Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3877 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA D'IMPRESA riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: dr. Leonardo Pica Presidente estensore dr.ssa Ornella Minucci Giudice dr. Adriano Del Bene Giudice ha deliberato di emettere la presente
S E N T E N Z A nel processo civile di primo grado, iscritto al n. 26673/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, e pendente
TRA
, con sede in Salerno, alla Via A. De Luca n. 24 Parte_1
( , in persona della liquidatrice, dott.ssa , rappresentata e difesa P.IVA_1 Parte_2
dall'avv. Stefano Maria Russo ( ), del Foro di Napoli, con studio in Napoli, C.F._1
alla Via Giambattista Pergolesi n. 1
- ATTORE -
E
, nato a [...] l'[...] ( , rappresentato Controparte_1 C.F._2
e difeso dagli avv.ti Stefano Taurini ( ), del Foro di Milano, e Mario de C.F._3
Bellis ( , del Foro di Napoli, elettivamente domiciliati presso lo studio C.F._4
di quest'ultimo in Napoli alla Via Dei Mille n. 16
- CONVENUTO -
E
, nato a [...] il [...] ( , rappresentato Controparte_2 C.F._5
e difeso dagli avv.ti Roberto Rosapepe ( ), Carlo Paraggio C.F._6
( ) ed Enrico Rosapepe ( , del Foro di Salerno, con C.F._7 C.F._8
- CONVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni: parte attrice: «1) accertare e dichiarare che il sig. era Controparte_2
amministratore di fatto della società 2) accertare e dichiarare la Parte_1
responsabilità del sig. e del sig. , nella Controparte_1 Controparte_2
rispettive qualità, in solido tra loro, integralmente e/o ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
3) per l'effetto, condannare il sig. e il sig. Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni subiti dalla società nella misura CP_2 Parte_1
di euro 3.403.846,09, ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, in solido tra loro, integralmente e/o ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
4) in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda sub 1, accertare e dichiarare le responsabilità del sig. ex Controparte_2
art. 2043 e/o 2055 c.c. nei confronti della società 5) per l'effetto Parte_1
dell'accoglimento della domanda sub 4), condannare il sig. al Controparte_2
risarcimento dei danni subiti dalla società nella misura di euro Parte_1
3.403.846,09, ovvero nella misura maggiore o minore accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, in solido con il sig. , integralmente e/o Controparte_1
ciascuno per quanto di rispettiva competenza;
6) condannare i convenuti tutti, ciascuno per quanto di rispettiva competenza ed in ogni caso solidalmente tra loro, al pagamento delle spese e del compenso professionale di cui al presente giudizio, oltre accessori come per legge»; il convenuto : «In via preliminare: a) Dichiarare inammissibile o Controparte_1
improcedibile l'azione per carenza di legittimazione della nella persona della Parte_1
liquidatrice, Dott.ssa , stante la mancata delibera autorizzativa dell'azione per i Pt_2
motivi esposti in narrativa;
a1) Dichiarare inammissibile l'azione per difetto di interesse ad agire;
Sempre in via preliminare, nella denegata ipotesi di non accoglimento della precedente domanda: b) accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, e di conseguenza adottare
i provvedimenti di cui all'art. 164 c.p.c.; Sempre in via preliminare, rigettare l'eccepita
2 incompetenza territoriale formulata dal convenuto , stante Controparte_2
l'evidente estraneità della clausola compromissoria (art. 30 statuto) al caso in oggetto. Nel merito: c) Accertare e dichiarare, per i motivi esposti in narrativa, che nessuna responsabilità sussiste in capo al convenuto che ha sempre svolto correttamente e Controparte_1
legittimamente il proprio ruolo di amministratore della società Nilo e Associati s.r.l., e che di conseguenza nessun danno è stato arrecato alla società, ai soci o ai creditori sociali;
d) per
l'effetto accertare l'infondatezza della domanda attorea, e quindi rigettare la richiesta di risarcimento del danno in quanto infondata sia in fatto che in diritto;
e) In subordine, nel caso in cui venisse accertata la responsabilità del sig. , accertare e Controparte_1
