Articolo 96 della Legge 6 febbraio 1941, n. 176
Articolo 95Articolo 97
Versione
4 aprile 1941
Art. 96.

Le indennita' o le pensioni di cui ai precedenti articoli da 91 a 95 hanno, per i Comuni, carattere ed effetto di spesa obbligatoria.

Entrata in vigore il 4 aprile 1941