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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 14/06/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1405 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1405 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/05/1970, ivi residente, ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv.
Silvia Catalucci.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/08/1969, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv.
Mosca Caterina
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, a parziale modifica della sentenza
n. 229/2020 del 07.05.2020 (R.G. n. 419/2020), Voglia onerare il SI. del Controparte_1
1 versamento in favore della SI.ra per il mantenimento ordinario delle figlie Parte_1
(ormai maggiorenne, ma economicamente non ancora autosufficiente) e della Per_1 Per_2 somma mensile di €. 1.000,00 (dicesi euro mille/00) rivalutabile ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila; condannare il SI. al pagamento di spese Controparte_1
e competenze del presente giudizio.”
Per il resistente: “Voglia l'On Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, in via preliminare chiede di dichiarare il ricorso proposto da
[...]
inammissibile e/o improcedibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 473 bis.29 Parte_1
c.p.c. Nel merito chiede che il ricorso venga rigettato in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa, e che gli assegni di mantenimento posti a carico del tenuto conto della CP_1
presenza del terzo figlio, come esposto in narrativa, vengano ridotti ad € 250,00 per ciascuna LI, ovvero in subordine vengano mantenuti nella misura massima di € 300,00 per ciascuna LI. Si chiede altresì che il Tribunale disponga che versi l'assegno di Controparte_1
mantenimento per la LI direttamente a quest'ultima, essendo divenuta maggiorenne, Per_1
e che versi l'assegno di mantenimento per la LI direttamente a quest'ultima al Per_2
raggiungimento della maggiore età. Si chiede infine che il Tribunale ammonisca la ricorrente per le gravi inadempienze e violazione commesse, ovvero adotti il provvedimento sanzionatorio che ritenga più adeguato ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 12.7.2023, , premesso che in Parte_1
data 22/04/2020 veniva dichiarata, con sentenza n. 229/2020 pubblicata in data 7.5.2020 r.g.
n. 419/2020, lo scioglimento del matrimonio contratto con , dal Controparte_1
quale erano nate due figlie, , il 11/07/2002 (maggiorenne) e il 22/03/2006 Per_1 Per_2
(divenuta maggiorenne nelle more del procedimento) chiedeva pronunciarsi la modifica delle condizioni di divorzio, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) con sentenza n. 229/2020 emessa dal Tribunale di L'Aquila, il SI. è stato obbligato a versare un contributo CP_1 per il mantenimento delle figlie, e in ragione di € 600,00 mensili (€ 300,00 Per_1 Per_2
ciascuna) da pagare alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) dal tempo della sentenza di divorzio ai giorni d'oggi, tuttavia, erano mutate alcune circostanze poste alla
2 base dell'onere contributivo posto in capo al ricorrente. In particolare, la LI , Per_1
ormai maggiorenne, frequenta il primo anno di Accademia delle arti, mentre Per_2 all'epoca del ricorso di 17 anni, frequenta il III Liceo Classico ed era divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
c) l'età delle ragazze comporta, di per sé, un aumento delle loro eIGenze (anche in termini di socialità) e dunque del costo per mantenerle in maniera adeguata estrema eIGuità dell'importo originario, rivelatosi negli anni oggettivamente inadeguato a soddisfare le eIGenze di e esso non è più tale da poterle Per_1 Per_2
garantire in prospettiva futura, vieppiù in considerazione;
d) la ricorrente allegava peraltro come il SI. svolgesse un doppio lavoro, in quanto, assunto come Vigile Controparte_1
del Fuoco regolarmente in servizio, è anche addestratore di cani, attività che esercita sia a
L'Aquila che nei paesi limitrofi;
e) tale doppia attività lavorativa gli consente di soddisfare ogni eIGenza del nuovo nucleo familiare che ha costituito con la compagna, con la quale convive e dalla quale ha avuto un figlio, nato il [...]; f) in considerazione Per_3
di tali evidenze era domandato l'aumento dell'assegno di mantenimento in misura non inferiore ad € 500,00 mensili per ciascuna LI, anche in considerazione del fatto che la
SI.ra continua a percepire un reddito di circa €. 1.000,00 mensili e non Parte_1
riesce a soddisfare pienamente le eIGenze di e Per_1 Per_2
