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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/06/2025, n. 2915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2915 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 5112/2013
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1) dott. Gustavo Danise Presidente;
2) dott.ssa Grazia Roscigno Giudice;
3) dott. Giuseppe Barbato Giudice relatore;
all'esito della camera di conSIlio del 20.06.2025, ha pronunziato la seguente,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5112/2013 R.G., avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.6.2022, dall'avv. Raffaele Carpinelli, nonché, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di proposizione della querela di falso dinanzi al giudice di prime cure, dall'avv. Emilio Grimaldi, elettivamente domiciliato in alla via V. Emanuele Parte_1
n. 1;
QUERELANTE
E
rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex CP_1 art. 83, 3° comma, c.p.c, alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Gramegna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Del Chiostro n.9;
QUERELATA
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 22/1/2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del 14/1/2025; per la convenuta la nota del 21/1/2025;), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 26.6.2012, conveniva il CP_1 Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti
[...] CP_2
a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 28.3.2000, alle 14.15 circa, alla via Olmo in . CP_2
Ed invero, la SI.ra esponeva che, nelle suddette circostanze, mentre percorreva tale strada, a CP_1 causa di un'irregolarità del manto stradale, perdeva il controllo del proprio ciclomotore rovinando al suolo.
Sicché, riportando diverse lesioni quantificate nella somma di € 2.500,00, invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c., del per non aver adempiuto agli obblighi di manutenzione Controparte_2
e vigilanza gravanti sull'ente.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva preliminarmente la prescrizione del Controparte_2 suddetto credito.
Di contro, l'odierna querelata depositava dinanzi al Giudice di pace di la ricevuta della CP_2 raccomandata n. 14478729219-0, inviata in data 11.8.2009 al predetto ente, che avrebbe avuto l'effetto di interrompere i richiamati termini di prescrizione.
Tuttavia, effettuate le opportune verifiche, il Servizio Protocollo del Comune di Capaccio accertava che alcuna comunicazione proveniente dalla SI.ra risultava registrata al protocollo CP_1 informatico nella data indicata dalla stessa, né tantomeno con riguardo a tutto l'anno 2009.
Inoltre, il timbro apposto sull'avviso di ricevimento risultava pure diverso rispetto a quello utilizzato usualmente dal . Controparte_2
Ancora, l'ente querelante evidenziava che il suddetto avviso di ricevimento non recava il necessario timbro dell'Ufficio Postale di distribuzione che avrebbe dovuto essere quello dell'ufficio di , CP_2 mentre riportava il timbro dell'ufficio da cui sarebbe stato inviato il plico (“NA2 -Castelcapuano”).
Infine, esponeva che dalla consultazione del sito ufficiale di Poste Italiane si evinceva che il numero di raccomandata 14478729219-0 recava la dicitura “non è ancora registrato”.
Sicché, l'odierno querelante proponeva dinanzi al Giudice di pace di querela di falso in via CP_2 incidentale.
Ritenuto rilevante il documento ai fini della decisione, il Giudice di Pace di sospendeva il CP_2 giudizio e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Salerno. Pertanto, il con atto di citazione del 14.6.2013 riassumeva il giudizio Controparte_2 dinanzi a questo Tribunale, concludendo per l'accertamento della falsità dell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata di cui al n. 14478729219-0, con vittoria delle spese di lite
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 30.10.2013 si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'improponibilità della querela, risultando la stessa CP_1 proposta oltre i termini consentiti dalla legge.
Inoltre, deduceva l'inammissibilità e la nullità della querela per non aver parte querelante dato prova dell'asserita falsità del documento, avendo unicamente depositato fotocopia dell'avviso di ricevimento.
Ancora, eccepiva la violazione da parte del Giudice di Pace delle norme di rito, non avendo quest'ultimo proceduto all'acquisizione del documento, e non avendo motivato in merito all'ammissibilità della querela formulata da parte convenuta.
Contestando anche nel merito l'avversa pretesa, concludeva instando per il rigetto della querela di falso, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 3.8.2018 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.; di poi, con ordinanza del 14.9.2020 venivano ammesse le prove testimoniali invocate da entrambe le parti e veniva disposta l'acquisizione, tramite la cancelleria del Giudice di Pace di , del fascicolo CP_2 di parte predisposto nell'interesse di nell'ambito del procedimento n.484/2012 R.G. CP_1 promosso dalla stessa SI.ra contro il e, segnatamente, degli originali CP_1 Controparte_2 della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento della raccomandata n.14478729219-0.
Acquisito il fascicolo di parte e svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva introitata in decisione all'udienza del 18.7.2022. Di poi, rimessa la causa sul ruolo, il procedimento veniva riassegnato al sottoscritto giudicante;
la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 22.1.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 7.2.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La querela di falso è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, va rilevata l'ammissibilità della proposta querela (arg., ex plurimis, da
Cass. Civ., Sez. I, 20.1.2021, n. 988).
Sotto tale profilo, infatti, risulta documentato che la querela di falso veniva proposta in via incidentale in sede di udienza del 4.1.2012 dinanzi al Giudice di Pace di si trattava dell'udienza CP_2 fissata per la precisazione delle conclusioni, così risultando senz'altro tempestiva la proposizione della querela (Cass. Civ., Sez. II, 21.9.2021, n. 25487). Va inoltre rigettata l'eccezione di nullità della proposta querela, in ragione della mancata indicazione dei mezzi di prova, ai sensi dell'art. 221, II comma c.p.c., come formulata da parte dell'odierna querelata.
