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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/04/2025, n. 1251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1251 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3511/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
GA IO, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa (CE), via S.d'Acquisto n.200.
reclamante
E
RM (ENTE UNICO DI FORMAZIONE E SICUREZZA) già C.F.S CASERTA-
CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA, in persona del Presidente del C.d.A p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Massimiliano De Benedictis, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, via Ferrarecce n. 55/A.
reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 30/12/2024,
CI AB ha proposto reclamo ex art. 1 comma 58 L. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro,
n.2637 depositata in data 2/12/2024 che, sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 10/8/2023, aveva così provveduto:
“a) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a CI AB;
b) condanna C.F.S. Caserta – Centro Formazione e Sicurezza - a riassumere la dipendente entro il termine di tre giorni ed, in mancanza, a risarcire il danno versando un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
c) condanna la parte convenuta al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1350,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese per la residua metà.”
2.Il reclamante ha lamentato che il primo giudice avesse disatteso, sulla base delle medesime argomentazioni contenute nell'ordinanza della fase sommaria, la sua eccezione di inesistenza giuridica del licenziamento in quanto irrogato da organo privo del relativo potere statutario, e cioè dal Presidente e non dal Consiglio di amministrazione del C.F.S. Ha sostenuto che il Centro Formazione e Sicurezza è un organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Caserta e provincia, gestito dalle parti sociali del settore delle costruzioni firmatarie del CCNL, il cui statuto
- contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - non si limita “a stabilire gli organi statutari e i rispettivi poteri”, ma regolamenta i rapporti tra le parti ed i poteri attribuiti ai singoli organi statutari con la finalità di equilibrare i diversi interessi, dei costruttori edili, da un lato, e dei lavoratori, dall'altro. Dunque la scelta di attribuire la procedura di licenziamento ad un organo collegiale, e cioè il Consiglio di
Amministrazione - composto da 6 membri nominati dall'Associazione imprese edili e affini della provincia di Caserta e da 6 membri delle Organizzazioni dei lavoratori edili e affini della provincia di Caserta - non era casuale, ma frutto di una precisa scelta,e cioè quella di garantire il massimo equilibrio tra le parti in decisioni particolarmente delicate, assegnandone il compito ad un organismo paritario composto da sei rappresentanti per ciascuna delle parti. Di conseguenza l'istituto della ratifica non era applicabile al caso di specie, essendo stata violata una procedura prevista a garanzia del lavoratore e dovendo ritenersi che la norma statutaria che stabilisce la competenza del
Consiglio di Amministrazione nella procedura di licenziamento fosse assimilabile ad una clausola di protezione, la cui violazione integra una nullità di protezione come enucleata dalla RE Corte, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art.18 l.n.300/1970. Peraltro nel caso di specie era proprio il Presidente,
e quindi il protagonista della vicenda oggetto di contestazione, che si era arrogato il diritto e la competenza di avviare la procedura per licenziare esso reclamante, il che dimostrava, a maggior ragione, la necessità di riconoscere al Consiglio di
Amministrazione la sua competenza per esigenze di autonomia decisionale e di terzietà.
2. Ha sostenuto che erroneamente il primo giudice non aveva ritenuto l'inammissibilità/decadenza dell'eccezione di mancanza del requisito numerico previsto per l'applicabilità dell'art. 18 L. 300/70 sul presupposto che nel rito Fornero il giudizio di opposizione integri la seconda fase del giudizio di primo grado. Ma, avendo il ricorrente azionato il ricorso introduttivo secondo il rito previsto dalla L. 92/12 ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, tale eccezione, che comportava l'inammissibilità del rito stesso e la sua eventuale conversione in rito ordinario ex art. 414 e ss. c.p.c., doveva essere formulata tempestivamente, e cioè in sede di costituzione in giudizio nella fase cd. sommaria. Inoltre il giudice di prime cure , con l'ordinanza della fase sommaria, aveva applicato l'art. 18, co. 5, L. 300/70, e quindi dichiarato illegittimo il licenziamento de quo e condannato il Centro convenuto al pagamento in favore di esso reclamante di 15 mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento danni. Dunque anche il C.F.S, in quanto soccombente sotto tale profilo, avrebbe dovuto proporre opposizione avverso l'ordinanza della fase sommaria, cosa che non aveva fatto limitandosi a proporre ex novo l'eccezione in sede di opposizione.
3. Ha lamentato che il primo giudice avesse errato sia sotto il profilo del valore disciplinare della vicenda, sia sul piano delle conseguenze sanzionatorie che, infine, sull'applicabilità della tutela risarcitoria invece di quella reintegratoria. Invero dal contesto della riunione descritto dallo stesso giudicante si evinceva la mancanza di voluntas nocendi di esso reclamante in considerazione dello stato di elevata tensione determinato dalla mancata risoluzione, da parte del Presidente e del Vice Presidente, dei problemi riguardanti il nuovo assetto organizzativo del Centro. Inoltre le frasi pronunciate da esso reclamante non contenevano espressioni volgari o intimidatorie, né costituivano violazione delle norme del vivere civile e degli obblighi correlati alla posizione della subordinazione del lavoratore rispetto al datore di lavoro, ben potendo essere ricondotte ad espressione del diritto di critica. Dunque il fatto contestato era privo del connotato dell'antigiuridicità, e, pertanto,inidoneo a connotare di illiceità la condotta posta in essere, dovendo anche considerarsi che in quel contesto il Presidente aveva affermato che in un'altra situazione i tecnici sarebbero stati licenziati.
4. Ha sostenuto che la decisione della società di irrogare la massima sanzione disciplinare non era stata rispettosa del principio di gradualità delle sanzioni come sancito dalla contrattazione collettiva di settore ed alla luce della giurisprudenza della
RE Corte . Dunque il necessario principio di graduazione della sanzione avrebbe comportato, alla stregua del CCNL di settore, l'applicazione di una sanzione conservativa e non la sanzione del licenziamento.
5.In subordine il reclamante ha insistito nell'applicazione della tutela risarcitoria di cui all'art.18, c.5 l.n.300/1970 sostenendo che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto dimostrata la mancanza del requisito numerico ai fini dell'applicabilità della suindicata norma, mentre doveva ritenersi l'irrilevanza, ai fini probatori, della documentazione prodotta dal C.F.S, ritualmente impugnata da esso reclamante .
6.Pertanto il reclamante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese ed attribuzione.
7.Si è costituito il RM (ENTE UNICO DI FORMAZIONE E SICUREZZA) già
C.F.S CASERTA-CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA, che ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del reclamo, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
8.All'odierna udienza, dopo la discussione dei procuratori delle parti, la Corte si è riservata la decisione, depositando la sentenza nei termini di legge, ai sensi dell'art.1
c.60 l.n.92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9.Ritiene la Corte che le argomentazioni su cui parte reclamante fonda la sua eccezione di inesistenza giuridica del licenziamento per violazione di una “clausola di protezione”
- in quanto irrogato da un organo privo del relativo potere statutario ( il Presidente anziché il Consiglio di amministrazione del CFS)- non trovino alcun riscontro negli atti di causa .
10.E' noto che la RE Corte ha delineato il peculiare regime di “nullità di protezione” in relazione alle ipotesi di violazione della procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari prevista dall'art.53 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931 per i lavoratori autoferrotranvieri, in quanto procedura maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n.300/1970. Si è, invero, affermata l'inderogabilità delle fasi previste dalla suindicata procedura, in quanto finalizzate alla tutela del lavoratore dipendente quale contraente debole e che “ La violazione di tali disposizioni determina la nullità della sanzione disciplinare che rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 28.8.2015 n. 17286) atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (dall'art. 7 legge n. 300/1970 in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall'art. 53 RD n. 148/1931) è inderogabile, costituisce una norma di validità e non di comportamento ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente). 32. Non può parlarsi, pertanto, come ha ritenuto la Corte distrettuale, di mera violazione di disposizione procedurale ma di carenza di potere ad emettere il provvedimento di destituzione che determina la nullità della sanzione.( Cass. sez.lav. ord. n. 6765 del 7/3/2023)
Analogamente in ipotesi di violazione della procedura per il mancato intervento del
Consiglio di Disciplina, la RE Corte ha ritenuto che:” tale violazione non è assimilabile a quelle procedurali (di cui all'art. 18, comma 6, legge n. 300/1970,
Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 come modificato dall'art. 1, comma 42, Legge n. 92/2012); non è, invero, qualificabile come violazione procedurale in materia disciplinare del lavoro autoferrotranviario l'adozione della sanzione della destituzione da parte del datore di lavoro, cui tale potere non è più assegnato in caso di opzione del lavoratore per l'intervento del Consiglio di Disciplina, al quale detto potere è in tal caso deferito in base alla legge;
si tratta, infatti, di violazione a monte della procedura, per deviazione dell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie ad organo terzo anziché a parte datoriale, e di fattispecie comparabile a quella di licenziamento a non domino, prevedendo la legge, in caso di opzione in tale senso del lavoratore, l'attribuzione del potere di licenziamento disciplinare (denominato destituzione) all'organo (CDD) previsto dalla normativa speciale;
- tale regime di nullità (di protezione) emerge da ricostruzione sistematica ed
è riconducibile al regime generale delle nullità disciplinato dagli artt.1418 ss. c.c., sicché tale qualificazione (di nullità di protezione) comporta l'integrazione dell'ipotesi di nullità per contrarietà a norma imperativa, cui di norma si applica la tutela reintegratoria (cfr. Cass. n. 32681/2021);( Cass. sez.lav. 10/1/2025 n. 604).
11.Nel caso di specie, a parere della Corte, non esiste alcuna analogia con la fattispecie esaminata nei suindicati precedenti giurisprudenziali.
Invero,l'approfondito esame dello statuto del CENTRO FORMAZIONE E
SICUREZZA consente di escludere che sia stata prevista, per l'ipotesi di irrogazione del licenziamento, una procedura disciplinare a tutela dei lavoratori, la cui violazione possa integrare una “nullità di protezione “. L'unica norma statutaria rilevante è l'art. 11 dello statuto del C.F.S che, nel prevedere le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, si limita a disporre: “…Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti: …c9) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale;
assumere e licenziare il personale dell'Ente ...”.
La norma si limita, quindi, a prevedere la competenza del Consiglio di amministrazione nel licenziare il personale dell'Ente, ma non disciplina alcuna peculiare procedura da osservarsi . Sicuramente deve escludersi che, in ipotesi di licenziamento di un dipendente, sia richiesta una proposta del Comitato di Presidenza, e ciò sia per la punteggiatura che distingue nettamente le attribuzioni previste dalla lettera c9) dell'art.11 citato, sia perché- a conferma di quanto sostenuto- nella norma statutaria che disciplina le attribuzioni del Comitato di presidenza ( art.12 ) non è previsto alcun potere di iniziativa di tale organo in ipotesi di licenziamento del personale.
Parimenti deve escludersi un potere di iniziativa del Segretario, come adombrato dal procuratore di parte reclamante nella discussione orale .
L'art.14 dello Statuto, che disciplina le attribuzioni del Segretario, alla lettera d) dispone:”adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al
Comitato di Presidenza o al Consiglio di Amministrazione” , chiaramente riferendosi all'irrogazione di sanzioni conservative e non a quella del licenziamento, stante la riserva di competenza attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'art.11 dello
Statuto.
Deve, inoltre, ritenersi che la peculiare composizione del Consiglio di Amministrazione
(6 membri nominati dall'Associazione imprese edili e affini della provincia di Caserta e
6 membri delle Organizzazioni dei lavoratori edili e affini della provincia di Caserta) sia unicamente finalizzata a garantire la rappresentanza di entrambe le categorie che compongono l'ente e non certo a tutelare gli interessi dei lavoratori licenziandi. In definitiva nessuna norma statutaria risulta specificamente dettata a tutela dei lavoratori licenziandi, per cui correttamente il primo giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art.1399 c.c,.l'intervenuta ratifica del licenziamento da parte del Consiglio di amministrazione abbia sanato il vizio di competenza del Presidente nell'irrogazione del licenziamento oggetto di giudizio.
12.Va parimenti condiviso il rigetto dell'eccezione di inammissibilità/decadenza in relazione all'allegazione della mancanza del requisito numerico previsto per l'applicabilità dell'art. 18 L. 300/70.
Deve ritenersi ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui:” Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi”.( Cass. sez.lav. 4/4/2019 n. 9458).
