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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/06/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GIOVANARDI STEFANO e dell'avv. Controparte_1
CARON MARIA LUISA ( ) VIA TRENTO TRIESTE 93 41043 FORMIGINE C.F._1
ITALIA; elettivamente domiciliato in VIA TRENTO TRIESTE 93 41043 FORMIGINE ITALIA presso il difensore avv. GIOVANARDI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ); elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._2
ORNATI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come da comparsa di riposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo, quale cessionaria di Controparte_3 CP_4
pagina 1 di 4 ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia l'ingiunzione di pagamento nei confronti di Pt_1 di € 47.540,58, quale credito maturato dalla cedente a seguito del passaggio a Controparte_1 sofferenza del rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000027435413, individuato – mediante espresso richiamo alla documentazione prodotta (doc.
6-11 fascicolo monitorio) - nel contratto di finanziamento n. 8370762 Unicredit e in un rapporto di conto corrente ordinario. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (n. Controparte_1
172/2024), chiedendone la revoca, contestando la legittimazione attiva di parte ingiungente, la carenza di prova scritta posta a supporto della domanda di ingiunzione di pagamento, eccependo altresì la vessatorietà delle clausole contrattuali. ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, con conferma Controparte_5 del decreto ingiuntivo. L'opposta ha dedotto che effettivamente il contratto di finanziamento n.
8370762 non costituiva oggetto della richiesta di ingiunzione, la quale invece doveva intendersi fondata sul contratto di prestito personale n. 20405279, producendolo con la comparsa di costituzione, e sul conto corrente ordinario di cui si riservava la produzione.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ed esperito negativamente il procedimento di mediazione, la causa è istruita documentalmente in assenza di istanze istruttorie e all'esito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo a un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Tanto premesso, dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo si evince che la domanda monitoria è fondata sul contratto di finanziamento n. 8370762, prodotto in fase monitoria con i doc. 6, 7, 8 e su di un contratto di conto corrente negozi ai quali l'ingiungente, nell'individuare della fonte del proprio credito, fa rinvio, allegandone l'andamento irregolare, il perdurare dello stato di morosità e il successivo passaggio a sofferenza per l'importo oggetto della richiesta monitoria.
Orbene, con riguardo in primo luogo al rapporto di conto corrente, il contratto bancario non è stato pagina 2 di 4 versato in atti né nella fase monitoria, né, nonostante quanto dichiarato dall'opposta, nella presente fase di opposizione. La pretesa fondata su tale titolo è, quindi, all'esito del giudizio del tutto indimostrata.
In secondo luogo, la pretesa fatta valere nel giudizio di opposizione dal convenuto, fondata sul prestito personale n. 20405279, distinto dal contratto di finanziamento azionato con la fase monitoria – e ivi prodotto, nella prospettazione dell'opposto, per errore formale -, ha mutato radicalmente l'oggetto del giudizio, venendo di fatto introdotta una domanda nuova rispetto a quella monitoria.
Sul punto, la Suprema Corte, anche recentemente, ha precisato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo se, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi,
è ammessa la modifica della domanda originaria da parte del creditore al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria (non essendo l'ambito della cognizione del rapporto dedotto in giudizio limitato alla editio actionis del ricorrente in monitorio ma dovendo essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.), è invece inammissibile in quanto nuova la domanda ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo (Cassazione civile sez. III, 21/3/2024, n. 7592).
Pertanto, essendo evidente che la domanda introdotta dal convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si riferisce a una vicenda sostanziale distinta da quella dedotta col monitorio
(Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n. 32933) la stessa è inammissibile, a nulla rilevando che nel procedimento monitorio il ricorrente abbia allegato la certificazione ex art. 50 TUB, peraltro nemmeno chiaramente riferibile ai rapporti richiamati.
Alla luce di tutto quanto esposto, non essendo stato prodotto il contratto di conto corrente ed essendo, con riguardo al finanziamento, la domanda proposta dal convenuto nel giudizio di opposizione fondata su un distinto e ulteriore rapporto bancario e dunque nuova e inammissibile, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e saranno liquidate in dispositivo secondo il d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 172/2024 emesso il 6/2/2024 dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_3 Controparte_1
pagina 3 di 4 liquidano in € 286,00 per esborsi, € 6.713,00 per compensi, oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 13 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato ex art. 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1168/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GIOVANARDI STEFANO e dell'avv. Controparte_1
CARON MARIA LUISA ( ) VIA TRENTO TRIESTE 93 41043 FORMIGINE C.F._1
ITALIA; elettivamente domiciliato in VIA TRENTO TRIESTE 93 41043 FORMIGINE ITALIA presso il difensore avv. GIOVANARDI STEFANO
ATTORE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA e dell'avv. Controparte_2 P.IVA_1
ZURLO RAFFAELE ( ); elettivamente domiciliato presso il difensore avv. C.F._2
ORNATI ANDREA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da atto di citazione
Per parte convenuta: come da comparsa di riposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo, quale cessionaria di Controparte_3 CP_4
pagina 1 di 4 ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Reggio Emilia l'ingiunzione di pagamento nei confronti di Pt_1 di € 47.540,58, quale credito maturato dalla cedente a seguito del passaggio a Controparte_1 sofferenza del rapporto contrattuale contraddistinto da NDG 0000000027435413, individuato – mediante espresso richiamo alla documentazione prodotta (doc.
6-11 fascicolo monitorio) - nel contratto di finanziamento n. 8370762 Unicredit e in un rapporto di conto corrente ordinario. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti (n. Controparte_1
172/2024), chiedendone la revoca, contestando la legittimazione attiva di parte ingiungente, la carenza di prova scritta posta a supporto della domanda di ingiunzione di pagamento, eccependo altresì la vessatorietà delle clausole contrattuali. ha contestato la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto, con conferma Controparte_5 del decreto ingiuntivo. L'opposta ha dedotto che effettivamente il contratto di finanziamento n.
8370762 non costituiva oggetto della richiesta di ingiunzione, la quale invece doveva intendersi fondata sul contratto di prestito personale n. 20405279, producendolo con la comparsa di costituzione, e sul conto corrente ordinario di cui si riservava la produzione.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà ed esperito negativamente il procedimento di mediazione, la causa è istruita documentalmente in assenza di istanze istruttorie e all'esito di udienza ex art. 281 sexies c.p.c. è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Giova premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo a un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio.
Tanto premesso, dall'esame del ricorso per decreto ingiuntivo si evince che la domanda monitoria è fondata sul contratto di finanziamento n. 8370762, prodotto in fase monitoria con i doc. 6, 7, 8 e su di un contratto di conto corrente negozi ai quali l'ingiungente, nell'individuare della fonte del proprio credito, fa rinvio, allegandone l'andamento irregolare, il perdurare dello stato di morosità e il successivo passaggio a sofferenza per l'importo oggetto della richiesta monitoria.
Orbene, con riguardo in primo luogo al rapporto di conto corrente, il contratto bancario non è stato pagina 2 di 4 versato in atti né nella fase monitoria, né, nonostante quanto dichiarato dall'opposta, nella presente fase di opposizione. La pretesa fondata su tale titolo è, quindi, all'esito del giudizio del tutto indimostrata.
In secondo luogo, la pretesa fatta valere nel giudizio di opposizione dal convenuto, fondata sul prestito personale n. 20405279, distinto dal contratto di finanziamento azionato con la fase monitoria – e ivi prodotto, nella prospettazione dell'opposto, per errore formale -, ha mutato radicalmente l'oggetto del giudizio, venendo di fatto introdotta una domanda nuova rispetto a quella monitoria.
Sul punto, la Suprema Corte, anche recentemente, ha precisato che nell'opposizione a decreto ingiuntivo se, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi,
è ammessa la modifica della domanda originaria da parte del creditore al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria (non essendo l'ambito della cognizione del rapporto dedotto in giudizio limitato alla editio actionis del ricorrente in monitorio ma dovendo essere definito, all'esito della fase di trattazione, anche in considerazione delle eccezioni, difese, domande riconvenzionali svolte dall'opponente e delle modifiche e precisazioni delle domande ed eccezioni già proposte, consentite alle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.c.), è invece inammissibile in quanto nuova la domanda ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo (Cassazione civile sez. III, 21/3/2024, n. 7592).
Pertanto, essendo evidente che la domanda introdotta dal convenuto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si riferisce a una vicenda sostanziale distinta da quella dedotta col monitorio
(Cassazione civile sez. III, 27/11/2023, n. 32933) la stessa è inammissibile, a nulla rilevando che nel procedimento monitorio il ricorrente abbia allegato la certificazione ex art. 50 TUB, peraltro nemmeno chiaramente riferibile ai rapporti richiamati.
Alla luce di tutto quanto esposto, non essendo stato prodotto il contratto di conto corrente ed essendo, con riguardo al finanziamento, la domanda proposta dal convenuto nel giudizio di opposizione fondata su un distinto e ulteriore rapporto bancario e dunque nuova e inammissibile, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo revocato, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e saranno liquidate in dispositivo secondo il d.m.
55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022, tenuto conto dei parametri medi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale e di quelli minimi della fase istruttoria, non essendo stata svolta attività in senso stretto.
P.Q.M
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Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 172/2024 emesso il 6/2/2024 dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Controparte_3 Controparte_1
pagina 3 di 4 liquidano in € 286,00 per esborsi, € 6.713,00 per compensi, oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 13 giugno 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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