Sentenza 7 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 07/03/2023, n. 3782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3782 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/03/2023
N. 03782/2023 REG.PROV.COLL.
N. 04220/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4220 del 2012, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Ripoli, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli, 124;
contro
Comune di Anzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato-OMISSIS-, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, -OMISSIS-;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprint. Beni Ambientali e Architettonici del Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Lazio, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- emesso dal Comune di Anzio avente ad oggetto il rigetto della domanda di condono edilizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Anzio e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprint. Beni Ambientali e Architettonici del Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 3 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La signora-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale il Comune di Anzio ha rigettato la domanda di condono edilizio presentata in data 3 agosto 2004, ai sensi della disciplina recata dal d.l. n. 269/2003, volta a condonare un “ampliamento di una veranda per mq. 25”.
In particolare, l’amministrazione comunale ha evidenziato come l’abuso edilizio realizzato si risolve “in un vero e proprio aumento della volumetria in zona vincolata” in quanto l’immobile rientra in un’area soggetta a vincolo paesaggistico (PTPR) ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003.
La signora-OMISSIS- ha impugnato il provvedimento prot. -OMISSIS-/2011 affidando il ricorso a due motivi. Con il primo motivo denuncia la violazione delle garanzie partecipative in quanto non le sarebbe stato trasmesso il preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990; con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione atteso il generico riferimento ad un vincolo paesaggistico non meglio specificato, anche in considerazione della realizzazione dell’abuso in epoca anteriore al 1967.
La difesa dell’amministrazione comunale ha replicato puntualmente alle censure mosse.
Con istanza del -OMISSIS-, depositata in giudizio in pari data, il Comune ha rappresentato la sussistenza di una causa di interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79 c.p.a. in considerazione della sottoposizione del relativo difensore-OMISSIS- alle misure cautelari degli arresti domiciliari applicate con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma del -OMISSIS-, n. -OMISSIS- rgnr - n. -OMISSIS- rg GIP, recante il divieto di “comunicare, con ogni mezzo e anche tramite terzi, con persone diverse da quelle” con le quali coabita, salva l’autorizzazione espressa all’utilizzo della pec da parte del personale dello studio del professionista.
All’udienza del 3 marzo 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l’interruzione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 301 c.p.c..
L’art. 301 c.p.c. stabilisce che il processo è “interrotto” in caso di “morte, radiazione o sospensione” dall’Albo professionale (sospensione coattiva o volontaria) dell’unico “procuratore” della parte (cfr. Corte di cassazione Sezioni Unite, 18 febbraio 2017, n. 3702).
I presupposti che autorizzano l’interruzione del giudizio vanno interpretati in senso costituzionalmente orientato a tutela del diritto di difesa della parte colpita dall’evento che ha riguardato il proprio difensore, ma pur sempre nel bilanciamento di altri preminenti valori e interessi costituzionali come la ragionevole durata del processo e l’effettività della tutela giurisdizionale di entrambe le parti in causa (artt. 1 e 2 c.p.a.), tenendo presente che nel processo amministrativo non vengono in rilievo interessi esclusivamente privati, ma trovano composizione anche gli interessi pubblici coinvolti dall’esercizio del potere.
Nel caso di specie, il difensore della parte, attinto dalla misura restrittiva, non è stato sospeso in via provvisoria dall’Albo professionale ad opera del competente Consiglio Distrettuale di Disciplina (art. 60 della legge n. 274/2012 e art. 32 del Regolamento del CNF n. 2/2014). Inoltre, il provvedimento restrittivo del GIP è del -OMISSIS- e la parte ha avuto conoscenza della misura quanto meno in data -OMISSIS- (data dell’istanza di interruzione) e quindi in tempo utile per affiancare un nuovo difensore a quello costituito (o sostituire quest’ultimo) ove ritenuto necessario; né del resto l’istanza di interruzione fa riferimento a particolari esigenze difensive a sostegno dell’invocata interruzione.
In presenza di simili circostanze, sono sicuramente prevalenti i principi di ragionevole durata del processo e di effettività della tutela giurisdizionale che impongono al giudice di decidere con speditezza le cause mature per la decisione, come quella in esame che è risalente al 2012, anche alla luce della recente disciplina introdotta nell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., che limita il rinvio dell’udienza.
Si può dunque procedere ad esaminare il ricorso.
Ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003 (c.d. terzo condono), “le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: … d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
Il legislatore ha chiaramene escluso la possibilità di procedere al condono degli abusi edilizi realizzati su aree vincolate al momento in cui l’abuso è stato realizzato.
L’immobile in cui è stato realizzato l’abuso rientra in un’area soggetta a vincolo paesistico (legge n. 1497 del 1939 e d.m. 21 ottobre 1954) e l’abuso, per come emerge dagli atti di causa, è stato realizzato dopo l’apposizione del vincolo (entro il 1970 o, a tutto concedere in data antecedente al 1967 come asserito in causa).
Peraltro, come allegato dalla difesa del Comune senza ricevere smentita da parte della ricorrente, l’immobile ricade in zona A (zona territoriale omogenea), centro storico, dello strumento urbanistico del Comune dove non sono ammessi aumenti di volumetria, il che precluderebbe, sotto altro profilo, il positivo riscontro dell’istanza di condono.
Le censure sollevate dalla ricorrente quindi non possono trovano accoglimento in quanto da un lato l’amministrazione ha correttamente negato il condono edilizio ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003, attesa la presenza di un vincolo paesaggistico preesistente all’abuso e dall’altro lato, avendo il provvedimento adottato natura vincolata, la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ratione temporis vigente, non potrebbe comunque condurre all’annullamento dell’atto poiché, come emerge dalla documentazione versata in giudizio, è “palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990).
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
La peculiarità della controversia e la natura delle censure sollevate giustificano la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il difensore della parte resistente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Luca Iera, Referendario, Estensore
Giovanna Vigliotti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Iera | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.