TRIB
Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/05/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2147/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2147/2024 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Isabel De Lima, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Ripuaria n. 185
attore contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di sentir accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano nato Persona_1
a TR (CB) il 20 maggio 1975 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
- in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024.
1 Ha in particolare eccepito:
- il difetto di legittimazione ad agire della controparte, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi, che il giudice adito non potrebbe operare d'ufficio, in assenza di domanda dei soggetti titolari, nel caso di specie mancante, essendo gli avi ormai deceduti;
- con specifico riferimento alla linea di discendenza maschile, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che l'attore, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbia correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma
1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- con riferimento alla linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai discendenti;
- l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 05/05/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
I. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo alla controparte, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. CP_1
Occorre infatti rilevare che l'attore agisce in questa sede iure proprio, per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, e non richiede invece alcuna pronuncia in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti.
E' dunque inconferente il richiamo all'art. 81 c.p.c., in quanto l'attore non fa valere nel processo un diritto altrui, ma un proprio diritto, espressamente riconosciuto dalla legge italiana.
L'accertamento che è richiesto al giudice è dunque incentrato sulla posizione di chi agisce, e non su quella di terzi estranei al giudizio, ed è finalizzato esclusivamente alla prova, che è necessario raggiungere nel presente giudizio, relativa al fatto acquisitivo e alla linea di trasmissione della cittadinanza.
Occorre sul punto precisare che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Nella pronuncia appena richiamata si afferma poi, inequivocabilmente, che “lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano”.
Ebbene, ove si accedesse all'interpretazione prospettata dal , si negherebbe in partenza CP_1 l'assunto appena richiamato, in quanto lo status di cittadino non avrebbe natura permanente ed
2 imprescrittibile, e non sarebbe giustiziabile in ogni tempo, ma risulterebbe una posizione soggettiva tutelabile solo alla condizione che l'avo italiano, e tutti i soggetti facenti parte della linea di discendenza, siano ancora viventi.
Ciò condurrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa vigente al momento della proposizione della domanda, che in assenza di una norma positiva che chiaramente introduca una limitazione di questo tipo, è inammissibile e non può essere in questa sede avallata.
Non consentire a chi è titolare per legge di un diritto la possibilità di agire in giudizio a sua tutela concretizzerebbe infatti una grave violazione dell'art. 24 della Costituzione, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
II. Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Si osserva infatti che parte attrice ha adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a Curitiba, in Brasile (c.d. portale
“Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
L'esistenza di lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi in tal senso effettuati dal richiedente, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dallo stesso, che ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Non merita poi accoglimento l'ulteriore doglianza di parte convenuta relativa al mancato decorso del citato termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 (ossia il termine entro cui la P.A. può decidere sull'istanza in via amministrativa).
In disparte la circostanza per cui, come visto, nel caso di specie l'istante ha documentato di non essere riuscito nemmeno a presentare l'istanza (ragion per cui non è chiaro nemmeno da quando dovrebbe decorrere il termine di cui sopra), si rileva che, in difetto di espressa previsione legislativa, il decorso del termine di 730 giorni non può dirsi previsto ai fini della procedibilità della domanda giurisdizionale, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge.
Si richiama sul punto anche quanto osservato sul tema sia dalla Suprema Corte, sia dalla giurisprudenza di merito.
In particolare:
3 - “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario” (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (cfr. Tribunale di Firenze, 17.01.2023);
- “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege” (cfr. Tribunale di Genova, sent. 802/2025);
- “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (…); “solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 della Cost.”; una eventuale preclusione in tal senso sarebbe poi “in contrasto con l'art. 9 c.p.c., per il quale il Tribunale ordinario è competente "esclusivamente" per le cause "relative allo stato e alla capacità delle persone", e con
l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, che allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008).
III. Sulla non retroattività delle pronunce di Corte Costituzionale
Anche tale censura è infondata e deve essere disattesa.
Sul punto si richiama integralmente quanto affermato nella pronuncia della Cassazione Civile a
Sezioni Unite n. 25317 del 24/08/2022, già richiamata al par. I, al fine di chiarire ulteriormente, ove ve ne fosse la necessità, che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ove vi siano stati passaggi generazionali per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione, non postula l'applicazione retroattiva delle pronunce della Consulta a data anteriore al 1948, essendo il diritto di cittadinanza uno “status permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo”.
Si richiama altresì l'altra nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 4466 del 25/02/2009), nella quale è stato chiaramente affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
4 In ogni caso, la censura si rivela del tutto inconferente, posto che nel caso di specie nella linea di discendenza non vi sono passaggi per via femminile in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
IV. Sulla non retroattività del d.l. 36/2025
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente prevista la retroattività del d.l. 36/2025 e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova.
V. Sulla carenza di prova: genericità dell'eccezione
L'eccezione di carenza di prova formulata dal è infondata e deve essere rigettata. CP_1
In disparte la considerazione per cui essa è stata formulata in maniera estremamente generica, si rileva che nel caso di specie la documentazione posta a corredo della domanda appare invece completa ed esaustiva, mentre la parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
Si richiama ancora una volta quanto sottolineato dalla Suprema Corte in tema di onere della prova:
“ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
VI. Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_1 Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
5 Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_1 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di
Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
VII. Nel merito
Nel merito la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
6 Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_1
20/05/1875 e precisamente, a TR (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- al figlio nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- coniugatosi con , alla figlia LM da Persona_2 Controparte_2 [...]
nata il [...]; Pt_2
- LM da coniugatasi con in data 16/07/1977, al figlio Parte_2 Persona_3
, nato il [...]. Parte_1
Il solo passaggio per via materna è dunque quello da da al figlio Pt_3 Parte_2 [...]
Parte_1
Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che il passaggio per via femminile da da ad Pt_3 Parte_2 Parte_1
è avvenuto successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che nonostante da abbia contratto matrimonio con nel 1977, Pt_3 Parte_2 Persona_3 ella ha potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana a suo figlio, Parte_1
[...]
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ad
, con conseguente obbligo del e, per esso, del Parte_1 CP_1 CP_1 competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. 7 VIII. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_1
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Condanna il alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate (contributo unificato e marca da bollo), da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari.
Campobasso, 28/05/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 2147/2024 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Isabel De Lima, ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Ripuaria n. 185
attore contro
(C.F.: in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato convenuto con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 al fine di sentir accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, Controparte_1 trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano nato Persona_1
a TR (CB) il 20 maggio 1975 ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta, nel costituirsi, si è opposta all'accoglimento della domanda, chiedendo:
- in via principale, la declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
- in via subordinata, la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., ovvero un congruo rinvio, nelle more della definizione del giudizio di costituzionalità proposto avverso l'art. 1 L. 91/1992 dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza del 26.11.2024.
1 Ha in particolare eccepito:
- il difetto di legittimazione ad agire della controparte, avuto riguardo al necessario accertamento incidentale della cittadinanza degli avi, che il giudice adito non potrebbe operare d'ufficio, in assenza di domanda dei soggetti titolari, nel caso di specie mancante, essendo gli avi ormai deceduti;
- con specifico riferimento alla linea di discendenza maschile, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assenza in atti di qualsivoglia documentazione dalla quale possa desumersi che l'attore, prima di richiedere l'intervento dell'Autorità giudiziaria, abbia correttamente avviato il preliminare iter amministrativo prescritto ai sensi dell'art. 1, comma
1, d.P.R. 364/1994 ai fini dell'acquisto o della concessione della cittadinanza italiana;
- con riferimento alla linea di discendenza femminile, la non retroattività delle pronunce di incostituzionalità e l'esaurimento della situazione giuridica costituente presupposto per il riconoscimento della cittadinanza italiana;
- la mancanza di prova della linea di discendenza, della conservazione della cittadinanza italiana e della sua comunicabilità ai discendenti;
- l'introduzione della nuova disciplina in materia di cittadinanza di cui al d.l. 28 marzo 2025 n. 36.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 28/04/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le loro conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nei rispettivi atti.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 05/05/2025, questo Giudice osserva quanto segue.
***
I. Sulla legittimazione ad agire
L'eccezione relativa al difetto di legittimazione ad agire in capo alla controparte, sollevata dal
, è infondata e deve essere respinta. CP_1
Occorre infatti rilevare che l'attore agisce in questa sede iure proprio, per far valere il proprio diritto all'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis, e non richiede invece alcuna pronuncia in ordine alla cittadinanza degli avi, quantomeno in parte necessariamente defunti.
E' dunque inconferente il richiamo all'art. 81 c.p.c., in quanto l'attore non fa valere nel processo un diritto altrui, ma un proprio diritto, espressamente riconosciuto dalla legge italiana.
L'accertamento che è richiesto al giudice è dunque incentrato sulla posizione di chi agisce, e non su quella di terzi estranei al giudizio, ed è finalizzato esclusivamente alla prova, che è necessario raggiungere nel presente giudizio, relativa al fatto acquisitivo e alla linea di trasmissione della cittadinanza.
