Sentenza breve 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza breve 16/06/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00512/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2025, proposto da
AR Diego, rappresentato e difeso dagli avvocati Valentina Boldrini e Paolo Palumbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Giosuè Luca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto del dirigente della direzione risorse umane e strumentali n. 207 del 15 aprile 2025 e dei relativi allegati A e B con l’elenco dei candidati ammessi ed esclusi;
- del Decreto del dirigente della direzione risorse umane e strumentali n. 850 del 30 dicembre 2024 e dei relativi allegati ed in particolare dell’allegato G (denominato “Bando D_TS - Ambito Agricoltura e Sviluppo rurale”) e della delibera n. 1253 del 9 agosto 2024 sui criteri generali;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto che sussistano i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., anche tenuto conto di quanto di seguito si andrà ad esporre;
Considerato che:
- con il presente gravame il ricorrente, già dipendente della Regione Marche con contratto a tempo indeterminato, impugna gli atti in epigrafe, con cui, sulla base delle disposizioni del bando (anch’esso gravato in parte qua ) è stata disposta la sua esclusione dalla procedura relativa alla progressione verticale per il passaggio tra Aree, sul rilievo del mancato possesso del requisito di accesso di cui all’art. 2, comma 1, n. 3, lettera a) e comma 2, lettera c), dell’Avviso di selezione approvato con DD n. 850 del 30 dicembre 2024, che, per il profilo del ricorrente, richiede il possesso di “ Laurea e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’area degli istruttori di cui almeno 2 anni (di seguito anche “esperienza specifica”) svolti presso le strutture organizzative della Giunta regionale, oppure in comando, distacco o assegnazione temporanea, sulla base di specifiche previsioni di legge, presso ARS, ATIM, AMAP, USR, le strutture politiche della Giunta regionale o il Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche e relative strutture politiche ” e che “ l’esperienza lavorativa, … , può essere stata svolta anche con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, a condizione che non ci sia stata soluzione di continuità rispetto al successivo rapporto a tempo indeterminato ”;
- a sostegno del gravame lamenta diversi motivi di illegittimità;
- all’udienza camerale del 12 giugno 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a., previo avviso alle parti;
Ritenuto, sulla base delle inequivoche disposizioni del bando, che prescrivono la maturazione dell’esperienza lavorativa richiesta per almeno un quinquennio continuativo, che il ricorrente non possieda il requisito di ammissione alla selezione, atteso che, prima di essere assunto a tempo indeterminato a far data dal 1 maggio 2023, ha lavorato presso la Regione con tre distinti contratti di lavoro a termine e, precisamente: dal 1.1.2020 al 31.12.2020; dal 11.1.2021 al 10.1.2023; dal 11.1.2023 al 30.4.2023; il primo e il secondo contratto a tempo determinato non sono continuativi. Alla data di presentazione della domanda di partecipazione, pertanto, il requisito di ammissione non risultava soddisfatto;
Ritenuto, altresì, che, come pure eccepito dalla difesa regionale, le clausole dell’Avviso di cui l’Amministrazione ha fatto applicazione per disporre la non ammissione del ricorrente hanno portata immediatamente escludente e, come tali, sono suscettibili di immediata impugnazione;
Rilevato che il bando della selezione oggetto della presente controversia approvato con decreto n. 850 del 30.12.2024 costituisce l’atto concretamente lesivo (anche avuto riguardo alle censure sollevate) e che la sua impugnazione unitamente al provvedimento di esclusione risulta tardiva, atteso che già dalla sua pubblicazione il ricorrente era a conoscenza di rientrare nella fattispecie escludente contestata dalla Regione e non doveva attendere - come invece ha fatto - il sopraggiungere del decreto di esclusione per attivare i rimedi giurisdizionali;
Considerato, infatti, che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, “ ogni clausola d'ammissione a un concorso a pubblici impieghi, che rechi illegittimi vincoli o preclusioni immediatamente escludenti, onera il soggetto, che si ritenga così escluso, ad un altrettanto immediata impugnazione entro il noto termine decadenziale ex art. 41, co. 2, c.p.a.” (Cons. Stato, sez. VI, 21 febbraio 2020, n. 1343; in senso conforme cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2015, n. 946 e 24 marzo 2011, n. 1785; sez. VI, 24 settembre 2009, n. 5726: “i bandi di concorso, ove contenenti clausole immediatamente lesive dell'interesse dei candidati (....), devono essere immediatamente ed autonomamente impugnati, con la conseguenza dell'inammissibilità sia della impugnazione rivolta solo contro il provvedimento di esclusione, costituente atto meramente esecutivo ed applicativo del bando, sia dell'impugnazione contestuale del bando stesso e dell'esclusione, ove siano già decorsi i termini per l'immediato ricorso contro il bando medesimo”; cfr., da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 18 gennaio 2021, n. 517 e in fattispecie pressoché identica Cons. Stato, sez. II, 27 dicembre 2023, n. 11255) ” (cfr., ex multis , TAR Lazio Roma, sez. IV, 4 marzo 2024, n. 4264);
Ritenuto, pertanto, che in mancanza di sua tempestiva impugnazione, la clausola del bando in contestazione è divenuta intangibile e la sua impugnazione da parte del ricorrente in uno con la sua esclusione dalla procedura selettiva è inammissibile, rendendo inammissibile l’intero ricorso;
Ritenuto che sussistano giusti motivi, anche tenuto conto della natura della controversia e degli interessi coinvolti, per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO