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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/10/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. (termine per il deposito delle note scritte fissato al 03.10.2025) ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 1682/2022 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
(C.F. in persona del l.r. p.t., con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in Cervinara (AV), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.
RA AC ed elettivamente domiciliata in Napoli, alla Via A. De Gasperi n.
33 (indirizzo p.e.c. indicato: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con sede CP_1 P.IVA_2 centrale in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito del
Dott. in Roma del 21/07/2015, dall'avv. Giovanna Sereno ed Persona_1 elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale dell'Ente, in Avellino, alla Via
Roma, 17 (indirizzo p.e.c. indicato: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 26.05.2022, la società Parte_1 adiva il Tribunale di Avellino chiedendo: “1) In via principale, - Nel merito, accertare
1 e dichiarare la inesistenza della pretesa contributiva così come recata dal verbale unico di accertamento n. 2021006201/DDL del 24.12.21 e ogni atto consequenziale per le ragioni dedotte in fatto e diritto. - Per l'effetto, rideterminare gli importi dovuti dalla a titolo di recuperi contributivi anche, per quanto attiene le CP_2 agevolazioni contributive, in considerazione dell'applicazione della norma calmieratrice, nonché rideterminare le sanzioni irrogate, così come indicato nel presente ricorso, ovvero nella somma ritenuta di Giustizia anche con l'ausilio di una
CTU contabile. - Accertare la genuinità sin dalla costituzione dei rapporti di lavoro subordinato intrattenuti dalla società con i lavoratori: , Persona_2 [...]
, e . 2) In subordine, nella denegata Per_3 Persona_4 Persona_5 ipotesi in cui fosse confermato l'annullamento dei rapporti di lavoro con i Sig.ri CP_3 accertare e dichiarare il diritto della società
[...] CP_4 CP_5 CP_6 datrice di lavoro alla ripetizione dei contributi indebitamente versati ex art. 2033 c.c.
e art. 12 L. 22 luglio n.613, stante l'insussistenza del dolo e che si quantificano in €
35.065,33# 3) In ogni caso, condannare l' alla refusione delle spese, con CP_1 attribuzione al sottoscritto avvocato costituito antistatario”.
La società ricorrente esponeva di aver ricevuto, in data 31.12.2021, notificazione di verbale unico di accertamento n. 2021006201/DDL, mercè il quale gli Ispettori dell' avevano disconosciuto i rapporti di lavoro con i lavoratori CP_1 Persona_6
e perché ritenuti fittizi e Persona_3 Persona_4 Persona_5 dolosamente denunciati per l'implementazione della posizione contributiva presso l' in quanto ricondotti nell'ambito delle prestazioni lavorative tra familiari ed CP_1 avevano inoltre, completate le operazioni di verifica della documentazione aziendale, rilevato anche delle differenze contributive, pari ad € 35.188,23, al netto delle sanzioni pari ad € 17.958,59, per un totale di € 53.146,82, ipotizzando altresì la rilevanza penale della condotta.
A sostegno del ricorso l'istante deduceva, in sintesi, che: la svolgeva attività CP_2 di Costruzione strade e autostrade e piste aeroportuali, con classificazione ATECO
2007: 42.11.00; presso la sede legale sita in Cervinara (Av) alla Via Castello 10/B si svolgeva tutta l'attività amministrativa della società (a titolo di esempio: fatturazione, contrattualistica, appuntamento con clienti e o fornitori, prima nota e contabilità di cantiere, segreteria attività commerciale ed amministrazione in genere); la stessa
Società aveva anche in dotazione, in Ospedaletto d'Alpinolo (AV) alla Contrada ponte n. 9 area PIP, un deposito di materiali e attrezzature;
presso il predetto deposito, gli
2 operai si recavano quotidianamente al fine di ritirare i mezzi e gli strumenti di lavoro e, poi, ultimata la giornata lavorativa, vi rientravano per riconsegnare mezzi ed attrezzature, ritirare la loro autovettura e fare rientro alle loro abitazioni;
gli operai si recavano raramente presso la sede legale della società, atteso che anche lo scambio di informazioni di carattere amministrativo (consegna documenti, buste paga e richiesta informazioni) avveniva nel deposito sito in Ospedaletto d'Alpinolo, ove si recava, all'inizio della giornata lavorativa e/o al termine della stessa, l'amministratore unico proprio al fine di ricevere informazioni sull'attività lavorativa e per dare istruzioni operative;
l'amministratore unico della società era il sig. che si Parte_2 occupava della gestione amministrativa della società; la società nel corso degli anni oggetto dell'accertamento (2018-2021), aveva assunto quali impiegati amministrativi
, con contratto part time al 50% dal 1 febbraio 2013 al 31 luglio 2013, Persona_2
con contratto part time al 50% dal 14 febbraio 2018 fino al 30 gennaio Persona_3
2021; , con contratto part time al 50% dal 1 marzo 2018 fino al 31 Persona_4 gennaio 2021; , con contratto part time dal 14 febbraio 2018 al 14 Persona_5 gennaio 2021, nonché quali operai , Controparte_7 Controparte_8
, , Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12
, , , , Controparte_13 CP_14 CP_15 CP_16 CP_17
, , , CP_18 Controparte_19 CP_20 Parte_3 Parte_4
, applicando ai rapporti in questione il CCNL EDILIZIA – Industria Parte_5
Confimi, siglato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale ( ). CP_21
Soggiungeva che la società aveva sempre assolto tutti gli obblighi retributivi nei confronti di tutti i dipendenti e i conseguenziali obblighi e adempimenti contributivi presso la sede di Avellino (matricola n. 0804239611) ed era sempre stata regolare CP_1 ai fini del DURC, con particolare riferimento alle annualità oggetto di verifica ispettiva
2018-2021.