Occorre sul punto precisare che, come sottolineato anche dalla Suprema Corte “ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Nella pronuncia appena richiamata si afferma poi, inequivocabilmente, che “lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano”.
Ebbene, ove si accedesse all'interpretazione prospettata dal , si negherebbe in partenza CP_1 l'assunto appena richiamato, in quanto lo status di cittadino non avrebbe natura permanente ed
2 imprescrittibile, e non sarebbe giustiziabile in ogni tempo, ma risulterebbe una posizione soggettiva tutelabile solo alla condizione che l'avo italiano, e tutti i soggetti facenti parte della linea di discendenza, siano ancora viventi.
Ciò condurrebbe ad una interpretatio abrogans della normativa vigente al momento della proposizione della domanda, che in assenza di una norma positiva che chiaramente introduca una limitazione di questo tipo, è inammissibile e non può essere in questa sede avallata.
Non consentire a chi è titolare per legge di un diritto la possibilità di agire in giudizio a sua tutela concretizzerebbe infatti una grave violazione dell'art. 24 della Costituzione, per cui tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
II. Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
Del pari deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., stante l'assoluta inconferenza della stessa in relazione al caso di specie.
Si osserva infatti che parte attrice ha adito l'intestato Tribunale documentando l'impossibilità di agire per via amministrativa, ed in particolare l'impossibilità finanche di presentare l'istanza per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta dal Consolato Generale d'Italia a Curitiba, in Brasile (c.d. portale
“Prenotami”), in ossequio alle procedure previste, essendo stato già raggiunto il limite massimo di iscrizioni, stante l'elevata richiesta.
L'esistenza di lunghissime liste di attesa è peraltro un fatto notorio, valutabile ex art. 115, co. 2 c.p.c.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi.
Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, l'incertezza in ordine alla concreta possibilità di definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis in sede amministrativa, nonostante i tentativi in tal senso effettuati dal richiedente, si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dallo stesso, che ha, pertanto, legittimamente, optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Non merita poi accoglimento l'ulteriore doglianza di parte convenuta relativa al mancato decorso del citato termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del D.P.R. n. 362/1994 (ossia il termine entro cui la P.A. può decidere sull'istanza in via amministrativa).
In disparte la circostanza per cui, come visto, nel caso di specie l'istante ha documentato di non essere riuscito nemmeno a presentare l'istanza (ragion per cui non è chiaro nemmeno da quando dovrebbe decorrere il termine di cui sopra), si rileva che, in difetto di espressa previsione legislativa, il decorso del termine di 730 giorni non può dirsi previsto ai fini della procedibilità della domanda giurisdizionale, tenuto conto che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (ex art. 24 Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica.
In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge.
Si richiama sul punto anche quanto osservato sul tema sia dalla Suprema Corte, sia dalla giurisprudenza di merito.
In particolare:
3 - “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario” (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008)” (cfr. Tribunale di Firenze, 17.01.2023);
- “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege” (cfr. Tribunale di Genova, sent. 802/2025);
- “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (…); “solo il giudice ordinario può essere adito a tutela di tali posizioni soggettive, ai sensi degli artt. 24, 25 e 113 della Cost.”; una eventuale preclusione in tal senso sarebbe poi “in contrasto con l'art. 9 c.p.c., per il quale il Tribunale ordinario è competente "esclusivamente" per le cause "relative allo stato e alla capacità delle persone", e con
l'art. 2 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E, che allo stesso giudice ordinario riserva le materie in cui si faccia questione di un diritto civile o politico, la cui tutela è sempre ammessa dinanzi al predetto giudice ai sensi dell'art. 113 Cost.” (cfr. Cassazione Civile, Sez. U, Sentenza n. 28873 del 09/12/2008).
III. Sulla non retroattività delle pronunce di Corte Costituzionale
Anche tale censura è infondata e deve essere disattesa.
Sul punto si richiama integralmente quanto affermato nella pronuncia della Cassazione Civile a
Sezioni Unite n. 25317 del 24/08/2022, già richiamata al par. I, al fine di chiarire ulteriormente, ove ve ne fosse la necessità, che il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, ove vi siano stati passaggi generazionali per via materna prima dell'entrata in vigore della Costituzione, non postula l'applicazione retroattiva delle pronunce della Consulta a data anteriore al 1948, essendo il diritto di cittadinanza uno “status permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo”.
