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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Sturla 32C/2 presso lo studio dall' Avv. Sabatino Luca Raimo pec: , tel 3402543930 Email_1 che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso (c.f.: C.F._1
– PEC: t), dall'avvocata Lilia Email_2
IC (c.f.: , e dall'avvocato Christian Lo Scalzo C.F._2
(c.f.: ), in virtù di mandato alle liti a rogito del dott. C.F._3
notaio in Fiumicino. Persona_1
Ogg. :Pensione di vecchiaia ai sensi dell'art 2 d.lgs 503 del 1992
1 Conclusioni : come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio l per sentir accertare il suo diritto al CP_1
pensionamento di vecchiaia ai sensi dell'art 2 del Dlgs 503 del 1992 ( cd. deroghe Amato).
Tale norma testualmente prevede che:
“Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il 2 requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa”.
In sostanza, secondo la diposizione sopra richiamata, il lavoratore deve aver raggiunto (almeno):
a) Venticinque anni di anzianità assicurativa;
b) Quindici anni di consistenza contributiva (contributi settimanali: 780);
c) Dieci anni di lavoro discontinuo.
Nel caso di specie, come risulta dall'estratto contributivo depositato dall ( doc 5 in allegato alla memoria), il requisito sub (c) non sussiste CP_1
perché il ricorrente non è stato occupato per almeno dieci (10) anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Tale requisito risulta maturato esclusivamente per gli anni da 1981 a 1986 e per il 1996, e quindi anni 7.
Allo stesso modo non sussiste il requisito sub (b), perché il requisito contributivo di quindici (15) anni equivale a contributi settimanali n. 780
(15 x 52 = 780), mentre il ricorrente ha maturato n. 743 contributi.
Il ricorrente, gravato della prova circa la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della prestazione, nulla ha provato ed allegato in senso 3 contrario a quanto risultante dall'estratto contributivo a lui riferibile, limitandosi a contrastare il provvedimento di diniego dell fondato CP_1
sull'erroneo presupposto che la domanda fosse stata presentata a Gestione pensionistica errata ( doc 2 ricorso).
Tuttavia il procedimento introdotto è un giudizio di merito con cognizione piena sulla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto di cui si chiede l'accertamento.
Ne deriva l'onere in capo al ricorrente di comprovare la sussistenza di tutti i requisiti di legge richiesti per la prestazione pretesa.
Conseguentemente, il difetto di prova circa la sussistenza dei requisiti contributivi non può che portare al rigetto del ricorso.
Le Spese di lite vanno compensate per metà in ragione della limitazione della allegazione indotta dalla ragione del diniego della prestazione, mentre frazione residua a carico del ricorrente come da dispositivo.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. respinge il ricorso;
2. compensa per metà le spese di lite;
3. condanna il ricorrente a rifondere all' la frazione residua di spese CP_1
che si liquidano in euro 1.650,00 oltre spese generali.
Genova, 10/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
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ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Via Sturla 32C/2 presso lo studio dall' Avv. Sabatino Luca Raimo pec: , tel 3402543930 Email_1 che lo rappresenta e difende in forza di mandato a margine del ricorso
RICORRENTE
CONTRO
CP_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avvocato Pietro Capurso (c.f.: C.F._1
– PEC: t), dall'avvocata Lilia Email_2
IC (c.f.: , e dall'avvocato Christian Lo Scalzo C.F._2
(c.f.: ), in virtù di mandato alle liti a rogito del dott. C.F._3
notaio in Fiumicino. Persona_1
Ogg. :Pensione di vecchiaia ai sensi dell'art 2 d.lgs 503 del 1992
1 Conclusioni : come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato il 15 maggio 2025 ha Parte_1
convenuto in giudizio l per sentir accertare il suo diritto al CP_1
pensionamento di vecchiaia ai sensi dell'art 2 del Dlgs 503 del 1992 ( cd. deroghe Amato).
Tale norma testualmente prevede che:
“Nel regime dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti ed i lavoratori autonomi il diritto alla pensione di vecchiaia è riconosciuto quando siano trascorsi almeno venti anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione, fermi restando i requisiti previsti dalla previgente normativa per le pensioni ai superstiti.
2. In fase di prima applicazione i requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti in base alla tabella B allegata.
3. In deroga ai commi 1 e 2:
a) continuano a trovare applicazione i requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla previgente normativa nei confronti dei soggetti che li abbiano maturati alla data del 31 dicembre 1992, ovvero che anteriormente a tale data siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) per i lavoratori subordinati che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno venticinque anni, occupati per almeno dieci anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, è fatto salvo il 2 requisito contributivo per il pensionamento di vecchiaia previsto dalla previgente normativa;
c) nei casi di lavoratori dipendenti che hanno maturato al 31 dicembre 1992 una anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'età per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire i requisiti di cui ai commi 1 e 2, questi ultimi sono corrispondentemente ridotti fino al limite minimo previsto dalla previgente normativa”.
In sostanza, secondo la diposizione sopra richiamata, il lavoratore deve aver raggiunto (almeno):
a) Venticinque anni di anzianità assicurativa;
b) Quindici anni di consistenza contributiva (contributi settimanali: 780);
c) Dieci anni di lavoro discontinuo.
Nel caso di specie, come risulta dall'estratto contributivo depositato dall ( doc 5 in allegato alla memoria), il requisito sub (c) non sussiste CP_1
perché il ricorrente non è stato occupato per almeno dieci (10) anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare. Tale requisito risulta maturato esclusivamente per gli anni da 1981 a 1986 e per il 1996, e quindi anni 7.
Allo stesso modo non sussiste il requisito sub (b), perché il requisito contributivo di quindici (15) anni equivale a contributi settimanali n. 780
(15 x 52 = 780), mentre il ricorrente ha maturato n. 743 contributi.
Il ricorrente, gravato della prova circa la sussistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento della prestazione, nulla ha provato ed allegato in senso 3 contrario a quanto risultante dall'estratto contributivo a lui riferibile, limitandosi a contrastare il provvedimento di diniego dell fondato CP_1
sull'erroneo presupposto che la domanda fosse stata presentata a Gestione pensionistica errata ( doc 2 ricorso).
Tuttavia il procedimento introdotto è un giudizio di merito con cognizione piena sulla sussistenza degli elementi costitutivi del diritto di cui si chiede l'accertamento.
Ne deriva l'onere in capo al ricorrente di comprovare la sussistenza di tutti i requisiti di legge richiesti per la prestazione pretesa.
Conseguentemente, il difetto di prova circa la sussistenza dei requisiti contributivi non può che portare al rigetto del ricorso.
Le Spese di lite vanno compensate per metà in ragione della limitazione della allegazione indotta dalla ragione del diniego della prestazione, mentre frazione residua a carico del ricorrente come da dispositivo.
Il Giudice definendo il giudizio,
1. respinge il ricorso;
2. compensa per metà le spese di lite;
3. condanna il ricorrente a rifondere all' la frazione residua di spese CP_1
che si liquidano in euro 1.650,00 oltre spese generali.
Genova, 10/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
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