La RE Corte ha precisato che : “La prima fase è caratterizzata dalla mancanza di formalità: non c'è — rispetto al rito ordinario (quello delle controversie di lavoro) - il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.; l'istruttoria, essendo limitata agli «atti di istruzione indispensabili», è semplificata o sommaria quale quella così qualificata nel procedimento di cui agli artt.
702 bis ss. cod. proc. civ. . La seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso contenente i requisiti di cui all'art. 414 cod. proc. civ. , opposizione che non è una revisio prioris isiantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli «atti di istruzione ammissibili e rilevanti».( Cass. sez.un. n. 19674/2014). La RE Corte ha, quindi, escluso che la fase dell'opposizione abbia natura impugnatoria, sostenendo che tale fase sia una prosecuzione del giudizio di primo grado
, il che comporta che “ in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., atteso che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale”( Cass. sez.lav. 23/11/2018 n.
30443).
Deve quindi ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante , che anche in presenza di una decisione della fase sommaria che applicava la tutela risarcitoria prevista dall'art.18 l.n.300/1970, ben potesse l'odierno reclamato in sede di opposizione allegare e provare l'inesistenza del requisito numerico per l'applicazione di tale tutela, non essendo tenuto a proporre opposizione incidentale avverso l'ordinanza della fase sommaria.
13.Nel merito deve rilevarsi che, a seguito della mancata proposizione di reclamo incidentale da parte del Centro Formazione e Sicurezza, sia caduto il giudicato sulle statuizioni contenute in sentenza di illegittimità del licenziamento oggetto di giudizio per inesistenza della giusta causa di licenziamento, avendo il primo giudice ritenuto la condotta posta in essere dal CI non di gravità tale da comportare la sanzione del licenziamento.
14.Il reclamante sostiene l'erronea valutazione del giudice di prime cure per essere il fatto contestato insussistente per mancanza di antigiuridicità dello stesso, e ciò richiamando il consolidato orientamento della RE Corte secondo cui “ Il concetto di insussistenza del fatto contestato comprende, dunque, non solo i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente. A sostegno di tale assunto, si pone, altresì, il principio costituzionale per il quale
“qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità” (cfr.
Cass. n. 12174/2019).
15.La Corte non condivide tale assunto.
16.La condotta contestata a CI AB- sulla cui base gli è stato irrogato il licenziamento- risulta testualmente descritta nella missiva a lui inviata dal C.F.S in data
06.07.2020, del seguente tenore: “In data 30 giugno, durante una video-call intercorsa con i tecnici CFS, EL assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti del
Presidente dell'Ente. In particolare, EL proferiva la seguente frase: “Presidente voi siete il peggiore presidente che questo Ente abbia mai avuto tanto che non riuscite neanche a parlare in Italiano”. Stesso atteggiamento ha assunto nei confronti del vice- presidente: AN LO anche tu sei il peggiore vicepresidente che questo Ente abbia mai avuto ed in passato avete tutti rubato”.
17.L'istruttoria condotta in primo grado ha consentito di accertare che effettivamente il
CI pronunciò le suindicate frasi sia nei confronti del Presidente del CFS che nei confronti del Vicepresidente ad eccezione di quella “in passato avete tutti rubato”.Tutti i testi, e quindi anche quelli di parte ricorrente OL LU e SA
NI, colleghi dell'odierno reclamante e tecnici del CFS, hanno concordato su tale circostanza.
Quanto al contesto, dall'istruttoria è emerso che la riunione in videoconferenza del
30/6/2020 venne convocata a seguito della richiesta dei tecnici del C.F.S, che avevano manifestato il loro malcontento per la nuova organizzazione dell'ufficio tecnico, e quindi del loro lavoro . Quindi, come ha correttamente ritenuto il primo giudice “fin da subito, durante la riunione, si stabiliva un clima di tensione ed emotività, che veniva ad acuirsi a causa della percezione da parte dei tecnici della poca disponibilità e comprensione delle difficoltà manifestate dagli stessi. Sebbene il Presidente illustrò, nel corso della riunione ai presenti, i vari programmi da realizzare per riqualificare e riorganizzare l'Ente, non vi fu, tuttavia, all'esito delle perplessità manifestate dal ricorrente e dagli altri tecnici, un tentativo concreto ed effettivo da parte del C.F.S. di dialogare con i tecnici al fine di capirne realmente il disagio e di trovare soluzioni organizzative alternative che potessero andare incontro al loro malcontento”.
Tuttavia, nonostante la poca disponibilità manifestata dai vertici del C.F.S al malcontento dei tecnici, risulta che la frase canzonatoria pronunciata dal Presidente nei confronti del CI sia stata successiva alle frasi pronunciate dal lavoratore.
Il teste di parte ricorrente SA NI ha riferito“ricordo che i toni si erano un po' accesi e ricordo che il vicepresidente disse che avrebbe lasciato la riunione perché i toni della stessa non gli erano graditi e quindi lasciò la riunione;
ricordo che invece il
Presidente prese la parola dicendo con espressione dialettale “sient a me comm' cazz' te chiam CI” lasciando tutti basiti, perché non ricordava neanche bene il nome del proprio dipendente e il ricorrente disse, rivolto al Presidente “ma come ti permetti, questo cafone di Marcianise”, dopo di che il ricorrente invitò il Presidente a continuare la riunione solo con me e OL e uscì dalla sala riunioni”, ma a seguito di domanda specifica volta a comprendere meglio la dinamica degli eventi, il teste ha precisato: “si è vero ricordo che il ricorrente in un momento antecedente a quello che ho prima riferito, si rivolse al Presidente e al vicepresidente riferendo che erano il peggior Presidente e vicepresidente che l'Ente avesse mai avuto”.
Deve, di conseguenza, escludersi che le frasi pronunciate dall'odierno reclamante ed oggetto di contestazione disciplinare abbiano costituito una reazione alla provocazione del Presidente del C.F.S. Parimenti deve escludersi che all'inizio della riunione il Presidente del C.F.S abbia avuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei tecnici, minacciando di licenziarli.
Il teste di parte ricorrente OL LU, anch'egli tecnico del Centro, ha riferito:
“non ricordo in quale maniera iniziò la riunione del 30 giugno, ricordo che ci fu un preambolo durante il quale mi pare di ricordare che il Presidente riferì che eravamo fortunati ad avere ancora un lavoro, in considerazione delle condizioni economiche dell'ente, non mi pare di ricordare che il Presidente si rivolse in maniera sgarbata o con tono “di sufficienza” a noi tecnici”, precisando poi che “ricordo che il Presidente ci disse che eravamo fortunati a poter parlare con lui e che, in altre situazioni lavorative, vista la situazione economica dell'ente, in altre realtà avrebbero già preso provvedimenti di riduzione del personale e, quindi, noi eravamo fortunati a stare ancora lì a lavorare”.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante, all'inizio della riunione il Presidente del C.F.S non prospettò il licenziamento ai tecnici a scopo intimidatorio, ma si limitò a rilevare che, vista la situazione economica del Centro, in altre situazioni avrebbero adottato provvedimenti di riduzione del personale.
18. In tale contesto non vi è dubbio, a parere della Corte, sul contenuto offensivo delle frasi pronunciate dal CI e sull'impossibilità di qualificare le stesse come manifestazione del diritto di critica.
Il lavoratore non ha infatti mosso dei rilievi critici ad uno specifico provvedimento dei vertici del CFS , cosa che avrebbe potuto fare con i limiti della continenza formale, sostanziale e della pertinenza, ma ha emesso un giudizio negativo di contenuto offensivo che, nei confronti del Presidente, ha esteso anche alla incapacità di parlare in italiano. Ha, quindi, offeso i suoi superiori gerarchici con un giudizio che non ammetteva repliche, definendoli come il peggior Presidente e Vicepresidente che il
Centro avesse mai avuto. Deve, di conseguenza , condividersi la ritenuta antigiuridicità della condotta del
CI, consistendo la stessa nell'aver rivolto frasi offensive ai suoi superiori gerarchici in violazione dei principi che presidiano il rapporto di lavoro subordinato.
19.Ritiene la Corte che l'applicazione della tutela prevista dall'art.18 c.4 l.n.300/1970 nel testo riformato dalla l.n.92/2012 non possa affermarsi neppure sostenendo l'applicabilità, alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva, di una sanzione conservativa.
20.E' noto il consolidato orientamento della RE Corte secondo cui “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del
2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”( Cass. sez.lav. n. 11665/2022, n. 20780/2022; n.18872/2022; n.13774/2022;
n.13603/2022; n.12745/2022).
Dunque il giudice, al fine di stabilire la tutela applicabile, deve esaminare la scala valoriale sancita dalla contrattazione collettiva e se, sussumendo la condotta addebitata al lavoratore nelle previsioni contrattuali, risulta che tale condotta è punita con una sanzione conservativa, deve applicare la tutela reale di cui all'art.18 c.4 l.n.300/1970.
21.Nel caso di specie, tuttavia, l'art.100 del CCNL Edilizia applicabile al rapporto di lavoro oggetto di giudizio prevede espressamente l'irrogazione del licenziamento:” 3) per giusta causa senza preavviso , ai sensi dell'art.2119 cod.civ. , nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio quelli indicati di seguito: a) insubordinazione o offese verso i superiori;
”
Dunque nel caso di specie la scala valoriale espressa dalle parti collettive ha qualificato come sanzionabile con il licenziamento per giusta causa proprio la condotta posta in essere dal CI.
22.Va disattesa anche l'ultima doglianza proposta, considerato che parte reclamante non contesta espressamente il numero di dipendenti del C.F.S all'epoca dei fatti di causa come accertato dal primo giudice “con la produzione in giudizio del LUL, che dal mese di gennaio 2020 sino alla data del licenziamento (agosto 2020) attesta la presenza di meno di 15 dipendenti (con una media occupazionale di 12 unità lavorative, considerando proporzionalmente il personale impiegato a tempo parziale)”
Appare, quindi, irrilevante la doglianza circa il valore probatorio della documentazione prodotta dal C.F.S, considerata anche la natura di documento ufficiale del LUL, che è un registro obbligatorio per i datori di lavoro privati, dove vengono annotati i dettagli riguardanti assunzione, modifiche contrattuali, retribuzioni, presenze, assenze e cessazioni dei rapporti di lavoro ed ha sostituito i precedenti libri paga e matricola.
23.Il reclamo va pertanto rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
24.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia, come in dispositivo, ai sensi del DM
n.147/2022.
25.Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto del reclamo, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce il reclamante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 26 marzo 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1.dott. Mariavittoria Papa Presidente
2.dott. Giovanna Guarino Consigliere rel.
3.dott. Chiara Di Benedetto Consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 marzo 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3511/2024 r. g. sez. lav., vertente
TRA
GA IO, rapp.to e difeso dall'avv. Raffaele Ferrara, presso il cui studio elett.te domicilia in Aversa (CE), via S.d'Acquisto n.200.
reclamante
E
RM (ENTE UNICO DI FORMAZIONE E SICUREZZA) già C.F.S CASERTA-
CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA, in persona del Presidente del C.d.A p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Massimiliano De Benedictis, presso il cui studio elett.te domicilia in Caserta, via Ferrarecce n. 55/A.
reclamato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con ricorso depositato in via telematica presso questa Corte in data 30/12/2024,
CI AB ha proposto reclamo ex art. 1 comma 58 L. 92/2012 avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capuavetere, in funzione di giudice del lavoro,
n.2637 depositata in data 2/12/2024 che, sull'opposizione proposta avverso l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 10/8/2023, aveva così provveduto:
“a) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato a CI AB;
b) condanna C.F.S. Caserta – Centro Formazione e Sicurezza - a riassumere la dipendente entro il termine di tre giorni ed, in mancanza, a risarcire il danno versando un'indennità pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
c) condanna la parte convenuta al pagamento della metà delle spese di giudizio che liquida, in tale misura ridotta, in complessivi euro 1350,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, come per legge, con attribuzione;
d) compensa le spese per la residua metà.”
