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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VI, sentenza 29/01/2026, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1325/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DI GIULIO ROSALBA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200186970223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 686/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento della cartella, con vittoria di spese e col beneficio della distrazione.
Resistente ADER: l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Resistente Regione Sicilia: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 64 e ss. del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (oggi Codice del processo tributario di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220), notificato a mezzo PEC consegnata in data 12 dicembre 2024 alla Regione Siciliana e ad Agenzia delle Entrate –
Riscossione, il contribuente impugna la cartella di pagamento in epigrafe, recante la richiesta di euro 406,51,
a titolo di tassa automobilistica anno 2017, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione della tassa automobilistica ex art. 5 D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 3 D.L. 2/1986, conv. in L. 60/1986, nonché, in via subordinata, l'illegittimità della cartella per avvenuto integrale pagamento del debito oggetto di definizione agevolata c.d. “Rottamazione-quater”, ai sensi dell'art. 1, commi 231–252, L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Conclude chiedendo l'annullamento della cartella, con vittoria di spese e col beneficio della distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 (oggi art. 46 Codice del processo tributario), in ragione della avvenuta definizione agevolata e dell'integrale pagamento, con compensazione integrale delle spese nei suoi confronti.
La Regione Sicilia, pur ritualmente evocata in giudizio con notifica PEC del 12 dicembre 2024, non si è costituita.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa, discussa in pubblica udienza telematica, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente verificata d'ufficio la regolare e tempestiva proposizione del ricorso, dagli atti risulta che:
– il contribuente ha presentato in data 20 aprile 2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. “Rottamazione-quater”), indicando, tra le altre, la cartella n. 097 2020 01869702 23 000;
– con comunicazione del 26 luglio 2023 ADER ha accolto la domanda, quantificando, a fronte di un debito residuo di euro 406,51, l'importo dovuto per la definizione in euro 291,88, da versarsi in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
– la quietanza di pagamento prodotta dal contribuente attesta che l'importo di euro 291,88 è stato integralmente versato in data 5 ottobre 2023, e dunque entro il termine utile previsto dalla legge e dall'agente della riscossione;
È pacifico che la cartella oggetto di impugnazione n. 09720200186970223000, recante crediti per tassa automobilistica Regione Sicilia anno 2017 per euro 406,51, rientri tra i carichi indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231–252, L. 197/2022 (“Rottamazione-quater”), presentata dal ricorrente in data 20 aprile 2023. L'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nei termini previsti dall'art. 1, commi 231–233, L. 197/2022, determina, quindi, per espressa previsione normativa, l'estinzione del debito residuo relativo ai carichi oggetto di definizione, con conseguente venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la medesima pretesa.
Ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992 (oggi trasfuso nel Codice del processo tributario senza modifiche sostanziali), “se nel corso del giudizio la pretesa tributaria risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”, con statuizione sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e tenendo conto del comportamento delle parti.
Nel caso di specie, dunque, la pretesa tributaria sottesa alla cartella impugnata era stata già integralmente definita e soddisfatta (pagamento avvenuto il 5 ottobre 2023), prima ancora della proposizione del ricorso
(notificato il 12 dicembre 2024), sicché, al momento dell'instaurazione del giudizio, l'obbligazione tributaria si era già estinta in forza della definizione agevolata e del relativo pagamento.
La permanenza formale della cartella, nonostante l'intervenuta rottamazione e il pagamento, ha reso necessario l'intervento giurisdizionale al fine di neutralizzare gli effetti dell'atto esattivo e di prevenire o arrestare eventuali azioni esecutive, sicché sussisteva un interesse meritevole all'impugnazione.
L'integrale pagamento del debito definito, unitamente all'accoglimento da parte di Agenzia delle Entrate –
Riscossione dell'istanza di definizione agevolata e al deposito della relativa documentazione, consente oggi di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni residuo interesse sostanziale sulla pretesa.
Quanto alle spese, va rilevato che l'iniziativa giudiziale del contribuente è stata determinata dalla permanenza della cartella e della pretesa esattiva, nonostante l'avvenuta definizione e l'integrale pagamento e che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non risulta aver spontaneamente provveduto, prima del ricorso, all'estinzione della posizione o ad annullare/aggiornare l'estratto di ruolo in modo tale da escludere ulteriori iniziative esecutive.
Alla luce di tali elementi e, avuto riguardo al principio della soccombenza virtuale, considerato che il ricorrente ha debitamente contestato la cartella fondata su un debito già definito e integralmente pagato, le spese del giudizio vanno poste a carico dei resistenti, in solido tra loro, tenuto conto che la pretesa trae origine da un ruolo dell'ente impositore (Regione Sicilia) e che l'agente della riscossione ha continuato a dare corso all'atto esattivo senza adeguarsi tempestivamente all'intervenuta definizione.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per poter disporre la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992, non potendosi ravvisare gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al criterio della soccombenza virtuale.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno distratte in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
a) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Siciliana, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza telematica del 26 gennaio
2026.
Il Giudice Unico
BA Di UL
(digitalmente firmato)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 6, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 12:30 in composizione monocratica:
DI GIULIO ROSALBA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 590/2025 depositato il 09/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720200186970223000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 686/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento della cartella, con vittoria di spese e col beneficio della distrazione.
Resistente ADER: l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con compensazione delle spese. Resistente Regione Sicilia: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ai sensi dell'art. 64 e ss. del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (oggi Codice del processo tributario di cui al D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 220), notificato a mezzo PEC consegnata in data 12 dicembre 2024 alla Regione Siciliana e ad Agenzia delle Entrate –
Riscossione, il contribuente impugna la cartella di pagamento in epigrafe, recante la richiesta di euro 406,51,
a titolo di tassa automobilistica anno 2017, oltre oneri di riscossione e diritti di notifica.
Il ricorrente eccepisce, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione triennale del diritto alla riscossione della tassa automobilistica ex art. 5 D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, conv. in L. 28 febbraio 1983, n. 53, come modificato dall'art. 3 D.L. 2/1986, conv. in L. 60/1986, nonché, in via subordinata, l'illegittimità della cartella per avvenuto integrale pagamento del debito oggetto di definizione agevolata c.d. “Rottamazione-quater”, ai sensi dell'art. 1, commi 231–252, L. 29 dicembre 2022, n. 197.
Conclude chiedendo l'annullamento della cartella, con vittoria di spese e col beneficio della distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. 546/1992 (oggi art. 46 Codice del processo tributario), in ragione della avvenuta definizione agevolata e dell'integrale pagamento, con compensazione integrale delle spese nei suoi confronti.
La Regione Sicilia, pur ritualmente evocata in giudizio con notifica PEC del 12 dicembre 2024, non si è costituita.
All'udienza del 26 gennaio 2026 la causa, discussa in pubblica udienza telematica, è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente verificata d'ufficio la regolare e tempestiva proposizione del ricorso, dagli atti risulta che:
– il contribuente ha presentato in data 20 aprile 2023 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (c.d. “Rottamazione-quater”), indicando, tra le altre, la cartella n. 097 2020 01869702 23 000;
– con comunicazione del 26 luglio 2023 ADER ha accolto la domanda, quantificando, a fronte di un debito residuo di euro 406,51, l'importo dovuto per la definizione in euro 291,88, da versarsi in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023;
– la quietanza di pagamento prodotta dal contribuente attesta che l'importo di euro 291,88 è stato integralmente versato in data 5 ottobre 2023, e dunque entro il termine utile previsto dalla legge e dall'agente della riscossione;
È pacifico che la cartella oggetto di impugnazione n. 09720200186970223000, recante crediti per tassa automobilistica Regione Sicilia anno 2017 per euro 406,51, rientri tra i carichi indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata ex art. 1, commi 231–252, L. 197/2022 (“Rottamazione-quater”), presentata dal ricorrente in data 20 aprile 2023. L'integrale pagamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, nei termini previsti dall'art. 1, commi 231–233, L. 197/2022, determina, quindi, per espressa previsione normativa, l'estinzione del debito residuo relativo ai carichi oggetto di definizione, con conseguente venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio avente ad oggetto la medesima pretesa.
Ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/1992 (oggi trasfuso nel Codice del processo tributario senza modifiche sostanziali), “se nel corso del giudizio la pretesa tributaria risulta integralmente soddisfatta, il giudice dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere”, con statuizione sulle spese secondo il principio della soccombenza virtuale e tenendo conto del comportamento delle parti.
Nel caso di specie, dunque, la pretesa tributaria sottesa alla cartella impugnata era stata già integralmente definita e soddisfatta (pagamento avvenuto il 5 ottobre 2023), prima ancora della proposizione del ricorso
(notificato il 12 dicembre 2024), sicché, al momento dell'instaurazione del giudizio, l'obbligazione tributaria si era già estinta in forza della definizione agevolata e del relativo pagamento.
La permanenza formale della cartella, nonostante l'intervenuta rottamazione e il pagamento, ha reso necessario l'intervento giurisdizionale al fine di neutralizzare gli effetti dell'atto esattivo e di prevenire o arrestare eventuali azioni esecutive, sicché sussisteva un interesse meritevole all'impugnazione.
L'integrale pagamento del debito definito, unitamente all'accoglimento da parte di Agenzia delle Entrate –
Riscossione dell'istanza di definizione agevolata e al deposito della relativa documentazione, consente oggi di dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno ogni residuo interesse sostanziale sulla pretesa.
Quanto alle spese, va rilevato che l'iniziativa giudiziale del contribuente è stata determinata dalla permanenza della cartella e della pretesa esattiva, nonostante l'avvenuta definizione e l'integrale pagamento e che l'Agenzia delle Entrate – Riscossione non risulta aver spontaneamente provveduto, prima del ricorso, all'estinzione della posizione o ad annullare/aggiornare l'estratto di ruolo in modo tale da escludere ulteriori iniziative esecutive.
Alla luce di tali elementi e, avuto riguardo al principio della soccombenza virtuale, considerato che il ricorrente ha debitamente contestato la cartella fondata su un debito già definito e integralmente pagato, le spese del giudizio vanno poste a carico dei resistenti, in solido tra loro, tenuto conto che la pretesa trae origine da un ruolo dell'ente impositore (Regione Sicilia) e che l'agente della riscossione ha continuato a dare corso all'atto esattivo senza adeguarsi tempestivamente all'intervenuta definizione.
Non ricorrono, pertanto, i presupposti per poter disporre la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 46, comma 3, D.Lgs. 546/1992, non potendosi ravvisare gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al criterio della soccombenza virtuale.
Le spese, liquidate come da dispositivo, vanno distratte in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, Sezione Sesta, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
a) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere;
b) condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e la Regione Siciliana, in solido tra loro, al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario e rimborso del contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio all'esito della pubblica udienza telematica del 26 gennaio
2026.
Il Giudice Unico
BA Di UL
(digitalmente firmato)