Rigetto
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 24/07/2025, n. 6600 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6600 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06600/2025REG.PROV.COLL.
N. 02261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2261 del 2025, proposto da T.N.C. - Trasporti Nord Calabria s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2A7B1CE38, rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Tocci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Franco Viola in Roma, viale Parioli, 180;
contro
il Comune di Altomonte, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Autoservizi Russo s.r.l.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (sezione prima) n. 287, pubblicata il 10 febbraio 2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Altomonte;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 luglio 2025 il consigliere Marina Perrelli e uditi per le parti gli avvocati Fabrizio Viola, in sostituzione dell'avvocato Dario Tocci, per la parte appellante e l'avvocato Polimanti, in sostituzione dell'avvocato Claudia Parise, per il Comune appellato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La società appellante ha chiesto la riforma della sentenza indicata in epigrafe con la quale il giudice di primo grado ha respinto il ricorso proposto avverso la determinazione n. 853 del 31 luglio 2024 di affidamento diretto da parte del Comune di Altomonte all’Autoservizi Russo s.r.l.s. del servizio di trasporto scolastico alle alunne e agli alunni frequentanti i plessi scolastici ubicati nel territorio per l’anno 2024/2025.
1.2. Con un unico ed articolato motivo la società T.N.C. a r.l. lamenta l’erroneità della sentenza impugnata quanto al capo 5.1 per omessa valutazione dei fatti di causa e per carenza di motivazione sulla possibilità di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 76 del d.lgs. n. 36/2023.
Ad avviso dell’appellante il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare la logicità della scelta di procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b), del d.lgs. n. 36/2023 “in ragione dell’approssimarsi dell’anno scolastico” e “ al fine di scongiurare il rischio che i tempi lunghi di una procedura aperta impedissero una tempestiva attivazione del servizio” , senza considerare la volontà dell’Ente, espressa nella delibera di Giunta n. 11 del 2024, mai revocata, di affidare il servizio con una procedura aperta di carattere comparativo e selettivo.
Inoltre, secondo la prospettazione dell’appellante il giudice di primo grado:
- avrebbe giustificato la scelta dell’amministrazione senza tenere nella debita considerazione la circostanza che il Comune di Altomonte avrebbe avuto il tempo di esperire una procedura negoziata aperta senza pubblicazione del bando di gara per la selezione dell’operatore economico, avendo a disposizione quasi due mesi dal 19 luglio 2024 – data di annullamento della determinazione a contrarre e della procedura di gara - e l’inizio dell’anno scolastico – fissato per il 16 settembre 2024 – e che in tal modo avrebbe consentito la partecipazione anche all’operatore uscente;
- avrebbe del tutto pretermesso la circostanza che l’annullamento della gara fosse avvenuto su istanza dell’appellante che con la nota dell’11 luglio 2024 aveva evidenziato numerose criticità del bando di gara e chiesto la sospensione dei termini per la revisione completa della procedura e per la ripubblicazione della stessa
1.3. La società appellante ha, quindi, riproposto la domanda di declaratoria dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Altomonte e la società Autoservizi Russo a r.l. e di risarcimento del danno da perdita di chance in suo favore per esserle stata illegittimamente preclusa la possibilità di partecipare alla procedura.
2. Il Comune di Altomonte si è costituito in giudizio ed ha riproposto, ai sensi dell’art. 101 c.p.a., le eccezioni di inammissibilità del ricorso assorbite dal giudice di primo grado in ragione dell’infondatezza nel merito del gravame. Il Comune appellato ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione del capitolato d’oneri e della determina di approvazione, per genericità delle censure formulate e per carenza di interesse essendo la T.N.C. l’aggiudicataria uscente che non avrebbe potuto aspirare validamente all’affidamento del servizio a ciò ostando il principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023.
2.1. Il Comune di Altomonte ha, inoltre, eccepito l’inammissibilità dei nova in appello poiché l’appellante nel giudizio di primo grado avrebbe lamentato solo il mancato rispetto della delibera di Giunta n. 11 del 2024 e la scelta di operare l’affidamento diretto, e non invece l’illogicità di tale ultima scelta da parte del RUP e il mancato ricorso alla procedura negoziata ex art. 76 del d.lgs. n. 36/2023.
2.2. Nel merito il Comune appellato ha concluso per il rigetto dell’appello e della domanda risarcitoria riproposta dall’appellante.
3. In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie ex art. 73 c.p.a..
4. All’udienza pubblica del 17 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5. L’appello non è fondato e va respinto.
