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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa Donatella Draetta Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 262/2019 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. SCICCHITANO SERGIO,
PEC: Email_1
appellante contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. GIACONIA ALBERTO
PEC: Email_2
appellata e appellante incidentale
Conclusioni per l'appellante:
“Voglia l'On.le Corte di Appello di Palermo, nella funzione di Giudice di Appello:
1)IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare ai sensi degli artt. 299 e. 300 c.p.c.
l'interruzione del presente giudizio per avvenuta cancellazione di Controparte_1
dal registro delle imprese.
2)IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO ED IN ACCOGLIMENTO DEI DUE MOTIVI DI
GRAVAME: riformare parzialmente, per le ragioni di fatto, diritto e giurisprudenza ampiamente esposte nei primi due motivi di gravame del presente appello, l'impugnata
1 sentenza n. 3098/2018 emessa dal Tribunale civile di Palermo, Sez. I, in data 18 giugno 2018, pubblicata il 26 giugno 2018 e mai notificata, accertando il diritto dell'appellante al risarcimento del danno cagionato dall'appellata e Controparte_1
conseguentemente condannare parte appellata, ai sensi dell'art. 15 d. lgs. 196/2003, ai sensi dell'art. 2050 c.c. nonché ex art. 2059 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale) e/o del danno patrimoniale da perdita di chance subito da parte attrice, in qualsiasi veste si sia concretato, nella misura di € 250.000, 00 (duecentocinquantamila/00) o nella diversa misura che si dovesse considerare congrua e di giustizia, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto e con effettivo ristoro dei molteplici suoi aspetti, tenendo conto altresì della gravità e della serietà del danno rispettivamente prodotto all'Avv. Pt_1
qui inteso anche in relazione alla sua vita di relazione ed alle ricadute sulle attività,
[...] professionale e politica, dallo stesso svolte oltre rivalutazione e interessi sull'importo deciso, annualmente rivalutato dalla data del fatto sino alla data della sentenza, oltre interessi legali da quest'ultima data al soddisfo ovvero nella misura ritenuta equa di giustizia.
3)IN OGNI CASO: con vittoria di spese, compensi ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio”
Conclusioni per la società appellata e appellante incidentale:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza:
1) in accoglimento dell'appello incidentale, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui accerta e dichiara la responsabilità della per l'illecito Controparte_1 trattamento dei dati personali riguardanti l'Avv. , con conseguente rigetto Parte_1 delle domande proposte dall'Avv. e con accoglimento della domanda di Parte_1
risarcimento per il lite temeraria;
2) rigettare comunque l'appello proposto in via principale dall'Avv. in quanto Pt_1
infondato in fatto ed in diritto;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge del doppio grado di giudizio 24.6.2016”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3098/2018, il Tribunale di Palermo, dopo aver accertato la responsabilità di er avere, in violazione dell'art. 11 D.Lgs. Controparte_1
n. 196/2003, reso possibile la diffusione delle informazioni riguardanti la posizione debitoria
2 dell'appellante per finalità estranee a quelle del trattamento, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 15 d.lgs. n. 196 cit. e patrimoniale da perdita di chance spiegate da , ritenendo che non raggiunta la relativa prova. Parte_1
Il Tribunale ha infine compensato le spese del giudizio.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe con atto notificato il 25 gennaio 2019 eccependo in via pregiudiziale, l'interruzione del giudizio per avvenuta cancellazione di dal registro delle imprese e, nel Controparte_1 merito, l'erroneità della sentenza per aver ritenuto non raggiunta la prova del danno.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il giorno 8 maggio 2019, si è costituita la società appellata che con appello incidentale ha impugnato il capo della sentenza con cui era stata accertata la sua responsabilità per l'illecito trattamento dei dati personali dell'appellante.
4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 29 maggio 2024, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Deve innanzi tutto essere rigettata l'eccezione svolta in via pregiudiziale dall'appellante.
È ben vero che nelle more del giudizio a è succeduta Controparte_1
l , ma a tanto non segue l'interruzione del processo. Controparte_2
Come chiarito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, “In tema di riscossione dei tributi, la successione "a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali", di alle società del gruppo Equitalia, prevista Controparte_3 dall'art. 1, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, conv. dalla l. n. 225 del 2016, pur costituendo una fattispecie estintiva riconducibile al subentro "in universum ius", riguarda il trasferimento tra enti pubblici, senza soluzione di continuità, del "munus publicum" riferito all'attività della riscossione, con la conseguenza che il fenomeno non comporta la necessità
d'interruzione del processo in relazione a quanto disposto dagli artt. 299 e 300 c.p.c.” (Cass. civ. Sez. Unite n. 15911/2021).
