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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 07/04/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 2625 / 2020
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/04/2025
Il giorno 07/04/2025 alle ore 10,05 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2625 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Andrea Liguori in sostituzione dell'avv. Mohamed Ahmed
Omar Giampaolo per parte attrice e l'avv. Sgarito Carla per parte convenuta.
Entrambi i procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,10.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 07/04/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:10 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:30, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 2625 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], in Controparte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della “
[...]
” (p.iva: ) con sede in Agrigento, elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_1
Agrigento, viale della Vittoria n. 211, presso lo studio dell'avv. Omar Gianpaolo Mohamed
Ahmed, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in calce all'atto di citazione
* ATTRICE * contro
(c.f.: ) nato a [...] il giorno 08/12/1962, e CP_2 C.F._2
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], entrambi Controparte_4 C.F._3
residenti in Agrigento e ivi elettivamente domiciliati in via Persanti Mattarella n. 305/I, presso lo studio degli avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito, che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTI *
OGGETTO: vendita di beni mobili
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato il 09 ottobre 2020, in proprio e Controparte_1
nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_3
”, deducendo di avere consegnato “al sig. unitamente al sig.
[...] CP_2 CP_4
, stante il rapporto commerciale e di fiducia intercorrente con quest'ultimo in data
[...]
7/08/2014 argenteria varia … per un importo complessivo di € 13.480,00 con l'impegno da parte di costui di saldarne il prezzo successivamente o di restituire la merce qualora non fosse stata di gradimento della moglie” e che “ad oggi il predetto importo non è stato corrisposto né tanto meno la merce è stata restituita”, ha promosso il presente giudizio chiedendo al Tribunale di: “In via preliminare e nel merito: - ritenere e dichiarare che tra le parti si è concluso un contratto di compravendita;
- ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento delle parti convenute e, per l'effetto, condannarle al pagamento dell'importo di €. 13.480,00, oltre interessi legali e rivalutazione. In subordine: - … accertare il diritto della parte attrice alla restituzione dei beni e che in caso di mancata restituzione dei beni;
- ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 1218 c.c. per l'importo di €.
13.480,00; - condannare i convenuti al relativo pagamento, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda o, in subordine … danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;
In via ulteriormente subordinata: - ritenere e dichiarare in capo a e LI l'ingiusto vantaggio CP_2 CP_4
patrimoniale conseguente all'apprensione dei beni per cui è causa in danno di Controparte_1 in proprio e nella rispettiva qualità, e per l'effetto condannare i convenuti ex art. 2041 c.c. alla restituzione della merce appresa o in difetto al pagamento del corrispondente controvalore in denaro ammontante ad €. 13.480,00; - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge in favore del procuratore antistatario costituito”.
Radicatasi la lite, si sono costituiti i convenuti e CP_2 Controparte_4
depositando in data 29 gennaio 2021 comparsa di risposta con la quale hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice che “nel suo scritto tace pretestuosamente la circostanza che i beni eventualmente prelevati dai convenuti sono stati già pagati, che una parte di essi sono stati restituiti, ma soprattutto che è controparte a detenere senza alcun titolo merce già pagata dai convenuti per un valore piuttosto ingente, come da quest'ultima annotato nel proprio
3 promemoria”. Quindi, dopo aver articolato le seguenti eccezioni e contestazioni: “1) difetto di legittimazione passiva del sig. , 2) nullità dell'atto di citazione per vizio Controparte_4 nell'edictio actionis ovvero per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
3) infondatezza nel merito delle domande avversarie;
4) mancata prova dell'inadempimento contrattuale ex adverso dedotto;
5) eccezione riconvenzionale relativa al credito vantato dal sig.
LI nei confronti dell'attrice”, hanno domandato al Tribunale di: “In via preliminare: … - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. e, quindi Controparte_4
l'estromissione del predetto dal presente giudizio …; - ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato …; Nel merito: - ritenere e dichiarare, insussistenti i presupposti in fatto e diritto a sostegno della domanda avversaria e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate da controparte …; - accertare e dichiarare che i sigg. e nulla devono a CP_2 Controparte_4
qualsiasi titolo alla sig.ra …; - accertare e dichiarare che alcuna responsabilità sussiste CP_1
a carico degli odierni convenuti a titolo di inadempimento contrattuale né tantomeno a titolo di responsabilità extracontrattuale e/o a titolo di arricchimento senza causa …; - condannare
l'odierno attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. …; In via subordinata, accertare e dichiarare … che alcun importo è dovuto ed invero condannare parte attrice a corrispondere al sig. l'importo di €. 8.399,00; - con vittoria di compensi e spese”. CP_2
Il presente procedimento è stato istruito con la produzione documentale delle parti e con le prove testimoniali con i sig.ri , (testi di parte Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
attrice escussi all'udienza del 14.03.2022) nonché con i sig.ri e Testimone_4 Testimone_5
(testi di parte convenuta sentiti all'udienza del 14.06.2022).
