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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 19/04/2025, n. 1839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1839 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 15877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15877/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 5131/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici alla Via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità e per l'indennità di accompagnamento;
di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 75%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'I.N.P.S., riconoscendolo invalido al 75%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha
1 quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro e di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza ovvero chiamarsi a chiarimenti il consulente già nominato, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “In fede all'esame clinico, all'iter sanitario prodotto e all'anamnesi, si evince che il Signor è da considerarsi Parte_1 invalido al 75% e NON necessita dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 06.07.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.L'assunto appare coerente con le risultanze
2 dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Dopo aver preso visione: - dell'esame clinico, dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta;
- della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata con Decreto Ministeriale – Ministero della
Sanità – 5 febbraio 1992, così come pubblicato sulla GU 26 febbraio 1992 n 47 S.O. - dei requisiti previsti dalla Legge n 118 del 30 marzo 1971 come integrata dal d.Lgs n 509 del 23 novembre
1988; - dei requisiti previsti dalla Legge n 18/80 e 508/88; Si ritiene poter concludere che il Signor
è affetto da: “Obesità con complicanze artrosiche (gonartrosi bilaterale e Parte_1
spondilodiscoartrosi). Cardiopatia ipertensiva. Esiti pregressa frattura costale (IX e X costa destra e sinistra)”. Infermità 1 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 7105 OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA
35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE, invalidità pari al 40% Infermità 2 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 7010 ANCHILOSI
RACHIDE LOMBARE, invalidità pari al 40 % (codice per analogia) Infermità 3 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 6441
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE
NYHA) Calcolo riduzionistico a scalare secondo la formula di Balthazard: (40 + 40) – (40 x 40)=
80 -16 = 64 (64 + 30) – (64 x 30)= 94 -19 = 75 PERCENTUALE DI INVALIDITA' Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% con decorrenza dal 06.07.2023 data di presentazione della domanda amministrativa. Nel caso che ricorre bisogna considerare: 1) un orientamento spazio temporale nella norma;
2) una deambulazione autonoma anche se con appoggio;
3) assenza di dispnea per sforzi di lieve/moderata; 4) masse muscolari nomo toniche e normo trofiche;
per cui è possibile concludere che: - il periziato non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L. 508/1988). Per quanto attiene la decorrenza dell'invalidità, dopo valutazione della documentazione sanitaria agli atti è possibile rinvenire elementi clinici che indicano che quanto ravvisato sia accorso alla data della domanda amministrativa”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
3 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Parte ricorrente, dunque, si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è risultata assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dal ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata ed esaustiva risposta.
Ed invero, il consulente ha avuto modo di precisare che: “Il Signor è affetto Parte_1 da “Obesità con complicanze artrosiche (gonartrosi bilaterale e spondilodiscoartrosi).
Cardiopatia ipertensiva. Esiti pregressa frattura costale (IX e X costa destra e sinistra)” In merito alle osservazione poste si precisa che dall'esame obiettivo/clinico e dall'anamnesi farmacologica non risultano segni e/o sintomi da poter porre la diagnosi di Bronchite cronica né di gastroduodenite nè di sindrome ansiosa Pertanto si conferma in considerazione dell'esame clinico
e dell'iter sanitario prodotto che per il Signor è da considerarsi invalido al 75% e Parte_1
NON necessita dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 06.07.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando nonché della documentazione in atti.
Contrariamente rispetto a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, le risposte fornite dal CTU, seppur sintetiche, dimostrano evidentemente come le sue considerazioni si fondino sul complesso delle risultanze dell'esame obiettivo e dell'iter sanitario in atti fondata sull'anamnesi farmacologica.
Dunque, non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede
4 di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla sulle spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per la pensione di inabilità e per l'indennità di accompagnamento in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19.04.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del lavoro Dott. Marco
Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 15877/2024 R.G. a cui è riunita quella n. 5131/2024
, Parte_1
elettivamente domiciliato in Portici alla Via Diaz n. 58, presso lo studio dell'avv. Stefano Palomba, dal quale è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Calamia, giusta procura in atti
- resistente -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 12/12/2024 parte ricorrente ha esposto di aver presentato domanda per l'accertamento del requisito sanitario per la pensione di inabilità e per l'indennità di accompagnamento;
di essere stato sottoposto a visita medica all'esito della quale è stato riconosciuto invalido al 75%; di avere, pertanto, proposto ricorso ex art. 445 bis c.p.c. all'esito del quale il consulente medico d'ufficio ha sostanzialmente confermato l'esito della visita medica all'I.N.P.S., riconoscendolo invalido al 75%; di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha
1 quindi adito nei termini il Tribunale di Napoli Nord contestando le risultanze della perizia del dott.
, per conseguire il riconoscimento delle summenzionate prestazioni. Per_1
Nello specifico, parte ricorrente ha lamentato la lacunosità e la contraddittorietà della consulenza tecnica di ufficio per il non aver correttamente valutato la gravità delle patologie da cui
è affetto e la loro incidenza sulle sue capacità di lavoro e di deambulazione.
Ritualmente citato in giudizio, l'INPS si è costituito e ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con le note di deposito scritte ex art. 127 ter c.p.c., il ricorrente ha chiesto disporsi rinnovo della consulenza ovvero chiamarsi a chiarimenti il consulente già nominato, mentre parte resistente ha insistito per il rigetto della domanda.
A seguito della riunione al presente giudizio di quello per ATP, ritenuta matura per la decisione, la causa è stata decisa.
La controversia – operando una corretta riqualificazione della domanda alla luce dell'iter procedurale attivato dal ricorrente - risulta disciplinata dall'art. 445 bis c.p.c. introdotto dal
01/01/2012, avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale.
Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per ATP, il ricorrente, all'esito delle operazioni di consulenza, non è stato ritenuto in possesso del requisito sanitario utile al conseguimento delle prestazioni richieste. Parte ricorrente, nella presente opposizione ha contestato le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio, a seguito della formulazione della dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di trenta giorni. A tale riguardo, egli, avendo l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis c.p.c.), ha formulato i vizi da cui è affetto l'elaborato del
CTU.
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito evidenziate.
Per quel che attiene all'oggetto di giudizio, pensione di inabilità e indennità di accompagnamento, deve rilevarsi che il consulente tecnico nominato nella fase di ATP, dopo aver effettuato l'esame obiettivo del ricorrente e dopo aver analizzato le certificazioni mediche depositate in giudizio ed autorizzate dal giudice, ha concluso che “In fede all'esame clinico, all'iter sanitario prodotto e all'anamnesi, si evince che il Signor è da considerarsi Parte_1 invalido al 75% e NON necessita dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 06.07.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.L'assunto appare coerente con le risultanze
2 dell'esame obiettivo svolto dallo stesso consulente e con le conclusioni medico-legali, dalle quali è emerso: “Dopo aver preso visione: - dell'esame clinico, dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta;
- della nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie invalidanti approvata con Decreto Ministeriale – Ministero della
Sanità – 5 febbraio 1992, così come pubblicato sulla GU 26 febbraio 1992 n 47 S.O. - dei requisiti previsti dalla Legge n 118 del 30 marzo 1971 come integrata dal d.Lgs n 509 del 23 novembre
1988; - dei requisiti previsti dalla Legge n 18/80 e 508/88; Si ritiene poter concludere che il Signor
è affetto da: “Obesità con complicanze artrosiche (gonartrosi bilaterale e Parte_1
spondilodiscoartrosi). Cardiopatia ipertensiva. Esiti pregressa frattura costale (IX e X costa destra e sinistra)”. Infermità 1 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 7105 OBESITA' - (INDICE DI MASSA CORPOREA COMPRESO TRA
35 E 40) CON COMPLICANZE ARTROSICHE, invalidità pari al 40% Infermità 2 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 7010 ANCHILOSI
RACHIDE LOMBARE, invalidità pari al 40 % (codice per analogia) Infermità 3 (Codice di riferimento alla classificazione internazionale delle menomazioni dell'O.M.S.) 6441
MIOCARDIOPATIE O VALVULOPATIE CON INSUFFICIENZA CARDIACA LIEVE (I CLASSE
NYHA) Calcolo riduzionistico a scalare secondo la formula di Balthazard: (40 + 40) – (40 x 40)=
80 -16 = 64 (64 + 30) – (64 x 30)= 94 -19 = 75 PERCENTUALE DI INVALIDITA' Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa pari al 75% con decorrenza dal 06.07.2023 data di presentazione della domanda amministrativa. Nel caso che ricorre bisogna considerare: 1) un orientamento spazio temporale nella norma;
2) una deambulazione autonoma anche se con appoggio;
3) assenza di dispnea per sforzi di lieve/moderata; 4) masse muscolari nomo toniche e normo trofiche;
per cui è possibile concludere che: - il periziato non si trova nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e non necessita di assistenza continua essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (art. 1 L. 508/1988). Per quanto attiene la decorrenza dell'invalidità, dopo valutazione della documentazione sanitaria agli atti è possibile rinvenire elementi clinici che indicano che quanto ravvisato sia accorso alla data della domanda amministrativa”.
Ebbene, come noto, il sindacato del giudice sulle risultanze di una consulenza tecnica è limitato ad una valutazione estrinseca, che verifichi il percorso logico-argomentativo del perito, senza scendere nel merito delle sue valutazioni, essendo queste caratterizzate – per definizione – da conoscenze tecniche non possedute dal giudice.
3 Ne consegue che qualora, come nel caso oggetto del presente giudizio, la valutazione espressa dall'ausiliario sia caratterizzata da coerenza intrinseca e spieghi il percorso logico seguito senza vizi procedurali non può il giudice disattendere il merito delle conclusioni raggiunte.
Parte ricorrente, dunque, si è limitata ad asserire che il CTU ha sottovalutato la gravità delle patologie di cui soffre e che, di conseguenza, la perizia è risultata assolutamente generica e scarna.
Tuttavia, i rilievi effettuati dal ricorrente nella presente opposizione hanno già ottenuto da parte dell'ausiliario del Giudice adeguata ed esaustiva risposta.
Ed invero, il consulente ha avuto modo di precisare che: “Il Signor è affetto Parte_1 da “Obesità con complicanze artrosiche (gonartrosi bilaterale e spondilodiscoartrosi).
Cardiopatia ipertensiva. Esiti pregressa frattura costale (IX e X costa destra e sinistra)” In merito alle osservazione poste si precisa che dall'esame obiettivo/clinico e dall'anamnesi farmacologica non risultano segni e/o sintomi da poter porre la diagnosi di Bronchite cronica né di gastroduodenite nè di sindrome ansiosa Pertanto si conferma in considerazione dell'esame clinico
e dell'iter sanitario prodotto che per il Signor è da considerarsi invalido al 75% e Parte_1
NON necessita dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 06.07.2023 ovvero dalla data della domanda amministrativa”.
Tenuto, dunque, conto del fatto che la parte non ha evidenziato alcun tipo di errore concreto commesso dal consulente, essendosi ella limitata a contestare la valutazione contenuta in perizia, è evidente che le censure operate nel ricorso in opposizione si risolvono in un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale posto in essere dal consulente e non si traducono, quindi, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto. In particolare, infatti, appaiono condivisibili alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa, le considerazioni svolte dal consulente dell'ufficio, fondate sull'analisi complessiva delle condizioni del periziando nonché della documentazione in atti.
Contrariamente rispetto a quanto dedotto dal ricorrente, infatti, le risposte fornite dal CTU, seppur sintetiche, dimostrano evidentemente come le sue considerazioni si fondino sul complesso delle risultanze dell'esame obiettivo e dell'iter sanitario in atti fondata sull'anamnesi farmacologica.
Dunque, non è possibile accogliere l'istanza di parte ricorrente di rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
Di recente, la suprema Corte ha ulteriormente ribadito che “secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio in materia di invalidità il vizio - denunciabile in sede
4 di legittimità - della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico
d'ufficio è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica la cui fonte va indicata, o nella omissione. degli accertamenti strumentali dai quali secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile critica del convincimento del giudice (vedi Cass. 3/2/2012 n. 1652, Cass. 20/2/2009 n. 4254). Nello specifico, le censure del ricorrente si risolvono in un mero dissenso in relazione alla diagnosi operata dal c.t.u., cui la Corte di merito ha prestato adesione, essendo del tutto generiche, in particolare, quelle espresse in ordine alle carenze della valutazione medico-legale operata dall'ausiliare di secondo grado per quanto riguarda la gravità e il carattere invalidante del quadro patologico riscontrato a carico dell'interessato” (cfr. Cass. sez. lav., 09/01/2019 n. 276).
Non vi è ragione quindi per discostarsi dalle conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio nella fase di ATP, con la conseguenza che, per il tramite della riunione di tale procedimento a quello instaurato con l'opposizione, per l'effetto del rigetto dell'opposizione, è possibile omologare la consulenza tecnica d'ufficio disposta in tale giudizio.
Nulla sulle spese a fronte della dichiarazione resa personalmente dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di CTU vanno poste a carico dell'INPS e sono liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara non sussistere il requisito sanitario per la pensione di inabilità e per l'indennità di accompagnamento in capo al sig. ; Parte_1
- nulla per le spese;
- liquida le spese della CTU con separato decreto.
Si comunichi.
Aversa, 19.04.2025
Il Giudice del lavoro
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