Ed infatti, deve evidenziarsi che nell'atto di querela di falso risultavano specificamente indicati i seguenti elementi di prova: 1) l'attestazione del responsabile del servizio protocollo del CP_2 volta ad accertare che il timbro apposto sul documento impugnato non era mai stato in uso all'Ufficio
Protocollo; 2) l'indicazione che nell'avviso di ricevimento non vi era il timbro dell'Ufficio postale di distribuzione;
3) l'allegazione di copia della schermata del sito ufficiale di “Poste Italiane s.p.a.” da cui risultava che il numero di raccomandata cui afferiva l'avviso di ricevimento non era stata ancora registrata;
4) la deduzione dell'assenza di registrazione presso il Protocollo del Comune querelante di comunicazioni provenienti dalla SI.ra ovvero dal suo procuratore;
5) l'allegazione Parte_2 dell'apocrifia della sottoscrizione del funzionario comunale che avrebbe ricevuto l'atto.
Era inoltre prodotta in atti la copia dell'attestato dell'Ufficio Protocollo del Comune di CP_2
n. 44567 del 13/12/2012, in uno alla fotocopia dell'avviso di ricevimento e alla visura del sito riconducibile alle “Poste Italiane s.p.a.”.
Sicché, deve ritenersi come l'obbligo di indicazione degli elementi di prova della querela di falso risultava adeguatamente assolto, avendo l'odierno querelante indicato in maniera adeguata i riscontri probatori a supporto della propria domanda (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 19.2.2019, n.
4720).
È altresì infondata la doglianza attinente alla mancata acquisizione, da parte del Giudice di Pace di del documento impugnato. CP_2
Innanzitutto, deve rilevarsi come il provvedimento con cui veniva disposta la sospensione del giudizio, con contestuale assegnazione di un termine per la riassunzione del procedimento risultava al riguardo sufficientemente motivato, avendo invero il giudice adito ritenuto “rilevante ai fini della decisione il documento impugnato”.
Ed invero, deve evidenziarsi come l'acquisizione del documento in originale, nelle forme di cui all'art. 223 c.p.c., non costituisca una condizione di ammissibilità dell'autorizzazione alla presentazione della querela di falso, incidendo la produzione del documento in esame, a tutto voler concedere, esclusivamente in punto di adempimento all'onere probatorio gravante sulla parte querelante rispetto ai motivi di falsità così dedotti.
Occorre a questo punto soffermarsi, nel merito, sulle doglianze oggetto di contestazione in questa sede.
L'odierno querelante, infatti, instava perché fosse dichiarata “la falsità materiale dell'avviso di ricevimento impugnato, riferito alla raccomandata n. 14478729219-0, accertando che il timbro a data ivi impresso è falso e che la firma (la SIla) non è stata apposta dall'addetto alla ricezione atti del ”. Controparte_2
Sempre in via preliminare, va evidenziato che, nonostante non sia stato materialmente rinvenuto agli atti del fascicolo di prime cure l'originale dell'avviso di ricevimento oggetto di impugnativa, la querela di falso così proposta risulta parimenti ammissibile.
Più in particolare, deve darsi atto del fatto che, non risultando in alcun modo contestata la difformità di tale copia rispetto all'originale, la stessa, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ne acquisiva la medesima efficacia probatoria: sicché, risultava senz'altro ammissibile la proposta querela di falso avverso il medesimo documento (Cass. Civ., Sez. I, 6.2.2002, n. 1591).
Per altro verso, non v'è dubbio circa il fatto che, nonostante il fatto che l'accertamento abbia ad oggetto una copia del documento, il cui originale non risulta acquisito per causa non imputabile ad alcuna delle parti, le parti interessate avrebbero potuto senz'altro dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione era stata effettivamente apposta dal suo apparente autore.
In tal senso, sarebbe stato altresì possibile disporre una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento, avrebbero potuto essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 4.2.2025, n. 2777).
Nel caso di specie, non solo non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che lo smarrimento dell'originale del documento sia imputabile alle parti in causa. Per altro verso, e come si avrà modo di rilevare successivamente, l'acquisizione dell'originale nemmeno risulta necessaria al fine di statuire sulle doglianze oggetto di contestazione in questa sede.
Più in particolare, a dire dell'odierno querelante, l'avviso di ricevimento in esame sarebbe falso in ragione del fatto che il timbro ivi apposto non sarebbe riferibile al Comune di e che la CP_2 sottoscrizione ivi apposta non avrebbe potuto ritenersi riconducibile all'addetto alla ricezione atti del medesimo ente locale.
Quanto al primo motivo di doglianza, alcun dubbio si pone circa l'ammissibilità della proposta querela.
Sotto tale profilo, infatti, venendo in rilievo un'asserita alterazione del documento mediante apposizione di un timbro falso, risulta senz'altro necessaria la proposizione della querela di falso, poiché solo per mezzo di questa si può accertare la difformità fra la imputabilità formale del documento e la effettiva titolarità della volontà che esso esprime, così superandosi la presunzione di veridicità per quanto attiene all'apposizione delle indicazioni risultanti dal documento (Cass. Civ.,
Sez. III, 18.6.1975, n. 2423). Nel caso di specie, il timbro in esame presentava le seguenti iscrizioni: “Comune di CP_2 pervenuto il 11.8.2009, Ufficio Protocollo, il Funzionario”.
Pur risultando tale timbro privo di sottoscrizione, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che con lo stesso veniva attestata la data di ricezione dell'atto inoltrato.
Sicché, posta l'intrinseca idoneità di tale attestazione a certificare la data di ricezione del plico, deve senz'altro riconoscersi al documento cui era apposto il timbro l'efficacia di pubblica fede, ai sensi dell'art. 2699 c.c., sia pure limitatamente alla data di ricezione del plico così inoltrato e all'individuazione dell'ente ricevente.
Ne consegue, pertanto, l'ammissibilità della proposta querela di falso in parte qua, integrando la stessa l'unica forma di tutela concretamente esperibile al fine di neutralizzare l'efficacia probatoria del predetto atto quanto all'attestazione di ricezione dello stesso, oltre che alla relativa datazione.
Cionondimeno, non è adeguatamente provata la falsificazione del predetto timbro.
Sotto tale profilo, appaiono irrilevanti le dichiarazioni rese da parte del teste Testimone_1
Questi, infatti, dipendente del Comune di dal 1973 al 31.12.2015, rilasciava CP_2 un'attestazione – prodotta in atti- rilevando come il timbro apposto sull'avviso di ricevimento oggetto di causa non fosse mai stato in uso al Comune di e che i timbri in uso al predetto ente erano CP_2 soltanto quelli indicati nella predetta relazione.
Tanto poteva riferire per aver lavorato come responsabile dell'Ufficio Protocollo del predetto ente locale “da alcuni anni prima del 2012, e precisamente da quando fu eletto Sindaco e lo sono Pt_3 stato fino a quando non sono andato in pensione”.
Inoltre, precisava di poter offrire tale riscontro tenendo conto dei timbri che gli erano stati consegnati al momento dell'assunzione delle funzioni rilevava che nell'anno 2009 si occupava dello smistamento della corrispondenza che CP_3 perveniva al Comune di e dell'apposizione della firma sugli avvisi di ricevimento CP_2 delle raccomandate che giungevano;
in caso di sua assenza, un altro dipendente del medesimo ente svolgeva le sue mansioni, che, se ben ricordava, era il SI. . Parte_4
La sottoscrizione apposta in corrispondenza dello spazio in cui era riportata la dicitura “firma dell'incaricato alla distribuzione “, non era riferibile al teste, né al SI. ; il teste precisava Parte_4 che, quando veniva acquisita una raccomandata, lui stesso provvedeva ad apporre la propria sottoscrizione sopra il timbro. I timbri nella sua disponibilità avevano il datario incorporato.
Dopo aver provveduto all'apposizione del timbro e alla sottoscrizione, provvedeva usualmente all'inserimento dell'atto nel protocollo informatico. Nel caso di specie, la raccomandata non risultava registrata in tale protocollo. Nulla poteva riferire con riguardo ai timbri in uso nel periodo antecedente alla sua assegnazione all'Ufficio Protocollo.
Ebbene, dalle dichiarazioni in esame non risulta in alcun modo provata la contraffazione del timbro in questione.
Da un lato, infatti, il teste non era in grado di meglio precisare quando aveva iniziato a lavorare presso l'Ufficio Protocollo del Comune di , limitandosi a riferire che ciò avvenne quando era stato CP_2 eletto “il Sindaco ”. Eppure, alcuno specifico riferimento temporale veniva in alcun modo dedotto Pt_3
a tale riguardo: sicché, non appare adeguatamente provato che, all'epoca del 2009, lo stesso teste fosse assegnato all'Ufficio protocollo del predetto ente territoriale.
Ancora, deve dirsi che, a ben vedere, nemmeno risulta meglio precisato in cosa sarebbe consistita la divergenza del timbro oggetto di contestazione rispetto a quelli in uso all'epoca in cui il SI. Tes_1 prestava servizio.
Il timbro apposto sull'avviso di ricevimento, infatti, presentava le seguenti fattezze: Per contro, i timbri in uso al Comune di , come attestato da parte del SI. erano i CP_2 Tes_1 seguenti (cfr. documentazione in atti):
Dal raffronto tra i timbri relativi all'alla ricezione degli atti, invero, gli stessi appaiono sostanzialmente identici.
Né risultano in altro modo allegati, prima ancora che provati, SInificativi elementi volti a riscontrare, per contro, la contraffazione del timbro in esame.
Per altro verso, alcun rilievo può accordarsi alla circostanza che il plico così inoltrato non sarebbe stato registrato nell'archivio informatico del CP_2
Ed infatti, tale circostanza non appare in alcun modo idonea, di per sé sola, a riscontrare la tesi della contraffazione del timbro in esame: a tutto voler concedere, infatti, trattasi di una registrazione riconducibile ad un sistema organizzativo interno dell'ente, che tra l'altro, è anche parte del presente giudizio (arg. da Cass. Civ., Sez. V, 10.12.2007, n. 25753). Ne consegue, pertanto, l'obiettiva irrilevanza di tale riscontro nel caso di specie.
Per altro verso, deve pure evidenziarsi che, quanto al secondo motivo di doglianza attinente all'apocrifia della sottoscrizione apposta in corrispondenza allo spazio dedicato alla “firma dell'incaricato alla distribuzione”, lo stesso risulta infondato.
Ed infatti, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale sottoscrizione risulta riferibile non già al funzionario comunale incaricato della ricezione degli atti, quanto piuttosto all'addetto postale alla distribuzione.
In tal senso, l'assenza di sottoscrizioni riferibili a funzionari dell'ente pubblico in corrispondenza del timbro di ricezione, in assenza di SInificativi elementi di prova di segno contrario, non può in alcun modo riscontrare la contraffazione del timbro ivi apposto.
Trattasi, invero, di questione attinente al perfezionamento della ricezione della raccomandata, ed all'idoneità di tale modalità di attestazione dell'acquisizione del documento ad integrare i presupposti di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. in punto di perfezionamento dell'efficacia dell'atto ricettizio.
Tale tema non può che costituire oggetto dell'accertamento del giudice competente per la trattazione della domanda risarcitoria formulata da parte della SI.ra ed esula pertanto dal presente CP_1 giudizio. Infine, nemmeno può ritenersi in altro modo riscontrata la contraffazione dell'intero avviso di ricevimento oggetto di contestazione, come pure genericamente allegato da parte dell'odierno querelante.
Anche a ritenere ammissibile tale doglianza, posto lo specifico interesse del querelante a conseguire un accertamento con efficacia erga omnes in merito alla falsità materiale del documento astrattamente formato da un terzo (arg. da Cass. Civ., Sez. I, 5.12.2022, n. 35649; Sez. III, 9.3.2020, n. 6650), deve evidenziarsi quanto segue.
Ed infatti, da un lato, sull'avviso di ricevimento risulta apposto il timbro riferibile all'Ufficio postale
“Na-2 Castelcapuano”, datato 7.8.2009; inoltre, il numero della raccomandata riferibile a tale avviso di ricevimento (14478729219-0) coincide con quello riportato nella ricevuta di spedizione della raccomandata, in cui era annotato che l'avv. Mario Gramegna aveva provveduto alla relativa spedizione. Era inoltre ivi apposto anche il medesimo timbro riferibile all'Ufficio Postale “Na-2
Castelcapuano”.
Sotto tale profilo, la teste che aveva lavorato come segretaria presso lo studio Testimone_2 legale Gramegna nel periodo in cui era stata spedita la raccomandata oggetto di contestazione, dichiarava di occuparsi, tra l'altro, proprio dell'attività di spedizione di atti e di raccomandate a mezzo posta.
Si era occupata personalmente della pratica riferibile alla SI.ra , anche se non ricordava CP_1 se avesse personalmente spedito la raccomandata in esame. Rappresentava che, di solito, lo studio legale si serviva di un ufficio delle nelle vicinanze dello studio legale, sito in Napoli, CP_4 originariamente in via del Chiostro n. 9 e poi in Piazza Carità n. 32.
, avvocato collaboratore dello studio legale Gramegna nel periodo in cui era stata Testimone_3 spedita la raccomandata, rappresentava di essersi occupato della pratica riferibile alla SI.ra , CP_1 anche se non ricordava se avesse provveduto personalmente all'invio della raccomandata;
precisava ad ogni modo che l'Ufficio Postale di Castelcapuano era spesso utilizzato dallo studio legale, in quanto distava circa quindici minuti a piedi dallo stesso.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti, quindi, risulta adeguatamente provato che l'avviso di ricevimento oggetto di contestazione non fosse stato in alcun modo contraffatto, attenendo lo stesso ad una ricevuta di una raccomandata che era stata effettivamente spedita presso l'Ufficio Postale di
Napoli-Castelcapuano.
Non può valere in senso contrario la circostanza che sul timbro attinente all'avviso di ricevimento fosse stato apposto il timbro dell'Ufficio Postale di Napoli-Castelcapuano in luogo di quello di trattasi, invero, di circostanza del tutto neutra, non essendo in alcun modo Parte_1 dato rilevare come e per quali termini, a fronte dei SInificativi elementi di prova in atti, tale elemento di prova avrebbe dovuto riscontrare la falsità materiale dell'avviso di ricevimento.
Del tutto irrilevante risulta anche la schermata del sito delle “Poste Italiane” prodotta in copia dall'odierno querelante, in cui si precisava che “la data di consegna reale della raccomandata è quella che risulta dal timbro postale, quella indicata dal sistema dovequando è solo indicativa.
Spedizione 144787292190 del 6.8.2009. Il codice 144787292190 non è ancora registrato”.
Ed invero, a fronte degli elementi di prova attinenti al fatto che tale avviso di ricevimento non fosse stato contraffatto, non possono in alcun modo rilevare in senso contrario le risultanze della predetta schermata.
Infatti, in assenza di più puntuali riscontri, la circostanza che non fosse stata registrata la predetta raccomandata non può incidere in senso negativo in merito all'effettiva spedizione della stessa;
d'altro canto, nemmeno risulta in altro modo attestato che, per contro, una raccomandata recante un tale numero identificativo, non fosse mai stata spedita.
Ne consegue, pertanto, il rigetto anche di tale doglianza.
Deve ordinarsi che a cura della cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sulla copia dell'avviso di ricevimento oggetto di impugnazione. Infine, il querelante va condannato, ex art. 226
c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria che questo collegio ritiene equo determinare in € 20,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente querelante e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Gramegna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la querela di falso formulata dal Parte_1
b) dispone la restituzione del documento oggetto di querela alla parte querelata, previa menzione della sentenza su di esso;
c) manda alla cancelleria di fare menzione della sentenza sulla copia dell'avviso di ricevimento attinente alla raccomandata recante n. 14478729219-0 e il timbro dell' “Ufficio Protocollo del
Comune di attestante la data di ricezione dell'11.8.2009; CP_2
d) condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
e) condanna il alla refusione delle spese processuali in Parte_1 favore della SI.ra , che si liquidano in € 3.809,00 oltre rimborso spese generali CP_1 al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Gramegna. Così deciso in Salerno, all'esito della camera di conSIlio del 20.06.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Gustavo Danise dott. Giuseppe Barbato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO II Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di conSIlio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1) dott. Gustavo Danise Presidente;
2) dott.ssa Grazia Roscigno Giudice;
3) dott. Giuseppe Barbato Giudice relatore;
all'esito della camera di conSIlio del 20.06.2025, ha pronunziato la seguente,
SENTENZA nella causa civile in I grado iscritta al ruolo al n. 5112/2013 R.G., avente ad oggetto: querela di falso, vertente
TRA
in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura rilasciata su foglio separato, ma congiunto ex art. 83, III comma c.p.c., alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.6.2022, dall'avv. Raffaele Carpinelli, nonché, giusta procura rilasciata a margine dell'atto di proposizione della querela di falso dinanzi al giudice di prime cure, dall'avv. Emilio Grimaldi, elettivamente domiciliato in alla via V. Emanuele Parte_1
n. 1;
QUERELANTE
E
rappresentata e difesa, giusta mandato rilasciato su foglio separato, ma congiunto ex CP_1 art. 83, 3° comma, c.p.c, alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Mario Gramegna, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla via Del Chiostro n.9;
QUERELATA
NONCHE'
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SALERNO.
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
Disposta la sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza del 22/1/2025, le parti rassegnavano le proprie conclusioni come da rispettive note scritte (cfr., per l'attore, la nota del 14/1/2025; per la convenuta la nota del 21/1/2025;), qui da intendersi integralmente riportate e trascritte
RAGIONI di FATTO E di DIRITTO della DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 26.6.2012, conveniva il CP_1 Controparte_2 innanzi al Giudice di Pace di al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti
[...] CP_2
a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 28.3.2000, alle 14.15 circa, alla via Olmo in . CP_2
Ed invero, la SI.ra esponeva che, nelle suddette circostanze, mentre percorreva tale strada, a CP_1 causa di un'irregolarità del manto stradale, perdeva il controllo del proprio ciclomotore rovinando al suolo.
Sicché, riportando diverse lesioni quantificate nella somma di € 2.500,00, invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c., del per non aver adempiuto agli obblighi di manutenzione Controparte_2
e vigilanza gravanti sull'ente.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva preliminarmente la prescrizione del Controparte_2 suddetto credito.
Di contro, l'odierna querelata depositava dinanzi al Giudice di pace di la ricevuta della CP_2 raccomandata n. 14478729219-0, inviata in data 11.8.2009 al predetto ente, che avrebbe avuto l'effetto di interrompere i richiamati termini di prescrizione.
Tuttavia, effettuate le opportune verifiche, il Servizio Protocollo del Comune di Capaccio accertava che alcuna comunicazione proveniente dalla SI.ra risultava registrata al protocollo CP_1 informatico nella data indicata dalla stessa, né tantomeno con riguardo a tutto l'anno 2009.
Inoltre, il timbro apposto sull'avviso di ricevimento risultava pure diverso rispetto a quello utilizzato usualmente dal . Controparte_2
Ancora, l'ente querelante evidenziava che il suddetto avviso di ricevimento non recava il necessario timbro dell'Ufficio Postale di distribuzione che avrebbe dovuto essere quello dell'ufficio di , CP_2 mentre riportava il timbro dell'ufficio da cui sarebbe stato inviato il plico (“NA2 -Castelcapuano”).
Infine, esponeva che dalla consultazione del sito ufficiale di Poste Italiane si evinceva che il numero di raccomandata 14478729219-0 recava la dicitura “non è ancora registrato”.
Sicché, l'odierno querelante proponeva dinanzi al Giudice di pace di querela di falso in via CP_2 incidentale.
Ritenuto rilevante il documento ai fini della decisione, il Giudice di Pace di sospendeva il CP_2 giudizio e rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Salerno. Pertanto, il con atto di citazione del 14.6.2013 riassumeva il giudizio Controparte_2 dinanzi a questo Tribunale, concludendo per l'accertamento della falsità dell'avviso di ricevimento riferito alla raccomandata di cui al n. 14478729219-0, con vittoria delle spese di lite
Così instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione del 30.10.2013 si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente l'improponibilità della querela, risultando la stessa CP_1 proposta oltre i termini consentiti dalla legge.
Inoltre, deduceva l'inammissibilità e la nullità della querela per non aver parte querelante dato prova dell'asserita falsità del documento, avendo unicamente depositato fotocopia dell'avviso di ricevimento.
Ancora, eccepiva la violazione da parte del Giudice di Pace delle norme di rito, non avendo quest'ultimo proceduto all'acquisizione del documento, e non avendo motivato in merito all'ammissibilità della querela formulata da parte convenuta.
Contestando anche nel merito l'avversa pretesa, concludeva instando per il rigetto della querela di falso, con vittoria di spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Con ordinanza del 3.8.2018 venivano concessi alle parti i termini ex art. 183, VI comma c.p.c.; di poi, con ordinanza del 14.9.2020 venivano ammesse le prove testimoniali invocate da entrambe le parti e veniva disposta l'acquisizione, tramite la cancelleria del Giudice di Pace di , del fascicolo CP_2 di parte predisposto nell'interesse di nell'ambito del procedimento n.484/2012 R.G. CP_1 promosso dalla stessa SI.ra contro il e, segnatamente, degli originali CP_1 Controparte_2 della ricevuta di spedizione e dell'avviso di ricevimento della raccomandata n.14478729219-0.
Acquisito il fascicolo di parte e svolta l'istruttoria orale mediante l'escussione dei testi ammessi, la causa veniva introitata in decisione all'udienza del 18.7.2022. Di poi, rimessa la causa sul ruolo, il procedimento veniva riassegnato al sottoscritto giudicante;
la causa veniva quindi rinviata per la precisazione delle conclusioni, da ultimo, all'udienza del 22.1.2025.
Disposta la sostituzione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva introitata in decisione con ordinanza del 7.2.2025, così concedendosi alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La querela di falso è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
In via del tutto preliminare, va rilevata l'ammissibilità della proposta querela (arg., ex plurimis, da
Cass. Civ., Sez. I, 20.1.2021, n. 988).
Sotto tale profilo, infatti, risulta documentato che la querela di falso veniva proposta in via incidentale in sede di udienza del 4.1.2012 dinanzi al Giudice di Pace di si trattava dell'udienza CP_2 fissata per la precisazione delle conclusioni, così risultando senz'altro tempestiva la proposizione della querela (Cass. Civ., Sez. II, 21.9.2021, n. 25487). Va inoltre rigettata l'eccezione di nullità della proposta querela, in ragione della mancata indicazione dei mezzi di prova, ai sensi dell'art. 221, II comma c.p.c., come formulata da parte dell'odierna querelata.
Ed infatti, deve evidenziarsi che nell'atto di querela di falso risultavano specificamente indicati i seguenti elementi di prova: 1) l'attestazione del responsabile del servizio protocollo del CP_2 volta ad accertare che il timbro apposto sul documento impugnato non era mai stato in uso all'Ufficio
Protocollo; 2) l'indicazione che nell'avviso di ricevimento non vi era il timbro dell'Ufficio postale di distribuzione;
3) l'allegazione di copia della schermata del sito ufficiale di “Poste Italiane s.p.a.” da cui risultava che il numero di raccomandata cui afferiva l'avviso di ricevimento non era stata ancora registrata;
4) la deduzione dell'assenza di registrazione presso il Protocollo del Comune querelante di comunicazioni provenienti dalla SI.ra ovvero dal suo procuratore;
5) l'allegazione Parte_2 dell'apocrifia della sottoscrizione del funzionario comunale che avrebbe ricevuto l'atto.
Era inoltre prodotta in atti la copia dell'attestato dell'Ufficio Protocollo del Comune di CP_2
n. 44567 del 13/12/2012, in uno alla fotocopia dell'avviso di ricevimento e alla visura del sito riconducibile alle “Poste Italiane s.p.a.”.
Sicché, deve ritenersi come l'obbligo di indicazione degli elementi di prova della querela di falso risultava adeguatamente assolto, avendo l'odierno querelante indicato in maniera adeguata i riscontri probatori a supporto della propria domanda (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 19.2.2019, n.
4720).
È altresì infondata la doglianza attinente alla mancata acquisizione, da parte del Giudice di Pace di del documento impugnato. CP_2
Innanzitutto, deve rilevarsi come il provvedimento con cui veniva disposta la sospensione del giudizio, con contestuale assegnazione di un termine per la riassunzione del procedimento risultava al riguardo sufficientemente motivato, avendo invero il giudice adito ritenuto “rilevante ai fini della decisione il documento impugnato”.
Ed invero, deve evidenziarsi come l'acquisizione del documento in originale, nelle forme di cui all'art. 223 c.p.c., non costituisca una condizione di ammissibilità dell'autorizzazione alla presentazione della querela di falso, incidendo la produzione del documento in esame, a tutto voler concedere, esclusivamente in punto di adempimento all'onere probatorio gravante sulla parte querelante rispetto ai motivi di falsità così dedotti.
Occorre a questo punto soffermarsi, nel merito, sulle doglianze oggetto di contestazione in questa sede.
L'odierno querelante, infatti, instava perché fosse dichiarata “la falsità materiale dell'avviso di ricevimento impugnato, riferito alla raccomandata n. 14478729219-0, accertando che il timbro a data ivi impresso è falso e che la firma (la SIla) non è stata apposta dall'addetto alla ricezione atti del ”. Controparte_2
Sempre in via preliminare, va evidenziato che, nonostante non sia stato materialmente rinvenuto agli atti del fascicolo di prime cure l'originale dell'avviso di ricevimento oggetto di impugnativa, la querela di falso così proposta risulta parimenti ammissibile.
Più in particolare, deve darsi atto del fatto che, non risultando in alcun modo contestata la difformità di tale copia rispetto all'originale, la stessa, ai sensi dell'art. 2719 c.c., ne acquisiva la medesima efficacia probatoria: sicché, risultava senz'altro ammissibile la proposta querela di falso avverso il medesimo documento (Cass. Civ., Sez. I, 6.2.2002, n. 1591).
Per altro verso, non v'è dubbio circa il fatto che, nonostante il fatto che l'accertamento abbia ad oggetto una copia del documento, il cui originale non risulta acquisito per causa non imputabile ad alcuna delle parti, le parti interessate avrebbero potuto senz'altro dimostrare con gli ordinari mezzi di prova che la sottoscrizione era stata effettivamente apposta dal suo apparente autore.
In tal senso, sarebbe stato altresì possibile disporre una consulenza tecnica sulla fotocopia del documento le cui risultanze, pur non sufficienti ai fini dell'esito positivo del procedimento, avrebbero potuto essere valutate dal giudice unitamente agli altri elementi istruttori disponibili (arg., ex plurimis, da Cass. Civ., Sez. III, 4.2.2025, n. 2777).
Nel caso di specie, non solo non risulta in alcun modo allegato, prima ancora che provato, che lo smarrimento dell'originale del documento sia imputabile alle parti in causa. Per altro verso, e come si avrà modo di rilevare successivamente, l'acquisizione dell'originale nemmeno risulta necessaria al fine di statuire sulle doglianze oggetto di contestazione in questa sede.
Più in particolare, a dire dell'odierno querelante, l'avviso di ricevimento in esame sarebbe falso in ragione del fatto che il timbro ivi apposto non sarebbe riferibile al Comune di e che la CP_2 sottoscrizione ivi apposta non avrebbe potuto ritenersi riconducibile all'addetto alla ricezione atti del medesimo ente locale.
Quanto al primo motivo di doglianza, alcun dubbio si pone circa l'ammissibilità della proposta querela.
Sotto tale profilo, infatti, venendo in rilievo un'asserita alterazione del documento mediante apposizione di un timbro falso, risulta senz'altro necessaria la proposizione della querela di falso, poiché solo per mezzo di questa si può accertare la difformità fra la imputabilità formale del documento e la effettiva titolarità della volontà che esso esprime, così superandosi la presunzione di veridicità per quanto attiene all'apposizione delle indicazioni risultanti dal documento (Cass. Civ.,
Sez. III, 18.6.1975, n. 2423). Nel caso di specie, il timbro in esame presentava le seguenti iscrizioni: “Comune di CP_2 pervenuto il 11.8.2009, Ufficio Protocollo, il Funzionario”.
Pur risultando tale timbro privo di sottoscrizione, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che con lo stesso veniva attestata la data di ricezione dell'atto inoltrato.
