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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 07/10/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1353/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , nata il [...] a [...] ed Controparte_1 C.F._1 ivi residente nella Via Ponte Vecchio 125, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Belei in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 terzo comma cpc, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia Viale
Centova n. 6;
ATTRICE OPPONENTE contro
, (già ), P.IVA , in persona del legale Controparte_2 CP_2 P.IVA_1 rappresentante, con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, e per essa, giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio di Mestre, rep. 42351 racc. 15678 registrato a Venezia Persona_1 il 11 dicembre 2020 al n. 26080 serie 1T - (già , con Controparte_3 CP_4 sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, C.F. in persona del legale P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura del 4 novembre 2022 per atto a rogito del Notaio
di Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8 novembre Persona_1
2022 al nr. 28565 di serie IT, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con domicilio eletto in Perugia, Piazza Italia 9, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Cutini;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2170/2021, emesso dal Tribunale di Perugia in data 20 dicembre 2021, per il pagamento della somma di € 67.503,57, oltre interessi e spese.
La parte opponente concludeva perché in via preliminare venisse dichiarata la carenza di legittimazione attiva di e per essa quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3 in relazione al credito per cui è causa con conseguente annullamento e/o revoca del decreto
[...] ingiuntivo opposto.
Nel merito chiedeva che venisse dichiarata nulla e/o inesistente “la garanzia prestata dalla sig.ra in relazione al finanziamento di cui è causa ovvero dichiarare la NC decaduta CP_1 dalla garanzia per tutte le argomentazioni esposte in narrativa. Per l'effetto dichiarare inesistente, illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente a . e per essa quale mandataria Controparte_2
”. Controparte_3
L'opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva che con il decreto ingiuntivo sopra indicato le era stato ingiunto unitamente a di pagare in solido la somma portata dal decreto Controparte_5 ingiuntivo opposto.
Riferiva che la parte opposta aveva sostenuto che il 10 febbraio 2016, aveva Controparte_5 stipulato con ES NC SP il contratto di credito al consumo n. 20136603226913, per l'importo di € 58.600,00. In virtù di detto contratto l'opponente sarebbe coobbligata in forza delle obbligazioni assunte.
In relazione alle vicende che avrebbero condotto ad essere titolare del credito, l'opponente CP_2 evidenzia che ES NC PA avrebbe ceduto pro soluto il proprio credito a NC IFIS PA, con atto del 23 giugno 2017, la quale sarebbe divenuta titolare del credito quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di NC IFIS PA per atto notarile del 29 giugno 2018 n.80866 Rep./n.15510 Racc. Rileva che poi ha CP_2 mutato la propria denominazione in Controparte_2
Deduce che la banca non avendo , debitore ceduto, adempiuto alle proprie Controparte_5 obbligazioni ha escusso la garanzia rilasciata da Controparte_1
L'opponente ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva della banca che, a suo dire, non ha fornito la prova della titolarità del credito e delle cessioni avendo depositato il contratto di cessione in blocco di crediti intercorso tra ES PA in qualità di cedente e dal quale non CP_2
è possibile evincere che la posizione in questione sia stata effettivamente oggetto di cessione.
Ritiene che non sia stata provata neppure la legittimazione attiva di non Controparte_3 essendo documentato né il cambio di denominazione sociale di in , né il CP_2 CP_2 potere di ad agire nel presente giudizio quale mandataria. Controparte_3
L'opponente nel merito ritiene che la garanzia prestata sia nulla in quanto dal modulo depositato in atti è possibile evincere che non ha assunto la posizione di coobbligato in Controparte_1 relazione al contratto di finanziamento sottoscritto da , contenendo solo il Controparte_5 riferimento ad una garanzia fideiussoria prestata dalla opponente. Evidenzia inoltre che quale consumatrice non è stata posta in condizione di valutare né di comprendere gli obblighi che assumeva con la sottoscrizione del modulo, tanto più che non vi è stata alcuna trattativa né tanto meno la formazione di alcun consenso specifico in relazione alla fideiussione, che, a sua volta, non è stata oggetto di separata contrattazione, né di acquisizione individuale della volontà della opponente di prestarla. Rileva poi che solo all'art 15 del contatto viene fatto riferimento alla garanzia fideiussoria, ma rispetto a tale clausola non ha prestato alcun consenso.
Ritiene che non abbia alcun rilievo il richiamo agli artt. 1341 e 1342 cc in quanto manca la stipula della garanzia, con la conseguenza che il richiamo della stessa nel frontespizio del modulo non può assumere il carattere di doppia sottoscrizione in assenza della sottoscrizione principale. Ritiene che debba trovare invece applicazione l'art. 34 del Codice del consumo con conseguente necessità di provare che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale con la consumatrice.
Evidenzia infine sul punto di non essere stata posta in condizione di comprendere che con la firma del contratto avrebbe assunto la garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale in quanto diversamente mai avrebbe apposto la propria firma.
Rileva poi di essersi divorziata da con rinuncia reciproca ad ogni mantenimento Controparte_5 dichiarando altresì di avere diviso tutti i beni anche immobili e che, se fosse stata consapevole della esistenza di detta clausola, mai avrebbe acconsentito a dette condizioni di divorzio. Insisteva quindi nella eccezione di nullità della garanzia con conseguente nullità della obbligazione accessoria aggiungendo che il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1937 cc deve essere espressa e quindi deve essere manifestata in modo inequivocabile. Nel caso di specie mancherebbe sia la forma scritta che il consenso inequivocabile, non essendo stata stipulata la fideiussione con documento separato come richiede l'art. 125 bis TUB.
L'opponente, infine, in via subordinata ha eccepito la decadenza della NC dall'azione esperita nei suoi confronti essendo irrimediabilmente spirato il termine previsto dall'art. 1957 primo comma cc. avendo la banca agito nei confronti del debitore principale soltanto a dicembre del 2021 e cioè a distanza di ben quattro anni dall'insoluto.
Ha insistito quindi nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_2 concluso, in via pregiudiziale, perché accertata e dichiarata la tardività dell'opposizione ne venisse dichiarata l'inammissibilità con il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta in via preliminare ha chiesto che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
L'opposta, infine, in via subordinata ha chiesto che l'opponente in caso di revoca del decreto ingiuntivo venisse condannata “al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'importo di € 67.503,57, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Rileva in via pregiudiziale che benché la notifica del decreto ingiuntivo si sia perfezionata per compiuta giacenza in data 24 gennaio 2022, anche se la opponente ha ritirato l'atto il 31 gennaio
2022, la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta in data 14 marzo 2022, quindi oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 cpc, spirato il 5 marzo 2022. Ritiene che debba essere dichiarata l'inammissibilità della opposizione, con declaratoria di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Ha poi insistito affinché venisse concesso termine per l'instaurazione della mediazione.
Riene poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta in quanto con il ricorso per decreto ingiuntivo, sono stati prodottiil contratto di cessione pro-soluto del 20/06/2017 intervenuto tra ES NC PA e e la comunicazione della cedente ES CP_2
NC PA che certifica l'intervenuta cessione del credito individuando il debitore ceduto, il credito ceduto, il rapporto dal quale deriva il credito ceduto e la cessionaria. Ritiene pertanto che sia inconsistente l'eccezione della parte opponente.
L'opposta in merito alla contestazione elativa alla mancata documentazione del cambio di denominazione da ad ha rilevato di avere depositato la CP_2 Controparte_2 visura storica di dalla quale risulta debitamente l'iscrizione del cambio Controparte_2 di denominazione, oltre ad avere versato la procura notarile con la quale Controparte_2 ha nominato quale sua mandataria. Controparte_3
Nel merito ritiene pretestuosa l'eccezione di nullità prestata dalla opponente in quanto Controparte_1 ha sottoscritto il rapporto negoziale quale garante di “per l'adempimento
[...] Controparte_5 di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto. Il Coniuge/Convivente si costituisce, dunque, garante fino all'estinzione del debito, del pagamento della somma indicata nelle
“Condizioni Economiche” alla voce “Importo totale dovuto dal Cliente”.
L'opposta ritiene che sostenere la mancanza della doppia firma relativamente alle condizioni contrattuali risulta smentito per tabulas. Così come risulta smentito che al momento della sottoscrizione del contratto l'opponente non fosse consapevole di ciò che sottoscriveva avendo in detta sede anche depositato le buste paga. Ritiene che la documentazione versata in atti sia da sola sufficiente per ottenere la tutela creditoria richiesta.
Ritiene infine che sia infondata anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 primo comma cc in quanto l'opponente è perfettamente consapevole delle obbligazioni assunte in occasione della sottoscrizione del contratto;
la garanzia prestata è ascrivibile nell'alveo della fideiussione specifica;
l'opponente ha espressamente derogato alladisciplina di cui all'art. 1957 cc che, pertanto non potrà essere invocata, senza trascurare che, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cc.
Ha quindi insistito nelle proprie conclusioni.
La prima udienza veniva differita ex art. 168 bis comma cinque cpc al 28 febbraio 2023. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 16 maggio 2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva disposto l'esperimento del tentativo di mediazione. La causa veniva quindi rinviata al 14 novembre 2023 per la verifica della mediazione. Udienza nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 19 novembre 2024. A detta udienza la causa veniva rinviata al 9 luglio
2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 21 febbraio 2025 la causa veniva assegnata all'odierno giudicante che all'udienza del 9 luglio 2025 (udienza cartolare) tratteneva la causa in decisione con assegnazione di giorni trenta per il deposito di memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie in replica conclusionali.
Motivi della decisione
L'eccezione pregiudiziale di tardività della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla parte opposta deve essere accolta.
Invero, è noto che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato al creditore ricorrente nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 641 cc. Termine che decorre dalla notifica del decreto ingiuntivo che di regola è di quaranta giorni.
Dalla documentazione in atti risulta che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata per compiuta giacenza in data 24 gennaio 2022 e l'opponente ha provveduto al ritiro del plico solo in data 31 gennaio 2022. Pertanto, poiché il dies a quo in cui si è perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo è il 24 gennaio 2022 deve ritenersi tardiva la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo eseguita dalla parte opponente a mezzo pec in data 14 marzo 2022, ciò in quanto avvenuta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 cpc che è spirato il 5 marzo 2022.
D'altra parte, non ha eccepito alcuna nullità della notifica né ha dedotto di Controparte_1 non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per fatto alla stessa non imputabile.
Le conseguenze della mancata o tardiva opposizione sono quelle della inammissibilità dell'opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Tenuto conto della tardività della opposizione a decreto ingiuntivo non è possibile l'esame delle questioni di merito rappresentate. Sul punto la giurisprudenza sostiene concordemente che "l'inammissibilità dell'opposizione determina l'impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata anche come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale" (tra le altre Tribunale Milano n. 8280/2009)).
L'opposizione va quindi dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo n. 2170/2021, emesso dal
Tribunale di Perugia in data 20 dicembre 2021 per il pagamento della somma di € 67.503,57, oltre interessi e spese, deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di tenuto conto dell'attività Controparte_1 effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1353/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- in accoglimento della eccezione pregiudiziale;
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta perché tardiva con definitivo passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 647 cpc, del decreto ingiuntivo n. 2170/2021, emesso dal Tribunale di Perugia in data 20 dicembre 2021;
- condanna al pagamento in favore di , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 4 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Il Tribunale di Perugia nella persona del Got Dott. L. Cecilia Baldesi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1353/2022 R.G., promossa da:
, C.F. , nata il [...] a [...] ed Controparte_1 C.F._1 ivi residente nella Via Ponte Vecchio 125, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Belei in virtù di procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 terzo comma cpc, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia Viale
Centova n. 6;
ATTRICE OPPONENTE contro
, (già ), P.IVA , in persona del legale Controparte_2 CP_2 P.IVA_1 rappresentante, con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 63, e per essa, giusta procura in data 9 dicembre 2020 per atto Notaio di Mestre, rep. 42351 racc. 15678 registrato a Venezia Persona_1 il 11 dicembre 2020 al n. 26080 serie 1T - (già , con Controparte_3 CP_4 sede legale in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, C.F. in persona del legale P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura del 4 novembre 2022 per atto a rogito del Notaio
di Mestre, rep. N. 44582 e racc. n. 16957, registrato a Venezia il giorno 8 novembre Persona_1
2022 al nr. 28565 di serie IT, dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino, con domicilio eletto in Perugia, Piazza Italia 9, presso e nello studio dell'Avv. Paolo Cutini;
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 2170/2021, emesso dal Tribunale di Perugia in data 20 dicembre 2021, per il pagamento della somma di € 67.503,57, oltre interessi e spese.
La parte opponente concludeva perché in via preliminare venisse dichiarata la carenza di legittimazione attiva di e per essa quale mandataria di Controparte_2 Controparte_3 in relazione al credito per cui è causa con conseguente annullamento e/o revoca del decreto
[...] ingiuntivo opposto.
Nel merito chiedeva che venisse dichiarata nulla e/o inesistente “la garanzia prestata dalla sig.ra in relazione al finanziamento di cui è causa ovvero dichiarare la NC decaduta CP_1 dalla garanzia per tutte le argomentazioni esposte in narrativa. Per l'effetto dichiarare inesistente, illegittimo, nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto, e comunque dichiarare che nulla è dovuto dalla opponente a . e per essa quale mandataria Controparte_2
”. Controparte_3
L'opponente a sostegno delle proprie ragioni deduceva che con il decreto ingiuntivo sopra indicato le era stato ingiunto unitamente a di pagare in solido la somma portata dal decreto Controparte_5 ingiuntivo opposto.
Riferiva che la parte opposta aveva sostenuto che il 10 febbraio 2016, aveva Controparte_5 stipulato con ES NC SP il contratto di credito al consumo n. 20136603226913, per l'importo di € 58.600,00. In virtù di detto contratto l'opponente sarebbe coobbligata in forza delle obbligazioni assunte.
In relazione alle vicende che avrebbero condotto ad essere titolare del credito, l'opponente CP_2 evidenzia che ES NC PA avrebbe ceduto pro soluto il proprio credito a NC IFIS PA, con atto del 23 giugno 2017, la quale sarebbe divenuta titolare del credito quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di NC IFIS PA per atto notarile del 29 giugno 2018 n.80866 Rep./n.15510 Racc. Rileva che poi ha CP_2 mutato la propria denominazione in Controparte_2
Deduce che la banca non avendo , debitore ceduto, adempiuto alle proprie Controparte_5 obbligazioni ha escusso la garanzia rilasciata da Controparte_1
L'opponente ha poi eccepito la carenza di legittimazione attiva della banca che, a suo dire, non ha fornito la prova della titolarità del credito e delle cessioni avendo depositato il contratto di cessione in blocco di crediti intercorso tra ES PA in qualità di cedente e dal quale non CP_2
è possibile evincere che la posizione in questione sia stata effettivamente oggetto di cessione.
Ritiene che non sia stata provata neppure la legittimazione attiva di non Controparte_3 essendo documentato né il cambio di denominazione sociale di in , né il CP_2 CP_2 potere di ad agire nel presente giudizio quale mandataria. Controparte_3
L'opponente nel merito ritiene che la garanzia prestata sia nulla in quanto dal modulo depositato in atti è possibile evincere che non ha assunto la posizione di coobbligato in Controparte_1 relazione al contratto di finanziamento sottoscritto da , contenendo solo il Controparte_5 riferimento ad una garanzia fideiussoria prestata dalla opponente. Evidenzia inoltre che quale consumatrice non è stata posta in condizione di valutare né di comprendere gli obblighi che assumeva con la sottoscrizione del modulo, tanto più che non vi è stata alcuna trattativa né tanto meno la formazione di alcun consenso specifico in relazione alla fideiussione, che, a sua volta, non è stata oggetto di separata contrattazione, né di acquisizione individuale della volontà della opponente di prestarla. Rileva poi che solo all'art 15 del contatto viene fatto riferimento alla garanzia fideiussoria, ma rispetto a tale clausola non ha prestato alcun consenso.
Ritiene che non abbia alcun rilievo il richiamo agli artt. 1341 e 1342 cc in quanto manca la stipula della garanzia, con la conseguenza che il richiamo della stessa nel frontespizio del modulo non può assumere il carattere di doppia sottoscrizione in assenza della sottoscrizione principale. Ritiene che debba trovare invece applicazione l'art. 34 del Codice del consumo con conseguente necessità di provare che la clausola sia stata oggetto di trattativa individuale con la consumatrice.