A seguito della rinuncia della parte attrice (v. verbale udienza del 13.02.2023) a sentire il teste , pure ammesso dal Giudice ma mai comparso in udienza, il Tribunale con Testimone_6
ordinanza depositata il 04 agosto 2023 rigettava, poiché irrilevanti ai fini del decidere, le ulteriori istanze istruttorie di parte attrice (ctu e interrogatorio libero dell'attrice) e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, quella odierna per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, in punto di diritto, giova ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di
4 adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (v. in tal senso Cass. n. 15659/2011 secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.
20073/2004).
3. Tanto premesso in diritto e venendo alla fattispecie in esame, occorre verificare se parte attrice ha fornito prova idonea del titolo in virtù del quale chiede la prestazione e dell'adempimento della propria che giustifica causalmente quella di controparte.
Ebbene, alla luce dell'esito dell'istruttoria, tale prova non è stata fornita.
Invero, non vi è prova né del contratto intercorso tra le parti né dell'esecuzione della propria prestazione da parte dell'attrice.
Alla luce della documentazione in atti e dell'esito delle testimonianze assunte, emerge solo la circostanza - non oggetto di contestazione tra le parti - che il convenuto LI in CP_2
occasione del suo 25.mo anno di matrimonio ha predisposto una lista di regali presso il negozio di parte attrice.
Sul reale svolgimento poi del rapporto contrattuale intercorso, le parti hanno invece fornito una ricostruzione diametralmente opposta.
Da un lato sostiene di avere consegnato merce e beni ad Controparte_1 entrambi i convenuti e di avanzare un residuo di pagamento del prezzo per complessivi €
13.480,00 e a supporto di ciò ha fornito un prospetto riepilogativo di tutti i beni consegnati (sia pagati che non) nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 e ha depositato, allegandoli alla successiva memoria, un elenco dei beni con relativi prezzi non pagati dai convenuti e oggetto della domanda giudiziale e una perizia di stima degli stessi.
Dal canto suo, parte convenuta ha eccepito di non avere ricevuto la consegna di tutti beni indicati dall'attrice, e con riguardo ai beni di cui alla lista acquistati dai propri parenti e amici di averne ottenuto la consegna solo di parte di essi e di averne alcuni restituiti alla , senza CP_1
5 aver ricevuto la restituzione del prezzo, restituzione richiesta al Tribunale con eccezione/domanda riconvenzionale.
Orbene, entrambe le ricostruzioni non hanno trovato adeguato riscontro nelle prove testimoniali assunte in corso di causa.
Con riguardo ai beni oggetto della domanda attorea di pagamento o restituzione non è stata raggiunta in giudizio la prova della loro effettiva consegna ai convenuti.
All'irrilevanza probatoria dell'elenco predisposto unilateralmente dalla , non CP_1 sottoscritto dai convenuti (depositato il 20.04.2021), non ha sopperito l'esito delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice all'udienza del 14 marzo 2022.
E invero, la teste , commessa all'epoca del negozio di parte attrice, ha sì Testimone_1
confermato di avere impacchettato i beni e di averne predisposto l'elenco in atti indicando i prezzi iniziali (mentre i prezzi finali e le annotazioni ha riferito essere state effettuate dalla ), ma CP_1 non ha ricordato la circostanza se i beni indicati nell'elenco facessero parte o no della lista e nulla ha riferito in ordine all'avvenuta consegna di detti beni ai convenuti.
Di nessun supporto è stata la testimonianza resa dalla teste commessa Testimone_2 della e all'epoca dei fatti in astensione per maternità, che ha dichiarato “non ricordo CP_3
di avere assistito alla consegna della merce al LI, ricordo di avere assistito alla preparazione dei pacchetti”.
Del pari irrilevante, stante la genericità delle dichiarazioni e la mancata individuazione temporale, è risultata anche la testimonianza resa da il quale ha ricordato di avere Tes_7 incontrato a San Leone e di aver risposto negativamente alla sua richiesta se “era Persona_1 disponibile a consegnare per suo conto un eventuale assegno al e di avergli detto “di Pt_1 vedersela tra di loro”.
Prive di valore probatorio devono ritenersi anche le circostanze riferite dai testi di parte convenuta, e , sentiti all'udienza del 14 giugno 2022, che hanno Testimone_4 Testimone_5
espressamente dichiarato di avere appreso de relato dagli stessi LI le circostanze di cui ai capitoli di prova loro formulati.
In considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine all'effettiva consegna ai LI dei singoli beni di cui è stato chiesto il pagamento o la restituzione, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Sempre per carenza di prova deve ritenersi inaccoglibile anche la domanda/eccezione riconvenzionale dei convenuti, seppure svolta in via subordinata, di “accertare e dichiarare … che alcun importo è dovuto ed invero condannare parte attrice a corrispondere al sig. CP_2
6 l'importo di €. 8.399,00”.
Al mancato accertamento in giudizio dell'effettivo oggetto del rapporto intercorso tra le parti e al comportamento processuale tenuto dalle stesse - che hanno rimesso l'esito del giudizio e delle proprie affermazioni a generiche prove orali, palesemente inidonee a supportare qualsiasi domanda ed eccezione di entrambe - consegue il rigetto delle ulteriori domande ed eccezioni quali la richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva del LI e la condanna ex CP_4
art. 96 c.p.c.
Per le medesime ragioni e avuto riguardo all'esito del giudizio, si ritenere ricorrente nel caso in esame l'ipotesi di reciproca soccombenza prevista dall'art. 92, comma II, c.p.c. e si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2625/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande e le eccezioni delle parti;
- compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento il 07/04/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
7
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 07/04/2025
Il giorno 07/04/2025 alle ore 10,05 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 2625 dell'anno 2020 del Ruolo Generale vertente tra:
Controparte_1
e
CP_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Andrea Liguori in sostituzione dell'avv. Mohamed Ahmed
Omar Giampaolo per parte attrice e l'avv. Sgarito Carla per parte convenuta.
Entrambi i procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,10.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 07/04/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:10 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:30, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 2625 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) nata a [...] il [...], in Controparte_1 C.F._1 proprio e nella qualità di legale rappresentante pro tempore della “
[...]
” (p.iva: ) con sede in Agrigento, elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_1
Agrigento, viale della Vittoria n. 211, presso lo studio dell'avv. Omar Gianpaolo Mohamed
Ahmed, che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in calce all'atto di citazione
* ATTRICE * contro
(c.f.: ) nato a [...] il giorno 08/12/1962, e CP_2 C.F._2
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], entrambi Controparte_4 C.F._3
residenti in Agrigento e ivi elettivamente domiciliati in via Persanti Mattarella n. 305/I, presso lo studio degli avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito, che li rappresentano e difendono giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTI *
OGGETTO: vendita di beni mobili
2 CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione notificato il 09 ottobre 2020, in proprio e Controparte_1
nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Controparte_3
”, deducendo di avere consegnato “al sig. unitamente al sig.
[...] CP_2 CP_4
, stante il rapporto commerciale e di fiducia intercorrente con quest'ultimo in data
[...]
7/08/2014 argenteria varia … per un importo complessivo di € 13.480,00 con l'impegno da parte di costui di saldarne il prezzo successivamente o di restituire la merce qualora non fosse stata di gradimento della moglie” e che “ad oggi il predetto importo non è stato corrisposto né tanto meno la merce è stata restituita”, ha promosso il presente giudizio chiedendo al Tribunale di: “In via preliminare e nel merito: - ritenere e dichiarare che tra le parti si è concluso un contratto di compravendita;
- ritenere e dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento delle parti convenute e, per l'effetto, condannarle al pagamento dell'importo di €. 13.480,00, oltre interessi legali e rivalutazione. In subordine: - … accertare il diritto della parte attrice alla restituzione dei beni e che in caso di mancata restituzione dei beni;
- ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. ovvero ex art. 1218 c.c. per l'importo di €.
13.480,00; - condannare i convenuti al relativo pagamento, con interessi e rivalutazione a decorrere dalla domanda o, in subordine … danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;
In via ulteriormente subordinata: - ritenere e dichiarare in capo a e LI l'ingiusto vantaggio CP_2 CP_4
patrimoniale conseguente all'apprensione dei beni per cui è causa in danno di Controparte_1 in proprio e nella rispettiva qualità, e per l'effetto condannare i convenuti ex art. 2041 c.c. alla restituzione della merce appresa o in difetto al pagamento del corrispondente controvalore in denaro ammontante ad €. 13.480,00; - con vittoria di spese e competenze di lite, oltre rimborso spese forfettario e accessori di legge in favore del procuratore antistatario costituito”.
Radicatasi la lite, si sono costituiti i convenuti e CP_2 Controparte_4
depositando in data 29 gennaio 2021 comparsa di risposta con la quale hanno contestato la ricostruzione dei fatti operata dall'attrice che “nel suo scritto tace pretestuosamente la circostanza che i beni eventualmente prelevati dai convenuti sono stati già pagati, che una parte di essi sono stati restituiti, ma soprattutto che è controparte a detenere senza alcun titolo merce già pagata dai convenuti per un valore piuttosto ingente, come da quest'ultima annotato nel proprio
3 promemoria”. Quindi, dopo aver articolato le seguenti eccezioni e contestazioni: “1) difetto di legittimazione passiva del sig. , 2) nullità dell'atto di citazione per vizio Controparte_4 nell'edictio actionis ovvero per indeterminatezza del petitum e della causa petendi;
3) infondatezza nel merito delle domande avversarie;
4) mancata prova dell'inadempimento contrattuale ex adverso dedotto;
5) eccezione riconvenzionale relativa al credito vantato dal sig.
LI nei confronti dell'attrice”, hanno domandato al Tribunale di: “In via preliminare: … - ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del sig. e, quindi Controparte_4
l'estromissione del predetto dal presente giudizio …; - ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato …; Nel merito: - ritenere e dichiarare, insussistenti i presupposti in fatto e diritto a sostegno della domanda avversaria e per l'effetto rigettare tutte le domande formulate da controparte …; - accertare e dichiarare che i sigg. e nulla devono a CP_2 Controparte_4
qualsiasi titolo alla sig.ra …; - accertare e dichiarare che alcuna responsabilità sussiste CP_1
a carico degli odierni convenuti a titolo di inadempimento contrattuale né tantomeno a titolo di responsabilità extracontrattuale e/o a titolo di arricchimento senza causa …; - condannare
l'odierno attore al risarcimento dei danni da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. …; In via subordinata, accertare e dichiarare … che alcun importo è dovuto ed invero condannare parte attrice a corrispondere al sig. l'importo di €. 8.399,00; - con vittoria di compensi e spese”. CP_2
Il presente procedimento è stato istruito con la produzione documentale delle parti e con le prove testimoniali con i sig.ri , (testi di parte Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
attrice escussi all'udienza del 14.03.2022) nonché con i sig.ri e Testimone_4 Testimone_5
(testi di parte convenuta sentiti all'udienza del 14.06.2022).
A seguito della rinuncia della parte attrice (v. verbale udienza del 13.02.2023) a sentire il teste , pure ammesso dal Giudice ma mai comparso in udienza, il Tribunale con Testimone_6
ordinanza depositata il 04 agosto 2023 rigettava, poiché irrilevanti ai fini del decidere, le ulteriori istanze istruttorie di parte attrice (ctu e interrogatorio libero dell'attrice) e fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni e, quindi, quella odierna per la discussione orale e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, in punto di diritto, giova ricorda che, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di
4 adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione, incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (v. in tal senso Cass. n. 15659/2011 secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale
o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. n. 3373/2010; Cass. n. 9351/2007; Cass. n. 1743/2007; Cass. n.
20073/2004).
3. Tanto premesso in diritto e venendo alla fattispecie in esame, occorre verificare se parte attrice ha fornito prova idonea del titolo in virtù del quale chiede la prestazione e dell'adempimento della propria che giustifica causalmente quella di controparte.
Ebbene, alla luce dell'esito dell'istruttoria, tale prova non è stata fornita.
Invero, non vi è prova né del contratto intercorso tra le parti né dell'esecuzione della propria prestazione da parte dell'attrice.
Alla luce della documentazione in atti e dell'esito delle testimonianze assunte, emerge solo la circostanza - non oggetto di contestazione tra le parti - che il convenuto LI in CP_2
occasione del suo 25.mo anno di matrimonio ha predisposto una lista di regali presso il negozio di parte attrice.
Sul reale svolgimento poi del rapporto contrattuale intercorso, le parti hanno invece fornito una ricostruzione diametralmente opposta.
Da un lato sostiene di avere consegnato merce e beni ad Controparte_1 entrambi i convenuti e di avanzare un residuo di pagamento del prezzo per complessivi €
13.480,00 e a supporto di ciò ha fornito un prospetto riepilogativo di tutti i beni consegnati (sia pagati che non) nella propria memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 e ha depositato, allegandoli alla successiva memoria, un elenco dei beni con relativi prezzi non pagati dai convenuti e oggetto della domanda giudiziale e una perizia di stima degli stessi.
Dal canto suo, parte convenuta ha eccepito di non avere ricevuto la consegna di tutti beni indicati dall'attrice, e con riguardo ai beni di cui alla lista acquistati dai propri parenti e amici di averne ottenuto la consegna solo di parte di essi e di averne alcuni restituiti alla , senza CP_1
5 aver ricevuto la restituzione del prezzo, restituzione richiesta al Tribunale con eccezione/domanda riconvenzionale.
Orbene, entrambe le ricostruzioni non hanno trovato adeguato riscontro nelle prove testimoniali assunte in corso di causa.
Con riguardo ai beni oggetto della domanda attorea di pagamento o restituzione non è stata raggiunta in giudizio la prova della loro effettiva consegna ai convenuti.
All'irrilevanza probatoria dell'elenco predisposto unilateralmente dalla , non CP_1 sottoscritto dai convenuti (depositato il 20.04.2021), non ha sopperito l'esito delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice all'udienza del 14 marzo 2022.
E invero, la teste , commessa all'epoca del negozio di parte attrice, ha sì Testimone_1
confermato di avere impacchettato i beni e di averne predisposto l'elenco in atti indicando i prezzi iniziali (mentre i prezzi finali e le annotazioni ha riferito essere state effettuate dalla ), ma CP_1 non ha ricordato la circostanza se i beni indicati nell'elenco facessero parte o no della lista e nulla ha riferito in ordine all'avvenuta consegna di detti beni ai convenuti.
Di nessun supporto è stata la testimonianza resa dalla teste commessa Testimone_2 della e all'epoca dei fatti in astensione per maternità, che ha dichiarato “non ricordo CP_3
di avere assistito alla consegna della merce al LI, ricordo di avere assistito alla preparazione dei pacchetti”.
Del pari irrilevante, stante la genericità delle dichiarazioni e la mancata individuazione temporale, è risultata anche la testimonianza resa da il quale ha ricordato di avere Tes_7 incontrato a San Leone e di aver risposto negativamente alla sua richiesta se “era Persona_1 disponibile a consegnare per suo conto un eventuale assegno al e di avergli detto “di Pt_1 vedersela tra di loro”.
Prive di valore probatorio devono ritenersi anche le circostanze riferite dai testi di parte convenuta, e , sentiti all'udienza del 14 giugno 2022, che hanno Testimone_4 Testimone_5
espressamente dichiarato di avere appreso de relato dagli stessi LI le circostanze di cui ai capitoli di prova loro formulati.
In considerazione del mancato raggiungimento della prova in ordine all'effettiva consegna ai LI dei singoli beni di cui è stato chiesto il pagamento o la restituzione, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Sempre per carenza di prova deve ritenersi inaccoglibile anche la domanda/eccezione riconvenzionale dei convenuti, seppure svolta in via subordinata, di “accertare e dichiarare … che alcun importo è dovuto ed invero condannare parte attrice a corrispondere al sig. CP_2
6 l'importo di €. 8.399,00”.
Al mancato accertamento in giudizio dell'effettivo oggetto del rapporto intercorso tra le parti e al comportamento processuale tenuto dalle stesse - che hanno rimesso l'esito del giudizio e delle proprie affermazioni a generiche prove orali, palesemente inidonee a supportare qualsiasi domanda ed eccezione di entrambe - consegue il rigetto delle ulteriori domande ed eccezioni quali la richiesta di declaratoria di difetto di legittimazione passiva del LI e la condanna ex CP_4
art. 96 c.p.c.
Per le medesime ragioni e avuto riguardo all'esito del giudizio, si ritenere ricorrente nel caso in esame l'ipotesi di reciproca soccombenza prevista dall'art. 92, comma II, c.p.c. e si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2625/2020 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta le domande e le eccezioni delle parti;
- compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Agrigento il 07/04/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
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