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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 12/06/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale di Siena nella seguente composizione:
Dott. Giulia Capannoli Presidente rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p.
nell'odierna camera di consiglio ha la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per Separazione consensuale e divorzio congiunto
(Scioglimento matrimonio) iscritto al n. 1052/2025 V.G. promosso da e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, ), entrambi rappresentati e difesi giusta procura
[...] C.F._2 in calce al ricorso dall'Avv. Pasquale Scialla ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in via Cialdini n. 99, Montalcino (SI)
PARTI RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO (comunicazione 1.4.2025)
1 Conclusioni: “Art. I. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
Art. II. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Montalcino (SI), fraz. San
Giovanni d'Asso, Strada Provinciale 14 “Traversa dei Monti” n. 3, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata a nell'interesse Parte_2 delle figlie ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LA FIGLIA MINORE
Art. III. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre Parte_2
e residenza anagrafica degli stessi presso l'abitazione familiare sita in
[...]
Montalcino (SI), fraz. San Giovanni d'Asso, Strada Provinciale 14 “Traversa dei
Monti” n. 3.
I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per la figlia minore inerenti la sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della stessa, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la sua educazione ed i loro bisogni.
I genitori si impegnano, altresì, a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Art. IV. Al fine di mantenere per quanto possibile le abitudini attuali della figlia minore, i coniugi concordemente convengono quanto segue:
- la figlia minore, salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i coniugi che tengano conto del suo preminente interesse, trascorrerà con il padre, a fine settimana alterni, dal venerdì dopo scuola e fino alla domenica sera alle ore 18:00 quando la ricondurrà presso la dimora materna;
2 - per quanto riguarda le vacanze estive, ogni anno la minore trascorrerà in via esclusiva con ciascun genitore un periodo di una settimana secondo modalità
e tempi da concordare congiuntamente tra i coniugi. Nei restanti periodi durante le vacanze estive, si applicheranno le disposizioni indicate in precedenza;
- per le festività natalizie, la minore trascorrerà ad anni alterni l'intera giornata del 24 Dicembre ed il giorno di Natale con un genitore, mentre le giornate del
26 Dicembre, del 31 Dicembre ed il 1° Gennaio con l'altro;
- per quanto attiene le festività pasquali, la minore trascorrerà ad anni alterni l'intera giornata di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro.
Resta inteso che i coniugi potranno, in qualsiasi momento, prevedere consensualmente diverse e più ampie modalità di visita, compatibilmente con gli obblighi scolastici, gli impegni ludici o sociali della figlia, nel rispetto della reciproca libertà di movimento ed organizzazione di entrambi i coniugi ed in ogni caso nel superiore interesse della figlia minore a trascorrere il tempo stabilito con ciascun genitore.
verserà a tramite accredito in Parte_3 Parte_2
c/c, entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese, l'assegno di mantenimento per la figlia minore pari ad euro 150,00= (euro centocinquanta) Per_1 provvedendo, invece, a versare direttamente alla figlia maggiore la Per_2 stessa cifra, così per complessivi euro 300,00 (euro trecento) fino al raggiungimento della loro autosufficienza economica.
Detto assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
Si specifica che, in assenza di un espresso diniego da parte della figlia minore, le somme per il mantenimento verranno corrisposte direttamente a questa dal mese successivo al compimento del diciottesimo anno d'età sino alla sua compiuta indipendenza economica.
Art. VI. Le spese ordinarie e straordinarie (mediche non mutuabili, farmaceutiche, scolastiche, culturali, sportive, ludiche) che dovessero rendersi
3 necessarie per le figlie saranno concordate tra i coniugi, debitamente documentate e ripartite tra gli stessi in ragione del 50% ciascuno. ln relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo raccomandata, sms, e-mail, fax,
PEC, whatsapp), corredata dei relativi documenti di spesa, dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
II rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette somme, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese della stessa, è dovuto entro 15 (quindici) giorni a decorrere dalla ricezione della richiesta. Il rimborso delle spese straordinarie va comunque richiesto, con l'allegata documentazione a sostegno, entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.
