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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA Il Tribunale di Napoli, nella persona della dr. M.R.Lombardi in funzione di Giudice del lavoro, ha emesso, a seguito di note depositate ex art.127 ter c.p.c, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16803/2023 cui è stata riunita la n. 16816/2023 vertente
TRA
, rappresentati e difesi dall'Avv. Ottavio Parte_1 Parte_2
Levita
RICORRENTI
E in persona del legale rappresentate pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto CP_1
Maisto
NONCHÉ
in Controparte_2
in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco CP_3
Goglia; Veronica Perrone e Pasquale Galassi
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, i ricorrenti in epigrafe indicati adivano questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del TFR con riferimento al rapporto di lavoro intrattenuto dal 01.11.2001 al 21.06.2020, per e dal Parte_1
18.10.2001 al 22.06.2020, per , con il Parte_2 Controparte_2 di , quale consorzio tra comuni con natura di ente pubblico;
[...] Controparte_2
- accertare e dichiarare l'omissione contributiva del Controparte_2
e in ogni caso l'inadempimento dell' al pagamento della
[...] CP_1 prestazione;
- per l'effetto condannare l' (C.F. ) in Controparte_4 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, alla via Ciro il Grande n. 2, in riferimento al predetto rapporto di lavoro e per le ragioni in fatto e in diritto indicate in ricorso, al pagamento dell'importo a titolo di TFR di euro 23.469,88 per Parte_1 e di euro 27.385,75 per , o di quello maggiore o minore ritenuto di giustizia, Parte_2 oltre interessi legali dalla scadenza del termine di pagamento e rivalutazione monetaria come per legge;
- con condanna al pagamento del compenso professionale ex DM 55/2014 e s.m.i. oltre spese e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore che si dichiara antistatario. Si costituiva l' che chiedeva il rigetto della domanda attorea ed, in via riconvenzionale, la CP_1 condanna del (da ora CUB) al Controparte_2 pagamento dell'intera copertura contributiva omessa in relazione al TFR e richiesta dal ricorrente. Si costituiva il CUB che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, in merito al pagamento del TFR con conseguente estromissione de quo dal giudizio, nonché, condanna dell' al relativo
CP_1 pagamento. Nelle more del giudizio l' provvedeva al pagamento degli importi richiesti,
CP_1 Preliminare all'esame del merito è l'eccezione sollevata dal CUB. A tal proposito può, senz'altro, affermarsi la natura di ente pubblico non economico del CUB determinando, così, la preposizione dell' alla liquidazione del TFR con conseguente rigetto della
CP_1 domanda proposta nei suoi confronti. Nelle more del giudizio l' , come già esposto in precedenza,dichiarando di adeguarsi alla recente
CP_1 giurisprudenza di legittimità circa il principio di automatismo previsto ex art. 2116 c.c., provvedeva, così, alla liquidazione in favore del ricorrente. Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere ritenendo satisfattivo l'importo corrisposto. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
- vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (cfr. Cass., 9.4.97, n. 3075; Cass., 8.6.96, n. 5333; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 7.9.93,
n. 9401; Cass., 14.2.91, n. 1538; Cass., 19.3.90, n. 2267).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: - l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; - occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- - deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass.,
7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n.
8000; Cass., 2.5.87, n. 4126).
Residua l'esame della domanda riconvenzionale proposta dall' nei confronti dell'altra parte CP_1 resistente.
Al riguardo la stessa va accolta non avendo il dato prova di avere provveduto CP_2 all'obbligazione contributiva in esame. Ne consegue, pertanto, che il va condannato Controparte_2 al pagamento dei contributi previdenziali da versarsi in relazione alle posizioni dei ricorrenti con decorrenza dal 14.6.2000 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro , da quantificarsi in separata sede. L'art 3 comma 10 bis L 335/1995 prevede che per i contributi dovuti dagli enti della Pubblica Amministrazione di cui al D. lgs. 165/2001, relativi a periodi fino al 31.12.2019, non trovano applicazione i termini di prescrizione fino al 31.12.2024. Ed infatti l'art 3 comma 10 bis L 335/1995:
“10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i CP_1 lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2019, non si applicano fino al 31 dicembre 2024, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore” In ordine alle spese giudiziali deve applicarsi il principio della cosiddetta soccombenza virtuale;
nei confronti dell' pertanto, il regime delle spese va regolamentato in ragione del verosimile esito CP_1 della controversia. Il riconoscimento del diritto, in corso di giudizio in uno al pagamento dell'importo, determina la condanna dell'ente al pagamento delle spese con attribuzione. Vanno, invece, compensate tra la parte ricorrente ed il CUB necessitando la partecipazione di quest'ultimo in ragione dell'omissione contributiva, mentre il CUB va condannato alle stesse n favore dell' CP_1
PQM
Così definitivamente provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere trai ricorrenti e l' CP_1
- Condanna il CUB al pagamento in favore dell' della copertura contributiva omessa per CP_1
TFS in relazione ai ricorrenti da quantificarsi in separata sede;
- condanna l' al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese del giudizio che liquida in CP_1
€ 2500,00 oltre IVA e CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore costituito;
condanna il CUB al pagamento delle spese del giudizio in favore dell' che liquida in € CP_1
2500,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge.Compensa tra il ricorrente ed il
CUB le spese del giudizio .
Si comunichi.
Napoli, 26 marzo 2025
IL GIUDICE Dott.M.R.Lombardi