6. Passando al merito, per ragioni di ordine logico, deve innanzi tutto essere esaminato l'appello incidentale spiegato da , che è infondato. Controparte_1
3 Il Tribunale ha invero ritenuto che in violazione dell'art. 11 D.Lgs. n. 196 cit. e del codice etico, la società avesse reso possibile la diffusione delle informazioni riguardanti la posizione debitoria dell'attore per finalità estranee a quelle del trattamento, consentendo al giornalista autore del pezzo pubblicato su “Il Corriere della Sera” il 18 gennaio 2016 di venire a conoscenza, tramite la consultazione dei “tabulati” dei nomi dei debitori e dell'entità del debito di ciascun debitore.
Avverso tale statuizione ha interposto gravame incidentale, come detto, la società CP_1 eccependo che il Tribunale, con motivazione meramente apparente, aveva affermato la responsabilità ex art. 11 cit., senza neppure dare atto degli elementi da cui aveva tratto la prova sia della condotta illecita della società sia della esistenza del nesso eziologico tra la detta condotta e il danno paventato. Mentre l'appellante non aveva provato la condotta illecita e la colpa della società, quest'ultima – ha ulteriormente argomentato – ha invece CP_1
ribadito di aver adottato tutte le misure atte a evitare qualsiasi fuga di notizie, mediante la produzione in atti dei verbali del C.d.A. nei quali si dava mandato di verificare la sicurezza dei dati personali trattati, nonché mediante deposito di copia della relazione dell'indagine interna effettuata proprio nel mese di gennaio 2016, ove era emerso che la società aveva adottato tutte le cautele per evitare il diffondersi dei suddetti dati. Ha eccepito, in sintesi, la società che non vi era prova in atti che i “tabulati” esposti nell'articolo pubblicato il 18 gennaio 2016 su “Il Corriere della Sera” fossero stati acquisiti dal giornalista con la collaborazione - volontaria o meno - della società stessa, non potendo invero invocarsi la comparsa di costituzione e risposta depositata in altro giudizio dalla Controparte_4 società editrice del quotidiano, che aveva dichiarato che il giornalista aveva visionato i tabulati di Riscossione.
7. Il motivo è infondato.
Giova sul punto premettere che ai sensi dell'art. 15, d.lgs. n. 196/2003, oggi abrogato ma ratione temporis applicabile, la responsabilità per illecito trattamento dei dati personali si atteggia come responsabilità ex art. 2050 c.c. Come nella responsabilità da cose pericolose, spetta dunque al danneggiato provare il danno ed il nesso di causa, mentre l'autore dell'illecito dovrà fornire la prova liberatoria (Cass. sent. 02/01/2024, n. 6).
Tale prova può essere raggiunta sia dimostrando il caso fortuito, la forza maggiore, il fatto del terzo o della vittima (Cass. civ., Sez. VI, 26.1.2022, n. 2259) sia attraverso la dimostrazione
4 di aver predisposto tutte le misure idonee a prevenire il danno secondo quanto prescritto dalla legge e dalle circostanze concrete in relazione al progresso tecnico-scientifico. L'esonero della responsabilità si ha solo quando, dalla prova addotta, possono ricavarsi - sempre secondo un giudizio ex ante, avuto riguardo alle risorse offerte dalla tecnologia e tenuto conto delle condizioni concrete - elementi presuntivi circa l'identificazione di una causa non imputabile che abbia reso oggettivamente impossibile l'adempimento dell'ampio dovere di diligenza (ex multis Cass. civ., 13.5.2003, n. 7298).
Orbene, nel caso di specie, mentre il danneggiato, per come si dirà, ha provato sia il danno non patrimoniale che il nesso causale, la società ha dedotto ma non ha provato di aver adottato tutte le misure di prevenzione opportune nell'organizzazione dell'attività e che quindi il danno non si sarebbe comunque potuto evitare mediante l'adozione delle misure di prevenzione che le leggi dell'arte - tenuto conto del progresso tecnico e scientifico del tempo - o le regole di prudenza e diligenza suggerite dalle normali cognizioni tecniche e di comune esperienza comune diligenza imponevano (Cass. civ., 21.2.2020, n. 4590; Cass. civ., 30.10.2002, n.
15288).
La società si è infatti limitata a depositare in atti il verbale della riunione del CdA del 13 gennaio 2016 e l'esito dell'indagine interna eseguita dalla società stessa, che avrebbe
“dimostrato di aver adottato tutte le cautele per evitare il diffondersi dei suddetti dati”.
