Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/03/2025, n. 203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 203 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. dott.ssa Rossella Di Palo Giudice nel procedimento r.g.n. 2908/2024, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 21/03/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 03/12/2024 da , rappresentata Parte_1
e difesa dall'avv. GRIECO ANNA, e da rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
IANNUZZI FABIOLA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CA (CE) in data 15/10/2011; rilevato che dal matrimonio sono nati due figli (26/11/2013) e (28/10/2016); Per_1 Per_2 lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con sentenza passata in giudicato del 06/02/2024 pubblicata in data 12/02/2024; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
1. Cessazione della convivenza. Gli ex - coniugi continueranno a vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno opportuno, dandosene però reciproca e tempestiva notizia. I coniugi sin d'ora prestano il consenso al rilascio dei rispettivi passaporti.
2. Casa coniugale. La casa coniugale, sita in Castel Morrone (CE) alla Via Pianelli n.7, già in quota di comproprietà
(con i propri familiari) della sig.ra rimane alla stessa assegnata in uno agli arredi e suppellettili. Parte_1
3. Affidamento delle figlie. Le figlie minori restano affidate ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso ex art 337 ter cc, con collocamento e residenza privilegiata presso l'abitazione della madre sita in Castel
Morrone (CE) alla via Pianelli n° 7. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle minori. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale infrasettimanale in favore del sig. nei weekend, nel periodo estivo e nelle Parte_2 festività si stabilisce che il medesimo terrà con sé le figlie minori, secondo il seguente piano genotoriale: in settimana:
- il martedì dalle ore 14:30 da prendere a casa fino alle ore 22:00 dello stesso giorno;
- il giovedì con le stesse modalità - ore 14:30 da prendere a casa fino alle ore 22:00 dello stesso giorno.
Nel periodo di interruzione delle attività scolastiche il prelievo avverrà sin dal mattino fino alle ore 22:00 dello stesso giorno. In caso di eventuali cambi di giorno, il sig. dovrà preavvisare almeno 2 giorni prima provando, Pt_2 ovviamente, l'evento determinativo di tale necessità. Il prelievo sarà effettuato sempre nel rispetto degli orari e delle modalità di cui innanzi e sempre nel rispetto di eventuali impegni già presi e di quelli quotidiani delle figlie. Qualora il cambio dovesse essere fatto con il mercoledì o il venerdì il sig. preleverà le figlie non prima delle 15:30. Nei weekend: - un Pt_2 fine settimana ogni 15 giorni dal sabato mattina (con impegno del catechismo di dalle ore 15:00 alle ore 17:00) Per_2 alle ore 22:00 della domenica. Eventuali attività sportive non concordate dovranno cadere nei giorni di martedì e giovedì, giorni che staranno col papà; Per le festività natalizie: -ad anni alterni, dal 23 al 26 dicembre o dal 31 dicembre al 2 gennaio e per quelle pasquali, sempre ad anni alterni, o la Domenica di Pasqua oppure il Lunedì in Albis;
Per le ferie estive: - ogni genitore potrà trascorrere con le figlie quindici giorni consecutivi o 2 settimane non consecutive durante l'estate in periodo da concordarsi con l'altro genitore entro il 30 maggio. Compleanno ed onomastico delle bambine da festeggiare con chi staranno in quel giorno. La festa della mamma con la madre e la festa del papà con il papà e ciò a prescindere dalla cadenza dei giorni di esercizio del diritto di prelievo. I genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente con particolare riferimento al periodo estivo la eventuale località di soggiorno e la struttura ricettiva prescelta, inclusi i recapiti, anche telefonici, della struttura stessa. Ciascun genitore, nei periodi in cui le figlie sono con l'altro genitore, potrà liberamente comunicare telefonicamente con la stessa, ancorché nel rispetto del diritto del genitore che l'ha con sé di goderne appieno la compagnia e nel rispetto degli orari di riposo della prole e dell'altro genitore e sempre previa scelta di idonea fascia d'orario e verosimilmente dalle ore 18:30 alle ore 20:00. Andrà aggiunto il prelievo degli arredi che avverrà entro e non oltre mesi quattro dalla sottoscrizione del presente atto.
4. Mantenimento delle figlie. Il sig. continuerà a versare a titolo di contributo per il mantenimento delle Parte_2 figlie minori, a mezzo bonifico bancario le cui coordinate sono già conosciute, la somma di € 550,00 (cinquecento//50) entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, a mezzo bonifico postale e/o bancario, con adeguamento automatico annuale sulla base degli indici Istat e ciò già a partire dal mese di settembre 2025. Il sig. , inoltre, corrisponderà il Pt_2
50% delle spese extra eventualmente occorrenti per le figlie e ciò nel rispetto delle Linee Guida adottate dal CNF e anche dall'intestato Tribunale. Nessuna decurtazione per i periodi in cui le figlie staranno con il padre. L'assegno unico, per le figlie minori, così come previsto dalla nuova normativa, sarà percepito nella misura del 50% cadauno;
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5. Assegno divorzile. Nulla viene stabilito a titolo di assegno divorzile per la OR . Parte_1
6. Aspetto patrimoniale tra gli ex coniugi. Quanto all'aspetto economico - patrimoniale in generale degli istanti gli stessi riferiscono che nulla hanno da dividere / sciogliere e/o assegnarsi reciprocamente se non l'obbligo per il sig. a titolo Pt_2 di arretrati spese extra di versare all'atto della sottoscrizione del presente ricorso, in favore della sig.ra la Parte_1 residuale somma pari ad € 107,00 ( 257,00 come da fatture libri e Barone- euro 150,00 già versate con bonifico in data
25/09/2024 per spese scolastiche). Somma di euro 107,00 che assolve con bonifico in data 20/11/2024 come da ricevuta che si allega. Si precisa, inoltre, che cadrà a carico del sig. nella misura del 100% la spesa di un Pt_2 eventuale sport che deciderà egli esclusivamente per le figlie.
7. Spese legali. Le spese legali rimangono interamente compensate tra le parti.
8. Rinuncia al gravame. Gli ex coniugi si impegnano sin d'ora a non proporre gravame avverso l'emananda sentenza di divorzio.
9. Consenso all'espatrio. Gli ex coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio. E ciò previa specifica autorizzazione fino al compimento del diciottesimo anno di età di ognuna delle figlie. rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.; visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AP (CE) il 15/10/2011 da
, nata a [...] il [...], e da Parte_1 Parte_2 nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
[...]
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA (CE) di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R.
03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 83, parte II, serie A, Uff. 1, anno
2011);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 21/03/2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese