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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/10/2025, n. 3104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3104 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7116/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - contratti bancari – credito al consumo TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Laudisio, come da procura in atti;
OPPONENTE E
e per essa la procuratrice speciale CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e
[...]
LU De Divitiis, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 16.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.12.2017 Giudice faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 477/2017 notificatale Pt_1 dalla per il pagamento della somma di euro 10.603,48 Controparte_1 oltre accessori, deducendo a motivi l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio e il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte a suo nome sui contratti di finanziamento. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio, la e per essa la procuratrice Controparte_1 speciale rilevavano l'inconsistenza dei motivi di Controparte_2 opposizione, atteso che i contratti risultavano sottoscritti dall'opponente previa identificazione personale della carta di identità e con la contestuale produzione della propria busta paga e indicazione del proprio conto corrente sul quale effettuare i pagamenti a mezzo rid. Evidenziava come fosse stata effettuata l'intestazione a nome dell'opponente del motociclo HONDA acquistato per il tramite di uno dei due contratti di finanziamento e come
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 fosse avvenuto il pagamento di varie rate di rimborso del finanziamento tramite rid e bollettini postali, l'uso per alcuni anni della carta revolving intestata alla opponente. Deduceva la conformità tra le sottoscrizioni apposte sui contratti e quelle apposte sulla carta d'identità esibita al momento della stipula dei contratti e sul mandato alle lite al difensore, la mancata contestazione del debito e la mancata affermazione della propria estraneità ai finanziamenti in occasione della notifica della cessione del credito e della richiesta di pagamento stragiudiziale. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione, non avendo l'opponente provato l'adempimento del contratto, laddove per la prova del residuo credito era sufficiente la produzione dei contratti di finanziamento e degli estratti conto relativi alla contabilità dei due rapporti. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non specificamente contestati, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa all'esito della stessa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta ha provato la propria titolarità del credito ricostruendo le cessioni intercorse nel tempo, producendo gli atti di cessione del credito e soprattutto esponendo in modo dettagliato il formarsi della creditoria azionata. A fronte della produzione dei contratti di finanziamento e della ricostruzione contabile del credito, solo in sede di opposizione giudiziale al decreto ingiuntivo l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni dei contratti, con affermazione della propria totale estraneità ai rapporti dedotti in giudizio, nulla deducendo la difesa dell'opponente o contestando specificamente rispetto alle argomentazioni in fatto e in diritto svolte dalla cessionaria del credito con la sua comparsa di costituzione in giudizio, né l'opponente ha offerto una ricostruzione contabile o dei fatti alternativa. A fronte della copiosa e probante documentazione prodotta dall'opposta in monitorio, l'opponente si è limitata al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte a suo nome sui contratti di finanziamento. Sebbene l'opposta abbia richiesto sin da subito anche le verificazioni delle sottoscrizioni disconosciute, nel caso in cui il giudice istruttore le avesse ritenute opportune, questo giudicante non ritiene necessario l'espletamento di una ctu grafologica, atteso che le sottoscrizioni disconosciute appaiono palesemente conformi a quelle apposte sulla carta di identità esibita dalla opponente in sede di sottoscrizione dei contratti, nonché a quella apposta sul
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 mandato alle liti al difensore. Sul punto questo giudice procede ad una propria valutazione come peritus peritorum, atteso che la comparazione della dinamica grafica delle sottoscrizioni disconosciute con le citate scritture comparative di sicura provenienza dalla mano dell'opponente, rende inutile il ricorso ad un ausiliare grafologo per accertare la genuinità delle sottoscrizioni contestate. D'altra parte la migliore giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al contratto, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente” (cfr. Trib. Pordenone 19.8.2009, Trib. Perugia 16.5.2014, Cass. sez. civ. III sez. 28.06.2012, n. 10849). Sul punto va evidenziato, nel caso specifico, come l'opponente nulla abbia allegato e argomentato in fatto e in diritto come siano state esibite, in sede di stipula dei contratti, la propria carta di identità, la propria busta paga, documenti entrambi personali e riservati, per il cui eventuale uso da parte di terzi la parte non ha proceduto nemmeno ad una querela in sede penale. Ciò vale anche per l'indicazione del proprio conto corrente bancario in uso per vari anni presso altro istituto bancario, sul quale risultano annotati alcuni pagamenti delle rate a mezzo rid. L'opponente nemmeno ha spiegato come mai sia stata a lei intestata al PRA la proprietà del motociclo HONDA acquistato per il tramite di uno dei due contratti di finanziamento oggetto di giudizio, né chi abbia usato dal 2006 al 2009 la carta di credito revolving collegata ad uno dei finanziamenti. Accertata la genuinità e quindi l'utilizzabilità a fini di prova del credito dei contratti di finanziamento, va rilevato che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare solo la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 25 ottobre 2007 n. 22361). Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 17.10.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
, rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1
Laudisio, come da procura in atti;
OPPONENTE E
e per essa la procuratrice speciale CP_1 CP_2
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovan Battista Santangelo e
[...]
