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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/09/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Giudice Onorario di Tribunale dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice del Lavoro in data 10 settembre 2025 ha pronunciato in esito all'udienza del 5 settembre 2025 tenutasi nella forma della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in materia di assistenza iscritta al n. 1774 del R.A.C.L. dell'anno 2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1 elettivamente domiciliata in Iglesias presso lo studio dell'avvocato Federico Melis, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale posta a margine del ricorso per accertamento tecnico preventivo obbligatorio racl. 293/23
OPPONENTE
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Olla, unitamente e/o disgiuntamente, all'avvocato Laura Furcas, per procura generale alle liti in atti, domiciliato in
Cagliari, con sede della locale avvocatura
OPPOSTO
Motivi in fatto e in diritto
A seguito di espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo previsto dall'articolo 445 bis c.p.c. finalizzato al riconoscimento del requisito sanitario necessario per conseguire l'assegno mensile di assistenza e il riconoscimento dello status di portatrice di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92, parte opponente ha depositato atto di dissenso e, quindi, nei termini dettati dall'art. 445 bis c.p.c., il ricorso in opposizione nel quale ha censurato la valutazione sfavorevole effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, OT , secondo cui l'opponente risulta affetta Persona_1 da: “disturbo bipolare con sindrome ansioso-depressiva in trattamento medico;
cefalea cronica esiti di erniectomia, miscodiscectomia, decompressione c5-c6 con cage (2019)” e che ha concluso che la medesima presenta una invalidità civile quantificabile nella misura del 63% (con requisito presente fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa) e che non sussistano i presupposti di legge per il riconoscimento della condizione di disabilità in situazione di gravità.
Sulla base di nuova documentazione medica, la difesa opponente ha censurato l'operato della consulente tecnica d'ufficio osservando che il quadro clinico di cui è portatrice l'opponente è più grave rispetto a quello accertato, in quanto la CTU avrebbe erroneamente valutato la cefalea cronica, utilizzando un codice che non tiene conto delle ulteriori tabelle elaborate per supplire alla carenza normativa del D.M. 05/02/1992 e rese note con le circolari n. 8 e n. 30 del 14.12.2006; e, sotto altro profilo ha lamentato la mancata valutazione della limitazione a carico delle spalle, seppure correttamente diagnosticata.
La difesa opponente ha, quindi, concluso chiedendo di accertare che si trova Parte_1 nelle condizioni medico –legali previste per conseguire la prestazione invocata (assegno mensile di assistenza), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna dell' al pagamento della prestazione invocata con decorrenza dalla data CP_2 della domanda amministrativa e delle spese processuali delle due fasi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. CP_ L si è costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa, deducendo la correttezza delle risposte rese dal consulente tecnico d'ufficio e opponendosi al rinnovo delle operazioni peritali, da ritenersi già abbondantemente esaustive.
Acquisito il fascicolo del procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti e richiamato a chiarimenti il consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata tenuta a decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note scritte.
§§§§
L'opposizione è parzialmente fondata e merita, pertanto, di essere accolta nei limiti appresso indicati.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che il presente giudizio deve essere circoscritto alla sola domanda relativa al riconoscimento del requisito sanitario necessario per beneficiare dell'assegno mensile di assistenza, dovendosi intendere rinunciata la domanda relativa all'accertamento dello status di portatore di disabilità ex art. 3 comma 3 legge 104/92 non riproposta in questa sede da parte opponente.
Va premesso che, stante i motivi di opposizione, si è ritenuto necessario richiamare a chiarimenti la consulente tecnica OT , la quale ha parzialmente modificato Persona_1 il giudizio medico legale assunto in sede di accertamento tecnico preventivo, con motivazione da intendersi integralmente riportata e che si condivide in quanto scevra da vizi logici ed incongruenze.
Infatti, la consulente tecnica d'ufficio ha precisato che l'opponente è affetta da: “disturbo bipolare con sindrome ansioso-depressiva in trattamento medico con cefalea cronica esiti di erniectomia, microdiscectomia, decompressione C5-C6 con cage, sofferenza neurogena C5-C6 bilaterale, deformazione della corda midollare e minima impronta midollare cervicobrachialgia bilaterale, ma più importante a sinistra, asma bronchiale allergico e orticaria”.
La OT ha chiarito che la rivalutazione clinica e documentale del caso, Per_1 consentono di accertare un aggravamento del quadro neurologico periferico, ma anche midollare.
Infatti, dalla documentazione in atti emerge una alterata funzionalità sia dei nervi periferici del segmento C5-C6 del midollo da ricondurre, verosimilmente, al quadro documentato dalla RM cervicale del dicembre 2023, peraltro tale situazione ha trovato conferma nella anamnesi e nel riscontro di una ridotta forza muscolare, soprattutto a carico dell'arto superiore sinistro.
Inoltre, la consulente ha acclarato che alla luce del racconto anamnestico di recente reazione orticaroide e crisi asmatica da farmaco, è stato necessario rivalutare anche la diagnosi allergologica di asma bronchiale allergico e orticaria.
