Articolo 2488 del Codice civile
Articolo 2477Articolo 2479
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19 aprile 1942
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18 dicembre 1977
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2 maggio 1991
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1 gennaio 2004
Art. 2488.

(( (Organi sociali).)) ((Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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