2.Il reclamante ha lamentato che il primo giudice avesse disatteso, sulla base delle medesime argomentazioni contenute nell'ordinanza della fase sommaria, la sua eccezione di inesistenza giuridica del licenziamento in quanto irrogato da organo privo del relativo potere statutario, e cioè dal Presidente e non dal Consiglio di amministrazione del C.F.S. Ha sostenuto che il Centro Formazione e Sicurezza è un organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Caserta e provincia, gestito dalle parti sociali del settore delle costruzioni firmatarie del CCNL, il cui statuto
- contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - non si limita “a stabilire gli organi statutari e i rispettivi poteri”, ma regolamenta i rapporti tra le parti ed i poteri attribuiti ai singoli organi statutari con la finalità di equilibrare i diversi interessi, dei costruttori edili, da un lato, e dei lavoratori, dall'altro. Dunque la scelta di attribuire la procedura di licenziamento ad un organo collegiale, e cioè il Consiglio di
Amministrazione - composto da 6 membri nominati dall'Associazione imprese edili e affini della provincia di Caserta e da 6 membri delle Organizzazioni dei lavoratori edili e affini della provincia di Caserta - non era casuale, ma frutto di una precisa scelta,e cioè quella di garantire il massimo equilibrio tra le parti in decisioni particolarmente delicate, assegnandone il compito ad un organismo paritario composto da sei rappresentanti per ciascuna delle parti. Di conseguenza l'istituto della ratifica non era applicabile al caso di specie, essendo stata violata una procedura prevista a garanzia del lavoratore e dovendo ritenersi che la norma statutaria che stabilisce la competenza del
Consiglio di Amministrazione nella procedura di licenziamento fosse assimilabile ad una clausola di protezione, la cui violazione integra una nullità di protezione come enucleata dalla RE Corte, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all'art.18 l.n.300/1970. Peraltro nel caso di specie era proprio il Presidente,
e quindi il protagonista della vicenda oggetto di contestazione, che si era arrogato il diritto e la competenza di avviare la procedura per licenziare esso reclamante, il che dimostrava, a maggior ragione, la necessità di riconoscere al Consiglio di
Amministrazione la sua competenza per esigenze di autonomia decisionale e di terzietà.
2. Ha sostenuto che erroneamente il primo giudice non aveva ritenuto l'inammissibilità/decadenza dell'eccezione di mancanza del requisito numerico previsto per l'applicabilità dell'art. 18 L. 300/70 sul presupposto che nel rito Fornero il giudizio di opposizione integri la seconda fase del giudizio di primo grado. Ma, avendo il ricorrente azionato il ricorso introduttivo secondo il rito previsto dalla L. 92/12 ai sensi dell'art. 18 L. 300/70, tale eccezione, che comportava l'inammissibilità del rito stesso e la sua eventuale conversione in rito ordinario ex art. 414 e ss. c.p.c., doveva essere formulata tempestivamente, e cioè in sede di costituzione in giudizio nella fase cd. sommaria. Inoltre il giudice di prime cure , con l'ordinanza della fase sommaria, aveva applicato l'art. 18, co. 5, L. 300/70, e quindi dichiarato illegittimo il licenziamento de quo e condannato il Centro convenuto al pagamento in favore di esso reclamante di 15 mensilità di retribuzione a titolo di risarcimento danni. Dunque anche il C.F.S, in quanto soccombente sotto tale profilo, avrebbe dovuto proporre opposizione avverso l'ordinanza della fase sommaria, cosa che non aveva fatto limitandosi a proporre ex novo l'eccezione in sede di opposizione.
3. Ha lamentato che il primo giudice avesse errato sia sotto il profilo del valore disciplinare della vicenda, sia sul piano delle conseguenze sanzionatorie che, infine, sull'applicabilità della tutela risarcitoria invece di quella reintegratoria. Invero dal contesto della riunione descritto dallo stesso giudicante si evinceva la mancanza di voluntas nocendi di esso reclamante in considerazione dello stato di elevata tensione determinato dalla mancata risoluzione, da parte del Presidente e del Vice Presidente, dei problemi riguardanti il nuovo assetto organizzativo del Centro. Inoltre le frasi pronunciate da esso reclamante non contenevano espressioni volgari o intimidatorie, né costituivano violazione delle norme del vivere civile e degli obblighi correlati alla posizione della subordinazione del lavoratore rispetto al datore di lavoro, ben potendo essere ricondotte ad espressione del diritto di critica. Dunque il fatto contestato era privo del connotato dell'antigiuridicità, e, pertanto,inidoneo a connotare di illiceità la condotta posta in essere, dovendo anche considerarsi che in quel contesto il Presidente aveva affermato che in un'altra situazione i tecnici sarebbero stati licenziati.
4. Ha sostenuto che la decisione della società di irrogare la massima sanzione disciplinare non era stata rispettosa del principio di gradualità delle sanzioni come sancito dalla contrattazione collettiva di settore ed alla luce della giurisprudenza della
RE Corte . Dunque il necessario principio di graduazione della sanzione avrebbe comportato, alla stregua del CCNL di settore, l'applicazione di una sanzione conservativa e non la sanzione del licenziamento.
5.In subordine il reclamante ha insistito nell'applicazione della tutela risarcitoria di cui all'art.18, c.5 l.n.300/1970 sostenendo che erroneamente il giudice di prime cure aveva ritenuto dimostrata la mancanza del requisito numerico ai fini dell'applicabilità della suindicata norma, mentre doveva ritenersi l'irrilevanza, ai fini probatori, della documentazione prodotta dal C.F.S, ritualmente impugnata da esso reclamante .
6.Pertanto il reclamante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza,
l'accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, con vittoria di spese ed attribuzione.
7.Si è costituito il RM (ENTE UNICO DI FORMAZIONE E SICUREZZA) già
C.F.S CASERTA-CENTRO FORMAZIONE E SICUREZZA, che ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del reclamo, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
8.All'odierna udienza, dopo la discussione dei procuratori delle parti, la Corte si è riservata la decisione, depositando la sentenza nei termini di legge, ai sensi dell'art.1
c.60 l.n.92/2012.
MOTIVI DELLA DECISIONE
9.Ritiene la Corte che le argomentazioni su cui parte reclamante fonda la sua eccezione di inesistenza giuridica del licenziamento per violazione di una “clausola di protezione”
- in quanto irrogato da un organo privo del relativo potere statutario ( il Presidente anziché il Consiglio di amministrazione del CFS)- non trovino alcun riscontro negli atti di causa .
10.E' noto che la RE Corte ha delineato il peculiare regime di “nullità di protezione” in relazione alle ipotesi di violazione della procedura di irrogazione delle sanzioni disciplinari prevista dall'art.53 dell'allegato A al R.D. n. 148 del 1931 per i lavoratori autoferrotranvieri, in quanto procedura maggiormente garantita rispetto a quella prevista dalla legge n.300/1970. Si è, invero, affermata l'inderogabilità delle fasi previste dalla suindicata procedura, in quanto finalizzate alla tutela del lavoratore dipendente quale contraente debole e che “ La violazione di tali disposizioni determina la nullità della sanzione disciplinare che rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 28.8.2015 n. 17286) atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (dall'art. 7 legge n. 300/1970 in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall'art. 53 RD n. 148/1931) è inderogabile, costituisce una norma di validità e non di comportamento ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente). 32. Non può parlarsi, pertanto, come ha ritenuto la Corte distrettuale, di mera violazione di disposizione procedurale ma di carenza di potere ad emettere il provvedimento di destituzione che determina la nullità della sanzione.( Cass. sez.lav. ord. n. 6765 del 7/3/2023)
Analogamente in ipotesi di violazione della procedura per il mancato intervento del
Consiglio di Disciplina, la RE Corte ha ritenuto che:” tale violazione non è assimilabile a quelle procedurali (di cui all'art. 18, comma 6, legge n. 300/1970,
Numero sezionale 4914/2024 Numero di raccolta generale 604/2025 come modificato dall'art. 1, comma 42, Legge n. 92/2012); non è, invero, qualificabile come violazione procedurale in materia disciplinare del lavoro autoferrotranviario l'adozione della sanzione della destituzione da parte del datore di lavoro, cui tale potere non è più assegnato in caso di opzione del lavoratore per l'intervento del Consiglio di Disciplina, al quale detto potere è in tal caso deferito in base alla legge;
si tratta, infatti, di violazione a monte della procedura, per deviazione dell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie ad organo terzo anziché a parte datoriale, e di fattispecie comparabile a quella di licenziamento a non domino, prevedendo la legge, in caso di opzione in tale senso del lavoratore, l'attribuzione del potere di licenziamento disciplinare (denominato destituzione) all'organo (CDD) previsto dalla normativa speciale;
- tale regime di nullità (di protezione) emerge da ricostruzione sistematica ed
è riconducibile al regime generale delle nullità disciplinato dagli artt.1418 ss. c.c., sicché tale qualificazione (di nullità di protezione) comporta l'integrazione dell'ipotesi di nullità per contrarietà a norma imperativa, cui di norma si applica la tutela reintegratoria (cfr. Cass. n. 32681/2021);( Cass. sez.lav. 10/1/2025 n. 604).
11.Nel caso di specie, a parere della Corte, non esiste alcuna analogia con la fattispecie esaminata nei suindicati precedenti giurisprudenziali.
Invero,l'approfondito esame dello statuto del CENTRO FORMAZIONE E
SICUREZZA consente di escludere che sia stata prevista, per l'ipotesi di irrogazione del licenziamento, una procedura disciplinare a tutela dei lavoratori, la cui violazione possa integrare una “nullità di protezione “. L'unica norma statutaria rilevante è l'art. 11 dello statuto del C.F.S che, nel prevedere le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione, si limita a disporre: “…Spettano, in particolare, al Consiglio di amministrazione i seguenti compiti: …c9) Stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale;
assumere e licenziare il personale dell'Ente ...”.
La norma si limita, quindi, a prevedere la competenza del Consiglio di amministrazione nel licenziare il personale dell'Ente, ma non disciplina alcuna peculiare procedura da osservarsi . Sicuramente deve escludersi che, in ipotesi di licenziamento di un dipendente, sia richiesta una proposta del Comitato di Presidenza, e ciò sia per la punteggiatura che distingue nettamente le attribuzioni previste dalla lettera c9) dell'art.11 citato, sia perché- a conferma di quanto sostenuto- nella norma statutaria che disciplina le attribuzioni del Comitato di presidenza ( art.12 ) non è previsto alcun potere di iniziativa di tale organo in ipotesi di licenziamento del personale.
Parimenti deve escludersi un potere di iniziativa del Segretario, come adombrato dal procuratore di parte reclamante nella discussione orale .
L'art.14 dello Statuto, che disciplina le attribuzioni del Segretario, alla lettera d) dispone:”adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al
Comitato di Presidenza o al Consiglio di Amministrazione” , chiaramente riferendosi all'irrogazione di sanzioni conservative e non a quella del licenziamento, stante la riserva di competenza attribuita al Consiglio di Amministrazione dall'art.11 dello
Statuto.
Deve, inoltre, ritenersi che la peculiare composizione del Consiglio di Amministrazione
(6 membri nominati dall'Associazione imprese edili e affini della provincia di Caserta e
6 membri delle Organizzazioni dei lavoratori edili e affini della provincia di Caserta) sia unicamente finalizzata a garantire la rappresentanza di entrambe le categorie che compongono l'ente e non certo a tutelare gli interessi dei lavoratori licenziandi. In definitiva nessuna norma statutaria risulta specificamente dettata a tutela dei lavoratori licenziandi, per cui correttamente il primo giudice ha ritenuto che, ai sensi dell'art.1399 c.c,.l'intervenuta ratifica del licenziamento da parte del Consiglio di amministrazione abbia sanato il vizio di competenza del Presidente nell'irrogazione del licenziamento oggetto di giudizio.
12.Va parimenti condiviso il rigetto dell'eccezione di inammissibilità/decadenza in relazione all'allegazione della mancanza del requisito numerico previsto per l'applicabilità dell'art. 18 L. 300/70.
Deve ritenersi ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui:” Nel rito cd. Fornero, il giudizio di primo grado è unico a composizione bifasica, con una prima fase ad istruttoria sommaria, diretta ad assicurare una più rapida tutela al lavoratore, ed una seconda fase, a cognizione piena, che della precedente costituisce una prosecuzione, sicché non costituisce domanda nuova, inammissibile per mutamento della "causa petendi", la deduzione di ulteriori motivi di invalidità del recesso per superamento del periodo di comporto rispetto a quelli dedotti nella fase sommaria, ove fondata sui medesimi fatti costitutivi”.( Cass. sez.lav. 4/4/2019 n. 9458).
La RE Corte ha precisato che : “La prima fase è caratterizzata dalla mancanza di formalità: non c'è — rispetto al rito ordinario (quello delle controversie di lavoro) - il rigido meccanismo delle decadenze e delle preclusioni di cui agli artt. 414 e 416 cod. proc. civ.; l'istruttoria, essendo limitata agli «atti di istruzione indispensabili», è semplificata o sommaria quale quella così qualificata nel procedimento di cui agli artt.
702 bis ss. cod. proc. civ. . La seconda fase è invece introdotta con un atto di opposizione proposto con ricorso contenente i requisiti di cui all'art. 414 cod. proc. civ. , opposizione che non è una revisio prioris isiantiae, ma una prosecuzione del giudizio di primo grado, ricondotto in linea di massima al modello ordinario, con cognizione piena a mezzo di tutti gli «atti di istruzione ammissibili e rilevanti».( Cass. sez.un. n. 19674/2014). La RE Corte ha, quindi, escluso che la fase dell'opposizione abbia natura impugnatoria, sostenendo che tale fase sia una prosecuzione del giudizio di primo grado
, il che comporta che “ in caso di soccombenza reciproca nella fase sommaria e di opposizione di una sola delle parti, l'altra parte può riproporre nella fase a cognizione piena, con la memoria difensiva, le domande e le eccezioni non accolte, anche dopo la scadenza del termine per presentare autonoma opposizione e senza necessità di formulare una domanda riconvenzionale con relativa istanza di fissazione di una nuova udienza ai sensi dell'art. 418 c.p.c., atteso che l'opposizione non ha natura impugnatoria, ma produce la riespansione del giudizio, chiamando il giudice di primo grado ad esaminare l'oggetto dell'originaria impugnativa di licenziamento nella pienezza della cognizione integrale”( Cass. sez.lav. 23/11/2018 n.
30443).
Deve quindi ritenersi, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante , che anche in presenza di una decisione della fase sommaria che applicava la tutela risarcitoria prevista dall'art.18 l.n.300/1970, ben potesse l'odierno reclamato in sede di opposizione allegare e provare l'inesistenza del requisito numerico per l'applicazione di tale tutela, non essendo tenuto a proporre opposizione incidentale avverso l'ordinanza della fase sommaria.
13.Nel merito deve rilevarsi che, a seguito della mancata proposizione di reclamo incidentale da parte del Centro Formazione e Sicurezza, sia caduto il giudicato sulle statuizioni contenute in sentenza di illegittimità del licenziamento oggetto di giudizio per inesistenza della giusta causa di licenziamento, avendo il primo giudice ritenuto la condotta posta in essere dal CI non di gravità tale da comportare la sanzione del licenziamento.
14.Il reclamante sostiene l'erronea valutazione del giudice di prime cure per essere il fatto contestato insussistente per mancanza di antigiuridicità dello stesso, e ciò richiamando il consolidato orientamento della RE Corte secondo cui “ Il concetto di insussistenza del fatto contestato comprende, dunque, non solo i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare o quanto al profilo oggettivo ovvero quanto al profilo soggettivo della imputabilità della condotta al dipendente. A sostegno di tale assunto, si pone, altresì, il principio costituzionale per il quale
“qualsivoglia giudizio di responsabilità, in qualunque campo del diritto punitivo venga espresso, richiede per il fatto materiale ascritto, dal punto di vista soggettivo, la riferibilità dello stesso all'agente e, da quello oggettivo, la riconducibilità del medesimo nell'ambito delle azioni giuridicamente apprezzabili come fonte di responsabilità” (cfr.
Cass. n. 12174/2019).
15.La Corte non condivide tale assunto.
16.La condotta contestata a CI AB- sulla cui base gli è stato irrogato il licenziamento- risulta testualmente descritta nella missiva a lui inviata dal C.F.S in data
06.07.2020, del seguente tenore: “In data 30 giugno, durante una video-call intercorsa con i tecnici CFS, EL assumeva un comportamento irriguardoso nei confronti del
Presidente dell'Ente. In particolare, EL proferiva la seguente frase: “Presidente voi siete il peggiore presidente che questo Ente abbia mai avuto tanto che non riuscite neanche a parlare in Italiano”. Stesso atteggiamento ha assunto nei confronti del vice- presidente: AN LO anche tu sei il peggiore vicepresidente che questo Ente abbia mai avuto ed in passato avete tutti rubato”.
17.L'istruttoria condotta in primo grado ha consentito di accertare che effettivamente il
CI pronunciò le suindicate frasi sia nei confronti del Presidente del CFS che nei confronti del Vicepresidente ad eccezione di quella “in passato avete tutti rubato”.Tutti i testi, e quindi anche quelli di parte ricorrente OL LU e SA
NI, colleghi dell'odierno reclamante e tecnici del CFS, hanno concordato su tale circostanza.
Quanto al contesto, dall'istruttoria è emerso che la riunione in videoconferenza del
30/6/2020 venne convocata a seguito della richiesta dei tecnici del C.F.S, che avevano manifestato il loro malcontento per la nuova organizzazione dell'ufficio tecnico, e quindi del loro lavoro . Quindi, come ha correttamente ritenuto il primo giudice “fin da subito, durante la riunione, si stabiliva un clima di tensione ed emotività, che veniva ad acuirsi a causa della percezione da parte dei tecnici della poca disponibilità e comprensione delle difficoltà manifestate dagli stessi. Sebbene il Presidente illustrò, nel corso della riunione ai presenti, i vari programmi da realizzare per riqualificare e riorganizzare l'Ente, non vi fu, tuttavia, all'esito delle perplessità manifestate dal ricorrente e dagli altri tecnici, un tentativo concreto ed effettivo da parte del C.F.S. di dialogare con i tecnici al fine di capirne realmente il disagio e di trovare soluzioni organizzative alternative che potessero andare incontro al loro malcontento”.
Tuttavia, nonostante la poca disponibilità manifestata dai vertici del C.F.S al malcontento dei tecnici, risulta che la frase canzonatoria pronunciata dal Presidente nei confronti del CI sia stata successiva alle frasi pronunciate dal lavoratore.