3. In data 22.09.2023 si costituiva in giudizio il SI. il quale si opponeva Controparte_1
alla richiesta avanzata dalla ricorrente a sostegno della propria posizione e riferiva che: a) il ricorso proposto dalla andava giudicato inammissibile per difetto dei requisiti di Pt_1
cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., poiché non ricorrono mutamenti in fatto che giustifichino la modifica dell'assegno di mantenimento disposto dal Giudice del divorzio ex adverso richiesta, b) il IG. continuava a svolgere sempre la medesima attività Controparte_1
di Vigile del Fuoco, con il medesimo stipendio medio mensile di €1.800,00; c) Il resistente continuava a disporre unicamente dell'immobile sito in L'Aquila, Via Collevernesco n. 152,
a lui donato dalla madre e che era assegnato alla IG.ra , la quale vive lì Parte_1
con le figlie, oltre che di un terreno agricolo coltivato dall'anziano padre ad orto;
d) il SI. da anni appartiene al Nucleo Cinofilo per l'Abruzzo dei Vigili del Fuoco svolge CP_1
la medesima attività di Vigile del fuoco (cinofilo) ed addestratore per puro diletto da anni, la sua situazione economico-patrimoniale non è affatto migliorata;
e) la situazione economico patrimoniale del era anzi mutata in peius tenuto conto che, come CP_1
riconosce la stessa controparte, il ha costituito nel frattempo un nuovo nucleo CP_1
familiare ed ha un terzo figlio, che ha oggi sei anni;
f) la LI , ormai Per_3 Per_1
maggiorenne, lavorava sia pure in maniera non ancora IGnificativa in funzione del
3 raggiungimento di una piena autonomia, presso il Ristorante Giapponese Yoichi in L'Aquila,
e tale attività comunque le garantisce, in aggiunta al mantenimento del padre, un reddito di almeno €2.800,00 circa l'anno, con il quale contribuisce alle proprie spese.
4. All'udienza del 25.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, era rinviata all'udienza del 24.01.2024 per integrare la situazione patrimoniale e finanziaria delle parti;
la SI.ra evidenziava di essere in attesa di assegnazione di un'abitazione ATER, Pt_1
che le consentirebbe di restituire la casa coniugale assegnatale di proprietà del IG.
CP_1
5. Con ordinanza del 14.03.2024, verificata la documentazione versata in atti, ex art. 473 bis.12
c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
6. Preso atto che non risultavano avanzate richieste istruttorie da parte ricorrente né ammesse le istanze istruttorie formulate da parte resistente, il Giudice fissava per la decisione orale della causa, ex art. 473 bis 22 c.p.c., l'udienza del 3.7.2024;
7. All'udienza del 17.7.2024 l'Avv. Catalucci nell'interesse della SI.ra discuteva la Pt_1 causa e si riportava ai propri scritti difensivi ed anche l'Avv. Mosca nell'interesse del proprio assistito, il SI. discuteva la causa e si riportava ai propri scritti difensivi. CP_1
8. Preso atto, il Presidente rimetteva al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c. di riferire al collegio.
9. Nessuna delle domanda proposte dalle parti appare fondata.
10. Va premesso che la sentenza di divorzio, in quanto fondata su basi consensuali e senza il riferimento al contesto economico – patrimoniale posto alla base delle valutazioni espresse non consente di porsi quale base decisiva di riscontro relativamente alle circostanze di fatto poste alla base dell'accordo. Appare decisivo, invece, che sia la stessa difesa di parte ricorrente ad ammettere che il svolgesse fin da quando i coniugi erano sposati CP_1 quell'attività di addestratore di cani (contestata peraltro, dal resistente, sotto il profilo della redditività). L'una sostiene trattarsi di una competenza che apporterebbe al CP_1 notevoli entrate supplementari, l'altro di una attività amatoriale connessa all'appartenenza da anni al Nucleo Cinofilo per l'Abruzzo dei Vigili del Fuoco ed in relazione alla sua attività ha ottenuto gli attestati ed i diplomi prodotti.
11. In assenza di riscontri diretti non si ravvisano neppure le basi per poter impostare un riscontro presuntivo favorevole. Circostanze di fatto certamente mutate e degne di adeguata considerazione in questa sede sono la nascita – per il resistente – di un terzo figlio dalla nuova compagna che, alla data della formulazione del ricorso, aveva sei anni, mentre risulta
4 pacificamente dedito da anni all'addestramento dei cani da soccorso nell'ambito del suo lavoro nei Vigili del Fuoco, attività cui – anche se fosse possibile assegnare un rilievo in termini di maggiori entrate - non potrebbe attribuirsi la qualità di circostanza sopravvenuta, posto che la stessa ricorrente la identifica come già esistente all'epoca della convivenza e della separazione.
