Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 211
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Sentenza 3 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Giudice Unico del Tribunale Ordinario di Latina, dott.ssa Elena Saviano, e riguarda un'opposizione a precetto proposta da un'opponente contro Cherry Bank S.p.A. L'opponente ha contestato la validità del titolo esecutivo, sostenendo il difetto di notifica del decreto ingiuntivo e l'invalidità del contratto di finanziamento, asserendo che il pagamento fosse avvenuto prima della stipula. Dall'altra parte, la banca ha chiesto il rigetto dell'opposizione, difendendo la validità del titolo e la correttezza della notifica.

Il Giudice ha rigettato l'opposizione, argomentando che le questioni sollevate dall'opponente non potevano essere dedotte in sede di opposizione all'esecuzione, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate in un precedente giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo. Ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui nel giudizio di opposizione all'esecuzione possono essere dedotti solo fatti posteriori alla formazione del titolo. Inoltre, ha ritenuto infondata l'eccezione di difetto di notifica, evidenziando che la notifica si era perfezionata secondo le disposizioni di legge, nonostante l'opponente non avesse ritirato l'atto. Infine, ha condannato l'opponente al pagamento delle spese legali e al risarcimento del danno per l'evidente infondatezza dell'opposizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Latina, sentenza 03/02/2025, n. 211
    Giurisdizione : Trib. Latina
    Numero : 211
    Data del deposito : 3 febbraio 2025

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