L'Assegno Unico Universale sarà erogato esclusivamente in favore di Parte_2
.
[...]
La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione quota di riparto delle spese stesse.
La deduzione per i figli a carico sarà effettuata, salvo diverso accordo, al 50 % tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.
Art. VII. I coniugi si impegnano sin da ora a prestare il consenso in ordine al rilascio di documento valido per l'espatrio del minore, salva la necessità del consenso scritto in ordine a singoli viaggi che uno dei genitori dovesse effettuare all'estero in compagnia del minore per ragioni turistiche.
DEFINIZIONE RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI
Art. VIII. La casa coniugale rimarrà assegnata a che vi rimarrà Parte_2
a vivere con le figlie e , con tutti gli arredi che la compongono. Per_2 Per_1
4 In ogni caso, e a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale dei beni tra loro esistente e di effettuare la seguente attribuzione.
Relativamente alla casa coniugale, attualmente di proprietà di entrambi i coniugi con pari quota di ½ (un mezzo) ciascuno, acquistata in data 15 ottobre
2021, e gravata da ipoteca, con un mutuo bancario intestato ad entrambi, nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, gli stessi si accordano come segue:
- trasferirà, a mezzo atto notarile, il diritto di usufrutto Parte_1 in ragione di ½ (un mezzo) a la quale, a seguito di detta Parte_2 attribuzione, resterà titolare del diritto di usufrutto nella quota di 1/1;
- e si impegnano a trasferire, a mezzo Parte_1 Parte_2 del medesimo atto di cui in precedenza, il diritto di nuda proprietà, in ragione di ½ (un mezzo) ciascuno ed entrambi congiuntamente per l'intero, dei beni di cui in seguito alle proprie figlie e , previa Controparte_1 Persona_1 autorizzazione per quest'ultima da parte del Giudice Tutelare;
Gli immobili che formeranno oggetto dell'attribuzione di cui in precedenza sono siti il Montalcino (SI), fraz. San Giovanni d'Asso, Strada Provinciale 14
“Traversa dei Monti” n. 3 e precisamente: appartamento su tre piani, della consistenza di 10 vani catastali con autorimessa pertinenziale all'appartamento sopra descritto della consistenza di 19 (diciannove) metri quadrati catastali, sita al piano terra in corpo separato, ed annesso resede esclusivo pertinenziale ed appezzamento di terreno, anch'esso pertinenziale all'immobile di cui in precedenza, della superficie di 625 (seicentoventicinque) metri quadrati catastali, privo di entrostanti fabbricati.
Dati censuari:
-- Catasto Fabbricati del Comune di Montalcino, sezione B San Giovanni d'Asso, foglio 14, particella 87, subalterni:
4, categoria A/2, classe 1, vani 10, rendita euro 593,93;
5, categoria C/6, classe 3, metri quadrati 19, rendita euro 33,36;
5 -- Catasto Terreni del Comune di Montalcino, sezione B San Giovanni d'Asso, foglio 14, particelle 152 e 159, superficie complessiva are 6.25 (are sei e centiare venticinque), reddito dominicale euro 3,23 e reddito agrario euro
1,13.
- Al termine anche di questo atto, gli immobili di cui in precedenza saranno intestati a:
-- e in ragione di ½ (un mezzo) ciascuna per Controparte_1 Persona_1 il diritto di nuda proprietà;
-- in ragione dell'intero per il diritto di usufrutto;
Parte_2
- il pagamento del mutuo in essere presso Banca Intesa, contratto il 15 ottobre
2021, con atto a rogito del notaio , repertorio n. 34.060, registrato a Per_3
Poggibonsi il 25 ottobre 2021, al n. 2193, serie 1/T, sarà a carico di Parte_2
anche se ciò non libererà in alcun modo presso
[...] Parte_1 la Banca Intesa S.p.A. In relazione alle attribuzioni patrimoniali di cui sopra, viene richiesta dai coniugi l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999 in quanto costituiscono condizione indispensabile per sedare ogni tipo di controversia patrimoniale tra loro.
ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
Art. IX. e sono cointestatari del conto Parte_1 Parte_2 corrente bancario n. n. 1000/00001226, presso Banca Intesa San Paolo S.p.a, filiale di Montalcino.
Entrambi i coniugi concordano di estinguere il detto conto e che l'importo risultante venga attribuito a . Parte_2
Art. X. I coniugi dichiarano che resteranno titolari esclusivi dei veicoli a loro intestati.
Art. XI. Con la sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi dichiarano di avere risolto ogni altra questione di natura economico-patrimoniale e null'altro hanno reciprocamente da richiedere o pretendere.
6 Art. XII. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti, di conseguenza rinunciano reciprocamente ed espressamente ad ogni richiesta di mantenimento”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale, visti gli atti del presente procedimento, ritenuta la competenza in ragione di quanto disposto dall'art. 473 bis.11 c.p.c.; rilevato che entrambi i coniugi, in ottemperanza alle disposizioni vigenti, hanno presentato le conclusioni scritte sopra riportate nelle quali hanno dichiarato di rinunciare a comparire all'udienza, di non volersi riconciliare e di volersi separare alle condizioni indicate nel ricorso;
ritenuto che
anche dalle allegazioni processuali svolte hinc et inde da entrambi i coniugi, si evince che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ai sensi dell'art. 151 c.p.c., come da essi personalmente confermato con dichiarazione scritta;
considerato che
non emergono dagli atti elementi di riconciliazione, che importerebbero l'abbandono della domanda di separazione già proposta;
considerato che
difettano rilievi ostativi all'accoglimento della domanda di separazione personale da parte del Pubblico Ministero;
rilevato che le parti hanno formulato domande identiche e comuni inerenti ai loro rapporti economici e personali in costanza di separazione, ogni contraria o ulteriore istanza processuale e/o di merito rinunciata, né tale accordo contrasta con norme imperative;
rilevato, quanto al merito di tali condizioni, che dal matrimonio sono nate le figlie (8.6.2006) e (2.9.2009) e ritenuto che le condizioni inerenti Per_2 Per_1 alle stesse appaiono rispondenti al loro interesse morale e materiale non essendo, pertanto, procedere all'audizione della figlia minorenne;
osservato che le parti hanno contestualmente proposto anche la domanda di divorzio e che, pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Istruttore, ai fini della relativa pronuncia, come da separata ordinanza;
7 rilevato ai fini delle consequenziali statuizioni officiose in tema di stato civile che la sentenza di separazione deve essere annotata nell'atto di matrimonio;
rilevato che i coniugi si unirono in matrimonio regolarmente trascritto nel registro del Comune di San Quirico d'Orcia per l'anno 2004 al n. 7, parte 1; il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda comune delle parti;
visti gli artt. 474 bis.51 e ss. c.p.c., 151 e 155 e ss. c.c., 69 lett. d) d.P.R.
396/2000;
P.Q.M.
Omologa la separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
05/05/1975 a Cassino (FR) e , nata il [...] a [...]_2
(Bulgaria), che si sono uniti in matrimonio in data 18/09/2004, atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Quirico d'Orcia per l'anno 2004 al n. 7, parte 1 alle condizioni di cui in epigrafe;
dispone che il competente Ufficiale dello stato civile annoti la sentenza nell'atto di matrimonio;
dichiara integralmente compensate le spese di giudizio;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza, ivi inclusa la comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello stato civile del
Comune di San Quirico d'Orcia in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni di cui al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso oggi in Siena, 30/05/2025 La Presidente rel.
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno
2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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