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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 385/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385/2024 R.G., avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 promossa da nato a [...], in data [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Aidone (EN), via Cavallotti n. 15, elett.te dom.to presso l'indirizzo telematico dell'avv. Eleonora
Russo, pec che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
nei confronti di:
Pubblico Ministero, in sede;
Con provvedimento del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente, come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
04.11.2024 con espressa rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c., nonché dal P.M. - a cui gli atti sono stati trasmessi - il quale si è espresso in senso favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il comma 8 del decreto legislativo n. 164/2024, contenente le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, ha modificato l'articolo 31 del decreto legislativo del 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione, bensì dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie previsto dagli articoli 473bis e ss. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022.
Essendo stato tuttavia il presente procedimento introdotto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2024, appare corretta la scelta di parte ricorrente del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c. per l'introduzione del presente giudizio.
Tanto premesso, si osserva che ha chiesto a questo Tribunale la rettificazione degli atti Parte_1 dello stato civile - con indicazione del nuovo sesso femminile e del nome - nonché Persona_1
l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali tramite trattamento medico-chirurgico.
A sostegno della chiesta rettifica parte ricorrente ha dedotto di avere vissuto, sin dall'infanzia, in maniera forzata e con sofferenza la propria condizione biologica maschile, manifestando l'intima percezione di appartenere al genere femminile, tanto da sentirsi profondamente a disagio nell'indossare indossare abiti maschili e da atteggiarsi nei comportamenti come appartenente al genere femminile, anche nell'abbigliamento.
Avendo compiuto coming out con la famiglia ed i suoi affetti, si è sempre presentata in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile la forte, determinata e permanente Persona_1
identificazione al genere opposto, si pone quindi, rispetto alla connotazione sessuale maschile attribuita alla nascita, come impedimento ad una sua completa realizzazione personale.
In sede di audizione il ricorrente ha dichiarato di avere maturato il desiderio di mutare sesso nel periodo adolescenziale, precisando che tale desiderio si è poi radicato, diventando una consapevolezza.
Il ricorrente ha inoltre riferito di avere iniziato, all'età di 16 anni, a sentire il desiderio di assecondare il proprio orientamento sessuale, scoprendo una percezione personale della propria identità di genere, rispondente al genere femminile e non a quello naturale di nascita;
così ha cominciato a frequentare la comunità trans e omosessuale a Torino. Ne ha altresì parlato con i propri genitori che lo hanno invitato a fare degli incontri con una psicoterapeuta, la quale ha effettuato una prima diagnosi di incongruenza di genere.
Successivamente, all'età di 17-18 anni, si è rivolto ad un ospedale di Torino per iniziare la terapia ormonale.
Il ricorrente ha poi precisato che dal 2009 vive la propria identità di genere femminile, qualificandosi come e che, attualmente, sta proseguendo con la terapia ormonale. Persona_1
Il ricorrente ha poi raccontato che vive a Birmingham vicino Londra, dove ha un fidanzato ed è già registrata e conosciuta come donna, dichiarando infine che è propria intenzione Persona_1 operarsi per modificare e adeguare i caratteri sessuali primari alla propria identità di genere percepita, oltre ad ottenere la modifica anagrafica corrispondente.
Ciò premesso, le domande meritano accoglimento.
Va premesso, in punto di diritto, che l'orientamento recente della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzionale a cui, del resto, si sono adeguati diversi giudici di merito (cfr. la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2491 del 22 febbraio -1° marzo 2018) è nel senso di riconoscere all'intervento chirurgico di demolizione e ricostruzione dei caratteri sessuali primari non più un presupposto necessario della rettifica dei dati anagrafici (così come ritenuto all'indomani dell'emanazione della legge del 1982), bensì un presupposto meramente eventuale .
Posto, infatti, che dalla lettera della legge n. 164/1982 non si evince chiaramente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare -se quelli primari ovvero quelli secondari, laddove essa afferma che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione del sesso è riconosciuto nei limiti dell'“intervenuta modificazione dei caratteri sessuali” - a fare chiarezza è intervenuta prima la Corte di Cassazione e poi la Corte Costituzionale.
Ed invero, quest' ultima, con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha ritenuto che «La legge n. 164 del
1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Il problema si è posto più in particolare a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone: «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro».
In sostanza, la Corte Costituzionale, sulla spinta di quanto già sostenuto da Cass. civ. Sez. I,
20.07.2015, n. 15138, secondo cui «Deve essere riconosciuto il diritto dei transessuali ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla loro identità di genere» ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n.
164, posta al vaglio di legittimità costituzionale, così come integrata dalla novella del 2011, il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (consacrato sia nell'art. 2 della Costituzione, che nell'art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto - dotato anch'esso di copertura costituzionale - alla salute.
La Corte ha, infatti, argomentato nel senso che la piena attuazione dei «diritti della persona (...) porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali", sicché "la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
In definitiva, secondo la più recente giurisprudenza sul punto, il cambio di sesso di una persona non può ricondursi/ridursi all'intervento chirurgico, considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio e non una soluzione per il benessere psico-fisico della persona.
