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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3313/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3469 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 7594/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 ha impugnato l'Avviso accertamento esecutivo provvedimento n.3469 del 13.02.2025, notificato in data 24.02.2025 con cui il il Comune di Messina ha chiesto il pagamento della somma di € 865,00 per imposta IMU anno 2020.
La ricorrente ha eccepito che l'atto impugnato è illegittimo in quanto emesso in violazione di quanto disposto dall'art.1 comma 743 della legge 160/20 per le ragioni meglio indicate in ricorso.
Il Comune di Messina, costituitosi, ha chiesto la cessazione della materia del contendere evidenziando che
“l'ente impositore ha ritenuto di annullare l'atto impugnato, con provvedimento di annullamento che si deposita in allegato (All.2).
Il ricorrente con comunicazione allegata in atti dell'11.12.2025 ha dichiarato di aderire a quanto richiesto dal
Comune di Messina.
Orbene nella fattispecie in esame, tenuto conto di quanto argomentato dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento (cfr. Cass. n. 5098/22).
In caso di estinzione per cessata materia del contendere il Giudice deve provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale soltanto ove le parti non raggiungano l'accordo sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il
Giudice dott.ssa Rossella Busacca
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 9, riunita in udienza il 12/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUSACCA ROSSELLA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 3313/2025 depositato il 05/05/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3469 IMU 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 7594/2025 depositato il 18/12/2025
Richieste delle parti:
come in atti. Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Ricorrente_2 ha impugnato l'Avviso accertamento esecutivo provvedimento n.3469 del 13.02.2025, notificato in data 24.02.2025 con cui il il Comune di Messina ha chiesto il pagamento della somma di € 865,00 per imposta IMU anno 2020.
La ricorrente ha eccepito che l'atto impugnato è illegittimo in quanto emesso in violazione di quanto disposto dall'art.1 comma 743 della legge 160/20 per le ragioni meglio indicate in ricorso.
Il Comune di Messina, costituitosi, ha chiesto la cessazione della materia del contendere evidenziando che
“l'ente impositore ha ritenuto di annullare l'atto impugnato, con provvedimento di annullamento che si deposita in allegato (All.2).
Il ricorrente con comunicazione allegata in atti dell'11.12.2025 ha dichiarato di aderire a quanto richiesto dal
Comune di Messina.
Orbene nella fattispecie in esame, tenuto conto di quanto argomentato dalle parti, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Nel processo tributario la cessazione della materia del contendere si differenzia dalla sopravvenuta carenza di interesse in quanto solo nel primo caso viene meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale tributaria, mentre nel secondo, pur permanendo l'atto impugnato, cessa l'interesse meramente processuale al suo annullamento (cfr. Cass. n. 5098/22).
In caso di estinzione per cessata materia del contendere il Giudice deve provvedere sulle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale soltanto ove le parti non raggiungano l'accordo sulla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, sezione IX, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Messina, 12.12.2025 Il
Giudice dott.ssa Rossella Busacca