Rappresentava di aver proposto ricorso amministrativo in data 2.04.2021, rimasto privo di riscontro.
Contestava i conteggi degli ispettori, precisando che per un mero errore di aggiornamento e settaggio del programma di elaborazione, effettivamente si riscontravano oggettivamente delle differenze che, tuttavia, non erano pari a quanto rilevato in sede ispettiva.
3 Riteneva la spettanza delle agevolazioni contributive, rilevando altresì la sproporzione delle sanzioni irrogate.
Concludeva quindi per l'annullamento del verbale ispettivo impugnato chiedendo, in caso di rigetto della domanda di accertamento dei rapporti di lavoro subordinato degli impiegati, la restituzione dei contributi indebitamente versati, stante l'assenza di dolo.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva del
3.01.2023 si costituiva in giudizio l' instando per il rigetto del ricorso ed CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui tendeva all'accertamento dei rapporti di lavoro subordinato di , Persona_2 Persona_4
e , per difetto di interesse ad agire in capo
[...] Persona_3 Persona_5 alla società ricorrente, essendo i reali legittimati ad agire soltanto i presunti dipendenti, nonchè l'improponibilità della domanda perché non preceduta da ricorso amministrativo e l'infondatezza dell'istanza di restituzione dei contributi versati.
Nel merito, riteneva l'infondatezza e il difetto di allegazione del ricorso, riportando il contenuto del verbale di accertamento e dei relativi allegati.
Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Subentrato nel ruolo lo scrivente magistrato dal 12.09.2022, effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, nonché a mezzo della prova orale espletata, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate nel termine assegnato da tutte le parti costituite, il Tribunale ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.
3. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato per le ragioni che di seguito si esporranno.
La ricorrente si duole del fatto che gli ispettori dell' all'esito dell'accertamento CP_1 ispettivo conclusosi in data 24.12.2021 abbiano contestato alla società il mancato rispetto del CCNL applicato;
le assenze ingiustificate ed il mancato rispetto della retribuzione virtuale;
la mancata corresponsione della maggiorazione del 4,95% sui riposi annui;
l'addebito in busta paga di ferie e di permessi goduti in eccedenza, rispetto a quelli maturati, rideterminando un maggior imponibile, con consequenziale decadenza della società dai benefici contributivi riconosciuti.
La parte ricorrente ha investito dell'opposizione il verbale di accertamento impugnato in relazione ai seguenti profili: a) quello secondo cui la società ha determinato l'imponibile solo sulle retribuzioni corrispondenti alle ore di presenza effettiva registrata sul libro unico del lavoro, senza, quindi, aver denunciato la cosiddetta
4 retribuzione virtuale che, invece, va commisurata al normale orario di lavoro come previsto dal CCNL di categoria pacificamente applicabile;
b) quello secondo cui sono stati ricalcolati gli imponibili per ferie godute in eccesso rispetto a quelle maturate perché: sul punto la società ha dedotto la erroneità del calcolo degli Ispettori perché sebbene detto calcolo sia conforme alle risultanze del LUL, non ha tenuto conto di un errore di settaggio del programma utilizzato da essa società; c) quello relativo al recupero totale delle agevolazioni, attuato a dire della ricorrente in violazione della norma calmieratrice di cui all'art. 6 commi 9 e 10, del d.l. n. 338 del 1989 conv. in l. n.