Sicché, posta l'intrinseca idoneità di tale attestazione a certificare la data di ricezione del plico, deve senz'altro riconoscersi al documento cui era apposto il timbro l'efficacia di pubblica fede, ai sensi dell'art. 2699 c.c., sia pure limitatamente alla data di ricezione del plico così inoltrato e all'individuazione dell'ente ricevente.
Ne consegue, pertanto, l'ammissibilità della proposta querela di falso in parte qua, integrando la stessa l'unica forma di tutela concretamente esperibile al fine di neutralizzare l'efficacia probatoria del predetto atto quanto all'attestazione di ricezione dello stesso, oltre che alla relativa datazione.
Cionondimeno, non è adeguatamente provata la falsificazione del predetto timbro.
Sotto tale profilo, appaiono irrilevanti le dichiarazioni rese da parte del teste Testimone_1
Questi, infatti, dipendente del Comune di dal 1973 al 31.12.2015, rilasciava CP_2 un'attestazione – prodotta in atti- rilevando come il timbro apposto sull'avviso di ricevimento oggetto di causa non fosse mai stato in uso al Comune di e che i timbri in uso al predetto ente erano CP_2 soltanto quelli indicati nella predetta relazione.
Tanto poteva riferire per aver lavorato come responsabile dell'Ufficio Protocollo del predetto ente locale “da alcuni anni prima del 2012, e precisamente da quando fu eletto Sindaco e lo sono Pt_3 stato fino a quando non sono andato in pensione”.
Inoltre, precisava di poter offrire tale riscontro tenendo conto dei timbri che gli erano stati consegnati al momento dell'assunzione delle funzioni rilevava che nell'anno 2009 si occupava dello smistamento della corrispondenza che CP_3 perveniva al Comune di e dell'apposizione della firma sugli avvisi di ricevimento CP_2 delle raccomandate che giungevano;
in caso di sua assenza, un altro dipendente del medesimo ente svolgeva le sue mansioni, che, se ben ricordava, era il SI. . Parte_4
La sottoscrizione apposta in corrispondenza dello spazio in cui era riportata la dicitura “firma dell'incaricato alla distribuzione “, non era riferibile al teste, né al SI. ; il teste precisava Parte_4 che, quando veniva acquisita una raccomandata, lui stesso provvedeva ad apporre la propria sottoscrizione sopra il timbro. I timbri nella sua disponibilità avevano il datario incorporato.
Dopo aver provveduto all'apposizione del timbro e alla sottoscrizione, provvedeva usualmente all'inserimento dell'atto nel protocollo informatico. Nel caso di specie, la raccomandata non risultava registrata in tale protocollo. Nulla poteva riferire con riguardo ai timbri in uso nel periodo antecedente alla sua assegnazione all'Ufficio Protocollo.
Ebbene, dalle dichiarazioni in esame non risulta in alcun modo provata la contraffazione del timbro in questione.
Da un lato, infatti, il teste non era in grado di meglio precisare quando aveva iniziato a lavorare presso l'Ufficio Protocollo del Comune di , limitandosi a riferire che ciò avvenne quando era stato CP_2 eletto “il Sindaco ”. Eppure, alcuno specifico riferimento temporale veniva in alcun modo dedotto Pt_3
a tale riguardo: sicché, non appare adeguatamente provato che, all'epoca del 2009, lo stesso teste fosse assegnato all'Ufficio protocollo del predetto ente territoriale.
Ancora, deve dirsi che, a ben vedere, nemmeno risulta meglio precisato in cosa sarebbe consistita la divergenza del timbro oggetto di contestazione rispetto a quelli in uso all'epoca in cui il SI. Tes_1 prestava servizio.
Il timbro apposto sull'avviso di ricevimento, infatti, presentava le seguenti fattezze: Per contro, i timbri in uso al Comune di , come attestato da parte del SI. erano i CP_2 Tes_1 seguenti (cfr. documentazione in atti):
Dal raffronto tra i timbri relativi all'alla ricezione degli atti, invero, gli stessi appaiono sostanzialmente identici.
Né risultano in altro modo allegati, prima ancora che provati, SInificativi elementi volti a riscontrare, per contro, la contraffazione del timbro in esame.
Per altro verso, alcun rilievo può accordarsi alla circostanza che il plico così inoltrato non sarebbe stato registrato nell'archivio informatico del CP_2
Ed infatti, tale circostanza non appare in alcun modo idonea, di per sé sola, a riscontrare la tesi della contraffazione del timbro in esame: a tutto voler concedere, infatti, trattasi di una registrazione riconducibile ad un sistema organizzativo interno dell'ente, che tra l'altro, è anche parte del presente giudizio (arg. da Cass. Civ., Sez. V, 10.12.2007, n. 25753). Ne consegue, pertanto, l'obiettiva irrilevanza di tale riscontro nel caso di specie.
Per altro verso, deve pure evidenziarsi che, quanto al secondo motivo di doglianza attinente all'apocrifia della sottoscrizione apposta in corrispondenza allo spazio dedicato alla “firma dell'incaricato alla distribuzione”, lo stesso risulta infondato.
Ed infatti, alcun dubbio può porsi in merito al fatto che tale sottoscrizione risulta riferibile non già al funzionario comunale incaricato della ricezione degli atti, quanto piuttosto all'addetto postale alla distribuzione.
In tal senso, l'assenza di sottoscrizioni riferibili a funzionari dell'ente pubblico in corrispondenza del timbro di ricezione, in assenza di SInificativi elementi di prova di segno contrario, non può in alcun modo riscontrare la contraffazione del timbro ivi apposto.
Trattasi, invero, di questione attinente al perfezionamento della ricezione della raccomandata, ed all'idoneità di tale modalità di attestazione dell'acquisizione del documento ad integrare i presupposti di cui agli artt. 1334 e 1335 c.c. in punto di perfezionamento dell'efficacia dell'atto ricettizio.