Evidenzia infine sul punto di non essere stata posta in condizione di comprendere che con la firma del contratto avrebbe assunto la garanzia dell'adempimento dell'obbligazione principale in quanto diversamente mai avrebbe apposto la propria firma.
Rileva poi di essersi divorziata da con rinuncia reciproca ad ogni mantenimento Controparte_5 dichiarando altresì di avere diviso tutti i beni anche immobili e che, se fosse stata consapevole della esistenza di detta clausola, mai avrebbe acconsentito a dette condizioni di divorzio. Insisteva quindi nella eccezione di nullità della garanzia con conseguente nullità della obbligazione accessoria aggiungendo che il richiamo alla disciplina di cui all'art. 1937 cc deve essere espressa e quindi deve essere manifestata in modo inequivocabile. Nel caso di specie mancherebbe sia la forma scritta che il consenso inequivocabile, non essendo stata stipulata la fideiussione con documento separato come richiede l'art. 125 bis TUB.
L'opponente, infine, in via subordinata ha eccepito la decadenza della NC dall'azione esperita nei suoi confronti essendo irrimediabilmente spirato il termine previsto dall'art. 1957 primo comma cc. avendo la banca agito nei confronti del debitore principale soltanto a dicembre del 2021 e cioè a distanza di ben quattro anni dall'insoluto.
Ha insistito quindi nelle proprie conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita in giudizio , la quale ha Controparte_2 concluso, in via pregiudiziale, perché accertata e dichiarata la tardività dell'opposizione ne venisse dichiarata l'inammissibilità con il definitivo passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta in via preliminare ha chiesto che venisse concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della opposizione perché infondata in fatto ed in diritto.
L'opposta, infine, in via subordinata ha chiesto che l'opponente in caso di revoca del decreto ingiuntivo venisse condannata “al pagamento, in favore di Controparte_2 dell'importo di € 67.503,57, oltre interessi di mora da calcolarsi al tasso legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio”.
Rileva in via pregiudiziale che benché la notifica del decreto ingiuntivo si sia perfezionata per compiuta giacenza in data 24 gennaio 2022, anche se la opponente ha ritirato l'atto il 31 gennaio
2022, la notifica dell'atto di citazione in opposizione è avvenuta in data 14 marzo 2022, quindi oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 cpc, spirato il 5 marzo 2022. Ritiene che debba essere dichiarata l'inammissibilità della opposizione, con declaratoria di passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo. Ha poi insistito affinché venisse concesso termine per l'instaurazione della mediazione.
Riene poi infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta in quanto con il ricorso per decreto ingiuntivo, sono stati prodottiil contratto di cessione pro-soluto del 20/06/2017 intervenuto tra ES NC PA e e la comunicazione della cedente ES CP_2
NC PA che certifica l'intervenuta cessione del credito individuando il debitore ceduto, il credito ceduto, il rapporto dal quale deriva il credito ceduto e la cessionaria. Ritiene pertanto che sia inconsistente l'eccezione della parte opponente.
L'opposta in merito alla contestazione elativa alla mancata documentazione del cambio di denominazione da ad ha rilevato di avere depositato la CP_2 Controparte_2 visura storica di dalla quale risulta debitamente l'iscrizione del cambio Controparte_2 di denominazione, oltre ad avere versato la procura notarile con la quale Controparte_2 ha nominato quale sua mandataria. Controparte_3
Nel merito ritiene pretestuosa l'eccezione di nullità prestata dalla opponente in quanto Controparte_1 ha sottoscritto il rapporto negoziale quale garante di “per l'adempimento
[...] Controparte_5 di tutti gli obblighi derivanti dal presente Contratto. Il Coniuge/Convivente si costituisce, dunque, garante fino all'estinzione del debito, del pagamento della somma indicata nelle
“Condizioni Economiche” alla voce “Importo totale dovuto dal Cliente”.
L'opposta ritiene che sostenere la mancanza della doppia firma relativamente alle condizioni contrattuali risulta smentito per tabulas. Così come risulta smentito che al momento della sottoscrizione del contratto l'opponente non fosse consapevole di ciò che sottoscriveva avendo in detta sede anche depositato le buste paga. Ritiene che la documentazione versata in atti sia da sola sufficiente per ottenere la tutela creditoria richiesta.
Ritiene infine che sia infondata anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 1957 primo comma cc in quanto l'opponente è perfettamente consapevole delle obbligazioni assunte in occasione della sottoscrizione del contratto;
la garanzia prestata è ascrivibile nell'alveo della fideiussione specifica;
l'opponente ha espressamente derogato alladisciplina di cui all'art. 1957 cc che, pertanto non potrà essere invocata, senza trascurare che, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non è soggetta al termine di decadenza previsto dall'art. 1957 cc.
Ha quindi insistito nelle proprie conclusioni.
La prima udienza veniva differita ex art. 168 bis comma cinque cpc al 28 febbraio 2023. A detta udienza la causa veniva trattenuta in riserva e con provvedimento del 16 maggio 2023 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e veniva disposto l'esperimento del tentativo di mediazione. La causa veniva quindi rinviata al 14 novembre 2023 per la verifica della mediazione. Udienza nella quale venivano concessi i termini di cui all'art. 183 sesto co cpc e la causa veniva rinviata all'udienza del 19 novembre 2024. A detta udienza la causa veniva rinviata al 9 luglio
2025 per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex art. 281 sexies cpc.
Con provvedimento del 21 febbraio 2025 la causa veniva assegnata all'odierno giudicante che all'udienza del 9 luglio 2025 (udienza cartolare) tratteneva la causa in decisione con assegnazione di giorni trenta per il deposito di memorie conclusionali e di ulteriori giorni venti per il deposito di memorie in replica conclusionali.
Motivi della decisione
L'eccezione pregiudiziale di tardività della notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo formulata dalla parte opposta deve essere accolta.
Invero, è noto che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato al creditore ricorrente nel termine indicato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 641 cc. Termine che decorre dalla notifica del decreto ingiuntivo che di regola è di quaranta giorni.
Dalla documentazione in atti risulta che la notifica del decreto ingiuntivo si è perfezionata per compiuta giacenza in data 24 gennaio 2022 e l'opponente ha provveduto al ritiro del plico solo in data 31 gennaio 2022. Pertanto, poiché il dies a quo in cui si è perfezionata la notifica del decreto ingiuntivo è il 24 gennaio 2022 deve ritenersi tardiva la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo eseguita dalla parte opponente a mezzo pec in data 14 marzo 2022, ciò in quanto avvenuta oltre il termine di quaranta giorni previsto dall'art. 641 cpc che è spirato il 5 marzo 2022.
D'altra parte, non ha eccepito alcuna nullità della notifica né ha dedotto di Controparte_1 non avere avuto conoscenza del decreto ingiuntivo per fatto alla stessa non imputabile.
Le conseguenze della mancata o tardiva opposizione sono quelle della inammissibilità dell'opposizione con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo.
Tenuto conto della tardività della opposizione a decreto ingiuntivo non è possibile l'esame delle questioni di merito rappresentate. Sul punto la giurisprudenza sostiene concordemente che "l'inammissibilità dell'opposizione determina l'impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata anche come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale" (tra le altre Tribunale Milano n. 8280/2009)).
L'opposizione va quindi dichiarata inammissibile ed il decreto ingiuntivo n. 2170/2021, emesso dal
Tribunale di Perugia in data 20 dicembre 2021 per il pagamento della somma di € 67.503,57, oltre interessi e spese, deve essere dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 cpc.
Quanto alle spese liquidate in dispositivo in misura media tra i valori minimi e massimi previsti dal
D.M. 147/2022, valore compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00, vale il principio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico di tenuto conto dell'attività Controparte_1 effettivamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1353/2022, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
- in accoglimento della eccezione pregiudiziale;
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta perché tardiva con definitivo passaggio in giudicato, ai sensi dell'art. 647 cpc, del decreto ingiuntivo n. 2170/2021, emesso dal Tribunale di Perugia in data 20 dicembre 2021;
- condanna al pagamento in favore di , in persona del Controparte_1 Controparte_2 legale rappresentante, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 8.433,00, oltre rimborso forfettario, cap ed iva come per legge.
Così deciso in Perugia il 4 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. L. Cecilia Baldesi
(firmato digitalmente)