6. Con la sentenza appellata il giudice di primo grado:
- non ha esaminato le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal Comune di Altomonte attesa l’infondatezza nel merito del gravame;
- ha evidenziato che in coerenza con la delibera di Giunta n. 11 del 2024 “finalizzata alla pubblicazione di una selezione aperta per l’aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico” l’amministrazione comunale ha “indetto una procedura aperta per due volte consecutive, rispettivamente, con il bando del 5.04.2024, andato deserto, e con il successivo bando del 27.06.2024, annullato in autotutela” ;
- ha constatato che “a fronte della mancata assegnazione del servizio, nonostante l’indizione di due procedure di gara consecutive, la stazione appaltante si è determinata, in ragione dell’approssimarsi dell’anno scolastico, a disporre in via diretta l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023, al fine di scongiurare il rischio che i tempi lunghi di una procedura aperta impedissero una tempestiva attivazione del servizio” ;
- ha affermato l’operatività del principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023 nella fattispecie in esame atteso che “la resistente amministrazione, dopo la mancata conclusione di due procedure aperte, ha direttamente disposto senza indagini di mercato l’assegnazione dell’appalto, il cui importo, pari ad euro 101.893,10, è rispettoso del limite massimo previsto nell’art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e fissato in euro 140.000,00” ;
- ha, infine, disatteso anche il motivo relativo alla eccepita illegittima maggiorazione del costo d’appalto e al superamento “dei limiti di spesa approvati ed imposti dalla delibera di Giunta n. 11/2024” perché “l’aumento in misura pari ad euro 21.816,00 coincide con l’importo stimato quale corrispettivo per gli abbonamenti, che nella lex specialis della prima e seconda procedura selettiva era previsto venisse riscosso direttamente dalla società aggiudicataria e pertanto escluso dalla somma che il Comune avrebbe versato all’operatore economico, mentre nel capitolato d’oneri dell’affidamento diretto, peraltro inoppugnato, tale importo è previsto debba essere riscosso dal Comune è poi versato all’affidataria” .
7. Con un unico motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza quanto al capo 5.1 perché il giudice di primo grado avrebbe del tutto omesso ogni valutazione e motivazione in ordine alla possibilità dell’amministrazione appellata di ricorrere alla procedura negoziata ex art. 76 del d.lgs. n. 36/2023, scelta che sarebbe stata maggiormente coerente con la delibera di Giunta n. 11/2024, tutt’ora valida ed efficace perché mai revocata o annullata in autotutela, e avrebbe consentito anche4 all’appellante di prendervi parte non operando il principio di rotazione di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 36/2023.
7.1. La censura è infondata e da disattendere.
In caso di gara deserta, come nel caso di specie, il d.lgs. n. 36/2023 prevede la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 76, oppure all'affidamento diretto, a seconda della tipologia e dell'importo del contratto, con una valutazione discrezionale della stazione appaltante che è soggetta al sindacato del giudice amministrativo laddove presenti profili di illogicità, di irragionevolezza, di travisamento o sviamento. In tal senso la giurisprudenza è costante nel favor verso una pubblica amministrazione più snella, ma non per questo meno garantista (Cons. Stato, V, n. 503 del 2024; Cons. Stato, IV, n. 9404 del 2024).
7.2. Nel caso di specie non è ravvisabile alcuna macroscopica irragionevolezza o illogicità nella scelta dell’amministrazione comunale che, a fronte di due gare andate deserte, invece di bandire la terza gara, ha ritenuto di assicurare tempestivamente il servizio di trasporto scolastico mediante l’affidamento diretto per un anno e senza alcun rinnovo, al fine di essere certa di garantirne l’operatività per l’apertura dell’anno scolastico prevista il 16 settembre 2024.
Né, a differenza di quanto sostenuto da parte appellante, è ravvisabile alcuna illegittimità del provvedimento impugnato per contrasto con la delibera n. 11 del 2024 nella quale la Giunta si limita a dare “l’indirizzo al Responsabile del Settore/RUP competente” affinché proceda all’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento del servizio per la durata di un anno, con opzione di rinnovo per un anno ulteriore” . Il Responsabile del settore, dal canto suo, in adempimento alla predetta delibera ha provveduto a indire ben due procedure, entrambe andate deserte, circostanza a fronte la scelta di optare per una soluzione differente risulta logica e coerente con i principi di economicità, efficacia e buon andamento.
7.3. Evidenzia, infine, il Collegio che in presenza dei presupposti di legge l’opzione tra procedura negoziata ex art. 76 e affidamento diretto ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 rientra nella discrezionalità dell’amministrazione che nel caso in questione ha motivato la preferenza per il secondo metodo con la finalità di evitare un dilungamento dei tempi della procedura (cfr. nota n. 5845 del 19 luglio 2024).
Rileva, inoltre, il Collegio che la predetta scelta non poteva in alcun modo ritenersi obbligata dalla nota dell’11 luglio 2024 con la quale l’appellante aveva lamentato alcune criticità del bando e che la stessa è funzionale all’interesse pubblico di assicurare il servizio di trasporto scolastico e deve essere compatibile con l’organizzazione della P.A., finalità rispetto alle quali è recessivo l’interesse dell’appellante, gestore uscente in regime di proroga tecnica sino al 28 giugno 2024, a non vedersi preclusa la partecipazione alla procedura in ragione dell’operatività non contestata del principio di rotazione ex art. 49 del d.lgs. n. 36/2023.
8. Per le esposte ragioni l’appello deve essere respinto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, respinge.
Condanna l 'appellante alla rifusione in favore del Comune appellato delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 6.000,00, oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marina Perrelli | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO