiegata.
p.q.m.
pagina3 di 4 Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
3. Condanna l'opponente al risarcimento del danno in favore dell'opposta, da liquidarsi equitativamente in euro 2.900,00.
Così deciso in Latina il 3.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 5323 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente
T R A
nata a [...], il [...], e residente in [...]
Torre n. 68, C.F. rappresentata e difesa in forza di procura in atti dall'Avv. C.F._1
Agrippina Porcelli, presso il cui studio sito in Bassiano (LT), P.zza G. Matteotti n. 15 è elettivamente domiciliata,
OPPONENTE
E
(C.F. e p. iva già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
incorporante in forza di atto di fusione del 04.10.2021 n. Rep. 471 – Racc. 335 a Controparte_3
rogito della Dott.ssa Notaio in Padova) con sede legale in Padova, Via San Marco n. 11, Persona_1
in persona del Dott. nato a [...] il [...], C.F.: CP_4 C.F._2
rappresentata e difesa dalla società con sede legale in Milano, Via Hoepli n. 3 Controparte_5
C.F. e P.IVA n. , in persona dell'Avv. Renata Castellan e dell'Avv. Nicola Corteggiano, P.IVA_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Nicola Corteggiano sito in Roma, giusta procura in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: OPPOSIZIONE A PRECETTO.
CONCLUSIONI
pagina1 di 4 All'udienza del 16.10.2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data Parte_1
04.10.2022 con il quale la società le ha intimato il pagamento della somma di Controparte_5
euro 30.634,51, oltre spese e accessori, in forza del titolo esecutivo costituito dal D.I. 1831/2020 emesso dal Tribunale di Latina in data 30/11/2020; a fondamento dell'opposizione ha eccepito il difetto di notifica del titolo esecutivo azionato nonché l'invalidità del contratto di finanziamento sottostante, in quanto asseritamente stipulato per l'acquisto di un'autovettura pur essendo il relativo prezzo stato corrisposto in data antecedente alla stipula del contratto.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita contestando le avverse Controparte_1
pretese ed insistendo nel rigetto dell'opposizione.
La causa, istruita documentalmente, veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni.
L'opposizione svolta è del tutto infondata e non può trovare accoglimento.
Costituisce, infatti, orientamento giurisprudenziale consolidato il principio per cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale (non importa se l'esecuzione sia già iniziata ovvero sia stata solo minacciata con la intimazione del precetto) sono deducibili, al fine di infirmare totalmente o parzialmente il contenuto condannatorio od ordinatorio del titolo, solo fatti posteriori alla sua formazione, e non sono invece allegabili questioni che avrebbero potuto e dovuto essere sollevate in sede di formazione del titolo medesimo, atteso che, in caso diverso, e cioè nell'ipotesi in cui al giudice dell'opposizione all'esecuzione fosse consentito un controllo sul contenuto intrinseco del titolo, esso giudice verrebbe a pronunciare non tanto quale giudice dell'opposizione all'esecuzione quanto piuttosto in veste di giudice dell'impugnazione del titolo stesso.
In altri termini la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo (v. Cass. 24752/08).
Nel caso di specie, pertanto, le contestazioni relative al contratto di finanziamento in forza del quale è stata ottenuta l'emissione del decreto ingiuntivo azionato avrebbero dovuto essere sollevate nell'ambito del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., viceversa non introdotto.
pagina2 di 4 Né risulta a tal fine rilevante l'eccezione sollevata con riferimento all'omessa notifica del decreto ingiuntivo in questione, trattandosi di eccezione completamente smentita dalla produzione documentale di parte opposta, oltre che dalle stesse tesi difensive dell'opponente la quale ha dedotto che il decreto le sia stato notificato presso l'indirizzo di residenza in Sermoneta, via della Torre 68; la circostanza che l'opponente non abbia provveduto al ritiro dell'atto in quanto altrove domiciliata non esclude con tutt'evidenza che la notifica si sia perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., a nulla rilevando il fatto che tale diverso domicilio corrisponda alla casa familiare assegnatale nell'ambito del giudizio di separazione.
Va anche precisato che “la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solamente nel giudizio di opposizione al provvedimento monitorio, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., ovvero con
l'opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ., qualora la nullità abbia impedito all'opponente di averne tempestiva conoscenza, e non anche successivamente alla notificazione del precetto, con
l'opposizione di cui agli artt. 615 o 617 cod. proc. civ., davanti ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sull'opposizione a decreto ingiuntivo” (cfr. Cass. Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 25713 del 04/12/2014, Rv. 633681); pertanto, il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, può proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., solo se intende negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ. (cfr. Cass. sent. 1219/2014).
Pertanto, non potendo certo le deduzioni di parte opponente integrare motivi di nullità della notificazione, l'opposizione deve ritenersi inammissibile anche con riguardo a tale profilo, che avrebbe dovuto essere sollevato spiegando l'apposito rimedio di cui all'art. 650 c.p.c..
Per le ragioni svolte, l'opposizione non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui alla domanda, detratti i compensi per la fase istruttoria (non espletata).
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c., stante la evidente infondatezza dell'opposizione: la misura del risarcimento va determinata in via equitativa, tenuto conto della misura dei compensi corrispondenti all'attività difensiva spiegata.
p.q.m.
pagina3 di 4 Il Giudice Unico del Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione;
2. Condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.906,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge;
3. Condanna l'opponente al risarcimento del danno in favore dell'opposta, da liquidarsi equitativamente in euro 2.900,00.
Così deciso in Latina il 3.2.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Elena Saviano
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