12. D'altro canto, neppure risulta comprovata la tesi del resistente che chiede una riduzione adducendo il mutamento delle proprie condizioni economiche. Anch'egli, infatti, continua a svolgere l'attività di Vigile del Fuoco, con uno stipendio medio mensile di € 1.800,00 e, sebbene debba essere tenuta in considerazione la circostanza che egli ha nel frattempo anche un altro figlio da sostenere, non può tacersi che il medesimo condivida tale impegno con la nuova compagna e che, a fronte delle IGnificative eIGenze della figlie, maggiorenni ma non ancora autonome (l'una studentessa e l'altra alla ricerca di un lavoro stabile, il resistente risulti anche sostenere il costo di una RC famiglia (per tutti i figli) di € 150,00 l'anno.
13. Si ritiene dunque complessivamente adeguato il contributo come attualmente fissato, senza che possa apprezzarsi la IGnificativa incidenza allo stato di elementi sopravenuti.
14. Va accolta, infine, la domanda del di versamento diretto in favore delle figlie di CP_1
maggiore età.
15. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ RIGETTA le domande di modifica dell'importo degli assegni di mantenimento;
▪ DISPONE che gli assegni in favore delle figlie di maggiore età siano versate direttamente alle medesime sul conto corrente bancario/postale dalle stesse indicato, ferme le altre statuizioni come vigenti;
▪ COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 10 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Rel.
Dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice
Dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1405 /2023 promossa da:
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/05/1970, ivi residente, ed ivi elettivamente domiciliata, presso lo studio del difensore Avv.
Silvia Catalucci.
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
06/08/1969, ivi residente ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio del difensore Avv.
Mosca Caterina
RESISTENTE
PM
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e previa ogni necessaria declaratoria, a parziale modifica della sentenza
n. 229/2020 del 07.05.2020 (R.G. n. 419/2020), Voglia onerare il SI. del Controparte_1
1 versamento in favore della SI.ra per il mantenimento ordinario delle figlie Parte_1
(ormai maggiorenne, ma economicamente non ancora autosufficiente) e della Per_1 Per_2 somma mensile di €. 1.000,00 (dicesi euro mille/00) rivalutabile ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di L'Aquila; condannare il SI. al pagamento di spese Controparte_1
e competenze del presente giudizio.”
Per il resistente: “Voglia l'On Tribunale di L'Aquila, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, in via preliminare chiede di dichiarare il ricorso proposto da
[...]
inammissibile e/o improcedibile per carenza dei presupposti di cui all'art. 473 bis.29 Parte_1
c.p.c. Nel merito chiede che il ricorso venga rigettato in quanto infondato per le ragioni esposte in narrativa, e che gli assegni di mantenimento posti a carico del tenuto conto della CP_1
presenza del terzo figlio, come esposto in narrativa, vengano ridotti ad € 250,00 per ciascuna LI, ovvero in subordine vengano mantenuti nella misura massima di € 300,00 per ciascuna LI. Si chiede altresì che il Tribunale disponga che versi l'assegno di Controparte_1
mantenimento per la LI direttamente a quest'ultima, essendo divenuta maggiorenne, Per_1
e che versi l'assegno di mantenimento per la LI direttamente a quest'ultima al Per_2
raggiungimento della maggiore età. Si chiede infine che il Tribunale ammonisca la ricorrente per le gravi inadempienze e violazione commesse, ovvero adotti il provvedimento sanzionatorio che ritenga più adeguato ai sensi dell'art. 473 bis.39 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.”
Il Pubblico Ministero nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo il 12.7.2023, , premesso che in Parte_1
data 22/04/2020 veniva dichiarata, con sentenza n. 229/2020 pubblicata in data 7.5.2020 r.g.
n. 419/2020, lo scioglimento del matrimonio contratto con , dal Controparte_1
quale erano nate due figlie, , il 11/07/2002 (maggiorenne) e il 22/03/2006 Per_1 Per_2
(divenuta maggiorenne nelle more del procedimento) chiedeva pronunciarsi la modifica delle condizioni di divorzio, essendo venuti meno i presupposti sulla base dei quali erano state fissate le condizioni vigenti.
