Versione
25 marzo 1963
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6 gennaio 2013
6 gennaio 2013
Art. 14. Tassa d'ancoraggio per le navi che effettuano la pesca oltre gli stretti
Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1, o di quella ridotta di cui all'articolo 2, quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.
Lo sbarco dei prodotti della, pesca, che non abbiano subito trasformazione non 6 considerato operazione di commercio.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5 , 7 , 14 , 16 , 23 , 24 , 25 , 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".
Le navi nazionali che effettuano la pesca oltre gli stretti o che siano adibite esclusivamente al trasporto del pescato di dette navi, sono soggette al pagamento della tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1, o di quella ridotta di cui all'articolo 2, quando, ritornando nello Stato, compiano nel porto di arrivo operazioni di commercio.
Lo sbarco dei prodotti della, pesca, che non abbiano subito trasformazione non 6 considerato operazione di commercio.
((9)) -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il Decreto 24 dicembre 2012 (in G.U. 5/1/2013, n. 4) ha disposto (con l'articolo unico, comma 3) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le tasse e gli altri diritti marittimi previste dagli articoli 5 , 7 , 14 , 16 , 23 , 24 , 25 , 43 e 44 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , sono aumentati nella misura risultante in cifra calcolata applicando su ciascuna di esse il 75% del tasso d'inflazione FOI accertato dall'ISTAT per il periodo dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, con la seguente gradualita':
a) con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
b) con decorrenza dal 1° gennaio 2013, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 33% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato;
c) con decorrenza dal 1° gennaio 2014, sono ulteriormente aumentate in misura pari al 34% dell'aumento complessivo in cifra come sopra calcolato".
Giurisprudenza • 1
- 1. CGUE, n. C-10/16, Ordinanza della Corte, Ignazio Messina & C. SpA contro Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Genova e a, 26/10/2016Provvedimento: ORDINANZA DELLA CORTE (Nona Sezione) 26 ottobre 2016 (*) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 94 del regolamento di procedura della Corte – Decisione di rinvio – Mancanza di precisazioni sufficienti quanto al contesto di fatto o di diritto – Mancanza di precisazioni quanto alle ragioni che giustificano la necessità di una risposta alle questioni pregiudiziali ai fini della risoluzione di una controversia nel procedimento principale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Irricevibilità manifesta» Nelle cause riunite da C-10/16 a C-12/16, aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dalla …Leggi di più...
- art. 267 TFUE·
- regolamento n. 4055/86·
- cooperazione giudiziale·
- art. 94 regolamento di procedura Corte·
- rinvio pregiudiziale·
- tassa di ancoraggio·
- libera prestazione dei servizi·
- proporzionalità tassa·
- giustificazione differenziazione tassa·
- irricevibilità manifesta