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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/09/2025, n. 1338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1338 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R . G . 3 4 2 0 / 2 0 2 4
T R I B U N A L E D I T R E V I S O
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
considerato atto che l'udienza del 25/09/2025 è stata sostituita da note scritte autorizzate ex art. 127 ter c.p.c.;
esaminato il fascicolo;
dato atto che è stato acquisito dalla Cancelleria un documento di una pagina - scritto a mano in stampatello e contenente anche in allegato un documento in lingua inglese, privo di traduzione - apparentemente spedito al Tribunale dalla parte resistente personalmente (e non per il tramite del proprio difensore ritualmente costituito);
rilevato che si tratta di deposito del tutto irrituale, oltre che tardivo, ad opera di soggetto non compiutamente identificato;
viste le note scritte delle parti;
autorizza
la precisazione delle conclusioni nei termini di cui alle note difensive scritte versate in atti dalle parti, da intendersi sostitutive degli incombenti ex artt. 281 sexies c.p.c., attesa la previsione di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
dispone
come da successiva sentenza, emessa ai sensi dei sopra citati articoli e sottoscritta digitalmente, con l'evidenza che non sono presenti i procuratori delle parti alla lettura del provvedimento, attese le modalità di celebrazione con trattazione figurata.
Il Giudice
dott. Marco Saran
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Treviso, terza sezione civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Marco Saran, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3420 del 2024, promossa da:
(c.f. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. TALARICO GIUSEPPE
contro
(c.f. ), con l'avv. LO PRESTI FILIPPO Controparte_1 C.F._1
* * *
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni;
CONCLUSIONI:
per parte ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito
- accertare e dichiarare che il IG , in premesse generalizzato, ha assunto la qualità Controparte_1
di erede puro e semplice ex art. 485 C.C. prima del padre per 4/18 e poi dei defunti IGi Per_1
madre, nel 2004 e ( o ) fratello nel 2005 per 5/18, e Persona_2 Parte_2 Persona_3
per l'effetto è titolare oggi, per successione legittima, della proprietà dei beni immobili in premessa
descritti per la quota di un mezzo di piena proprietà indivisa (9/18=1/2)” con la sorella CP_2
Spese ed onorari di causa rifusi.”
per parte resistente:
2 “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare la decadenza e/o comunque la carenza di interesse ad agire
da parte dell'odierna attrice e/o comunque dichiarare l'inammissibilità delle domande proposte
dall'attrice per tutte le ragioni espresse in atti;
Nel merito: per tutti i motivi esposti in narrativa, previa conversione del rito e prosecuzione del
giudizio con le forme del rito ordinario, rigettare il ricorso proposto da Parte_1
Con ogni più ampia riserva in via istruttoria.
Spese e competenze integralmente rifuse.”
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 c.p.c, depositato in data 17 luglio 2024,
[...]
ha evocato in giudizio , al fine di ottenere Parte_1 Controparte_1
l'accertamento dell'avvenuta accettazione tacita ex art. 476 c.c., da parte del resistente,
dell'eredità di (madre, deceduta nel 2004) e - o Persona_2 Parte_2
– deceduto nel 2005), evidenziando: Persona_3
- che davanti a questo Tribunale pende giudizio di divisione endoesecutiva R.G. n.
4460/2022, promosso contro (esecutata nella E.I. n. 363/2016) e contro Parte_3 [...]