389 del 1989; d) quello relativo all'applicazione delle sanzioni civili calcolate a norma dell'articolo 116 comma 8 lettera b), invece che lettera a), L. 388/2000; e) quello relativo al disconoscimento dei rapporti di lavoro dei dipendenti assunti come impiegati amministrativi.
Deve ora verificarsi se siano fondati i motivi di opposizione dei quali è stato investito l'accertamento ispettivo, pendendo atto delle puntuali e dettagliate risultanze di tale accertamento, così come riportate nel verbale impugnato peraltro confermate dalla relazione del 20.7.2022 a firma degli Ispettori in produzione CP_1
4. Quanto al primo profilo di doglianza, la norma che regola la materia è il D.L. n. 244 del 1995, art. 29, comma 1, convertito nella L. n. 341 del 1995, (retribuzione minima imponibile nel settore edile), che così dispone: "i datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici
ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili, altri eventi potranno essere individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dalla L. 30 aprile 1969,
n. 153, art. 12, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione ai fini contributivi e quelle di cui al D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, comma 1,
5 convertite, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 1989, n. 389. nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dal D.L.
29 marzo 1991, n. 103, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 giugno 1991, n.
166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili".
Come osservato dalla Suprema Corte (cfr. sent. 21700/2009) “La norma indica la retribuzione sulla quale si calcolano i contributi fissando la regola che si considera a tal fine la "retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione". La finalità è chiaramente antielusiva. La medesima norma prevede poi una serie di eccezioni a tale regola ("con esclusione") nel caso in cui il lavoratore sia stato assente "per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili".
Sancisce, infine, che questa lista di esclusioni può essere integrata con decreto interministeriale ("altri eventi potranno essere individuati con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette")”.
Come evidenziato dalla citata sentenza della Corte di Cassazione “...tutte le esclusioni dall'obbligo di versare comunque la contribuzione pur in assenza (totale o parziale) della prestazione lavorativa sono accomunate dal fatto che si tratta di situazioni in cui la legge impone al datore di lavoro di sospendere (e non estinguere) il rapporto.
Al contrario, la situazione è diversa quando la sospensione derivi da una libera scelta del datore e sia il frutto di un accordo tra le parti (la diversità delle situazioni investe anche la loro accertabilità e verificabilità, e quindi la possibilità di prestarsi a frodi o elusioni).
Se tale presupposto comune manca, allora non può ritenersi che l'interpretazione letterale della norma debba essere modificata in ragione della intenzione del legislatore, … L'intenzione del legislatore è chiaramente correlata a quel presupposto….la normativa ha una precisa finalità antielusiva”.
In ogni caso, si è affermato che è onere del datore di lavoro provare le eccezioni al suo obbligo contributivo in relazione alla retribuzione virtuale;
ed infatti con sentenza n.
29324 del 15/12/2008 la Suprema Corte ha statuito che "ove l' pretenda differenze CP_1
6 contributive da impresa edile sulla retribuzione virtuale ai sensi del D.L. 23 giugno
1995, n. 244, art. 29, convertito in L. 8 agosto 1995, n. 341, il relativo onere probatorio
è assolto mediante l'indicazione, non contestata, dell'attività edile espletata, e con
l'invocazione dell'art. 29 citato;
è onere dell'impresa edile allegare, e provare, le ipotesi eccettuative dell'obbligo contributivo previste dallo stesso art. 29 e dal D.M. cui esso rinvia, e il giudice di merito è tenuto a motivare con precisione l'ipotesi eccettuativa ricorrente nella specie".
Il carattere tassativo delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di versamento del c.d. minimale contributivo esige che sia il datore di lavoro, che invoca la ricorrenza di una siffatta deroga, ad indicare la disposizione contrattuale che la prevede nel caso specifico.
Si è, infatti, affermato che "con riferimento al settore dell'edilizia, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dei relativi contratti integrativi territoriali di attuazione (cosiddetto "minimale contributivo"), secondo la regola generale stabilita
- con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. n. 244 del 1995, art. 29, il quale elenca, altresì, i casi, da considerarsi tassativi, in cui la suddetta regola del minimale è esclusa e delega l'individuazione di altri casi ad un d.m. di attuazione
(D.M. 16 dicembre 1996), che rinvia per le eccezioni alle previsioni dei contratti.
