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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/05/2025, n. 1269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1269 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1165/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione,
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della S.r.l.s. NAPO, Parte_1
elettivamente domiciliato in Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pompamea,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott. Donato Mariano Controparte_1
Piccoli,
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: Si riporta ai precedenti scritti difensivi, ai verbali di causa e alla
memoria conclusiva, chiedendo l'integralmente accoglimento delle conclusioni rassegnate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1
tempore della S.r.l.s. NAPO, proponeva, innanzi all'intestato Tribunale, rituale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 48 del 9 febbraio 2024, emessa dal Dirigente della Polizia Locale del
, sostenendo la infondatezza della pretesa sanzionatoria, preliminarmente in Controparte_1
virtù della asserita incompetenza del soggetto emittente l'atto impugnato e nel merito per la omessa e/o errata indicazione della norma asseritamente violata, nonchè altresì per l'erronea riconduzione dei prodotti alimentari rinvenuti nei locali della società ricorrente nel novero di quelli per la cui vendita è necessaria la presentazione della SCIA, in subordine invocando l'errore scusabile del trasgressore, per tali motivi instando per l'accoglimento dei motivi di opposizione proposti, con conseguente annullamento della ordinanza contestata, ovvero per la riduzione della sanzione irrogata, in ogni caso con vittoria di spese.
Costituendosi, il resistente insisteva sulla legittimità della propria pretesa sanzionatoria e CP_1
sulla sussistenza dei relativi presupposti, instando per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa veniva rinviata, da ultimo, all'udienza del 28 maggio 2025, ove, previa discussione orale da parte del solo patrono di parte ricorrente, in assenza della difesa dell'ente resistente, venivano rassegnate le conclusioni, come innanzi riportate,
con susseguente decisione, mediante lettura in udienza della Sentenza.
L'opposizione risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Rileva ad un tale proposito il Tribunale come sia privo di pregio il primo motivo di opposizione,
concernente la supposta rilevata incompetenza del Dirigente emittente l'atto sanzionatorio in contestazione, posto che la competenza dei dirigenti in ambito di enti locali è invece espressamente prevista in via generale dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/00, il cui art. 107 prevede infatti che alla dirigenza competa tra l'altro l'attività di gestione dell'ente e tutti i compiti che comportino l'adozione di atti e provvedimenti con rilevanza esterna. Né a contraria argomentazione potrebbe essere rilevante la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni per la impugnazione dell'atto opposto, né il paventato e inesistente conflitto di interessi del medesimo dirigente della Polizia
Locale, stante peraltro l'errata connotazione attribuita a tale riguardo dal ricorrente all'attività da questi posta in essere, per ciò che riguarda il presente giudizio, riconducibile al mero ambito sanzionatorio e non gestionale. Anche il secondo motivo di impugnazione non coglie nel segno, essendo stata chiaramente indicata,
diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la norma violata, senza peraltro alcun errore di qualificazione dell'illecito contestato, risultando chiaro che le condotte descritte dalla disposizione sanzionatoria ricomprendano nell'indicato concetto di “avviamento” dell'attività di vendita anche il rinvenimento di prodotti posti in vendita in violazione delle norme sottese alla commercializzazione dei prodotti alimentari.
Infondati risultano anche il terzo e quarto motivo di opposizione, che possono essere trattati congiuntamente.
La questione, infatti, prescindendo dalle considerazioni sottoposte al vaglio giudiziario dal ricorrente, può sul punto essere ricondotta alla qualificazione o meno dei prodotti alimentari rinvenuti tra i c.d. “pastigliaggi”, essendo per questi ultimi prevista una eccezione rispetto agli altri prodotti destinati ad alimentazione, per ciò che riguarda l'obbligo di preventiva Segnalazione
Certificata di Inizio Attività alimentare. Sotto tale aspetto, ritiene il Tribunale di dover propendere per la non riconducibilità nel novero in parola dei prodotti rinvenuti in vendita nel locale commerciale in uso alla parte ricorrente in questo giudizio, poiché i pastigliaggi sono attualmente elencati nella L.R.Puglia 24/15, art. 4, comma 1 lett. m) riprendendo la vecchia tabella di cui al DM
n. 561/96, predisposta per i prodotti alimentari da banco venduti nelle tabaccherie (caramelle,
confetti, cioccolatini, gomme americane e simili), la quale, avendo ad oggetto una esplicita deroga,
come già accennato, al possesso dei requisiti necessari per la vendita di prodotti alimentari, da certificarsi con la già menzionata SCIA alimentare, non può che essere suscettibile di interpretazione rigorosa e tassativa, dovendosi dunque escludere che in tale ambito “agevolato”
possano essere ricondotti alimenti non strettamente ricompresi nella elencazione per categoria di cui alla citata tabella, come quelli di cui si controverte, con conseguente legittimità del rilevo contenuto nell'atto sanzionatorio opposto. Ad un tale riguardo peraltro nessuna rilevanza potrebbe avere il contrario parere espresso dal funzionario della pure volendo prescindere dalla CP_2
inammissibilità della relativa produzione documentale, poiché rinveniente da attività consultiva che parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto tempestivamente esercitare con riferimento al termine di decadenza istruttoria applicabile al presente giudizio, al quale, come noto, si applicano le regole di cui al c.d. rito del lavoro, poichè mera interpretazione non vincolante ai fini della decisione giudiziale sottoposta al vaglio del Tribunale.