LU De Divitiis, come da procura in atti;
OPPOSTA CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 16.10.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27.12.2017 Giudice faceva opposizione al decreto ingiuntivo n. 477/2017 notificatale Pt_1 dalla per il pagamento della somma di euro 10.603,48 Controparte_1 oltre accessori, deducendo a motivi l'insufficienza probatoria della documentazione prodotta in monitorio e il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte a suo nome sui contratti di finanziamento. Per tali motivi chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo. Costituitasi in giudizio, la e per essa la procuratrice Controparte_1 speciale rilevavano l'inconsistenza dei motivi di Controparte_2 opposizione, atteso che i contratti risultavano sottoscritti dall'opponente previa identificazione personale della carta di identità e con la contestuale produzione della propria busta paga e indicazione del proprio conto corrente sul quale effettuare i pagamenti a mezzo rid. Evidenziava come fosse stata effettuata l'intestazione a nome dell'opponente del motociclo HONDA acquistato per il tramite di uno dei due contratti di finanziamento e come
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 fosse avvenuto il pagamento di varie rate di rimborso del finanziamento tramite rid e bollettini postali, l'uso per alcuni anni della carta revolving intestata alla opponente. Deduceva la conformità tra le sottoscrizioni apposte sui contratti e quelle apposte sulla carta d'identità esibita al momento della stipula dei contratti e sul mandato alle lite al difensore, la mancata contestazione del debito e la mancata affermazione della propria estraneità ai finanziamenti in occasione della notifica della cessione del credito e della richiesta di pagamento stragiudiziale. Per tali motivi chiedeva il rigetto dell'opposizione, non avendo l'opponente provato l'adempimento del contratto, laddove per la prova del residuo credito era sufficiente la produzione dei contratti di finanziamento e degli estratti conto relativi alla contabilità dei due rapporti. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, fatta esperire la mediazione, assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione alla luce della documentazione prodotta e dei fatti non specificamente contestati, fissata l'udienza di discussione, la causa veniva decisa all'esito della stessa. L'opposizione non è fondata e va pertanto rigettata. Invero l'opposta ha provato la propria titolarità del credito ricostruendo le cessioni intercorse nel tempo, producendo gli atti di cessione del credito e soprattutto esponendo in modo dettagliato il formarsi della creditoria azionata. A fronte della produzione dei contratti di finanziamento e della ricostruzione contabile del credito, solo in sede di opposizione giudiziale al decreto ingiuntivo l'opponente ha disconosciuto le sottoscrizioni dei contratti, con affermazione della propria totale estraneità ai rapporti dedotti in giudizio, nulla deducendo la difesa dell'opponente o contestando specificamente rispetto alle argomentazioni in fatto e in diritto svolte dalla cessionaria del credito con la sua comparsa di costituzione in giudizio, né l'opponente ha offerto una ricostruzione contabile o dei fatti alternativa. A fronte della copiosa e probante documentazione prodotta dall'opposta in monitorio, l'opponente si è limitata al disconoscimento delle sottoscrizioni apposte a suo nome sui contratti di finanziamento. Sebbene l'opposta abbia richiesto sin da subito anche le verificazioni delle sottoscrizioni disconosciute, nel caso in cui il giudice istruttore le avesse ritenute opportune, questo giudicante non ritiene necessario l'espletamento di una ctu grafologica, atteso che le sottoscrizioni disconosciute appaiono palesemente conformi a quelle apposte sulla carta di identità esibita dalla opponente in sede di sottoscrizione dei contratti, nonché a quella apposta sul
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 mandato alle liti al difensore. Sul punto questo giudice procede ad una propria valutazione come peritus peritorum, atteso che la comparazione della dinamica grafica delle sottoscrizioni disconosciute con le citate scritture comparative di sicura provenienza dalla mano dell'opponente, rende inutile il ricorso ad un ausiliare grafologo per accertare la genuinità delle sottoscrizioni contestate. D'altra parte la migliore giurisprudenza di merito e di legittimità ritiene che qualora la parte, prima del giudizio, abbia dato volontaria esecuzione al contratto, il successivo disconoscimento giudiziale deve ritenersi inammissibile, trattandosi di comportamento logicamente incompatibile con quello precedente” (cfr. Trib. Pordenone 19.8.2009, Trib. Perugia 16.5.2014, Cass. sez. civ. III sez. 28.06.2012, n. 10849). Sul punto va evidenziato, nel caso specifico, come l'opponente nulla abbia allegato e argomentato in fatto e in diritto come siano state esibite, in sede di stipula dei contratti, la propria carta di identità, la propria busta paga, documenti entrambi personali e riservati, per il cui eventuale uso da parte di terzi la parte non ha proceduto nemmeno ad una querela in sede penale. Ciò vale anche per l'indicazione del proprio conto corrente bancario in uso per vari anni presso altro istituto bancario, sul quale risultano annotati alcuni pagamenti delle rate a mezzo rid. L'opponente nemmeno ha spiegato come mai sia stata a lei intestata al PRA la proprietà del motociclo HONDA acquistato per il tramite di uno dei due contratti di finanziamento oggetto di giudizio, né chi abbia usato dal 2006 al 2009 la carta di credito revolving collegata ad uno dei finanziamenti. Accertata la genuinità e quindi l'utilizzabilità a fini di prova del credito dei contratti di finanziamento, va rilevato che in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore deve provare solo la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è il debitore ad essere gravato dell'onere di provare il proprio adempimento (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. I, 25 ottobre 2007 n. 22361). Il decreto ingiuntivo va dunque confermato e dichiarato esecutivo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 tariffe medie ridotte del 50% per la semplicità del processo e delle questioni trattate per studio, introduzione, trattazione, conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto e lo dichiara esecutivo
2) Condanna l'opponente al pagamento all'opposta delle spese di giudizio, che liquida in euro 3.538,50 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge. Così deciso in data 17.10.2025
Il Giudice – dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4