coerede e comproprietario, avente ad oggetto immobile parte – pro quota – degli CP_1
assi ereditari di e (o ); Persona_2 Parte_2 Persona_3
- che è stato in precedenza già promosso giudizio per la declaratoria di accettazione tacita della eredità di e di (o ) Persona_2 Pt_2 Persona_3 CP_1
- che il giudizio è stato definito con ordinanza del 13/12/2021, trascritta in data 11/04/2022;
- che tuttavia, in quell'occasione, nulla venne chiesto nei confronti di Controparte_1
- che il difetto di continuità delle trascrizioni è pertanto di ostacolo alla vendita del cespite in sede di divisione endo-esecutiva, tuttora pendente, con conseguente interesse a proporre e coltivare questo distinto giudizio;
- che, anche con riferimento alla posizione di valgono le medesime Controparte_1
considerazioni effettuate nell'alveo del precedente giudizio di accertamento proposto avverso la sola avendo anche l'odierno resistente tacitamente accettato Parte_3
le eredità di cui si discute, in quanto ha sottoscritto un contratto di locazione avente ad
3 oggetto immobili facento parte del patrimonio ereditario, in uno al quale si è peraltro espressamente qualificato quale comproprietario, oltre che per essere stati poi concessi in comodato immobili a terzi dalla sorella (ma in nome e per conto anche del fratello) ed infine essendo state eseguite le volture degli immobili componenti gli assi ereditari.
La ricorrente ha pertanto così concluso:
“- accertare e dichiarare che il IG , in premesse generalizzato, ha assunto la qualità Controparte_1
di erede puro e semplice ex art. 485 C.C. dei defunti IGi madre nel 2004 e Persona_2 [...]
(o ) nel 2005, e per l'effetto ha acquistato la proprietà dei beni immobili in Parte_2 Persona_3
premessa descritti per la quota di un mezzo di piena proprietà indivisa con la sorella CP_2
- per l'effetto disporsi la trascrizione presso la competente Conservatoria del provvedimento di
accoglimento della presente domanda giudiziale.
- spese ed onorari di causa rifusi”
Si è costituito in giudizio il resistente, il quale ha eccepito il mancato esperimento della mediazione obbligatoria, oltre al difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente.
[...]
ha inoltre formulato contestazioni in ordine alle modalità di svolgimento del CP_1
giudizio di divisione e contestato di aver compiuto atti implicanti accettazione tacita di eredità.
E' stato assegnato termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria, che ha avuto esito negativo.
La causa è stata quindi ritenuta matura per la decisione, assegnando un termine per note conclusive.
In detta occasione, la ricorrente ha chiesto anche di accertare che il resistente ha assunto la qualità di erede puro e semplice ex art. 485 C.C. anche del padre oltre a rimarcare Per_1
il fatto che lo stesso resistente ha prodotto, in uno alla procura alle liti, una propria
“dichiarazione giurata” rimarcando che nella stessa il stesso si afferma proprietario CP_1
degli immobili oggetto di divisione.
In occasione del deposito delle successive note ex art. 127 ter c.p.c., sostitutive rispetto alla discussione, il resistente ha eccepito che quella di cui sopra è domanda nuova.
E' stata quindi autorizzata la precisazione delle conclusioni.
4 La causa passa quindi direttamente in decisione ai sensi dei citati articoli, con pronuncia effettuata a seguito del deposito di note difensive autorizzate, da intendersi sostitutive rispetto alla discussione.
* * *
La presente sentenza è emessa ai sensi degli art. 281 sexies c.p.c., in base ai quali si richiede solamente la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Va innanzitutto preso atto che la mediazione obbligatoria è stata esperita e non risulta coltivata, sul punto, l'eccezione di improcedibilità del giudizio.
In via pregiudiziale di rito, va a questo punto rigettata l'eccezione del resistente di difetto di interesse ad agire in capo alla ricorrente, essendo detto requisito dell'azione sussistente,
concreto ed attuale, in quanto è documentato che pende giudizio di divisione endo-
esecutiva avente (pacificamente) ad oggetto il compendio ereditario di cui si discute,
promosso dall'odierna ricorrente quale creditrice della comproprietaria Parte_3
e nel cui alveo è stato evocato in giudizio quale comproprietario e dunque Controparte_1
litisconsorte necessario.
Tanto osservato, la domanda proposta dalla ricorrente ex art. 476 c.p.c. è fondata, per le ragioni e nei limiti che si vanno ad esporre.
Venendo infatti al merito della controversia, si rileva infatti che, ai sensi dell'art. 476 c.c.,
“l'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente
la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Tanto evidenziato, si osserva che nel caso di specie è emerso che, a fronte della morte di e (o ), l'odierno resistente ha Persona_2 Parte_2 Persona_3
stipulato un contratto di locazione – poi ritualmente registrato, avente pacificamente ad oggetto immobili parte dell'asse ereditario dei predetti (cfr. documenti 8 e 9, fascicolo della ricorrente).
Non è inoltre contestato che e (o ) fossero Persona_2 Parte_2 Persona_3
rispettivamente madre e fratello del resistente.
L'intervenuta sottoscrizione di un contratto di locazione decennale, avente ad oggetto beni che risultano essere (pacificamente) delle componenti dell'asse ereditario dei predetti - con
5 previsione di un canone e nel cui alveo il locatore si è dichiarato espressamente proprietario degli immobili in questione - costituisce iniziativa da cui si desume l'inequivoca volontà
dell'odierno resistente di accettare tacitamente, per fatti concludenti, le eredità relitte in questione.
Si tratta, infatti, di atto dispositivo e non meramente conservativo, integrante accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., a differenza di quanto sostenuto dal resistente.
E' pertanto superfluo ogni ulteriore approfondimento sulla sussistenza dei requisiti per l'invocata pronuncia ex art. 476 c.c., non essendo per il resto questa la sede per effettuare valutazioni in ordine alle contestazioni del resistente sulle modalità di svolgimento del diverso giudizio di divisione endo-esecutiva pendente presso questo stesso Tribunale.
Il ricorso viene pertanto accolto, per l'effetto accertando che (C.F.: Controparte_1 [...]
) nato il [...] ad [...] e residente a [...]n. 10 (2541) C.F._2
North Nowra, Nsw – Australia, ha tacitamente accettato l'eredità della madre ER
(deceduta nel 2004) e del fratello (o )
[...] Parte_2 Persona_3
(deceduto nel 2005).
Va nondimeno dichiarata inammissibile la domanda della ricorrente, proposta solamente in sede di note conclusive, di voler accertare che il resistente ha assunto la qualità di erede puro e semplice ex art. 485 c.c. anche del padre in quanto non può essere Per_1
tardivamente ampliato l'oggetto di questa controversia, così come non è previsto che in questa sede debbano impartirsi ordini nei confronti del Conservatore, a seguito dell'accertamento della qualità di erede di e (o Persona_2 Parte_2
) in capo a . Persona_3 Controparte_1
* * *
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e vengono liquidate in € 2.540,00
complessivi per compensi professionali, oltre ad IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% e ad alla rifusione di € 809.48 per anticipazioni documentate
(di cui € 22,48 per spese di notifica).
6 Detta quantificazione è operata in base al D.M. 147 / 22, secondo valori minimi dello scaglione di riferimento (indeterminabile, complessità bassa, scaglione entro € 26.000,00), in ragione delle modalità di svolgimento del giudizio e della sua non particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così dispone:
1) in via pregiudiziale di rito, rigetta l'eccezione del resistente di difetto di interesse ad agire in capo alla
ricorrente, in quanto infondata;
2) accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta che (C.F.: ) Controparte_1 CodiceFiscale_2
nato il [...] ad [...] e residente a [...]n. 10 (2541) North Nowra, Nsw –
Australia, ha tacitamente accettato l'eredità della madre (deceduta nel 2004) Persona_2
e del fratello (o ) (deceduto nel 2005); Parte_2 Persona_3
3) condanna il resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi €
2.540,00, oltre IVA e c.p.a come per legge ed oltre a rimborso spese generali 15% ed alla rifusione di
€ 809,48 per anticipazioni documentate di cui € 22,48 per spese di notifica).
Si comunichi.
Così deciso in Treviso, in data 25/09/2025.
Il Giudice
Dott. Marco Saran
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