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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 24/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCHI DAVIDE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Riccione (RN), Viale Maria Ceccarini, n. 200, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità sui figli minori nati fuori dal matrimonio ex artt. 337-bis e ss. c.c. depositato in data 16/10/2024, premesso che dall'unione Parte_1
non coniugale con è nata la figlia (il 10/12/2022) e che nella Controparte_1 Per_1
coppia erano sorti contrasti per i quali non era più possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venisse regolamentato il regime di affidamento, i rapporti genitori-figlia e il mantenimento della minore alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 30/01/2025, avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, compariva la ricorrente unitamente al proprio difensore, chiedendo, a parziale modifica del calendario previsto in ricorso, che anche nei fine settimana il padre tenga con sé la bambina a giornate alternate di pomeriggio dalle 16 alle 20.
Il resistente, non costituito ma comparso personalmente in udienza, dichiarava di aderire alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
Il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “dispone l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. Dispone che il padre possa vederla a giorni alternati, dalle ore 16 alle ore 20, salvo diverso accordo. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della bambina mediante il versamento di € 600 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il
Protocollo del Tribunale di Bologna”, e si riservava di riferire al Collegio per la decisione (cfr. verbale di udienza).
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, venendo al merito della causa, deve rilevarsi che non sono emersi elementi ostativi alla previsione dell'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, come Per_1
richiesto dalla ricorrente e come confermato anche personalmente dal resistente. La bambina continuerà ad essere collocata presso la madre, con cui vive fin dalla nascita, come richiesto da entrambi i genitori.
Quanto alle modalità di visita del padre, in ragione della tenera età della figlia e della circostanza, rappresentata dalla e non contestata dal , secondo cui quest'ultimo non Pt_1 CP_1
disporrebbe di un immobile idoneo ad ospitare la minore, il Tribunale ritiene opportuno prevedere che il padre potrà vedere la figlia minore a giorni alterni dalle 16 alle 20 presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo.
Quanto alle statuizioni di natura economica, alla luce dei tempi di permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore, considerate le rispettive condizioni economiche delle parti – temporaneamente disoccupata la barista il – tenuto conto dell'assenso Pt_1 CP_1
manifestato dal padre rispetto alle richieste della ricorrente, il Collegio ritiene equo disporre l'obbligo a carico del di provvedere al mantenimento della figlia minore, con il CP_1
versamento, in favore della madre, di un importo mensile pari ad euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia saranno regolate, salvo diverso accordo, dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna e suddivise al 50% tra i genitori.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota di sua pertinenza delle spese straordinarie secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. - Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate, alla luce della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere la figlia a giorni alterni, dalle ore 16 alle ore 20 presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra le parti;
- pone a carico del padre il versamento mensile di euro 600,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2662/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VESCHI DAVIDE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Riccione (RN), Viale Maria Ceccarini, n. 200, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 30/01/2025. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso per la regolamentazione della responsabilità sui figli minori nati fuori dal matrimonio ex artt. 337-bis e ss. c.c. depositato in data 16/10/2024, premesso che dall'unione Parte_1
non coniugale con è nata la figlia (il 10/12/2022) e che nella Controparte_1 Per_1
coppia erano sorti contrasti per i quali non era più possibile proseguire una serena convivenza, domandava che venisse regolamentato il regime di affidamento, i rapporti genitori-figlia e il mantenimento della minore alle condizioni ivi indicate.
All'udienza del 30/01/2025, avanti al Giudice delegato per la trattazione del procedimento, compariva la ricorrente unitamente al proprio difensore, chiedendo, a parziale modifica del calendario previsto in ricorso, che anche nei fine settimana il padre tenga con sé la bambina a giornate alternate di pomeriggio dalle 16 alle 20.
Il resistente, non costituito ma comparso personalmente in udienza, dichiarava di aderire alle conclusioni rassegnate dalla ricorrente nel ricorso introduttivo.
Il Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti: “dispone l'affido condiviso della figlia minore a entrambi i genitori, con collocazione presso la madre. Dispone che il padre possa vederla a giorni alternati, dalle ore 16 alle ore 20, salvo diverso accordo. Dispone che il padre contribuisca al mantenimento della bambina mediante il versamento di € 600 mensili, rivalutabili annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie, regolate secondo il
Protocollo del Tribunale di Bologna”, e si riservava di riferire al Collegio per la decisione (cfr. verbale di udienza).
Il pubblico ministero interveniva riservando le conclusioni, poi non presentate, senza che tale circostanza integri violazione del precetto di legge (in termini Cass., sez. 1, 03/03/2000 n. 2381:
“Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.”).
Tutto ciò premesso, venendo al merito della causa, deve rilevarsi che non sono emersi elementi ostativi alla previsione dell'affido condiviso della figlia a entrambi i genitori, come Per_1
richiesto dalla ricorrente e come confermato anche personalmente dal resistente. La bambina continuerà ad essere collocata presso la madre, con cui vive fin dalla nascita, come richiesto da entrambi i genitori.
Quanto alle modalità di visita del padre, in ragione della tenera età della figlia e della circostanza, rappresentata dalla e non contestata dal , secondo cui quest'ultimo non Pt_1 CP_1
disporrebbe di un immobile idoneo ad ospitare la minore, il Tribunale ritiene opportuno prevedere che il padre potrà vedere la figlia minore a giorni alterni dalle 16 alle 20 presso l'abitazione materna, salvo diverso accordo.
Quanto alle statuizioni di natura economica, alla luce dei tempi di permanenza della minore presso l'uno e l'altro genitore, considerate le rispettive condizioni economiche delle parti – temporaneamente disoccupata la barista il – tenuto conto dell'assenso Pt_1 CP_1
manifestato dal padre rispetto alle richieste della ricorrente, il Collegio ritiene equo disporre l'obbligo a carico del di provvedere al mantenimento della figlia minore, con il CP_1
versamento, in favore della madre, di un importo mensile pari ad euro 600,00, rivalutabile annualmente secondo indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia saranno regolate, salvo diverso accordo, dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna e suddivise al 50% tra i genitori.
Più in particolare, il predetto Protocollo prevede che ciascun genitore è tenuto a corrispondere la quota di sua pertinenza delle spese straordinarie secondo il seguente prospetto:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
- spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano a causa o dopo lo scioglimento dell'unione tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, ivi comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordata dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (ivi incluse le spese per
l'acquisto delle relative attrezzature e corredo sportivo); spese ludico - ricreativo - culturali, precedute dalla scelta concordata della attività (ivi incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature).
- Campi scuola estivi, baby sitter, pre scuola e post scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, etc) non offre tempestive alternative.
- Spese necessarie per il conseguimento della patente di guida. - Abbonamento mezzi di trasporto pubblici.
- Spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento.
- Visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici ivi comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (raccomandata, fax o mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (raccomandata, fax o mail) motivandolo adeguatamente, salvo diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvo diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.”
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate, alla luce della mancata opposizione del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
- dispone che il padre possa vedere la figlia a giorni alterni, dalle ore 16 alle ore 20 presso l'abitazione della madre, salvo diverso accordo tra le parti;
- pone a carico del padre il versamento mensile di euro 600,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia, annualmente rivalutabili secondo indici Istat, da corrispondersi alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie regolate secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento. Così deciso in Rimini nella Camera di Consiglio del 20 marzo 2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Chiara Zito dott.ssa Elisa Dai Checchi