Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 07/03/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
Barbara Licitra Presidente
Sara Cargasacchi Giudice
Francesca Riccardi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 1952/2024 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GHIOLDI Parte_1 C.F._1
CATERINA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMUALDI CP_1 C.F._2
GIUSEPPE
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio congiunto
CONCLUSIONI
e , come sopra rappresentati, assistiti e domiciliati, Parte_1 CP_1
CHIEDONO che codesto Ecc.mo Tribunale, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e la rispondenza dell'accordo tra le parti all'interesse e alle esigenze dei coniugi, fissata udienza per la comparizione personale da sostituire ex art. 473-bis.51 comma secondo c.p.c. con il deposito di note scritte, dichiari la cessazione degli effetti civili pagina 1 di 3
1999 ed annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4P.2S.A. – 1999, ordinando al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle annotazioni di legge alla seguenti condizioni:
1)La casa coniugale sita a Teglio, Casa Scranzi n. 32, di proprietà dei genitori della signora , Parte_1 rimarrà nella disponibilità della stessa completa di tutti gli arredi e beni mobili ivi presenti;
2) il signor allo stato disoccupato, non appena reperita una nuova attività lavorativa, verserà entro il CP_1 giorno quindici di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio non economicamente Per_1 autosufficiente, la somma di euro 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre a partecipare nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nel suo interesse versando la somma dovuta direttamente al figlio Per_1
Con compensazione delle spese e competenze di causa.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex articolo 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 30.10.2024, Parte_1
e proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio CP_1
concordatario celebrato in Teglio (SO) il 31.07.1999, da cui erano nati i figli in data 14 Per_2
febbraio 2000 (maggiorenne ed economicamente autosufficiente) e in data 25 settembre 2004 Per_1
(maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), premettendo che, dopo la comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Sondrio nel giudizio di separazione, veniva omologata la separazione consensuale e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Con decreto del 31.10.2024 il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c..
Con note scritte del 15.01.2025 le parti chiedevano congiuntamente che la causa fosse mandata in decisione alle condizioni di divorzio sopra trascritte, rinunciando ai termini per conclusionali e repliche e prestando altresì piena acquiescenza all'emananda sentenza.
***
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
pagina 2 di 3 Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 CP_1
celebrato in Teglio (SO) il 31.07.1999, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del
[...] predetto Comune dell'anno 1999 al n. 4 parte II serie A;
2) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) dà atto che le parti hanno prestato piena acquiescenza all'odierna sentenza;
4) compensa tra le parti le spese di procedura;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Sondrio, camera di consiglio del 11.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Francesca Riccardi Barbara Licitra
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