Articolo 27 della Legge 13 aprile 1977, n. 114
Articolo 26Articolo 28
Versione
17 aprile 1977
Art. 27.
All' articolo 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , introdotto dall' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1976, n. 920 , e' aggiunto il seguente comma:
"Non si fa luogo al versamento di cui al precedente comma quando l'ammontare del versamento stesso non supera le lire mille".
Entrata in vigore il 17 aprile 1977