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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 12/12/2025, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, in persona dei Magistrati: dott.ssa. Maria Ilaria Romano Presidente
dott. Aldo De Luca Giudice rel. dott. Leonardo Papaleo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al RGNR. 191/2025 V.G., avente ad oggetto: divorzio congiunto
TRA
nato il [...] a [...] (avv.ti Nazzareno Fiorenza e Parte_1
IA SA, giusta procura in atti)
parte ricorrente
E
nata il [...] a Castelvetere in [...] (avv. Dionisio Lombardi, CP_1
giusta procura in atti)
parte resistente con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI quelle rassegnate con note ex art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025 che richiamano quelle già formulate in atti e verbali di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
(è omesso lo svolgimento del processo ex art. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.)
1. Con ricorso ritualmente depositato, e hanno dedotto di aver Parte_1 CP_1
contratto matrimonio concordatario in Castelvetere in Val Fortore (BN) in data 28/8/1982, che dalla loro unione sono nati i figli e allo stato maggiorenni ed economicamente Per_1 Per_2
autosufficienti e che a seguito del venir meno dell'affectio coniugalis, il Tribunale di
p. 1/3 Benevento in data 9/4/2015 ha omologato la separazione consensuale tra di loro. Trascorsi i termini di legge, hanno proposto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c.
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata ed è accolta. Le parti hanno dedotto una crisi coniugale di gravità tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostruzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. A conferma di ciò, rileva, la circostanza, che in seguito alla separazione, i coniugi non si sono mai riconciliati, come dichiarato dalle parti, con ininterrotto decorso dei termini di legge.
3. Pertanto, sulla base degli elementi predetti, ricorrono le condizioni previste dall'art. 3 nr. 2 lett. a) L. 898/1970 e, in accoglimento della domanda, deve essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti in Castelvetere in Val Fortore (BN) il
28/8/1982 e disposte le formalità di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. nr. 396/2000.
4. Le parti hanno concordato i patti esposti nel ricorso debitamente sottoscritto. In particolare, si accordate nel senso che:
- “stabiliscono che vivranno separati, liberi di fissare la loro dimora ove riterranno più opportuno, con obbligo di mutuo rispetto;
- stabiliscono l'assegnazione della casa coniugale/familiare con tutto quanto nello stesso contenuto ubicata in Campolattaro (BN) alla via Molise nr. 71, divenuta nelle more della separazione ed a seguito di donazione, di proprietà esclusiva di a la quale, Parte_1 CP_1
pertanto, continuerà ad abitarla sempre a titolo di comodato gratuito, provvedendo al pagamento di tutte le relative utenze. Tanto pur essendo la ricorrente comproprietaria di un immobile ad uso
abitativo ubicato in Castelvetere in Val Fortore (BN)- si tratta nello specifico di un immobile in comunione ereditaria con i fratelli germani di (fg.nr.14, p.lla 678 C.F. comune di CP_1
Castelvetere in Val Fortore-BN);
- stabiliscono che utilizzerà il garage sottostante la casa coniugale/familiare, la quale CP_1
provvederà a corrispondere per intero (100%) al comune di Campolattaro la tari (qualunque futura denominazione giuridica la stessa dovesse assumere);
- corrisponderà a assegno divorzile mensile di €.700 (importo Parte_1 CP_1
codesto convenuto in sede di separazione consensuale), entro il giorno tre di ogni mese e con le
modalità in atto, oltre rivalutazione annuale (mese di novembre) secondo gli indici Istat del costo della vita”.
p. 2/3
5. Ciò posto, tali accordi non sono contrari a norme imperative ed all'ordine pubblico e ritiene il
Tribunale di poterli porre a base della presente decisione. Il P.M. ha espresso parere favorevole in data 4/3/2025
4 Spese di lite compensate in ragione della natura della controversia e dell'esito della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunziando, sulla domanda congiuntamente proposta da e ogni ulteriore, contraria o diversa domanda, Parte_1 CP_1
istanza, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra e in Castelvetere in Val Fortore (BN) il 28/8/1982 Parte_1 CP_1
(atto nr.23, parte II, serie A, anno 1982, ufficio 1) alle condizioni debitamente dichiarate in parte motiva;
- ordina procedersi all'annotazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 69 lett. D), DPR
3- 11-2000 n. 396, disponendo la trasmissione degli atti all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Castelvetere in Val Fortore (BN)
- compensa le spese di lite.
Benevento, 10/12/2025
Il Giudice rel Il Presidente
dott. Aldo De Luca dott.ssa Maria Ilaria Romano
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