Tale tema non può che costituire oggetto dell'accertamento del giudice competente per la trattazione della domanda risarcitoria formulata da parte della SI.ra ed esula pertanto dal presente CP_1 giudizio. Infine, nemmeno può ritenersi in altro modo riscontrata la contraffazione dell'intero avviso di ricevimento oggetto di contestazione, come pure genericamente allegato da parte dell'odierno querelante.
Anche a ritenere ammissibile tale doglianza, posto lo specifico interesse del querelante a conseguire un accertamento con efficacia erga omnes in merito alla falsità materiale del documento astrattamente formato da un terzo (arg. da Cass. Civ., Sez. I, 5.12.2022, n. 35649; Sez. III, 9.3.2020, n. 6650), deve evidenziarsi quanto segue.
Ed infatti, da un lato, sull'avviso di ricevimento risulta apposto il timbro riferibile all'Ufficio postale
“Na-2 Castelcapuano”, datato 7.8.2009; inoltre, il numero della raccomandata riferibile a tale avviso di ricevimento (14478729219-0) coincide con quello riportato nella ricevuta di spedizione della raccomandata, in cui era annotato che l'avv. Mario Gramegna aveva provveduto alla relativa spedizione. Era inoltre ivi apposto anche il medesimo timbro riferibile all'Ufficio Postale “Na-2
Castelcapuano”.
Sotto tale profilo, la teste che aveva lavorato come segretaria presso lo studio Testimone_2 legale Gramegna nel periodo in cui era stata spedita la raccomandata oggetto di contestazione, dichiarava di occuparsi, tra l'altro, proprio dell'attività di spedizione di atti e di raccomandate a mezzo posta.
Si era occupata personalmente della pratica riferibile alla SI.ra , anche se non ricordava CP_1 se avesse personalmente spedito la raccomandata in esame. Rappresentava che, di solito, lo studio legale si serviva di un ufficio delle nelle vicinanze dello studio legale, sito in Napoli, CP_4 originariamente in via del Chiostro n. 9 e poi in Piazza Carità n. 32.
, avvocato collaboratore dello studio legale Gramegna nel periodo in cui era stata Testimone_3 spedita la raccomandata, rappresentava di essersi occupato della pratica riferibile alla SI.ra , CP_1 anche se non ricordava se avesse provveduto personalmente all'invio della raccomandata;
precisava ad ogni modo che l'Ufficio Postale di Castelcapuano era spesso utilizzato dallo studio legale, in quanto distava circa quindici minuti a piedi dallo stesso.
Sulla scorta degli elementi di prova in atti, quindi, risulta adeguatamente provato che l'avviso di ricevimento oggetto di contestazione non fosse stato in alcun modo contraffatto, attenendo lo stesso ad una ricevuta di una raccomandata che era stata effettivamente spedita presso l'Ufficio Postale di
Napoli-Castelcapuano.
Non può valere in senso contrario la circostanza che sul timbro attinente all'avviso di ricevimento fosse stato apposto il timbro dell'Ufficio Postale di Napoli-Castelcapuano in luogo di quello di trattasi, invero, di circostanza del tutto neutra, non essendo in alcun modo Parte_1 dato rilevare come e per quali termini, a fronte dei SInificativi elementi di prova in atti, tale elemento di prova avrebbe dovuto riscontrare la falsità materiale dell'avviso di ricevimento.
Del tutto irrilevante risulta anche la schermata del sito delle “Poste Italiane” prodotta in copia dall'odierno querelante, in cui si precisava che “la data di consegna reale della raccomandata è quella che risulta dal timbro postale, quella indicata dal sistema dovequando è solo indicativa.
Spedizione 144787292190 del 6.8.2009. Il codice 144787292190 non è ancora registrato”.
Ed invero, a fronte degli elementi di prova attinenti al fatto che tale avviso di ricevimento non fosse stato contraffatto, non possono in alcun modo rilevare in senso contrario le risultanze della predetta schermata.
Infatti, in assenza di più puntuali riscontri, la circostanza che non fosse stata registrata la predetta raccomandata non può incidere in senso negativo in merito all'effettiva spedizione della stessa;
d'altro canto, nemmeno risulta in altro modo attestato che, per contro, una raccomandata recante un tale numero identificativo, non fosse mai stata spedita.
Ne consegue, pertanto, il rigetto anche di tale doglianza.
Deve ordinarsi che a cura della cancelleria sia fatta menzione della presente sentenza sulla copia dell'avviso di ricevimento oggetto di impugnazione. Infine, il querelante va condannato, ex art. 226
c.p.c., al pagamento della pena pecuniaria che questo collegio ritiene equo determinare in € 20,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'ente querelante e sono liquidate come in dispositivo, secondo i valori minimi dello scaglione del D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. corrispondente alle cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto della natura delle questioni giuridiche dedotte dalle parti, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Gramegna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) rigetta la querela di falso formulata dal Parte_1
b) dispone la restituzione del documento oggetto di querela alla parte querelata, previa menzione della sentenza su di esso;
c) manda alla cancelleria di fare menzione della sentenza sulla copia dell'avviso di ricevimento attinente alla raccomandata recante n. 14478729219-0 e il timbro dell' “Ufficio Protocollo del
Comune di attestante la data di ricezione dell'11.8.2009; CP_2
d) condanna il querelante al pagamento della pena pecuniaria di € 20,00;
e) condanna il alla refusione delle spese processuali in Parte_1 favore della SI.ra , che si liquidano in € 3.809,00 oltre rimborso spese generali CP_1 al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Gramegna. Così deciso in Salerno, all'esito della camera di conSIlio del 20.06.2025.
Il Presidente Il Giudice estensore dott. Gustavo Danise dott. Giuseppe Barbato