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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/12/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2900/2024 R.G., promosso da
n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
[...]
(avv.to MIGLIORE ANTONINO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del diritto del sig. Parte_2 ad usufruire del riconoscimento della condizione di invalido con riduzione
[...] permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% e dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 12.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il sig. è invalido con Parte_2 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% e soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92 (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara il sig. non in possesso dei Parte_2 requisiti sanitari per avere diritto alle prestazioni richieste;
dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 12.11.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Giorgia Marcatajo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile n. 2900/2024 R.G., promosso da
n.q. di amministratore di sostegno di Parte_1 Parte_2
[...]
(avv.to MIGLIORE ANTONINO)
ricorrente contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore; CP_1
(avv.to CIANCIMINO ROSARIA)
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 15.07.2024, dopo la prevista dichiarazione di dissenso, la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva, per l'accertamento del diritto del sig. Parte_2 ad usufruire del riconoscimento della condizione di invalido con riduzione
[...] permanente della capacità lavorativa in misura pari al 100% e dello status di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 104/92, giudizio di merito conseguente alla procedura di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., definita con esito a lei sfavorevole.
L' si costituiva in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda della quale CP_1 chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 12.11.2025 per il deposito di note.
La domanda è da disattendere, dovendosi ritenere condivisibili le puntuali e ben argomentate considerazioni del consulente d'ufficio nominato nell'odierno giudizio, il quale, sulla scorta della corposa documentazione in atti e dell'indagine clinica, ha concluso la sua relazione ritenendo che il sig. è invalido con Parte_2 riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% e soggetto portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, legge 104/92 (cfr. CTU in atti).
Da qui il rigetto dell'opposizione.
Sussistendo le condizioni previste dall'art. 152 disp. att. c.p.c., si dichiara l'integrale compensazione delle spese di lite (sia della fase dell'ATP che della presente fase di opposizione) e si pongono definitivamente a carico dell' le spese di entrambe le CP_1
c.t.u., liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
rigetta la domanda e, per l'effetto, dichiara il sig. non in possesso dei Parte_2 requisiti sanitari per avere diritto alle prestazioni richieste;
dichiara interamente compensate le spese di lite, sia della fase di ATP che della presente fase di opposizione;
pone ad integrale carico dell' le spese di entrambe le c.t.u., liquidate con separato CP_1 decreto.
Termini Imerese, all'esito della scadenza del termine del 12.11.2025 per il deposito di note
Il Giudice
(Dott.ssa Giorgia Marcatajo)