Il teste di parte ricorrente SA NI ha riferito“ricordo che i toni si erano un po' accesi e ricordo che il vicepresidente disse che avrebbe lasciato la riunione perché i toni della stessa non gli erano graditi e quindi lasciò la riunione;
ricordo che invece il
Presidente prese la parola dicendo con espressione dialettale “sient a me comm' cazz' te chiam CI” lasciando tutti basiti, perché non ricordava neanche bene il nome del proprio dipendente e il ricorrente disse, rivolto al Presidente “ma come ti permetti, questo cafone di Marcianise”, dopo di che il ricorrente invitò il Presidente a continuare la riunione solo con me e OL e uscì dalla sala riunioni”, ma a seguito di domanda specifica volta a comprendere meglio la dinamica degli eventi, il teste ha precisato: “si è vero ricordo che il ricorrente in un momento antecedente a quello che ho prima riferito, si rivolse al Presidente e al vicepresidente riferendo che erano il peggior Presidente e vicepresidente che l'Ente avesse mai avuto”.
Deve, di conseguenza, escludersi che le frasi pronunciate dall'odierno reclamante ed oggetto di contestazione disciplinare abbiano costituito una reazione alla provocazione del Presidente del C.F.S. Parimenti deve escludersi che all'inizio della riunione il Presidente del C.F.S abbia avuto un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei tecnici, minacciando di licenziarli.
Il teste di parte ricorrente OL LU, anch'egli tecnico del Centro, ha riferito:
“non ricordo in quale maniera iniziò la riunione del 30 giugno, ricordo che ci fu un preambolo durante il quale mi pare di ricordare che il Presidente riferì che eravamo fortunati ad avere ancora un lavoro, in considerazione delle condizioni economiche dell'ente, non mi pare di ricordare che il Presidente si rivolse in maniera sgarbata o con tono “di sufficienza” a noi tecnici”, precisando poi che “ricordo che il Presidente ci disse che eravamo fortunati a poter parlare con lui e che, in altre situazioni lavorative, vista la situazione economica dell'ente, in altre realtà avrebbero già preso provvedimenti di riduzione del personale e, quindi, noi eravamo fortunati a stare ancora lì a lavorare”.
Dunque, contrariamente a quanto sostenuto da parte reclamante, all'inizio della riunione il Presidente del C.F.S non prospettò il licenziamento ai tecnici a scopo intimidatorio, ma si limitò a rilevare che, vista la situazione economica del Centro, in altre situazioni avrebbero adottato provvedimenti di riduzione del personale.
18. In tale contesto non vi è dubbio, a parere della Corte, sul contenuto offensivo delle frasi pronunciate dal CI e sull'impossibilità di qualificare le stesse come manifestazione del diritto di critica.
Il lavoratore non ha infatti mosso dei rilievi critici ad uno specifico provvedimento dei vertici del CFS , cosa che avrebbe potuto fare con i limiti della continenza formale, sostanziale e della pertinenza, ma ha emesso un giudizio negativo di contenuto offensivo che, nei confronti del Presidente, ha esteso anche alla incapacità di parlare in italiano. Ha, quindi, offeso i suoi superiori gerarchici con un giudizio che non ammetteva repliche, definendoli come il peggior Presidente e Vicepresidente che il
Centro avesse mai avuto. Deve, di conseguenza , condividersi la ritenuta antigiuridicità della condotta del
CI, consistendo la stessa nell'aver rivolto frasi offensive ai suoi superiori gerarchici in violazione dei principi che presidiano il rapporto di lavoro subordinato.
19.Ritiene la Corte che l'applicazione della tutela prevista dall'art.18 c.4 l.n.300/1970 nel testo riformato dalla l.n.92/2012 non possa affermarsi neppure sostenendo l'applicabilità, alla luce delle disposizioni della contrattazione collettiva, di una sanzione conservativa.
20.E' noto il consolidato orientamento della RE Corte secondo cui “In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del
2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo”( Cass. sez.lav. n. 11665/2022, n. 20780/2022; n.18872/2022; n.13774/2022;
n.13603/2022; n.12745/2022).
Dunque il giudice, al fine di stabilire la tutela applicabile, deve esaminare la scala valoriale sancita dalla contrattazione collettiva e se, sussumendo la condotta addebitata al lavoratore nelle previsioni contrattuali, risulta che tale condotta è punita con una sanzione conservativa, deve applicare la tutela reale di cui all'art.18 c.4 l.n.300/1970.
21.Nel caso di specie, tuttavia, l'art.100 del CCNL Edilizia applicabile al rapporto di lavoro oggetto di giudizio prevede espressamente l'irrogazione del licenziamento:” 3) per giusta causa senza preavviso , ai sensi dell'art.2119 cod.civ. , nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio quelli indicati di seguito: a) insubordinazione o offese verso i superiori;
”
Dunque nel caso di specie la scala valoriale espressa dalle parti collettive ha qualificato come sanzionabile con il licenziamento per giusta causa proprio la condotta posta in essere dal CI.
22.Va disattesa anche l'ultima doglianza proposta, considerato che parte reclamante non contesta espressamente il numero di dipendenti del C.F.S all'epoca dei fatti di causa come accertato dal primo giudice “con la produzione in giudizio del LUL, che dal mese di gennaio 2020 sino alla data del licenziamento (agosto 2020) attesta la presenza di meno di 15 dipendenti (con una media occupazionale di 12 unità lavorative, considerando proporzionalmente il personale impiegato a tempo parziale)”
Appare, quindi, irrilevante la doglianza circa il valore probatorio della documentazione prodotta dal C.F.S, considerata anche la natura di documento ufficiale del LUL, che è un registro obbligatorio per i datori di lavoro privati, dove vengono annotati i dettagli riguardanti assunzione, modifiche contrattuali, retribuzioni, presenze, assenze e cessazioni dei rapporti di lavoro ed ha sostituito i precedenti libri paga e matricola.
23.Il reclamo va pertanto rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata.
24.Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in base al valore indeterminabile della controversia, come in dispositivo, ai sensi del DM
n.147/2022.
25.Va precisato, infine, che non ricorrono, nonostante il rigetto del reclamo, le condizioni processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, stante l'esenzione di cui usufruisce il reclamante (cfr. Cass. sez. Un. 20.2.2020 n. 4315).
PQM
La Corte così provvede: 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna il reclamante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 3.966,00, oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Napoli il giorno 26 marzo 2025
Il Consigliere est. rel. Il Presidente