Articolo 26 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 25Articolo 27
Versione
18 agosto 1977
Art. 26.
L'assegnatario in locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica il quale, al di fuori dei casi previsti dalla legge, cede in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, l'alloggio medesimo, decade dall'assegnazione ed e' punito con la sanzione amministrativa da L. 50.000 a lire 500.000.
Chi fruisce dell'alloggio ceduto ai sensi del comma precedente deve rilasciarlo entro novanta giorni dalla intimazione del competente ente gestore, pena l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma.
I soggetti di cui al primo comma sono esclusi dalle assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica o comunque fruenti di contributo dello Stato o di enti pubblici.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a chiunque occupi un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni in vigore.
Gli atti compiuti in violazione del presente articolo sono nulli; la nullita' puo' essere fatta valere da chiunque abbia interesse ed e' rilevabile d'ufficio dal giudice.
Entrata in vigore il 18 agosto 1977
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