Conseguentemente, stante il carattere tassativo delle eccezioni e il richiamo che il suddetto decreto effettua alla contrattazione collettiva, è onere del datore di lavoro che invoca la ricorrenza di una deroga al minimale indicare la disposizione contrattuale che la prevede" (cfr. Cass. 22314/2016).
Nella specie, l'opponente assume che l'addebito della contribuzione virtuale è stata effettuata senza tener conto che si trattava di operai in malattia, per i quali non opera la l. 341/95.
Premesso che il CCNL applicato dal datore di lavoro è quello “Edilizia-Piccola industria”, sul punto gli Ispettori hanno accertato che “…settimanalmente ed in maniera sistematica risultano riportate sul Libro Unico del Lavoro tutta una serie di assenze ingiustificate che determinano una significativa riduzione dell'imponibile contributivo dei lavoratori denunciato all' dal datore di lavoro” e che “da un CP_1 esame della documentazione amministrativa aziendale esaminata non esiste alcuna
7 prova scritta di richieste di assenza postulate dai dipendenti per cause diverse da quelle previste dal CCNL, né tanto meno una giustificazione plausibile tale da comprovare l'esistenza di un oggettivo impedimento all'esecuzione della prestazione lavorativa”.
Gli Ispettori hanno altresì rilevato che “da un esame del Libro Unico del Lavoro non risulta in nessun caso l'addebito di multe per assenza ingiustificata disposte dal datore di lavoro, né tanto meno compare sui fogli paga una espressa decurtazione dallo stipendio tabellare riportante la voce “– assenza ingiustificata pari ad Euro …”, laddove, di contro, “nel Libro Unico del Lavoro vengono rinvenute in bianco le caselle nelle quali quotidianamente avrebbe dovuto essere annotato il numero delle ore prestate dal dipendente nel rispetto del contratto di lavoro individuale stipulato originariamente dalle parti”.
Il ricorrente ha sostenuto, in merito agli addebiti contributivi imputati in corrispondenza delle assenze ingiustificate riportate sul Libro Unico del Lavoro, che il datore di lavoro, dinanzi a tali comportamenti omissivi “può irrogare sanzioni, ma non è obbligato a farlo“.
Nondimeno costituiscono circostanze pacifiche tanto la presenza sistematica, continuata e massiva delle assenze ingiustificate riportate nel Libro Unico del Lavoro, quanto la mancanza di alcun documento giustificatorio utile a dimostrare che il copioso numero di assenze ingiustificate.
A ciò si aggiunga che i lavoratori convocati in sede ispettiva nulla hanno saputo riferire sui motivi per i quali si erano assentati così frequentemente per ferie: molti dipendenti hanno risposto dicendo che capitava spesso che le giornate di lavoro effettivamente lavorate, venivano poi riportate con la dicitura di ferie sulla busta paga, ma gli stessi non davano rilievo a tale aspetto perché l'importo retributivo finale era sempre quello pattuito.
Né il datore di lavoro ha allegato alcun plausibile motivo della tolleranza di un così rilevante numero di assenze ingiustificate, che con ogni evidenza non potevano non impattare sulla organizzazione aziendale.
Del resto, assume valenza significativa che il datore di lavoro ha ammesso che “si riscontrano oggettivamente delle differenze che, tuttavia, non sono pari a quanto rilevato in sede ispettiva”, attribuendo il tutto ad un non meglio precisato “errore di aggiornamento e settaggio del programma di elaborazione”, non idoneo ad inficiare i conteggi effettuati in sede ispettiva.
8 E' evidente che, se ai lavoratori vengono retribuite meno ore di quelle previste dal normale orario di lavoro e su tale retribuzione viene calcolata la contribuzione, non vi può essere il rispetto del minimale contributivo nei termini sopra rappresentati.
Quindi i verbalizzanti hanno assoggettato all'obbligo dell'imposizione contributiva le ore lavorative non dichiarate dal datore di lavoro per assenze ingiustificate.
In punto di diritto, si ricorda che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. n. n. 9251 del 19/04/2010).
Nella specie, la completezza dell'accertamento, con riferimento a chiari ed univoci dati documentali, in totale assenza di concreti elementi di senso contrario, induce questo giudicante a condividere pienamente il valore probatorio delle relative risultanze ispettive.