E tuttavia nel verbale del CdA del 13 gennaio 2016, si legge che il Presidente p.t. “con riferimento alle posizioni dei Deputati regionali comunica che, ad oggi, solamente 4/5 di loro risulta non in regola con i pagamenti mentre la maggioranza ha avviato le iniziative necessarie per la propria regolarizzazione. Preside il Presidente che tale occasione è stata utile per consentire il raggiungimento di detto risultato ma al contempo ha rilevato una gestione soggettiva e discutibili dei fascicoli procedurali da parte dei direttori di sede che dovrà essere meglio verificata da una apposita commissione interna …. Sempre nel rispetto della normativa sulla trasparenza, la società non può continuare a subire fughe di notizie riguardanti nominativi di soggetti, occorre invece mantenere una linea di prudenza. Per tale motivo è stato chiesto al Direttore Generale di verificare la possibilità di dotare i sistemi informativi della Società di una modalità di accesso allertata e codificata tale da indentificare
i soggetti operanti e tale da garantire i legittimi profili di riservatezza”.
5 Dalle dichiarazioni del Presidente p.t. nella riunione del C.d.A. del 13 gennaio 2016 emerge chiaramente che la società, a quella data, non era ancora dotata di sistemi di tutela della privacy, tanto che non era possibile nemmeno individuare chi avesse avuto accesso a determinate informazioni. Nel rapporto n. 409 trasmesso il 5 febbraio 2016 dal funzionario incaricato al Presidente e al Direttore Generale, avente ad oggetto “indagine interna volta alla individuazione dei soggetti che hanno avuto accesso ai tabulati riguardanti le iscrizioni a ruolo in capo ai deputati regionali”, versato in atti solo per estratto e non integralmente, è detto del tutto genericamente che “la sicurezza dei sistemi informativi di questa società è affidata a livelli di autorizzazione, alla consultazione dei dati in esso contenuti e alla possibilità di verificare gli accessi effettuati dal dipendente ad alcuni applicativi.”.
Nel medesimo rapporto si legge ancora che una eventuale implementazione dei livelli di sicurezza “oltre a provocare un aumento di costi gestionali, necessiterebbe di un'ampia rivisitazione degli hardware e dei software …. con ulteriori spese non quantificabili prima di una adeguata progettazione. I livelli attualmente raggiunti sembrerebbero già sufficienti a garantire che non si verifichi un uso improprio dei nostri archivi informativi”.
A fronte del fatto che, nell'articolo pubblicato il 16 gennaio 2016 sul quotidiano “Il Corriere della Sera” il giornalista dà atto di aver tratto i dati relativi alla esposizione debitoria dell'appellante nei confronti del fisco proprio dai tabulati di , la società non ha CP_1 fornito nessuna prova in merito alle misure di sicurezza approntate, né -a monte - in merito alla loro adeguatezza.
8. L'appello principale proposto da è fondato nei limiti di cui alle Parte_1 motivazioni che seguono.
Deve in particolare trovare accoglimento il primo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per avere ritenuto non fornita la prova del danno non patrimoniale ex art. 15 d.lgs. n. 196/2003.
Ha infatti lamentato l'appellante che il Tribunale, avendo riconosciuto e dichiarato la responsabilità di per l'illecito trattamento dei suoi dati Controparte_1 personali, avrebbe dovuto condannare la stessa al risarcimento del danno non patrimoniale, avendo egli dimostrato il danno patito in conseguenza della diffusione, attraverso il quotidiano “Il Corriere della Sera” del 16 gennaio 2016, dei dati relativi alla propria posizione debitoria nei confronti del fisco.
6 Giova allora ricordare che, come chiarito dalla S.C. (Cass. sent. n. 6/2024) al pari di quanto accade nella responsabilità da esercizio di attività pericolose, “il danneggiato deve dimostrare di aver subito un danno dal trattamento dei suoi dati, essendo escluso che si possa trattare di un danno “in re ipsa” ossia consistente nella mera lesione dell'interesse protetto: la stessa norma lo configura come un danno che non è coincidente con la lesione dell'interesse protetto ma che da quella lesione deve derivare ("chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento dei dati personali"). Se ne ricava dunque che il danneggiato non può limitarsi a provare che il diritto ai dati personali è stato leso, ma deve provare che da quella lesione è derivato un danno”.
Il danno non patrimoniale da lesione della privacy consiste anzitutto nella illecita – perché effettuata in assenza del consenso del titolare - diffusione pubblica di dati personali, sui quali l'individuo vanta un diritto alla riservatezza.
Ciò non significa che il danno in parola sia in re ipsa, dovendosi pur sempre individuare non già nella mera violazione delle prescrizioni poste dall'art. 11 del codice della privacy, ma solo in quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva (Cass. Civ. ord. n.
