Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. II, sentenza 19/12/2025, n. 1866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1866 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01866/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00297/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 297 del 2022, proposto da Util Industries S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonella Capria, Teodora Marocco, Francesco Schizzerotto ed Edward Ruggeri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villanova D'Asti, Comune di Villanova D'Asti, Settore Tecnico 2, Comune di Villanova D'Asti, Settore Tecnico 1, Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Piemonte, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Provincia di Asti, Azienda Sanitaria Locale Asti – Servizi di Igiene e Sanità Pubblica, Regione Piemonte, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
in parte qua,
- della Determinazione n. 189 del 23 dicembre 2021 del Settore Tecnico 2 del Comune di Villanova D'Asti, trasmesso alla Società in data 28 dicembre 2021, con oggetto “D.Lgs. 152/06, art. 242; superamento delle CSC presso lo stabilimento UTIL Industries S.p.A ubicato in Villanova d'Asti, Via Papa Giovanni XXIII 10 ed aree attigue (fosso colatore in Strada Isolabella) in seguito alla dispersione di idrocarburi in acque meteoriche – Conferenza di Servizi del 03.12.2021 avente ad oggetto l'esame delle integrazioni al POB redatte da BAW S.r.l. – Approvazione del verbale di Conferenza e disposizioni conseguenti”, nella parte in cui limita la possibilità di elaborare una analisi di rischio sito-specifica alla circostanza che “non comprometta ulteriormente la già lunga tempistica che ha caratterizzato le operazioni sin qui eseguite”, e nella parte in cui, nell'approvare le risultanze del verbale della Conferenza di Servizi del 3 dicembre 2021, prescrive a Util Industries S.p.A. “l'esecuzione degli interventi e delle attività contemplate nel verbale approvato, secondo quanto indicato dal documento stesso e nei relativi allegati”, con particolare riferimento a quanto previsto dall'Allegato 1 al verbale in questione, riportante la Relazione di contributo tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est;
- del verbale della Conferenza di Servizi del 3 dicembre 2021, con oggetto “superamento delle CSC presso lo stabilimento Util Industries SpA di Villanova d'Asti ed aree attigue (fosso colatore Strada Isolabella) – esame integrazioni al POB redatto da BAW Srl”, nella parte in cui limita la possibilità di elaborare una analisi di rischio sito-specifica alla circostanza che “non comprometta ulteriormente la già lunga tempistica che ha caratterizzato le operazioni sin qui eseguite”, e nella parte in cui riporta le considerazioni dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente tese a indicare come obiettivi di bonifica le CSC di riferimento per siti ad uso verde pubblico, privato o residenziale di cui alla tab. 1, All. 5, Tit. V, Parte IV del D.Lgs. 152/2006 (50 mg/kg) nonché ad indicare “come strada percorribile la fattibilità di ulteriori interventi di bonifica sull'asta del canale, ottimizzandone l'efficacia, ed eventualmente la successiva valutazione dei rischi residui”, ivi incluso l'Allegato 1 al verbale, ovvero la già citata Relazione di contributo tecnico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, Dipartimento Territoriale Piemonte Sud-Est;
- di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2025 la dott.ssa MA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Util Industries S.p.a. gestisce un impianto per la produzione di ganasce e di supporti metallici per freni a disco, ubicato nel Comune di Villanova d’Asti.
2. In fatto, la ricorrente afferma di aver comunicato, in data 25.01.2019, al Comune di Asti, alla Provincia e all’ARPA un potenziale superamento dei valori concentrazione soglia di contaminazione (“CSC”) presso lo stabilimento ove è esercitata l’attività ed il fosso colatore, in seguito alla dispersione di idrocarburi nelle acque meteoriche.
2.1. Secondo quanto rappresentato, gli Enti suindicati hanno avviato il procedimento previsto dall’art. 249 del d.lgs. 152/2006 per le procedure semplificate; sono seguiti interventi di messa in sicurezza di emergenza (MISE) nell’ambito di un’istruttoria amministrativa traslata nel procedimento di cui all’art. 242 del d.lgs. 152/2006 per le procedure di bonifica “ordinarie”.