Pertanto, le assenze ingiustificate rinvenute nel Libro Unico del Lavoro sono da considerarsi illegittime ed imputabili al datore di lavoro in quanto lasciano ipotizzare un artifizio contabile per non rispettare le retribuzioni minime imponibili previste: a) dall'art. 1 della legge 389/89; b) nel caso di specie dal C.C.N.L. “Edilizia piccola industria” che concretizza un'ipotesi di evasione contributiva, come previsto dall' art.116, comma 8, lett. b della legge 388/2000. Nell'apposita tabella, denominata
“Prospetti imponibili operai”, allegata sub 2 al verbale di accertamento ispettivo, vengono riportate analiticamente per ciascun lavoratore interessato, il numero delle giornate/ore lavorative non denunciate dal datore di lavoro per assenze ingiustificate e il corrispondente imponibile retributivo.
5. Fondate devono ritenersi le pretese contributive relativa al surplus di ferie e permessi.
Sul punto va condiviso l'orientamento dell'istituto secondo il quale l'imponibile previdenziale va determinato in ragione della retribuzione dovuta e non su quella erogata: salvo diverso accordo idoneo a giustificare la sospensione del rapporto, poichè in tale circostanza o si tratta di assenza ingiustificata o è ravvisabile una parziale rinuncia alla prestazione che non consente di operare il recupero sulle indennità
9 spettanti per ferie e permessi residui al termine del rapporto, né giustifica una diversa determinazione dell'imponibile sul quale calcolare i contributi dovuti.
Come ben messo in evidenza nella relazione a firma degli Ispettori, nel caso di specie non è mai stata rinvenuta una sola registrazione sul Libro Unico del Lavoro concernente la concessione di ferie godute ma non ancora maturate con la specifica dicitura “anticipi ferie”. Inoltre, alcuni dipendenti invitati a chiarire questo aspetto delle ferie godute in anticipo rispetto alla loro maturazione, hanno minimizzato riferendo che si erano accorti che frequentemente comparivano sulla busta paga giornate di ferie in corrispondenza di giornate effettivamente lavorate, ma non avevano prestato molta attenzione a tale aspetto retributivo, dal momento che l'importo della retribuzione mensile non subiva alcuna variazione di sorta.
Tali circostanze sono del resto congruenti con le risultanze della istruttoria orale, all'esito della quale i testi escussi (i lavoratori e ) si sono limitati a Pt_4 CP_10 riferire, peraltro in maniera oltremodo generica, di aver goduto di ferie e permessi, senza specificare alcunchè al riguardo.
Non colgono nel segno le argomentazioni di parte attrice che fanno leva sull'errore di settaggio del programma, rimasto un mero assunto del tutto sprovvisto di valore probatorio e contrastante con le risultanze del L.U.L..
6. Inoltre, dall'esame del Libro Unico del Lavoro è emerso che la società on CP_2 ha proceduto per intero all'obbligatorio versamento contributivo alla , Parte_6 come espressamente previsto dai CCNL di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dai seguenti provvedimenti normativi, sicchè è stata applicata la maggiorazione del 4,95% per i riposi annui che non era stata corrisposta e non assoggettata a contribuzione previdenziale obbligatoria dal datore di lavoro, come da allegato 2 (tabella denominata “Prospetti imponibili operai”) allegata al Verbale di Accertamento e Notificazione.
7. A causa degli addebiti contributivi imputati al datore di lavoro per assenze ingiustificate, mancato rispetto delle retribuzioni minime del CCNL di lavoro applicato dal datore di lavoro, ferie e permessi goduti in eccesso così come riportati sul Libro
Unico del Lavoro, omessa corresponsione della maggiorazione del 4,95% per i riposi annui, gli ispettori di vigilanza hanno proceduto ad assoggettare a contribuzione l'imponibile evaso, nonché ad attuare il recupero delle agevolazioni contributive ex art.1, comma 1175 della Legge 296/2006 per mancato rispetto dei CCNL “Edilizia-
Piccola industria” applicato dal datore di lavoro come analiticamente riportato nella
10 colonna “prestazioni” nell'allegato prospetto denominato “prospetto regolarizzazioni contributive”.
L'art. 1, comma 1175, della Legge 296/2006 ha subordinato la fruizione dei benefici contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di legislazione sociale al: - possesso del Durc regolare;
- al generale rispetto, da parte dei datori di lavoro, degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale secondo quanto previsto dall'art. 51, D.Lgs. 81/2015. Per benefici contributivi devono intendersi quegli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo.
Pertanto non è invocabile dal ricorrente la avvenuta concessione del a suo tempo Pt_7 conferita all'impresa dall' per dimostrare una regolarità contributiva che invece è CP_1 stata disconosciuta a posteriori da un successivo verbale ispettivo che ha appurato il mancato rispetto del minimale contributivo ex art. 1 della legge 389/89.
Si consideri inoltre che l'art.1 comma 1175 legge 296/2006 sancisce che l'entità della violazione economica derivante dal mancato rispetto della parte economica della contrattazione collettiva non incide sull'entità del recupero del beneficio che è sempre totale.
Le doglianze di parte ricorrente circa la norma calmieratrice (commi 9 e 10 dell'art. 6
D.L. 338/1989) non colgono nel segno, in quanto il recupero delle agevolazioni contributive è stato attuato limitatamente alle posizioni dei soli lavoratori ai quali di riferiscono le violazioni (cfr. Cass. Sez. L., Ordinanza n. 11762 del 02/05/2024).
8. Infine, è immune da censure l'applicazione della sanzione per evasione contributiva, che gli ispettori di vigilanza hanno applicato sulle differenze contributive non versate dal datore di lavoro, in ossequio dell'art. 116 comma 8 lett. “b” della legge 388/2000 che disciplina la fattispecie in esame del datore di lavoro che, con l'intensione specifica di non versare contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere, ovvero le retribuzioni erogate.
9. In ultimo, va dichiarata inammissibile per carenza di interesse in capo alla società ricorrente nella parte in cui tende all'accertamento dei rapporti di lavoro subordinato di , e , nessun Persona_2 Persona_4 Persona_3 Persona_5 danno avendo patito la società ricorrente a causa del disconoscimento dei predetti rapporti di lavoro, peraltro tutti pacificamente cessati, sicchè gli unici legittimati a
11 dolersi dei disconoscimenti sono soltanto i presunti dipendenti, che potrebbero essere pregiudicati in conseguenza dell'annullamento dei rapporti contributivi.
Ed infatti l'interesse ad agire si concreta nell'esigenza manifestata da colui che domanda di ottenere un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che con l'intervento del Giudice e, secondo l'insegnamento della S.C., esso deve essere concreto ed attuale, nel senso che in assenza dell'intervento dell'autorità giurisdizionale l'attore subirebbe un ingiusto danno, consistente nella privazione di un bene garantito dalla legge o nella mancata eliminazione di una situazione di incertezza che renda insicuro il godimento di un bene (Cass. nn. 2115/1975, 927/1967, 4232/1988,
4220/1983).
La domanda formulata in via subordinata dalla società di restituzione delle somme versate per i contributi, su cui sussisterebbe la legittimazione della società, è improponibile non risultando preceduta da specifica e preventiva domanda all' (in CP_1 tema cfr. Cass n. 10957/16 secondo cui “La tesi della generale indispensabilità dell'istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all'art. 442
c.p.c., (nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale;
nei confronti sia dell' sia degli altri enti erogatoti;
anche nel caso in cui ad agire sia il datore CP_1 di lavoro per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente prevalente (cfr. ex multis : Cass. 28 novembre 2003, n. 18265; Cass.
12 marzo 2004, n. 5149; Cass. 24 giugno 2004, n. 11756; Cass. 27 dicembre 2010, n.
26146; Cass. 30 gennaio 2014, n. 2063; si veda, per l'improponibilità della domanda proposta dal datore dilavoro nei confronti dell'ente previdenziale, avente ad oggetto il rimborso di contributi non dovuti ove il giudizio sia stato instaurato senza la preventiva presentazione della domanda amministrativa, Cass. 21 dicembre 2001, n.
16153”.
La domanda amministrativa è diversa dal ricorso amministrativo per cui non vale il ricorso amministrativo a sostituire l'istanza quale atto di impulso specifico e originario.
Pertanto, la domanda di rimborso in questa sede mancando la preventiva istanza, come eccepito dall' è improponibile. CP_1
10. In conclusione, in ragione delle motivazioni innanzi illustrate, complessivamente considerate, il ricorso è in parte infondato e in parte inammissibile con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva espletata.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza disattesa e/o assorbita così decide:
DICHIARA l'inammissibilità della domanda volta all'accertamento dei rapporti di lavoro subordinato di , , e Persona_2 Persona_4 Persona_3 Per_5
e nel resto il ricorso;
[...] CP_22
DA parte ricorrente a rimborsare le spese di lite in favore dell' spese CP_1 queste si liquidano in euro 3.291,00 (eurotremiladuecentonovantuno/00) per compensi oltre accessori di legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, il 04.10.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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