Del resto, il diritto a ottenere immediatamente la modifica anagrafica risponde all'esigenza di non attendere i lunghi tempi della sanità e dei complessi interventi chirurgici.
Ciò posto, nel caso di specie la documentazione prodotta evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'integrale accoglimento delle spiegate domande.
Risultano innanzitutto prodotti in atti la Certificazione DIG, Dott.ssa Psicologa – Per_2
Psicoterapeuta con cui ha ottenuto parere favorevole a iniziare il trattamento ormonale femminilizzante, che a tutt'oggi sta proseguendo presso Swan Medical Centre di Birmingham (EN); il Piano Terapeutico Ormonale femminilizzante;
Relazione Psicodiagnostica di disforia di genere
Dott.ssa Psicologa Albo;
documentazione da cui non emerge Controparte_1 Controparte_2
alcuna condizione psicologica da ritenersi ostativa al percorso di transizione sessuale.
Inoltre, il ricorrente ha ribadito in sede di audizione la ferma volontà di accedere al sesso femminile, sottolineando il desiderio di completare il proprio percorso di passaggio all'altro sesso, sia con l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, sia con l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'emanazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1 della Legge 14.04.1982, n. 164), con conseguente attribuzione di un nuovo nome femminile, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, che la parte ha indicato in “ . Persona_1
Attesa la natura della controversia e l'assenza di una soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
***
P.Q.M.
Il Tribunale attribuisce ad nato a [...], in data [...], c.f. Parte_1
, il sesso femminile in luogo di quello maschile ed il nome di C.F._1 Persona_1
in luogo di quello di Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli (TO) la rettificazione negli appositi registri dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Autorizza altresì a sottoporsi ad intervento chirurgico di rettifica del sesso, al fine di Parte_1
adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso femminile.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 385/2024 R.G., avente ad oggetto rettificazione di attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, e dell'art. 31 del d.lgs. n. 150/2011 promossa da nato a [...], in data [...], c.f. , residente Parte_1 C.F._1
in Aidone (EN), via Cavallotti n. 15, elett.te dom.to presso l'indirizzo telematico dell'avv. Eleonora
Russo, pec che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Email_1
nei confronti di:
Pubblico Ministero, in sede;
Con provvedimento del 10.12.2024 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dal procuratore del ricorrente, come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il
04.11.2024 con espressa rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c., nonché dal P.M. - a cui gli atti sono stati trasmessi - il quale si è espresso in senso favorevole all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che il comma 8 del decreto legislativo n. 164/2024, contenente le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 149, ha modificato l'articolo 31 del decreto legislativo del 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione, bensì dal rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie previsto dagli articoli 473bis e ss. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022.
Essendo stato tuttavia il presente procedimento introdotto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 164/2024, appare corretta la scelta di parte ricorrente del procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c. per l'introduzione del presente giudizio.
Tanto premesso, si osserva che ha chiesto a questo Tribunale la rettificazione degli atti Parte_1 dello stato civile - con indicazione del nuovo sesso femminile e del nome - nonché Persona_1
l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi di adeguamento dei caratteri sessuali tramite trattamento medico-chirurgico.
A sostegno della chiesta rettifica parte ricorrente ha dedotto di avere vissuto, sin dall'infanzia, in maniera forzata e con sofferenza la propria condizione biologica maschile, manifestando l'intima percezione di appartenere al genere femminile, tanto da sentirsi profondamente a disagio nell'indossare indossare abiti maschili e da atteggiarsi nei comportamenti come appartenente al genere femminile, anche nell'abbigliamento.
Avendo compiuto coming out con la famiglia ed i suoi affetti, si è sempre presentata in qualsiasi ambiente sociale con il nome femminile la forte, determinata e permanente Persona_1
identificazione al genere opposto, si pone quindi, rispetto alla connotazione sessuale maschile attribuita alla nascita, come impedimento ad una sua completa realizzazione personale.
In sede di audizione il ricorrente ha dichiarato di avere maturato il desiderio di mutare sesso nel periodo adolescenziale, precisando che tale desiderio si è poi radicato, diventando una consapevolezza.
Il ricorrente ha inoltre riferito di avere iniziato, all'età di 16 anni, a sentire il desiderio di assecondare il proprio orientamento sessuale, scoprendo una percezione personale della propria identità di genere, rispondente al genere femminile e non a quello naturale di nascita;
così ha cominciato a frequentare la comunità trans e omosessuale a Torino. Ne ha altresì parlato con i propri genitori che lo hanno invitato a fare degli incontri con una psicoterapeuta, la quale ha effettuato una prima diagnosi di incongruenza di genere.
Successivamente, all'età di 17-18 anni, si è rivolto ad un ospedale di Torino per iniziare la terapia ormonale.
Il ricorrente ha poi precisato che dal 2009 vive la propria identità di genere femminile, qualificandosi come e che, attualmente, sta proseguendo con la terapia ormonale. Persona_1
Il ricorrente ha poi raccontato che vive a Birmingham vicino Londra, dove ha un fidanzato ed è già registrata e conosciuta come donna, dichiarando infine che è propria intenzione Persona_1 operarsi per modificare e adeguare i caratteri sessuali primari alla propria identità di genere percepita, oltre ad ottenere la modifica anagrafica corrispondente.