16402/2021). Ed invero il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali è tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU e il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196 del 2003, non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione”
e della “serietà”, quale perdita di natura personale effettivamente patita dall'interessato, in quanto anche per tale diritto fondamentale opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato (v. Cass. Civ. ord. n. 29323/2022).
9. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie, l'appellante ha assolto all'onere su di sé gravante versando in atti copia dell'articolo di giornale del 16 gennaio 2016, su “Il
Corriere della Sera”, ove è stata riportata la notizia relativa alla propria posizione debitoria nei confronti del fisco, comprensiva delle proprie generalità e dell'importo dovuto, dati personali, questi, che erano nell'esclusiva disponibilità di n Controparte_1 quanto soggetto titolare del trattamento.
Nel caso di specie, quindi alla violazione delle prescrizioni in materia di privacy, avvenuta nel momento in cui i dati sono usciti dalla sfera di dominio della società titolare del loro
7 trattamento, è seguita la lesione del diritto alla riservatezza, grave e seria, nel momento in cui tali dati sono stati pubblicati su un giornale di notevole diffusione e a tiratura nazionale.
10. Per la liquidazione del danno non patrimoniale ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 196/2003, si ritiene in questa sede di applicare in via analogica le tabelle milanesi per l'anno 2024 relative alla liquidazione del danno non patrimoniale da diffamazione a mezzo stampa, dovendosi tuttavia precisare che la posizione debitoria di nei confronti del fisco, Parte_1 con specifico riferimento all'importo riportato negli articoli che l'appellante ha prodotto, è un fatto vero e non contestato.
Alla luce di tale aspetto, nonché del limitato spazio dedicato alla notizia (nella parte riferita all'appellante), si ritiene di liquidare il danno secondo quanto indicato dalle tabelle per le diffamazioni di tenue gravità, determinandolo in € 4.500,00.
Tale somma deve essere devalutata alla data del fatto illecito (gennaio 2016) e sull'importo così calcolato (€ 3.734,44) e via via rivalutato, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale. L'appellata deve quindi essere condannata al pagamento dell'importo di € 4.937,36, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
11. È invece infondato il secondo motivo dell'appello principale, con il quale l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per non avere condannato
[...]
al risarcimento del danno da perdita di chance. Ha infatti dedotto l'appellante CP_1 di avere perso, a causa della diffusione dei dati relativi alla propria posizione debitoria nei confronti del fisco, l'occasione di essere nominato Sottosegretario di Stato, occasione che, per come provato mediante le dichiarazioni del teste era già stata oggetto di accordi ed Tes_1 era poi stata ritenuta inopportuna a seguito della diffusione dei dati per cui è causa.
Giova sul punto premettere che la lesione o la perdita della chance, ossia la compromissione o la perdita della possibilità di conseguire il risultato utile - postulando il concetto di chance l'incertezza del risultato sperato e non già il mancato risultato stesso (v. Cass. Civ. ord. n.
12906/2020) -, determina un danno risarcibile concreto ed attuale (v. Cass. Civ. ord. n.
16421/2021) che esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o elevata probabilità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (v. Cass. Civ. ord. n. 5158/2024) e causalmente riconducibile, secondo il criterio del più probabile che non (v. Cass. Civ. ord. n. 12906/2020), all'evento che si deduce essere dannoso.
8 12. Tanto premesso in linea generale, nel caso di specie non può ritenersi che Pt_1
abbia subito un danno da perdita di chance. E invero, è emerso dalle dichiarazioni
[...] rese dal teste all'udienza del 26 settembre 2017 che l'Italia dei Valori, partito cui Tes_1
apparteneva l'appellante, non è entrato a far parte della compagine governativa a seguito del rimpasto effettuato il 28 gennaio 2016. Ciò significa che la mancata nomina di Pt_1
a Sottosegretario di Stato non può considerarsi una conseguenza della diffusione
[...] dei suoi dati personali - il che si sarebbe potuto ipotizzare se fosse stato nominato
Sottosegretario di Stato un altro esponente del medesimo partito -, bensì il frutto della scelta politica di non includere l'Italia dei Valori nella nuova squadra di governo.
13. Le spese di lite del grado, visto l'art. 92 c.p.c. e tenuto conto del limitato accoglimento delle domande dell'odierno appellante, originario attore, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, in parziale riforma della sentenza n. n. 3098/2018, emessa dal
Tribunale di Palermo il 26 giugno 2018, condanna al Controparte_1 pagamento di € 4.937,36, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo, in favore dell'appellante, per i titoli di cui in parte motiva.
Compensa le spese di lite del grado.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello del 13 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Donatella Draetta Giovanni D'Antoni
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