2.2. Il 3.12.2021 si è tenuta la conferenza di servizi (la terza) per la disamina del documento presentato dalla Util Industries con oggetto “Integrazioni al Piano di campionamenti e Piano operativo di Bonifica”, nel corso della quale, approvate all’unanimità le integrazioni ai Piani già condivisi, alla ricorrente è stata prescritta l’esecuzione degli interventi e delle attività contemplati nel verbale della conferenza di servizi.
Il verbale conclusivo dei lavori della conferenza di servizi ha altresì stabilito che rientra nella “facoltà della parte affrontare l’elaborazione di un’analisi di rischio sito specifica, purché la stessa non comprometta ulteriormente la già lunga tempistica che ha caratterizzato le operazioni fin qui eseguite”.
Il parere dell’ARPA (assunto e allegato al verbale della conferenza di servizi) ha affermato che le CSC “si confermano quali unici valori limite di riferimento al momento utilizzabili come obiettivi di bonifica”, e indicato “come strada percorribile la fattibilità di ulteriori interventi di bonifica sull’asta del canale, ottimizzandone l’efficacia, come ad esempio l’esecuzione degli stessi in periodi di secca, nonché la valutazione successiva dei rischi connessa alla presenza di eventuali concentrazioni residue”.
2.3. Con determina n. 189/2021 del 23.12.2021 il Comune ha approvato il verbale della conferenza di servizi e avrebbe, pertanto, confermato la possibilità, per la Società, di elaborare un’analisi di rischio sito specifica.
Il Comune ha, in ogni caso, prescritto alla Società di eseguire gli interventi e le attività contemplate nel verbale, secondo quanto indicato dal documento stesso e nei relativi allegati, senza ulteriori precisazioni.
2.4. Secondo la ricorrente, la determina conclusiva sarebbe scarsamente intelligibile, non essendo dato conoscere se il Comune abbia inteso fare (“contraddittoriamente”) riferimento anche alle affermazioni di ARPA - riportate nel Verbale e nell’Allegato 1 allo stesso - che indicavano come obiettivi di bonifica le CSC e richiedevano ulteriori interventi di bonifica del canale, rimandando solo ad una fase successiva la possibile esecuzione di un’analisi di rischio connessa alla presenza di eventuali concentrazioni residue.
2.5. Il ricorso è “cautelativamente presentato” dalla Società nella “denegata e non creduta ipotesi in cui il Comune abbia inteso consentire l’analisi di rischio sito-specifica solo dopo ulteriori interventi sul canale volti a traguardare, per quanto tecnicamente possibile, le CSC”.
Secondo la ricorrente, in questo caso, sussisterebbe la violazione degli artt. 240 e ss. del d.lgs. 152/2006.
3. I motivi di diritto a sostegno del ricorso sono i seguenti:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 240 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 241/1990. Eccesso di potere per abnormità, irragionevolezza. Sviamento di potere: gli atti impugnati sarebbero illegittimi nella misura in cui vogliono imporre alla ricorrente le CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) come obiettivi di bonifica, obbligandola a ulteriori interventi prima di un’analisi di rischio che abbia a oggetto unicamente le concentrazioni residue. L’art. 240 del d.lgs.152/2006 traccia la differenza fra le CSC “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l’analisi di rischio sito specifica” e le CSR “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso con l’applicazione della procedura di rischio sito specifica [...] e sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica”.
2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e 242 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli allegati 1, 2 e 3 al titolo V alla parte quarta del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. 241/1990. Eccesso di potere per abnormità, irragionevolezza. Sviamento di potere: secondo la censura la distinzione fra CSC e CSR, di cui al primo motivo di ricorso, è riflessa nella procedura amministrativa di cui all’art. 242 del d.lgs. 152/2006 (applicabile alla fattispecie). Qualora l’intento degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi fosse quello di precludere l’esperimento dell’analisi di rischio del sito gli atti impugnati si porrebbero in contrasto con il quadro normativo applicabile ai procedimenti di cui agli artt. 240 e 242 del d.lgs. 152/2006, oltre che in violazione dei canoni di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990.
La ricorrente rammenta come la stessa sia ancora in attesa dell’approvazione delle integrazioni richieste dagli atti impugnati, fra cui il piano dei campionamenti (propedeutico e necessario ai fini dell’elaborazione dell’eventuale analisi di rischio), che la Società ha ogni interesse a svolgere nei tempi tecnici più stretti possibili.
3. Violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e 242 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli allegati 1, 2 e 3 al titolo V alla parte quarta del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Eccesso di potere per abnormità, irragionevolezza e violazione del principio di proporzionalità: secondo la ricorrente l’ARPA non si sarebbe neppure curata di esplicitare i motivi a fondamento dell’equiparazione fra CSC e CSR, ovvero della concreta necessità di effettuare ulteriori interventi di bonifica rispetto all’eventuale rischio per l’uomo o l’ambiente.
4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 240 e 242 del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione degli allegati 1, 2 e 3 al titolo V alla parte quarta del d.lgs. 152/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Contraddittorietà. Perplessità: secondo la ricorrente la determina gravata, da un lato, consentirebbe alla ricorrente l’elaborazione di un’analisi di rischio sito-specifica (purché la stessa non comprometta ulteriormente la asserita lunga tempistica che ha caratterizzato le operazioni); dall’altro, approvando i pareri dell’ARPA che relegano la possibilità di esperire l’analisi di rischio ad ipotesi del tutto residuali e marginali, violerebbe il quadro normativo di riferimento, senza alcuna intelligibile motivazione.
La circostanza è, all’evidenza, perplessa e contraddittoria, nella misura in cui non consente alla Società di operare in un quadro chiaro e certo.
4. Il Comune di Villanova d’Asti, l’ARPA, la Provincia di Asti, l’ASL di Asti e la Regione Piemonte, ai quali il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti in giudizio.
5. All’udienza del 23.09.2025, previo avviso a verbale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., del possibile profilo di inammissibilità del ricorso, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
1. Il Collegio ritiene che il ricorso, in disparte la sua formulazione in termini ipotetici e dubitativi – poiché introdotto “in via cautelativa” o “nella misura in cui il Comune abbia inteso imporre le CSC come obiettivi di bonifica [..]– sì da suggerirne una possibile declataroria di inammissibilità per carenza di un interesse concreto ed attuale, sia comunque infondato nel merito per i motivi di seguito esposti.
2. La determina gravata (n. 189 del 23.12.2021) approva all’unanimità le risultanze della terza seduta della Conferenza di servizi, tenutasi il 3.12.2021, per l’esame del Piano di campionamenti e Piano operativo di bonifica – integrazioni”, presentate dalla ricorrente il 4.03.2021, riconoscendo i piani accogliibili in via generale purché integrati con quanto prescritto nel verbale accluso (e parte integrante la determinazione), ovvero: l’indicazione di almeno due punti di prelievo “di bianco” in corrispondenza del ramo di monte del IO AL, nonché un’ulteriore relazione, soggetta a successiva approvazione da parte degli Enti convenuti, che illustri la metodica con cui saranno messi in rapporto i dati “di bianco” con i rilievi analitici eseguiti a valle dello scarico UTIL.
3. In base a quanto esposto nel verbale, il primo mezzo di gravame, che accusa il Comune di imporre le CSC come obiettivi di bonifica, è destituito di fondamento.
È chiaramente esposto nel verbale della Conferenza di servizi del 3.12.2021 come vi sia stato nella fattispecie fattuale di cui è investito il Collegio – per unanime condivisione di tutte le parti intervenute in seno alla Conferenza di Servizi, ivi compresa la ricorrente – l’accertamento del superamento delle CSC, causato da un accertato sversamento di idrocarburi presso lo stabilimento della Util Industries S.p.a. (e nell’area attigua del fosso colatore), i cui limiti sono quelli stabiliti per i siti ad uso verde pubblico, privato o residenziale (Tab. 1, All. 5, Tit. V, Parte IV del d.lgs. 50/2016 (50 mg/Kg)), come già proposto e condiviso da tutte le parti intervenute, inclusa la ricorrente, durante l’esame del POB, all’esito della seduta della conferenza di servizi precedente quella di cui al verbale oggetto del presento ricorso (cfr le dichiarazioni del rappresentante dell’ARPA intervenuto alla conferenza di servizi, non smentite dagli altri partecipanti: pag. 2 del verbale di cui al doc. 2 di parte ricorrente e l’allegato parere dell’ARPA, che rammenta come “le CSC per gli idrocarburi pesanti di cui al d.lgs. 152/06 erano state condivise con la controparte come limite di riferimento per la bonifica in area esterna nel documento “Piano di campionamenti e Piano Operativo di Bonifica”, presentato nel dicembre 2020”).
Le CSC sono infatti i livelli di contaminazione previsti dalla normativa di settore, e condivisi dalle parti intervenute in seno alla Conferenza di servizi, e non certo imposti, come denunciato dalla ricorrente con il presente motivo di ricorso.
Come risulta dal parere dell’ARPA, allegato al verbale della conferenza e parte integrante della motivazione della determina adottata dagli Enti intervenuti, “a un limite normativo che vale in generale, come possono essere le CSC definite dal d.lgs. 152/06 e smi, è possibile applicare il giudizio esperto, ovvero una valutazione complessiva che meglio si cala nella realità in oggetto”.
Viene anche in considerazione quanto osservato dall’ARPA, e condiviso da tutte le parti partecipanti al procedimento, in ordine al fatto che il IO AL non è un vero e proprio corpo idrico superficiale, bensì un fosso colatore.
4. Destituito di fondamento si presenta anche il secondo motivo di ricorso.
Parte ricorrente asserisce l’illegittimità della preclusione (da parte degli Enti partecipanti alla conferenza di servizi) dell’esperimento dell’analisi di rischio del sito, in contrasto con il quadro normativo applicabile ai procedimenti di cui agli artt. 240 e 242 del d.lgs. 152/2006, oltre che in violazione dei canoni di buona fede e collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della L. 241/1990.
È la stessa lettura del verbale della conferenza di servizi (ad. es. pag. 4, punto 2) che evidenzia la necessità - al momento della deliberazione assunta – di non compromettere l’uniformità di metodo e di giudizio; per poi rimettere alla parte (ovvero la ricorrente) il procedere all’eventuale elaborazione di un’analisi di rischio sito-specifica, purché ciò non comprometta la tempistica prevista dal procedimento in corso.
In tale determinazione, il Collegio non rinviene perciò alcuna traccia di una preclusione per la parte, ferma la necessità di procedere all’esecuzione degli interventi di cui al Piano di campionamenti e Piano di bonifica, con le relative integrazioni, come elaborati - e condivisi – dalla stessa ricorrente.
5. Il terzo motivo di gravame denuncia la mancata specificazione da parte dell’ARPA dei motivi a fondamento dell’equiparazione fra CSC e CSR, ovvero della concreta necessità di ulteriori interventi di bonifica rispetto al rischio per l’uomo o l’ambiente.
Il motivo è infondato.
Come esplicitato nel parere reso dall’ARPA (allegato 1 al verbale della Conferenza di Servizi), nel canale – dopo le attività di messa in sicurezza (MISE) eseguite dalla ricorrente – permane il superamento delle CSC di riferimento (come da Tabella 1, All. 5, Tit. V, Parte quarta del d.lgs. 152/2006 per siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale), sì da rendere necessaria la prosecuzione dell’iter di bonifica.
L’ARPA, esaminati i contributi scientifici già trasmessi dalla ricorrente, ritiene gli stessi non conferenti con il contesto ambientale che connota lo stabilimento e il IO AL, evidenziando inoltre come nell’ambito regionale i valori limite di riferimento per i sedimenti diversi dalle CSC di cui al d.lgs. 152/2006 siano stati definiti “unicamente sulla base di articolati ed approfonditi studi di caso sito specifici”.
Ancora l’ARPA ricorda come le CSC per gli Idrocarburi pesanti di cui al d.lgs. 152/06 fossero state condivise con la controparte come limite di riferimento per la bonifica in area esterna, nel documento “Piano di campionamenti e Piano Operativo di Bonifica”, presentato nel dicembre 2020 (e precedentemente approvato dagli Enti partecipanti).
In ragione di dei suddetti motivi – secondo il parere dell’ARPA - le CSC debbono confermarsi quali unici valori limite di riferimento (“al momento”) utilizzabili come obiettivi di bonifica.
Ora, sulla base delle ragioni esplicitate dall’ARPA, non sussiste il denunciato vizio di equiparazione delle CSC alle CSR, ben esplicitando il parere allegato al verbale le ragioni per le quali debbono essere assunte a riferimento le CSC previste per gli idrocarburi pesanti (come risulta fosse stato già condiviso fra le parti); nella fattispecie concreta, considerate le peculiarità del IO AL, il superamento delle CSC, come previste dal d.lgs. 152/2006, impone di effettuare ulteriori interventi di bonifica senza la necessità di motivare con riferimento al rischio per l’uomo o l’ambiente, essendo questo in re ipsa nel superamento della soglia fissata per la sostanza inquinante degli idrocarburi.
6. Il quarto motivo è parimenti infondato.
La determina gravata non è perplessa né contraddittoria per i motivi sollevati dalla ricorrente.
Il provvedimento si limita ad approvare il verbale della terza seduta della Conferenza di servizi del 3.12.2021, che ha esaminato il “Piano di campionamenti e Piano Operativo di Bonifica - integrazioni” presentato dalla ricorrente in data 4.03.2021 (e relativo al procedimento ambientale avviato in seguito al superamento delle CSC riscontrate presso lo stabilimento della ricorrente e nel fosso colatore), approvandolo all’unanimità degli intervenuti, previa esecuzione degli interventi e delle attività contemplati nel verbale.
Gli interventi e le attività contemplati nel verbale sono quelli di cui all’esecuzione del Piano di campionamenti e del Piano operativo di Bonifica approvato con l’”indicazione di almeno due punti di prelievo “di bianco” in corrispondenza del ramo di monte del IO AL, nonché con un’ulteriore relazione, soggetta a successiva approvazione da parte degli Enti convenuti, che illustri la metodica con cui saranno messi in rapporto i dati “di bianco” con i rilievi analitici eseguiti a valle dello scarico UTIL”.
L’elaborazione di un’analisi di rischio sito-specifica, pretesa dalla ricorrente, è invero rimessa a una mera facoltà della ricorrente stessa, essendo le Autorità intervenute – al momento della deliberazione assunta nella conferenza di servizi del 3.12.2021, ferma la possibilità di ulteriori monitoraggi nel proseguo dell’iter - interessate a quanto sopra deliberato e alla circostanza fattuale che l’eventuale analisi di rischio sito-specifica su iniziativa della Società non comprometta la tempistica delle operazioni.
Non si ravvisa, perciò, alcuna contraddittorietà della determina che esige l’esecuzione di ulteriori attività e di un’ulteriore relazione (da presentare agli Enti riuniti in conferenza di servizi), con un conseguente, implicito, rinvio ad aggiornamenti successivi.
7. In definitiva, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere respinto.
8. La mancata costituzione delle parti, alle quali il ricorso è stato notificato, esime il Collegio da una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA CC, Presidente
Marco Costa, Referendario
MA NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NO | IA CC |
IL SEGRETARIO