Anche l'ultimo motivo di contestazione non può essere condiviso, considerato che, come noto, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, come parrebbe essere stato paventato in ragione dell'aver ritenuto i prodotti posti in vendita non sottoposti alla SCIA alimentare, l'agente non è responsabile quando l'errore stesso non è determinato da sua colpa (art. 3 della L. 689/81). La
giurisprudenza di legittimità ritiene sul punto che la norma citata ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può
essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n.
5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). Osserva il
Tribunale come tale dimostrazione non sia affatto stata fornita e come la mancanza di colpa non possa sic et simpliciter essere ritenuta insita nel dubbio interpretativo riferito alla natura dei prodotti posti in vendita, anche tenuto conto che in tale ipotesi il ricorrente avrebbe semmai dovuto per ragioni di cautela presentare comunque la SCIA alimentare e non ometterne l'invio.
Infine inaccoglibile risulta anche la invocata modifica della misura della sanzione irrogata, da ritenersi adeguata alla violazione, così come commessa e rilevata.
L'opposizione deve dunque essere integralmente rigettata con la conferma dell'atto sanzionatorio contestato.
Nulla per le spese, essendo avvenuta la costituzione dell'ente resistente a mezzo di funzionario (per tutte Cassazione, Ord. n. 9900 del 15 aprile 2021).
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando così dispone:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza opposta;
2) nulla per le spese.
Taranto, 28 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1165/2024 R.G., avente ad oggetto opposizione a ordinanza ingiunzione,
TRA
, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della S.r.l.s. NAPO, Parte_1
elettivamente domiciliato in Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Pompamea,
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dal proprio funzionario dott. Donato Mariano Controparte_1
Piccoli,
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: Si riporta ai precedenti scritti difensivi, ai verbali di causa e alla
memoria conclusiva, chiedendo l'integralmente accoglimento delle conclusioni rassegnate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato, , in proprio e quale legale rappresentante pro Parte_1
tempore della S.r.l.s. NAPO, proponeva, innanzi all'intestato Tribunale, rituale opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 48 del 9 febbraio 2024, emessa dal Dirigente della Polizia Locale del
, sostenendo la infondatezza della pretesa sanzionatoria, preliminarmente in Controparte_1
virtù della asserita incompetenza del soggetto emittente l'atto impugnato e nel merito per la omessa e/o errata indicazione della norma asseritamente violata, nonchè altresì per l'erronea riconduzione dei prodotti alimentari rinvenuti nei locali della società ricorrente nel novero di quelli per la cui vendita è necessaria la presentazione della SCIA, in subordine invocando l'errore scusabile del trasgressore, per tali motivi instando per l'accoglimento dei motivi di opposizione proposti, con conseguente annullamento della ordinanza contestata, ovvero per la riduzione della sanzione irrogata, in ogni caso con vittoria di spese.
Costituendosi, il resistente insisteva sulla legittimità della propria pretesa sanzionatoria e CP_1
sulla sussistenza dei relativi presupposti, instando per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese.
Ritenuta matura per la decisione sulla base degli atti, la causa veniva rinviata, da ultimo, all'udienza del 28 maggio 2025, ove, previa discussione orale da parte del solo patrono di parte ricorrente, in assenza della difesa dell'ente resistente, venivano rassegnate le conclusioni, come innanzi riportate,
con susseguente decisione, mediante lettura in udienza della Sentenza.
L'opposizione risulta infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
Rileva ad un tale proposito il Tribunale come sia privo di pregio il primo motivo di opposizione,
concernente la supposta rilevata incompetenza del Dirigente emittente l'atto sanzionatorio in contestazione, posto che la competenza dei dirigenti in ambito di enti locali è invece espressamente prevista in via generale dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/00, il cui art. 107 prevede infatti che alla dirigenza competa tra l'altro l'attività di gestione dell'ente e tutti i compiti che comportino l'adozione di atti e provvedimenti con rilevanza esterna. Né a contraria argomentazione potrebbe essere rilevante la diversa indicazione contenuta nelle istruzioni per la impugnazione dell'atto opposto, né il paventato e inesistente conflitto di interessi del medesimo dirigente della Polizia
Locale, stante peraltro l'errata connotazione attribuita a tale riguardo dal ricorrente all'attività da questi posta in essere, per ciò che riguarda il presente giudizio, riconducibile al mero ambito sanzionatorio e non gestionale. Anche il secondo motivo di impugnazione non coglie nel segno, essendo stata chiaramente indicata,
diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la norma violata, senza peraltro alcun errore di qualificazione dell'illecito contestato, risultando chiaro che le condotte descritte dalla disposizione sanzionatoria ricomprendano nell'indicato concetto di “avviamento” dell'attività di vendita anche il rinvenimento di prodotti posti in vendita in violazione delle norme sottese alla commercializzazione dei prodotti alimentari.
Infondati risultano anche il terzo e quarto motivo di opposizione, che possono essere trattati congiuntamente.
La questione, infatti, prescindendo dalle considerazioni sottoposte al vaglio giudiziario dal ricorrente, può sul punto essere ricondotta alla qualificazione o meno dei prodotti alimentari rinvenuti tra i c.d. “pastigliaggi”, essendo per questi ultimi prevista una eccezione rispetto agli altri prodotti destinati ad alimentazione, per ciò che riguarda l'obbligo di preventiva Segnalazione
Certificata di Inizio Attività alimentare. Sotto tale aspetto, ritiene il Tribunale di dover propendere per la non riconducibilità nel novero in parola dei prodotti rinvenuti in vendita nel locale commerciale in uso alla parte ricorrente in questo giudizio, poiché i pastigliaggi sono attualmente elencati nella L.R.Puglia 24/15, art. 4, comma 1 lett. m) riprendendo la vecchia tabella di cui al DM
n. 561/96, predisposta per i prodotti alimentari da banco venduti nelle tabaccherie (caramelle,
confetti, cioccolatini, gomme americane e simili), la quale, avendo ad oggetto una esplicita deroga,
come già accennato, al possesso dei requisiti necessari per la vendita di prodotti alimentari, da certificarsi con la già menzionata SCIA alimentare, non può che essere suscettibile di interpretazione rigorosa e tassativa, dovendosi dunque escludere che in tale ambito “agevolato”
possano essere ricondotti alimenti non strettamente ricompresi nella elencazione per categoria di cui alla citata tabella, come quelli di cui si controverte, con conseguente legittimità del rilevo contenuto nell'atto sanzionatorio opposto. Ad un tale riguardo peraltro nessuna rilevanza potrebbe avere il contrario parere espresso dal funzionario della pure volendo prescindere dalla CP_2
inammissibilità della relativa produzione documentale, poiché rinveniente da attività consultiva che parte ricorrente avrebbe potuto e dovuto tempestivamente esercitare con riferimento al termine di decadenza istruttoria applicabile al presente giudizio, al quale, come noto, si applicano le regole di cui al c.d. rito del lavoro, poichè mera interpretazione non vincolante ai fini della decisione giudiziale sottoposta al vaglio del Tribunale.
Anche l'ultimo motivo di contestazione non può essere condiviso, considerato che, come noto, nel caso in cui la violazione sia commessa per errore sul fatto, come parrebbe essere stato paventato in ragione dell'aver ritenuto i prodotti posti in vendita non sottoposti alla SCIA alimentare, l'agente non è responsabile quando l'errore stesso non è determinato da sua colpa (art. 3 della L. 689/81). La
giurisprudenza di legittimità ritiene sul punto che la norma citata ponga una presunzione semplice di sussistenza dell'elemento psicologico colposo a carico del destinatario della sanzione, che può
essere vinta fornendo prova contraria: “la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa” (cfr. Cass. 10508/1995; n. 7143/2001; n. 8343/2001; n. 14107/2003; n.
5304/2004; n. 15155/2005; n. 20930/2009; 9546/2018; n. 1529/2018; n. 4114/2016). Osserva il
Tribunale come tale dimostrazione non sia affatto stata fornita e come la mancanza di colpa non possa sic et simpliciter essere ritenuta insita nel dubbio interpretativo riferito alla natura dei prodotti posti in vendita, anche tenuto conto che in tale ipotesi il ricorrente avrebbe semmai dovuto per ragioni di cautela presentare comunque la SCIA alimentare e non ometterne l'invio.
Infine inaccoglibile risulta anche la invocata modifica della misura della sanzione irrogata, da ritenersi adeguata alla violazione, così come commessa e rilevata.
L'opposizione deve dunque essere integralmente rigettata con la conferma dell'atto sanzionatorio contestato.
Nulla per le spese, essendo avvenuta la costituzione dell'ente resistente a mezzo di funzionario (per tutte Cassazione, Ord. n. 9900 del 15 aprile 2021).
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Onorario dott. Daniele Miccoli, definitivamente pronunziando così dispone:
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza opposta;
2) nulla per le spese.
Taranto, 28 maggio 2025
Il Giudice
(dott. Daniele Miccoli)