Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale e Protocollo concernente la Spagna, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale dell'Organizzazione meteorologica mondiale con Atto finale e Protocollo concernente la Spagna, firmata a Washington l'11 ottobre 1947.