Infine, la OT IT ha chiarito che l'asse timico appare ancora maggiormente deflesso.
Tanto premesso, la consulente ha concluso che le patologie indicate possono essere ricondotte rispettivamente sub: cod. 7009. Anchilosi rachide dorsale con cifosi di grado elevato.
Range 21-30. Percentuale: 30; cod. 6003. Asma allergico estrinseco: range 21-30. Percentuale 25; cod.
2203. Disturbi ciclotimici con ripercussioni sulla vita sociale. Range: 51-60. Percentuale: 55.
Conseguentemente, applicando il calcolo riduzionistico, si ottiene una percentuale di invalidità civile del 76% (settantasei per cento), con decorrenza dell'aggravamento del quadro documentato a partire dal dicembre 2023, epoca a cui risale dal RM cervicale da cui risulta il danno cervico-midollare che giustifica la maggior parte dei disturbi neurologici emersi alla visita e riferiti dalla opponente.
Non si ritine invece di accedere all'ulteriore aumento dei tre punti percentuali per incidenza della infermità sulla capacità lavorativa semispecifica (casalinga) in quanto si richiama la giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui <la lettura complessiva della norma regolamentare
(D.M. 5 febbraio 1992, n. 43, allegato 1, parte prima) in una con la norma primaria (D.Lgs. 23 novembre
1988, n. 509, art. 2, comma 2, che parla di "riduzione permanente della capacità lavorativa"), evidenzia chiaramente l'espresso riferimento delle percentuali tabellari alla "capacità lavorativa generica", con la possibilità di limitate variazioni, non solo in aumento, ma anche in riduzione, per le ipotesi di "incidenza" o di "non incidenza" sulla "capacità (pur sempre) lavorativa semispecifica e specifica" e con la conseguenza che non può riconoscersi una variazione in aumento per l'eventuale incidenza sulla condizione di casalinga, la quale comunque non rientra nelle "attitudini lavorative" considerate dalla norma regolamentare>> (Cass.
Civ., Sez. Lav., n. 14464/2012).
Infatti, il principio secondo cui il grado di danno funzionale permanente determinato in applicazione delle tabelle di legge può essere variato nella misura massima di cinque punti percentuali trova applicazione esclusivamente nelle ipotesi in cui vi sia un'incidenza dell'invalidità sulla capacità cosiddetta semispecifica o sulla capacità lavorativa specifica. Resta, pertanto, esclusa una variazione della percentuale in relazione all'età della persona, prossima o superiore a quella del pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici, o alla mancata prestazione di attività lavorativa retribuita e, in particolare, alla condizione di casalinga, nel quale caso rileva solo il criterio generale tabellare dell'incapacità lavorativa generica.
La relazione peritale, supportata da documentazione medica adeguata, ispirata a corretti criteri di giudizio medico legale e correttamente motivata è per il resto condivisa dal Tribunale che, in conformità alle risultanze sopra riportate, accerta che è invalida civile in misura Parte_1 pari al 63%, dalla data di presentazione della domanda amministrativa fino al mese di novembre
2023, dal mese di dicembre 2023 presenta, invece, una riduzione della capacità lavorativa del 76% e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Considerato che l'accertamento tecnico preventivo ha ad oggetto soltanto la sussistenza delle condizioni sanitarie, che un'eventuale pronuncia sulla esistenza anche dei requisiti sociosanitari non potrebbe essere appellata, il giudizio di opposizione deve essere limitato alle questioni attinenti alla sussistenza del requisito sanitario, con conseguente inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Poiché il requisito sanitario necessario per beneficiare della prestazione invocata si è consolidato in capo all'opponente con decorrenza successiva al deposito della domanda amministrativa e al deposito dell'accertamento tecnico preventivo, sussistano i presupposti per procedere alla compensazione integrale tra le parti delle spese processuali relative alla fase dell'accertamento tecnico preventivo e della presente fase del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti, in considerazione del fatto che l'opponente ha comprovato ai sensi dell'art. 42, comma 11°, del D.L.
269/03 – attraverso apposita autocertificazione – di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito inferiore a quello previsto dall'art. 76 e 77 del D. Lgs. n. 113 del 2002.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
accerta che è invalida civile in misura pari al 63%, dalla data di presentazione Parte_1 della domanda amministrativa fino al mese di novembre 2023, dal mese di dicembre 2023 in misura pari al 76% e, conseguentemente, accoglie per quanto di ragione la presente opposizione.
Dichiara l'inammissibilità della domanda di accertamento del diritto alle prestazioni invocate e di condanna al pagamento delle medesime.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali delle due fasi del giudizio. CP_ Pone a carico dell' le spese di consulenza tecnica d'ufficio liquidate in separati decreti.
Così deciso in Cagliari 10 settembre 2025
Il Giudice Onorario
(dott.ssa Silvia Sotgia)