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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/07/2025, n. 2524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2524 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 523/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 25 giugno 2025
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. ROBLES ROSSELLA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CASSESE ANDREA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricor- Parte_1
rente, allega d'aver contratto matrimonio in Bitonto in data
04/05/2015 con , parte resistente, unione Controparte_1
dalla quale è nato il figlio , oggi di circa anni 10. Per_1
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da maltratta- menti e violenze. Allega altresì che il marito è affetto da sindrome depressiva bipolare associata ad episodi maniacali moderati e da intossicazione patologica da droghe, con provvedimento del Tribu- nale per i minorenni di Bari è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, gli è stato nominato un amministratore di sostegno e vive in comunità. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la se- parazione personale dei coniugi, affidarle il figlio in via esclusiva e porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 170,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, deduce di essersi sottoposto a terapia e di essere migliorata la sua patologia. Non si oppone alla richiesta di affido esclusivo alla ri- corrente del figlio minore, che comunque chiede d'incontrare, e chiede disporsi a suo carico un assegno omnicomprensivo di €
150,00/mese, a titolo di contributo al mantenimento del citato fi- glio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza è comparsa la sola ricorrente e, sentitala, la causa è stata rimessa in decisione
2 previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale
3 dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO E SUGLI INCONTRI PADRE/FIGLIO” –
Nulla deve disporsi al riguardo, stante l'intervenuta decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale e non essendo stati acqui- siti elementi che permettano una diversa decisione ai sensi dell'ar- ticolo 332 c.c., atteso che il padre è ancora in comunità, segue un percorso terapeutico e, come risulta dalla relazione di parte del
Dott. , soggiace “ad una condizione di ri- Persona_2
schio per un livello di pericolosità sociale lieve-moderata”.
Alla luce di ciò, ritiene il collegio che le condizioni in cui versa il resistente sconsiglino gli incontri tra lui ed il figlio, tenuto conto anche della tenera età del secondo. La possibilità di tali incontri po- trà essere rivalutata solo in caso di un ulteriore miglioramento delle condizioni del resistente, valutata anche la sua diligenza nel seguire i percorsi terapeutici prescrittigli.
“SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO” – Va confermata l'obbligo contenuto nell'ordinanza emessa il 25.6.2025 e, tenuto conto dei redditi modesti del resistente (nell'anno 2024 ha percepito solo indennità per complessivi € 9.029,97) e delle sue condizioni di salute, il contributo a suo carico dev'essere elevato ad €
170,00/mese, costituente il minimo previsto da questo Tribunale.
La mancanza di qualsivoglia forma di opposizione da parte della resistente giustifica la compensazione, per intero, delle spese pro- cessuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2° c.p.c..
La causa va rimessa sul ruolo per decidere sulla domanda di di- vorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in BITONTO (BA) in [...] Parte_2
04/11/1995, e , nato in [...] Controparte_1
in data 26/04/1993 (matrimonio celebrato in Bitonto in data
04/05/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitonto al n. 21, parte II, serie A, anno
2015);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 25.6.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti, elevando ad €
170,00/mese il contributo dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento del figlio minore;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
4. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giu- dizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
5
Il Tribunale di Bari, 1^ sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
• Dott. Giuseppe Disabato – Presidente relatore
• Dott.ssa Rosella Nocera – Giudice
• Dott.ssa Tiziana Di Gioia – Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 523/2025, avente ad oggetto “separazione giudiziale tra coniugi” e riservata per la decisione all'udienza del 25 giugno 2025
TRA
(C.F. Parte_1
), con l'Avv. ROBLES ROSSELLA C.F._1
– PARTE RICORRENTE –
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 C.F._2
l'Avv. CASSESE ANDREA – PARTE RESISTENTE –
NONCHÉ
presso questo Tribunale Controparte_2
– INTERVENTORE EX LEGE –
* * * * * * * * * *
All'udienza sopra citata le parti hanno concluso come da verbale in
1 atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
“LA DOMANDA” – , parte ricor- Parte_1
rente, allega d'aver contratto matrimonio in Bitonto in data
04/05/2015 con , parte resistente, unione Controparte_1
dalla quale è nato il figlio , oggi di circa anni 10. Per_1
Lamenta che la convivenza col marito è divenuta intollerabile a causa del comportamento dello stesso, contraddistinto da maltratta- menti e violenze. Allega altresì che il marito è affetto da sindrome depressiva bipolare associata ad episodi maniacali moderati e da intossicazione patologica da droghe, con provvedimento del Tribu- nale per i minorenni di Bari è stato dichiarato decaduto dalla potestà genitoriale, gli è stato nominato un amministratore di sostegno e vive in comunità. Chiede, previa emanazione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex articolo 473 bis.22 c.p.c., dichiarare la se- parazione personale dei coniugi, affidarle il figlio in via esclusiva e porre a carico della parte resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile non inferiore ad € 170,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
“LA COSTITUZIONE DEL RESISTENTE” – Quest'ultimo, dal canto suo, deduce di essersi sottoposto a terapia e di essere migliorata la sua patologia. Non si oppone alla richiesta di affido esclusivo alla ri- corrente del figlio minore, che comunque chiede d'incontrare, e chiede disporsi a suo carico un assegno omnicomprensivo di €
150,00/mese, a titolo di contributo al mantenimento del citato fi- glio.