Si richiama altresì l'altra nota pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 4466 del 25/02/2009), nella quale è stato chiaramente affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 della legge n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 della legge n. 151 del 1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 Cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione d'incostituzionalità al 1° gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello "status" di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello "status" di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria”.
4 In ogni caso, la censura si rivela del tutto inconferente, posto che nel caso di specie nella linea di discendenza non vi sono passaggi per via femminile in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione.
IV. Sulla non retroattività del d.l. 36/2025
La domanda in epigrafe è stata introdotta prima dell'entrata in vigore del d.l. 36/2025 (Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza) che, all'art. 1, lett. b), prevede espressamente che: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente, nel rispetto della normativa applicabile al 27 marzo 2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le 23:59, ora di Roma, della medesima data”.
Ne consegue, a tutta evidenza, che la normativa sopravvenuta richiamata dalla parte convenuta non sia applicabile al caso di specie, e ciò non solo in ragione di quanto espressamente ivi previsto e sopra riportato, ma anche in considerazione del generale principio dell'irretroattività della legge, che “non dispone che per l'avvenire” (art. 11 Preleggi).
Chiarito, allora, che la nuova normativa potrà trovare applicazione per le domande di cittadinanza depositate successivamente alla sua entrata in vigore, si osserva, da un lato, che non è espressamente prevista la retroattività del d.l. 36/2025 e, dall'altro, che sarebbe del tutto irragionevole pretendere di interpretare e decidere le domande soggette alla precedente disciplina alla luce della nuova.
V. Sulla carenza di prova: genericità dell'eccezione
L'eccezione di carenza di prova formulata dal è infondata e deve essere rigettata. CP_1
In disparte la considerazione per cui essa è stata formulata in maniera estremamente generica, si rileva che nel caso di specie la documentazione posta a corredo della domanda appare invece completa ed esaustiva, mentre la parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
Si richiama ancora una volta quanto sottolineato dalla Suprema Corte in tema di onere della prova:
“ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro - a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano;
mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione” (cfr. Cassazione Civile., Sez. Unite, Sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
VI. Sulla questione di legittimità costituzionale e sull'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.
Il , richiamando, nella sostanza, l'ordinanza n. 247/2024 con la quale il Controparte_1 Tribunale di Bologna ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, Legge 5 febbraio 1992, n. 91, per cui “è cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”, senza porre alcun limite al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza, in riferimento agli artt. 1, 3 e 117 della Costituzione (quest'ultimo in relazione agli obblighi internazionali ed agli artt. 9 del Trattato sull'Unione Europea e 20 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea), ha chiesto la sospensione del giudizio e, in subordine, la disposizione di un congruo rinvio, al fine di attendere la pronuncia della Consulta.
Si osserva sul punto che l'incidente di legittimità costituzionale determina la sospensione del solo processo nel quale è sollevato (ex art. 23, secondo comma della L. 11 marzo 1953, n. 87), e, pertanto, non può essere invocato quale ragione di sospensione di altro processo (cfr. ex multis Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 3783 del 3 giugno 1983).
5 Non può dunque trovare accoglimento l'istanza di sospensione del presente giudizio in virtù della pendenza del giudizio di legittimità costituzionale di cui sopra, non essendo tale possibilità contemplata dall'ordinamento.
Né risulta che il abbia sollevato a sua volta, nel presente giudizio, una questione di CP_1 legittimità costituzionale, negli stessi termini di quella già sollevata dal Tribunale di Bologna con la citata ordinanza: solo in tal caso lo scrivente giudice avrebbe infatti dovuto sospendere il giudizio, all'esito della trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, da disporsi, tuttavia, solo nel caso di ritenuta rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.