Ciò premesso, le domande meritano accoglimento.
Va premesso, in punto di diritto, che l'orientamento recente della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza costituzionale a cui, del resto, si sono adeguati diversi giudici di merito (cfr. la sentenza del Tribunale di Milano, n. 2491 del 22 febbraio -1° marzo 2018) è nel senso di riconoscere all'intervento chirurgico di demolizione e ricostruzione dei caratteri sessuali primari non più un presupposto necessario della rettifica dei dati anagrafici (così come ritenuto all'indomani dell'emanazione della legge del 1982), bensì un presupposto meramente eventuale .
Posto, infatti, che dalla lettera della legge n. 164/1982 non si evince chiaramente quali debbano essere i caratteri sessuali da modificare -se quelli primari ovvero quelli secondari, laddove essa afferma che il diritto alla rettificazione dell'attribuzione del sesso è riconosciuto nei limiti dell'“intervenuta modificazione dei caratteri sessuali” - a fare chiarezza è intervenuta prima la Corte di Cassazione e poi la Corte Costituzionale.
Ed invero, quest' ultima, con la sentenza n. 221 del 21.10.2015, ha ritenuto che «La legge n. 164 del
1982, in tema di rettificazione degli atti anagrafici per la modifica del sesso, deve essere interpretata nel senso che il trattamento chirurgico modificativo dei caratteri sessuali primari non costituisce prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma è solo un possibile mezzo, rimesso alla scelta del soggetto che chiede la rettificazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
Il problema si è posto più in particolare a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 01/09/2011, n. 150 il cui art. 31, commi 4 e 5 “Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”, in vigore dal 6 ottobre 2011, dispone: «Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento è regolato dai commi 1, 2 e 3. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato civile del Comune dove è stato compilato l'atto di nascita di effettuare la rettificazione nel relativo registro».
In sostanza, la Corte Costituzionale, sulla spinta di quanto già sostenuto da Cass. civ. Sez. I,
20.07.2015, n. 15138, secondo cui «Deve essere riconosciuto il diritto dei transessuali ad ottenere la rettificazione anagrafica del sesso senza doversi necessariamente sottoporre alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali primari, ravvisando la preminenza della tutela alla loro identità di genere» ha riconosciuto alla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n.
164, posta al vaglio di legittimità costituzionale, così come integrata dalla novella del 2011, il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (consacrato sia nell'art. 2 della Costituzione, che nell'art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto - dotato anch'esso di copertura costituzionale - alla salute.
La Corte ha, infatti, argomentato nel senso che la piena attuazione dei «diritti della persona (...) porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare
l'adeguamento dei caratteri sessuali", sicché "la prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico».
In definitiva, secondo la più recente giurisprudenza sul punto, il cambio di sesso di una persona non può ricondursi/ridursi all'intervento chirurgico, considerato solo uno strumento eventuale e di ausilio e non una soluzione per il benessere psico-fisico della persona.
Del resto, il diritto a ottenere immediatamente la modifica anagrafica risponde all'esigenza di non attendere i lunghi tempi della sanità e dei complessi interventi chirurgici.
Ciò posto, nel caso di specie la documentazione prodotta evidenzia la sussistenza dei presupposti per l'integrale accoglimento delle spiegate domande.
Risultano innanzitutto prodotti in atti la Certificazione DIG, Dott.ssa Psicologa – Per_2
Psicoterapeuta con cui ha ottenuto parere favorevole a iniziare il trattamento ormonale femminilizzante, che a tutt'oggi sta proseguendo presso Swan Medical Centre di Birmingham (EN); il Piano Terapeutico Ormonale femminilizzante;
Relazione Psicodiagnostica di disforia di genere
Dott.ssa Psicologa Albo;
documentazione da cui non emerge Controparte_1 Controparte_2
alcuna condizione psicologica da ritenersi ostativa al percorso di transizione sessuale.
Inoltre, il ricorrente ha ribadito in sede di audizione la ferma volontà di accedere al sesso femminile, sottolineando il desiderio di completare il proprio percorso di passaggio all'altro sesso, sia con l'autorizzazione alla rettifica dei dati anagrafici, sia con l'autorizzazione all'esecuzione dell'intervento chirurgico.
Sussistono, quindi, le condizioni per l'emanazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (art. 1 della Legge 14.04.1982, n. 164), con conseguente attribuzione di un nuovo nome femminile, ai sensi dell'art. 5 della legge citata, che la parte ha indicato in “ . Persona_1
Attesa la natura della controversia e l'assenza di una soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali.
***
P.Q.M.
Il Tribunale attribuisce ad nato a [...], in data [...], c.f. Parte_1
, il sesso femminile in luogo di quello maschile ed il nome di C.F._1 Persona_1
in luogo di quello di Per_1
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rivoli (TO) la rettificazione negli appositi registri dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza.
Autorizza altresì a sottoporsi ad intervento chirurgico di rettifica del sesso, al fine di Parte_1
adeguare le caratteristiche sessuali esterne del proprio corpo a quelle proprie del sesso femminile.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo