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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4342 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29573/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29573/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BICCHIERAI Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA CESAREA 2/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. BICCHIERAI CLAUDIO attore contro (C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 convenuto CONCLUSIONI Per STUDIO LEGALE Parte_1
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ritenuta la propria competenza, accertare e dichiarare il diritto dello
[...]
al compenso per le attività di assistenza giudiziale meglio descritte in atti, liquidare detti Parte_1 compensi nell'importo di € 26,654,00 come da preavviso di fattura depositato in atti, oltre rimborso spese generali del 15%, contributo CPA ed IVA come per legge, ed oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento, o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannare al pagamento degli importi così determinati in favore di Controparte_1 [...] ; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo , odierno ricorrente, allega di essere un'associazione professionale Parte_1 con sede a Genova, tra i cui componenti vi è l'avvocato Claudio Bicchierai, che è stato l'associato che ha prestato l'attività professionale nei confronti della convenuta
[...]
Lo studio agisce per il pagamento dei compensi professionali spettanti allo CP_1 stesso in qualità di autonomo centro d'interessi. Il convenuto è rimasto contumace. Controparte_1
La domanda deve essere respinta per difetto di legittimazione. È pacifico che la prestazione dell'avvocato deve essere personale, ma non così necessariamente anche il contratto. Però nel dubbio prestazione e parte coincidono. In ogni caso, e in termini più generali, per esercitare un diritto di credito derivante da una prestazione che, pacificamente, è stata resa da altri soggetti, bisogna dimostrare il titolo che legittima la pagina 1 di 2 titolarità del credito (Cass. S.U. n. 13533/2001): che può essere dato dal contratto d'opera professionale, se intervenuto con lo studio, odierno ricorrente, o dal medesimo contratto stipulato dall'avv. Bicchierai e dagli accordi associativi dello Studio che attribuiscano tale diritto, o la facoltà di esigerlo, allo studio medesimo. Infatti secondo Secondo Cass. n. 11940/2024 “L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi”. In sintesi, occorreva anzitutto chiarire chi fosse la controparte contrattuale dell'odierna convenuta (la quale, rimanendo contumace, ha precluso l'operare del principio di non contestazione a favore di parte ricorrente, tenuta alla prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda). Non risulta provato che l'accordo sia intervenuto con lo studio, ovvero con l'avvocato Bicchierai e che da questi il credito sia pervenuto all'odierno ricorrente. Non risulta che lo abbia una legittimazione sostanziale di qualsivoglia genere in base Pt_1 agli accordi degli associati ex art. 36 c.c., non essendo stato prodotto, né specificamente allegato, alcun documento in tale senso. Consegue il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La pretesa dello studio legale Parte_1
Milano, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29573/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BICCHIERAI Parte_1 P.IVA_1
CLAUDIO, elettivamente domiciliato in VIA CESAREA 2/6 16121 GENOVA presso il difensore avv. BICCHIERAI CLAUDIO attore contro (C.F. ), contumace Controparte_1 P.IVA_2 convenuto CONCLUSIONI Per STUDIO LEGALE Parte_1
Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale, ritenuta la propria competenza, accertare e dichiarare il diritto dello
[...]
al compenso per le attività di assistenza giudiziale meglio descritte in atti, liquidare detti Parte_1 compensi nell'importo di € 26,654,00 come da preavviso di fattura depositato in atti, oltre rimborso spese generali del 15%, contributo CPA ed IVA come per legge, ed oltre interessi ai sensi del D. Lgs. n. 231/2002 dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento, o la diversa somma maggiore o minore che risulterà di giustizia e, per l'effetto, condannare al pagamento degli importi così determinati in favore di Controparte_1 [...] ; con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa Parte_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo , odierno ricorrente, allega di essere un'associazione professionale Parte_1 con sede a Genova, tra i cui componenti vi è l'avvocato Claudio Bicchierai, che è stato l'associato che ha prestato l'attività professionale nei confronti della convenuta
[...]
Lo studio agisce per il pagamento dei compensi professionali spettanti allo CP_1 stesso in qualità di autonomo centro d'interessi. Il convenuto è rimasto contumace. Controparte_1
La domanda deve essere respinta per difetto di legittimazione. È pacifico che la prestazione dell'avvocato deve essere personale, ma non così necessariamente anche il contratto. Però nel dubbio prestazione e parte coincidono. In ogni caso, e in termini più generali, per esercitare un diritto di credito derivante da una prestazione che, pacificamente, è stata resa da altri soggetti, bisogna dimostrare il titolo che legittima la pagina 1 di 2 titolarità del credito (Cass. S.U. n. 13533/2001): che può essere dato dal contratto d'opera professionale, se intervenuto con lo studio, odierno ricorrente, o dal medesimo contratto stipulato dall'avv. Bicchierai e dagli accordi associativi dello Studio che attribuiscano tale diritto, o la facoltà di esigerlo, allo studio medesimo. Infatti secondo Secondo Cass. n. 11940/2024 “L'art. 36 c.c. stabilisce che l'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute sono regolati dagli accordi tra gli associati, che possono attribuire all'associazione la legittimazione a stipulare contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi delegati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati, sicché, ove il giudice del merito accerti tale circostanza, sussiste la legittimazione attiva dello studio professionale associato - cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo centro d'imputazione di rapporti giuridici - rispetto ai crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti a favore del cliente conferente l'incarico, in quanto il fenomeno associativo tra professionisti può non essere univocamente finalizzato alla divisione delle spese ed alla gestione congiunta dei proventi”. In sintesi, occorreva anzitutto chiarire chi fosse la controparte contrattuale dell'odierna convenuta (la quale, rimanendo contumace, ha precluso l'operare del principio di non contestazione a favore di parte ricorrente, tenuta alla prova di tutti gli elementi costitutivi della domanda). Non risulta provato che l'accordo sia intervenuto con lo studio, ovvero con l'avvocato Bicchierai e che da questi il credito sia pervenuto all'odierno ricorrente. Non risulta che lo abbia una legittimazione sostanziale di qualsivoglia genere in base Pt_1 agli accordi degli associati ex art. 36 c.c., non essendo stato prodotto, né specificamente allegato, alcun documento in tale senso. Consegue il rigetto della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta RESPINGE La pretesa dello studio legale Parte_1
Milano, 28 maggio 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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