Articolo 28 della Legge 11 marzo 1953, n. 87
Articolo 27Articolo 29
Versione
15 marzo 1953
Art. 28.
Il controllo di legittimita' della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Entrata in vigore il 15 marzo 1953
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