Sul punto si rileva, ad abundantiam, che la questione, come prospettata dall'Amministrazione convenuta, pur essendo rilevante - trattandosi della normativa che deve trovare applicazione per la definizione della causa in epigrafe - appare, tuttavia, manifestamente infondata, alla luce di quanto segue:
1) secondo la giurisprudenza di legittimità, "spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza. Ciò col limite, puramente negativo, rappresentato dall'esistenza di un collegamento effettivo tra quello Stato e la persona di cui si tratta. Spetta alla legislazione nazionale stabilire quale sia questo collegamento (...) il nesso di cittadinanza non può mai esser fondato su una fictio (...) certamente non è una fictio il vincolo di sangue" (Cass. SSUU n. 25317/2022);
2) la cittadinanza costituisce materia di competenza esclusiva degli stati membri;
ed invero, ex art. 117 co. 2 lett. i), “lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: (…) i) cittadinanza, stato civile e anagrafi”;
3) la mancata previsione di un limite al riconoscimento della cittadinanza per discendenza, dunque in linea di sangue, costituisce esercizio della potestà legislativa e rientra, dunque, a buon diritto, nella discrezionalità propria del legislatore, di tal che l'indicazione del limite di due generazioni si sostanzierebbe in un intervento additivo non consentito all'autorità giudiziaria;
4) il richiamo alla diversa condizione dei cittadini stranieri che, nati in Italia, sono sottoposti ad un particolare iter amministrativo per il riconoscimento della cittadinanza italiana, non essendo previsto dall'ordinamento il cd. ius soli, parimenti costituisce esercizio di discrezionalità legislativa, rispetto al quale valgono le considerazioni appena svolte;
5) in definitiva, è lo stesso legislatore italiano, nell'esercizio della sua discrezionalità, che ha determinato le condizioni da soddisfare per il riconoscimento della cittadinanza, e lo ha fatto individuando un criterio di collegamento che non può dirsi non effettivo, come evidenziato dalla stessa Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamata;
6) non da ultimo, l'art. 28 L. 11 marzo 1953, n. 87, per cui "Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento", per cui la questione di legittimità costituzionale già posta è verosimilmente inammissibile, in quanto essa comporta una valutazione di natura politica e un sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento, espressamente esclusi dal controllo demandato alla Corte Costituzionale.
Le valutazioni di cui sopra corrispondono all'orientamento assunto in materia dalla Sezione Specializzata in intestazione, reso noto anche tramite pubblicazione sul sito internet del Tribunale di
Campobasso del verbale della riunione tematica di Sezione del 22.01.2025.
VII. Nel merito
Nel merito la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
6 Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il Persona_1
20/05/1875 e precisamente, a TR (CB), ed emigrato in Brasile senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato negativo di naturalizzazione in atti).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- al figlio nato il [...]; Persona_1 Persona_2
- coniugatosi con , alla figlia LM da Persona_2 Controparte_2 [...]
nata il [...]; Pt_2
- LM da coniugatasi con in data 16/07/1977, al figlio Parte_2 Persona_3
, nato il [...]. Parte_1
Il solo passaggio per via materna è dunque quello da da al figlio Pt_3 Parte_2 [...]
Parte_1
Sul punto è opportuno premettere, in via generale, che in passato la trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana – salvo casi del tutto marginali – avveniva, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 555/1912, unicamente per via paterna, e che, inoltre, l'art. 10 della stessa legge sanciva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
L'equiparazione tra padre cittadino e madre cittadina ai fini della trasmissione della cittadinanza ai figli iure sanguinis è stata infatti disposta dall'art. 1 della legge 91/1992, per cui è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini.
Tuttavia già in precedenza la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30 del 1983, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 1 n. 1 L. 555/1912, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Già in precedenza poi la medesima Corte, con la sentenza n. 87 del 1975, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 Cost., l'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana della donna coniugata con un cittadino straniero, e ciò indipendentemente dalla volontà della donna.
Nessun ostacolo normativo si pone dunque, nel caso di specie, alla trasmissione della cittadinanza italiana, stante l'operatività delle sentenze costituzionali n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, che spiegano senza dubbio i loro effetti retroattivi sin dalla data del 1° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
Di conseguenza, applicando i principi delle suddette sentenze della Corte Costituzionale e considerato che il passaggio per via femminile da da ad Pt_3 Parte_2 Parte_1
è avvenuto successivamente all'entrata in vigore della Costituzione Italiana, si può affermare che nonostante da abbia contratto matrimonio con nel 1977, Pt_3 Parte_2 Persona_3 ella ha potuto comunque trasmettere la cittadinanza italiana a suo figlio, Parte_1
[...]
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo ad
, con conseguente obbligo del e, per esso, del Parte_1 CP_1 CP_1 competente ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge. 7 VIII. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione del DM 147/2022, valori minimi, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile a complessità bassa, riconoscendo le sole fasi studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dal;
Controparte_1
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Rigetta ogni altra domanda;
• Condanna il alla rifusione, in favore dell'attore, delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi euro 1.453,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA come per legge, oltre spese vive documentate (contributo unificato e marca da bollo), da distrarsi in favore dei difensori ove dichiaratisi antistatari.
Campobasso, 28/05/2025
Il giudice dott.ssa Emanuela Luciani
8