“LO SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO” – Alla prima udienza è comparsa la sola ricorrente e, sentitala, la causa è stata rimessa in decisione
2 previa acquisizione del parere del Pubblico Ministero.
“SULLA DOMANDA DI SEPARAZIONE” – Tale domanda è fondata e per- tanto merita accoglimento.
L'articolo 151 comma 1° c.c. dispone che la separazione giudi- ziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (os- sia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecu- zione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle convergenti allegazioni delle parti contenute ne- gli atti di causa (e, in special modo, nel ricorso introduttivo e nella comparsa di risposta), confermate sia all'udienza presidenziale, nel corso della quale i coniugi sono comparsi personalmente, sia nel prosieguo del giudizio, essendo pacifico che il resistente, in esecu- zione dei provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti emessi ex articolo 708 c.p.c., ha lasciato la casa familiare, senza più farvi ritorno e, a partire da tale epoca, non constano fatti riconciliativi.
Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Del resto, dalle stesse allegazioni della ricorrente e del resistente si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio fa- miliare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale
3 dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.
“SULL'AFFIDAMENTO DEL FIGLIO E SUGLI INCONTRI PADRE/FIGLIO” –
Nulla deve disporsi al riguardo, stante l'intervenuta decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale e non essendo stati acqui- siti elementi che permettano una diversa decisione ai sensi dell'ar- ticolo 332 c.c., atteso che il padre è ancora in comunità, segue un percorso terapeutico e, come risulta dalla relazione di parte del
Dott. , soggiace “ad una condizione di ri- Persona_2
schio per un livello di pericolosità sociale lieve-moderata”.
Alla luce di ciò, ritiene il collegio che le condizioni in cui versa il resistente sconsiglino gli incontri tra lui ed il figlio, tenuto conto anche della tenera età del secondo. La possibilità di tali incontri po- trà essere rivalutata solo in caso di un ulteriore miglioramento delle condizioni del resistente, valutata anche la sua diligenza nel seguire i percorsi terapeutici prescrittigli.
“SUL CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEL FIGLIO” – Va confermata l'obbligo contenuto nell'ordinanza emessa il 25.6.2025 e, tenuto conto dei redditi modesti del resistente (nell'anno 2024 ha percepito solo indennità per complessivi € 9.029,97) e delle sue condizioni di salute, il contributo a suo carico dev'essere elevato ad €
170,00/mese, costituente il minimo previsto da questo Tribunale.
La mancanza di qualsivoglia forma di opposizione da parte della resistente giustifica la compensazione, per intero, delle spese pro- cessuali tra le parti, ai sensi dell'articolo 92 comma 2° c.p.c..
La causa va rimessa sul ruolo per decidere sulla domanda di di- vorzio.
Si precisa, infine che, ai sensi della normativa sulla privacy, in caso di diffusione del presente documento al di fuori della sua
4 naturale destinazione, è obbligatorio l'oscuramento dei dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso del 07/01/2025 da nei confronti di Parte_1 [...]
, con l'intervento del P.M., così provvede: CP_3
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi
[...]
, nata in BITONTO (BA) in [...] Parte_2
04/11/1995, e , nato in [...] Controparte_1
in data 26/04/1993 (matrimonio celebrato in Bitonto in data
04/05/2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune di Bitonto al n. 21, parte II, serie A, anno
2015);
2. CONFERMA i dei provvedimenti temporanei ed urgenti ex ar- ticolo 473 bis.22 c.p.c. dati con ordinanza in data 25.6.2025, da intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti, elevando ad €
170,00/mese il contributo dovuto dal resistente alla ricorrente per il mantenimento del figlio minore;
3. DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
4. DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giu- dizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data 01/07/2025.
Il Presidente estensore
Dr. Giuseppe Disabato
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