2. A sostegno della propria domanda, il ricorrente riferiva che: a) con sentenza n. 229/2020 emessa dal Tribunale di L'Aquila, il SI. è stato obbligato a versare un contributo CP_1 per il mantenimento delle figlie, e in ragione di € 600,00 mensili (€ 300,00 Per_1 Per_2
ciascuna) da pagare alla madre, oltre al 50% delle spese straordinarie;
b) dal tempo della sentenza di divorzio ai giorni d'oggi, tuttavia, erano mutate alcune circostanze poste alla
2 base dell'onere contributivo posto in capo al ricorrente. In particolare, la LI , Per_1
ormai maggiorenne, frequenta il primo anno di Accademia delle arti, mentre Per_2 all'epoca del ricorso di 17 anni, frequenta il III Liceo Classico ed era divenuta maggiorenne nelle more del giudizio;
c) l'età delle ragazze comporta, di per sé, un aumento delle loro eIGenze (anche in termini di socialità) e dunque del costo per mantenerle in maniera adeguata estrema eIGuità dell'importo originario, rivelatosi negli anni oggettivamente inadeguato a soddisfare le eIGenze di e esso non è più tale da poterle Per_1 Per_2
garantire in prospettiva futura, vieppiù in considerazione;
d) la ricorrente allegava peraltro come il SI. svolgesse un doppio lavoro, in quanto, assunto come Vigile Controparte_1
del Fuoco regolarmente in servizio, è anche addestratore di cani, attività che esercita sia a
L'Aquila che nei paesi limitrofi;
e) tale doppia attività lavorativa gli consente di soddisfare ogni eIGenza del nuovo nucleo familiare che ha costituito con la compagna, con la quale convive e dalla quale ha avuto un figlio, nato il [...]; f) in considerazione Per_3
di tali evidenze era domandato l'aumento dell'assegno di mantenimento in misura non inferiore ad € 500,00 mensili per ciascuna LI, anche in considerazione del fatto che la
SI.ra continua a percepire un reddito di circa €. 1.000,00 mensili e non Parte_1
riesce a soddisfare pienamente le eIGenze di e Per_1 Per_2
3. In data 22.09.2023 si costituiva in giudizio il SI. il quale si opponeva Controparte_1
alla richiesta avanzata dalla ricorrente a sostegno della propria posizione e riferiva che: a) il ricorso proposto dalla andava giudicato inammissibile per difetto dei requisiti di Pt_1
cui all'art. 473 bis.29 c.p.c., poiché non ricorrono mutamenti in fatto che giustifichino la modifica dell'assegno di mantenimento disposto dal Giudice del divorzio ex adverso richiesta, b) il IG. continuava a svolgere sempre la medesima attività Controparte_1
di Vigile del Fuoco, con il medesimo stipendio medio mensile di €1.800,00; c) Il resistente continuava a disporre unicamente dell'immobile sito in L'Aquila, Via Collevernesco n. 152,
a lui donato dalla madre e che era assegnato alla IG.ra , la quale vive lì Parte_1
con le figlie, oltre che di un terreno agricolo coltivato dall'anziano padre ad orto;
d) il SI. da anni appartiene al Nucleo Cinofilo per l'Abruzzo dei Vigili del Fuoco svolge CP_1
la medesima attività di Vigile del fuoco (cinofilo) ed addestratore per puro diletto da anni, la sua situazione economico-patrimoniale non è affatto migliorata;
e) la situazione economico patrimoniale del era anzi mutata in peius tenuto conto che, come CP_1
riconosce la stessa controparte, il ha costituito nel frattempo un nuovo nucleo CP_1
familiare ed ha un terzo figlio, che ha oggi sei anni;
f) la LI , ormai Per_3 Per_1
maggiorenne, lavorava sia pure in maniera non ancora IGnificativa in funzione del
3 raggiungimento di una piena autonomia, presso il Ristorante Giapponese Yoichi in L'Aquila,
e tale attività comunque le garantisce, in aggiunta al mantenimento del padre, un reddito di almeno €2.800,00 circa l'anno, con il quale contribuisce alle proprie spese.
4. All'udienza del 25.10.2023, fissata per la comparizione personale delle parti, era rinviata all'udienza del 24.01.2024 per integrare la situazione patrimoniale e finanziaria delle parti;
la SI.ra evidenziava di essere in attesa di assegnazione di un'abitazione ATER, Pt_1
che le consentirebbe di restituire la casa coniugale assegnatale di proprietà del IG.
CP_1
5. Con ordinanza del 14.03.2024, verificata la documentazione versata in atti, ex art. 473 bis.12
c.p.c., fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 10.4.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
6. Preso atto che non risultavano avanzate richieste istruttorie da parte ricorrente né ammesse le istanze istruttorie formulate da parte resistente, il Giudice fissava per la decisione orale della causa, ex art. 473 bis 22 c.p.c., l'udienza del 3.7.2024;
7. All'udienza del 17.7.2024 l'Avv. Catalucci nell'interesse della SI.ra discuteva la Pt_1 causa e si riportava ai propri scritti difensivi ed anche l'Avv. Mosca nell'interesse del proprio assistito, il SI. discuteva la causa e si riportava ai propri scritti difensivi. CP_1
8. Preso atto, il Presidente rimetteva al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22
c.p.c. di riferire al collegio.
9. Nessuna delle domanda proposte dalle parti appare fondata.
10. Va premesso che la sentenza di divorzio, in quanto fondata su basi consensuali e senza il riferimento al contesto economico – patrimoniale posto alla base delle valutazioni espresse non consente di porsi quale base decisiva di riscontro relativamente alle circostanze di fatto poste alla base dell'accordo. Appare decisivo, invece, che sia la stessa difesa di parte ricorrente ad ammettere che il svolgesse fin da quando i coniugi erano sposati CP_1 quell'attività di addestratore di cani (contestata peraltro, dal resistente, sotto il profilo della redditività). L'una sostiene trattarsi di una competenza che apporterebbe al CP_1 notevoli entrate supplementari, l'altro di una attività amatoriale connessa all'appartenenza da anni al Nucleo Cinofilo per l'Abruzzo dei Vigili del Fuoco ed in relazione alla sua attività ha ottenuto gli attestati ed i diplomi prodotti.
11. In assenza di riscontri diretti non si ravvisano neppure le basi per poter impostare un riscontro presuntivo favorevole. Circostanze di fatto certamente mutate e degne di adeguata considerazione in questa sede sono la nascita – per il resistente – di un terzo figlio dalla nuova compagna che, alla data della formulazione del ricorso, aveva sei anni, mentre risulta
4 pacificamente dedito da anni all'addestramento dei cani da soccorso nell'ambito del suo lavoro nei Vigili del Fuoco, attività cui – anche se fosse possibile assegnare un rilievo in termini di maggiori entrate - non potrebbe attribuirsi la qualità di circostanza sopravvenuta, posto che la stessa ricorrente la identifica come già esistente all'epoca della convivenza e della separazione.
12. D'altro canto, neppure risulta comprovata la tesi del resistente che chiede una riduzione adducendo il mutamento delle proprie condizioni economiche. Anch'egli, infatti, continua a svolgere l'attività di Vigile del Fuoco, con uno stipendio medio mensile di € 1.800,00 e, sebbene debba essere tenuta in considerazione la circostanza che egli ha nel frattempo anche un altro figlio da sostenere, non può tacersi che il medesimo condivida tale impegno con la nuova compagna e che, a fronte delle IGnificative eIGenze della figlie, maggiorenni ma non ancora autonome (l'una studentessa e l'altra alla ricerca di un lavoro stabile, il resistente risulti anche sostenere il costo di una RC famiglia (per tutti i figli) di € 150,00 l'anno.
13. Si ritiene dunque complessivamente adeguato il contributo come attualmente fissato, senza che possa apprezzarsi la IGnificativa incidenza allo stato di elementi sopravenuti.
14. Va accolta, infine, la domanda del di versamento diretto in favore delle figlie di CP_1
maggiore età.
15. Spese compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
▪ RIGETTA le domande di modifica dell'importo degli assegni di mantenimento;
▪ DISPONE che gli assegni in favore delle figlie di maggiore età siano versate direttamente alle medesime sul conto corrente bancario/postale dalle stesse indicato, ferme le altre statuizioni come vigenti;
▪ COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in L'Aquila, il 10 febbraio 2025.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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