dichiarare che il sig. , pur non rivestendo formalmente la carica di Controparte_2
amministratore, agiva in guisa di amministratore di fatto dell'ente e che, in ogni caso, egli è corresponsabile in quanto socio che ha autorizzato il compimento degli atti asseritamente dannosi;
e1) In conseguenza, accertare la parte di responsabilità che dovesse concretamente questo Giudice ascrivere al Sig. e, per l'effetto, condannarlo a tenere Controparte_2
indenne il fratello per quella quota. In ogni caso con vittoria di spese, Controparte_1
diritti ed onorari del presente giudizio». il convenuto : «a) in via preliminare, rigettare la domanda Controparte_2
dell'attrice per la carenza di legittimazione ad agire della liquidatrice per la mancanza della deliberazione dei soci di autorizzazione all'esperimento dell'azione; b) per la denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione preliminare che precede, accertare la nullità dell'atto di citazione e adottare i provvedimenti di cui all'art. 164 c.p.c.; c) nel merito, rigettare sia la domanda proposta dall'attrice nei confronti del signor , sia tutte le domande Controparte_2
proposte dal convenuto nei confronti del signor Controparte_1 [...]
perché infondate e per l'incompetenza del Tribunale in forza della clausola CP_2
compromissoria contenuta all'art. 30 dello statuto della d) con vittoria di spese ed Parte_1
onorari».
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con atto di citazione, notificato in data 18.12.2023, la (d'ora in poi Parte_1
anche solo Società o adiva questo Tribunale – Sezione specializzata in materia Parte_1
d'impresa, per chiedere l'accoglimento delle domande sopra trascritte, imputando a
3 , quale amministratore di diritto della suddetta società, e a Controparte_1
, quale amministratore di fatto (e, in subordine, quale concorrente Controparte_2
ex art. 2055 nonché ex art. 2043 c.c.): il compimento di operazioni dannose con parti correlate, il mancato recupero di crediti sempre nei confronti di società del gruppo, l'omesso inquadramento di un dipendente ed il conseguente danno per le sanzioni irrogate, il coinvolgimento della società in una vicenda di appropriazione indebita di ingenti somme,
l'inadempimento di contratti con “società di famiglia”, la responsabilità per sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.
II. Si costituiva in giudizio il convenuto, , per eccepire Controparte_1
l'inammissibilità dell'azione per mancanza dell'autorizzazione assembleare e per carenza d'interesse (considerato che la società è in grado di soddisfare i creditori sociali),
l'infondatezza della domanda attorea e, in subordine, per chiedere di accertare la parte di responsabilità gravante su , corresponsabile in quanto amministratore di fatto e/o CP_2
socio che ha autorizzato il compimento degli atti asseritamente dannosi.
III. Si costituiva in giudizio il convenuto, , per eccepire la carenza Controparte_2
di legittimazione della liquidatrice, non autorizzata dall'assemblea, la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. (in quanto estremamente carente in punto di allegazione dei fatti costituivi dell'azione), l'infondatezza degli addebiti (non essendo stato amministratore di fatto della società), evidenziando, con riguardo alla subordinata domanda di accertamento della sua responsabilità ex artt. 2043 e/o 2055 c.c., che il Tribunale sarebbe incompetente,
«trattandosi di domanda per la quale trova applicazione la clausola compromissoria di cui all'art. 30 dello statuto», e che, comunque, anche questa sarebbe inammissibile ed infondata.
IV. Il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, assegnava i termini di cui all'art. 189
c.p.c.
V. Precisate le conclusioni e depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica., all'udienza del 14.1.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va esaminata preliminarmente l'eccezione, sollevata da entrambi i convenuti, secondo cui la liquidatrice non sarebbe legittimata a proporre l'azione sociale di responsabilità contro
4 gli amministratori (di diritto e di fatto), non essendo stata autorizzata dall'assemblea.
Sostiene al riguardo parte attrice: - che il disposto di cui all'art. 2393 c.c., in tema di s.p.a.
(invocato dai convenuti) non potrebbe applicarsi analogicamente anche alle s.r.l.; - che, comunque, il liquidatore avrebbe pieni poteri, attribuitigli dalla legge, per esercitare l'azione di responsabilità sociale, specie ove si consideri che nella specie lo scioglimento è stato determinato proprio dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea; - che, in ogni caso,
«la delibera assembleare relativa all'azione di responsabilità esercitata in questa sede è stata validamente assunta (…) tenuto conto del conflitto di interessi relativo al voto di
[...]
(socio ed ex amministratore di diritto), e del voto favorevole dell'altro socio CP_1
»); - che, infine, sarebbe esclusa la necessità di una delibera preventiva per agire in CP_2
danno dell'amministratore di fatto.
L'eccezione dei convenuti è fondata.
In punto di fatto, va anzitutto segnalato che la è una s.r.l. partecipata in Parte_1
misura paritetica dai due soci, (che è stato anche amministratore di Controparte_1
diritto) e (che sarebbe stato un amministratore di fatto) (cfr. la Controparte_2
visura camerale in atti).
Risulta dagli atti, inoltre, che questo Tribunale, con provvedimento del 23.3.2022, preso atto dello scioglimento della società, ha nominato liquidatrice la dott.ssa (cfr. Parte_2
doc. n. 1 della produzione attorea), la quale con lettera del 18.10.2023 ha convocato l'assemblea dei soci per il giorno 2.11.2023 per chiedere l'autorizzazione all'esperimento dell'«azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore sig. , Controparte_1
nonché nei confronti di corresponsabile» (cfr. l'avviso di Controparte_2
convocazione in atti).
Risulta, ancora, che all'assemblea ordinaria in prima convocazione tenuta in data
2.11.2023 sul suddetto argomento all'ordine del giorno i soci, entrambi presenti in proprio o per delega, hanno così votato: il socio ha espresso voto negativo e il socio CP_1 CP_2
ha votato contro l'esperimento dell'azione nei suoi confronti e a favore di quella nei confronti dell'ex amministratore (cfr. doc. n. 3 della produzione attorea).
Sta di fatto, per quel che riguarda i quorum, che ai sensi dell'art. 13 dello statuto l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione,
5 «delibera con le maggioranze di legge» e che, ai sensi dell'art. 2479 bis, co. 3, c.c. l'assemblea
è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta (salvo che, nei casi previsti dai numeri
4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479, allorchè occorre il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale).
In punto di diritto, è ben noto che il legislatore della riforma del 2003, nel regolare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori delle s.r.l. ha espressamente previsto solo l'iniziativa del singolo socio (cfr. art. 2476 c.c.). Tuttavia, secondo l'opinione ormai prevalente, sia in dottrina che in giurisprudenza, e maggiormente condivisibile, ciò non significa che unici legittimati ad esercitare l'azione di responsabilità siano i soci, dovendosi ammettere la sussistenza del potere della società medesima di promuovere l'azione di responsabilità (sul rilievo che il titolare di un diritto non può mai risultare sprovvisto dell'azione volta a tutelarlo) (cfr., ex multis, Trib. Milano 14.4.2014 e 2.10.2015, in www.giurisprudenzadelleimprese.it). Inoltre, ammessa la legittimazione attiva della società deve riconoscersi che ciò, pur in mancanza di una disciplina specifica (in ordine alle modalità di esercizio dell'azione), implica anche necessariamente il riconoscimento di una competenza assembleare, nel senso che la lacuna normativa va colmata con le disposizioni dettate in materia di società per azioni, ove è disciplinato l'esercizio assembleare dell'azione di responsabilità (in tal senso cfr. Trib. Termini Imerese 21.12.2006, in RDS, 2007, 96, Trib.
Verona 9.3.2007, in Giur. comm., 2008, II, 1032, Trib. Milano 10.11.2017, in Le Società, 2018,
427, etc.).
D'altronde, a dispetto di quanto sostenuto in questa sede, della bontà di tale ultima conclusione (ossia della tesi secondo cui l'azione de quo può essere proposta dalla società soltanto in forza di una previa decisione in tal senso dei soci) deve essere stata consapevole la stessa liquidatrice, la quale, come detto, ha ritenuto di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci la questione (cfr. l'avviso di convocazione in atti) ed invitato i soci a deliberare sul punto (cfr. il verbale dell'assemblea del 2.11.2023 in atti)
Né può ritenersi che la decisione di proporre l'azione sociale non sia necessaria quando la società sia in stato di liquidazione, considerato che ai liquidatori non competono, di regola, poteri maggiori rispetto a quelli già spettanti agli amministratori (cfr. artt. 2488 e 2489 c.c.)
6 e tenuto conto di quanto è espressamente previsto dall'art. 2393, co. 1, c.c. (secondo cui
«l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione») (cfr., amplius, in tal senso Trib. Milano
13.1.2005, in Giur. it., 2005, 523, nonché l'ulteriore giurisprudenza citata dai convenuti).
Neanche può valere a far mutare la suddetta conclusione il fatto che lo scioglimento sia stato nella specie determinato dall'impossibilità di funzionamento dell'assemblea, in quanto, di regola, le norme relative al funzionamento degli organi sociali si applicano anche durante la liquidazione, a prescindere dalla causa di scioglimento (cfr. art. 2488 cit.) ed in quanto, ove sussistano ragioni eccezionali (ad esempio lo stallo persistente dell'assemblea),
l'adozione di diverse disposizioni sui poteri dei liquidatori deve avvenire in sede di nomina e/o può essere sollecitata al tribunale ex art. 2487 c.c.
Inoltre, nemmeno può condividersi l'assunto attoreo, secondo cui la necessità della delibera non sussisterebbe quando l'azione è proposta in danno dell'amministratore di fatto. Premesso, infatti, che le norme che disciplinano l'attività degli amministratori di una società di capitali, dettate al fine di consentire un corretto svolgimento dell'amministrazione della società, sono applicabili non soltanto ai soggetti immessi, nelle forme stabilite dalla legge, nelle funzioni di amministratori, ma anche a coloro che si siano, di fatto, ingeriti nella gestione della società in assenza di una qualsivoglia investitura da parte dell'assemblea, sia pur irregolare o implicita, ne consegue che anche in tema di responsabilità degli amministratori la "previa deliberazione dell'assemblea" necessaria al suo legittimo esercizio, deve ritenersi prodromica alla proposizione dell'"azione sociale di responsabilità" nei confronti di tutti coloro che siano responsabili di una negligente gestione non sulla base della loro qualificazione formale, bensì con riguardo al contenuto delle funzioni concretamente esercitate (cfr. in argomento Cass. n. 1925/1999).
Per completezza, non essendo stata posta anche tale questione, va infine segnalato che non rileva che l'azione sia stata promossa nei confronti di amministratori cessati dalla carica, essendo sufficiente solo che sia relativa a fatti commessi prima della cessazione (cfr., amplius, Trib. Marsala 2.5.2005).
Premesso, quindi, che nella specie il promovimento da parte del liquidatore dell'azione sociale di responsabilità - nei confronti di coloro che erano stati amministratori (di diritto e
7 di fatto) per danni arrecati alla società a causa dell'inadempimento degli obblighi posti a loro carico dalla legge o dallo statuto - doveva essere autorizzato dall'assemblea dei soci, è evidente che tale deliberazione non vi è stata, avendo entrambi i soci partecipato all'assemblea, ma votato negativamente le proposte ed impedito la formazione della maggioranza assoluta.
Invero, nessun voto favorevole è stato espresso con riguardo all'azione da esperire in danno di , mentre quella in danno di non è Controparte_2 Controparte_1
stata approvata dalla maggioranza assoluta (avendo votato a favore solo CP_2
, titolare del 50% del capitale) (cfr. il verbale assembleare in atti).
[...]
Né rileva se sia o meno applicabile in via analogica alle s.r.l. l'art. 2373, co. 2, c.c. (secondo cui gli amministratori, ove siano al contempo soci, non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità) o l'art. 2368, co. 3, c.c. (a mente del quale la partecipazione del socio che si dichiari in conflitto di interessi si computa nel quorum costitutivo, ma non in quello deliberativo), questioni su cui pure si registrano opinioni tuttora contrastanti in dottrina ed in giurisprudenza, dirimente essendo: che nella specie ad entrambi i soci non è stato vietato di votare e che nessuno dei due ha dichiarato di astenersi.
Né rileva nella specie la pure controversa questione degli effetti di un'eventuale impugnazione di una delibera negativa (ossia se sia possibile ritenere approvata la deliberazione a seguito dell'annullamento), per il decisivo rilievo che l'impugnazione ai sensi dell'art. 2479 ter, co. 2, c.c. non è stata esperita da nessuno.
Tirando le fila, sta di fatto che nel caso in esame l'assemblea della (all'uopo Parte_1
appositamente convocata) non ha autorizzato l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità.
Pertanto, qualificata la delibera presupposto processuale (o, forse meglio, condizione di validità della domanda giudiziale), la domanda attorea va giudicata improcedibile, in quanto proposta da un rappresentante non autorizzato e, quindi, da soggetto assimilabile ad un falsus procurator.
2. Venendo alla domanda subordinata spiegata in danno di , per Controparte_2
avere concorso con l'amministratore a determinare i danni lamentati, avendo «contribuito, con la propria condotta determinante, alla causazione di detti danni, anche per essere stato
8 in forte conflitto di interessi, tenuto conto delle partecipazioni detenute dallo stesso in tutte le società del gruppo, debitrici della , nonché del ruolo apicale di esso Pt_1 [...]
in dette società» (così l'attrice ancora nelle memorie difensive finali), va CP_2
segnalata in primis l'effettiva genericità della stessa, come eccepito dal convenuto.
Ad ogni buon conto, ove l'azione possa ricondursi a quella prevista dall'attuale art. 2476, co. 8, c.c. (a mente del quale «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi»), deve ritenersi applicabile lo stesso regime, anche sul piano processuale, di quello previsto per l'azione sociale in danno degli amministratori, ivi comprese le norme in tema di legittimazione, per cui valgono anche con riguardo a tale domanda i rilievi già svolti sopra.
In ogni caso, detta azione, volta a far valere la responsabilità del convenuto quale socio, per aver deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, sia pur nell'ambito di una più ampia strategia di gestione delle partecipazioni detenute dallo stesso nelle
“società di famiglia”, giammai potrebbe essere vagliata nel merito, stante l'eccezione di arbitrato sollevata dal convenuto, richiamando la previsione di cui all'art. 30 dello statuto, secondo cui «eventuali divergenze e controversie, sia tra la società ed i soci sia tra questi ultimi, comunque relative al presente statuto ovvero al contratto sociale nonché alla interpretazione ed applicazione delle clausola in tali atti contenute, saranno deferite nel caso
– e con la sola esclusione di quelle controversie riservate per legge alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria – al giudizio di un Collegio Arbitrale (….), il quale giudicherà senza formalità ed in via equitativa ed alle cui decisioni le parti saranno obbligate ad attenersi come se essa fosse stata assunta da loro stesse».
La clausola compromissoria de quo prevede espressamente la possibilità di deferire agli arbitri le controversie tra la società ed i soci e, quindi, certamente include anche l'azione risarcitoria promossa dalla società nei confronti del socio per averle arrecato danni (in tale qualità).
Quanto alla natura dell'arbitrato previsto dalla clausola statutaria de quo, deve ritenersi che questa preveda un arbitrato irrituale, apparendo chiaramente affidata agli arbitri la soluzione di controversie attraverso il mero strumento negoziale, mediante una
9 composizione amichevole o un negozio di accertamento, con l'impegno di considerare la relativa decisione come espressione della propria volontà (cfr. Cass. n. 6140/2024), ragion per cui anche per questa ragione la domanda non potrebbe che essere dichiarata improponibile.
Per completezza va, infine, segnalato che la domanda subordinata de quo non sfuggirebbe alla declaratoria di inammissibilità anche laddove potesse ricondursi ad un'azione risarcitoria ex art. 2497, co. 1, c.c. promossa in danno di un holder (per l'esercizio di attività di direzione e coordinamento di società, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale) o ad un'azione risarcitoria ex art. 2497, co. 2, c.c. promossa in danno di chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e/o ne abbia consapevolmente tratto beneficio, stante la carenza di legittimazione attiva della Società.
Sul punto pare sufficiente al Collegio richiamare il recentissimo orientamento della S.C., cui occorre conformarsi, secondo cui «in tema di gruppi societari, la società eterodiretta non
è legittimata ad esperire direttamente l'azione di responsabilità nei confronti della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, poiché l'art. 2497, comma 3, c.c., nel riconoscere tale legittimazione ai soci ed ai creditori della controllata, offre un sistema di tutela completo, garantendo, ai primi, il risarcimento del pregiudizio alla redditività ed al valore della partecipazione e, ai secondi, la difesa dell'integrità del patrimonio sociale ed evitando inammissibili duplicazioni» (così Cass. n. 15196/2024).
3. Per quanto riguarda il regolamento delle spese va osservato quanto segue.
L'art. 94 c.p.c. contempla la condanna alle spese nei confronti dell'avversario vincitore, eventualmente in solido con la parte, del soggetto che la rappresenti (e, quindi, come nella specie, anche del liquidatore di una società) (cfr. Cass. n. 20878/2010).
Tale previsione si giustifica per il fatto che il predetto, pur non assumendo la veste di parte nel processo, esplica pur tuttavia, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma, conseguendone l'operatività del principio della soccombenza (cfr. Cass. n.
9203/2020).
La condanna, attesa la natura sanzionatoria dell'eccezionale disposizione, può disporsi a carico della persona fisica che, in ragione della carica rivestita, abbia rappresentato la parte all'epoca in cui è stato instaurato il processo o in cui sono stati compiuti gli atti (cfr. Cass. n.
10 11194/2012).
Tale condanna postula la ricorrenza di gravi motivi, da identificarsi in modo specifico dal giudice, per la loro concreta esistenza.
Tanto premesso, va ravvisata la mancanza della normale prudenza tipica della responsabilità processuale aggravata di cui all'art. 96, co. 2, c.p.c. in colei che ha rappresentato l'ente (la dott.ssa ), avendo scelto di proporre l'azione di Parte_2
responsabilità sociale pur consapevole della mancanza della delibera assembleare autorizzativa (dopo averla peraltro richiesta) e di non avere, quindi, una legittimazione processuale autosufficiente.
Pertanto, ai sensi dell'art. 94 cit. la dott.ssa va condannata al pagamento Parte_2
delle spese in favore dei convenuti, che sono liquidate in favore di ciascuno nella misura indicata in dispositivo, in conformità alle previsioni del D.M. 10.3.2014 n. 55 (e s.s.m.), tenendo conto del valore della causa (scaglione fino a € 4.000.000,00, in base al disputatum), di sole tre fasi (non essendo stata svolta attività istruttoria) e liquidando valori prossimi ai minimi tabellari.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia d'impresa, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta o dichiarata assorbita, così provvede:
1) dichiara improcedibili le domande attoree;
2) condanna ai sensi dell'art. 94 cit. la dott.ssa al pagamento delle spese di Parte_2
lite in favore di e di , che liquida per ciascuno Controparte_1 Controparte_2
in € 15.600,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed al netto di IVA e
CPA.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 15.1.2025
Il Presidente estensore
(dr. Leonardo Pica)
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