CA
Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
Proc. n. 868/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori
Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 868/2019 R.G., vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Teresa Maria Ciccone (C.F.
) e dall' Avv. Raffaella Viglianisi ( ) C.F._2 CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Reggio Calabria, via
Gelsomino n. 8, fax: 0965.22622, PEC Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F in persona del Sig. Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via
S. Anna II Tronco, Palazzo Cedir. presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall' Avv. Ermelinda Nappa, (C.F. ), fax 0965/3622580, PEC: C.F._4
Email_2
- APPELLATO - ARCH. C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._5
il 13.04.1965, ivi residente in [...], Gallico Marina;
- APPELLATO – CONTUMACE -
Oggetto: – Opposizione a decreto ingiuntivo - Appello avverso la Sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, n. 495/2019 pubblicata in data
25/03/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 510/2014 del 23.5.2014, emesso nel proc. n. 1359/2014 R.G., il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva al di pagare Controparte_1
all'Ing. la somma di euro 6.791,41, oltre interessi legali dal primo atto Parte_1
di costituzione in mora al saldo e spese liquidate come in atti, a titolo di competenze dovute in virtù dell'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della “Costruzione Palestra per attività ginnica nelle aree della Scuola G.
Carducci”.
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
chiedendone la revoca e la condanna di parte opposta alle spese di giudizio. A sostegno, il opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che CP_1
l'attività professionale, peraltro indicata in maniera generica, sarebbe stata svolta in assenza di valido e formale atto di conferimento incarico, privo del relativo impegno di spesa, in violazione dell'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000, riproduttivo del previgente art. 23 commi 3 e 4 del D.L. n. 66/89. Contestava altresì la mancanza del requisito di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato e la mancanza del requisito della prova scritta, rilevando che la semplice missione di fattura, documento fiscale unilaterale, non potrebbe essere considerata prova del credito in favore della parte opposta.
Il convenuto in opposizione si costituiva chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'indebito arricchimento da parte dell'Amministrazione comunale.
L'opposto veniva altresì autorizzato a chiamare in giudizio il terzo , in CP_3
qualità di Responsabile del procedimento presso il Controparte_1 [...]
il quale, seppur regolarmente citato, non Parte_2
si costituiva rimanendo contumace.
pag. 2/9 Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza oggetto del presente gravame, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
L' Ing. ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata per i motivi che saranno di seguito meglio illustrati e, in via principale, la condanna del al pagamento della somma di € 6.791,41 oltre Controparte_1
interessi dal primo atto di costituzione in mora sino al saldo;
in subordine condannare il terzo, Funzionario del Arch. al Controparte_1 CP_3
pagamento della suddetta somma, oltre interessi sino al soddisfo;
in via più gradata, condannare il al pagamento dell'indennizzo, pari a € 6.791,41 oltre interessi CP_1
fino al soddisfo, a titolo di indebito arricchimento;
condannare controparti o chi risulterà soccombente al pagamento di tutte le spese di giudizio, fin dalla fase monitoria, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, l'appellante, reiterando le richieste istruttorie già formulate in primo grado, ha chiesto ammettersi l'interrogatorio formale dell'Arch. prova CP_3
per testi dei signori Arch. e Arch. e ordine di Controparte_4 Controparte_5
esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti del dei Controparte_1 provvedimenti di pagamento eseguiti nell'interesse dei progettisti Arch. CP_5
e Arch. .
[...] Controparte_4
Il appellato si è costituito chiedendo preliminarmente di dichiarare CP_1
inammissibile il gravame;
nel merito ha chiesto la conferma della sentenza appellata, nonché il rigetto della richiesta di condanna per indebito arricchimento formulata da controparte in via gradata e riconvenzionale e di dichiarare che nessuna somma è dovuta dal con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Con ordinanza depositata il 6.6.2022 venivano ammessi l'interrogatorio formale deferito all'appellato contumace Arch. e le prove testimoniali richiesti CP_3 dall'appellante. All'udienza del 18.5.2023, in presenza, si dava corso all'istruttoria procedendo all'esame del teste presente Arch. . Parte Testimone_1 appellante veniva dichiarata decaduta dall'altro teste, perché non citato. Giova precisare che parte appellante non forniva prova della citazione del teste e dell'interrogando assenti per l'udienza del 18.5.2023, in quanto, in data 22.4.2023, depositava telematicamente rispettive intimazioni per l'udienza del 23.3.2023. pag. 3/9 Con ordinanza depositata il 16.9.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
§
Con un primo motivo, rubricato “3.1. Carenza di motivazione. Omessa valutazione di circostanze e documenti determinanti ai fini della decisione. Legittimità dell'incarico.
Effettività del lavoro svolto ed ascrivibilità all' Ente”, l'appellante ha dedotto che la sentenza di primo grado, focalizzandosi sulla mancanza dell'impegno di spesa nell'originaria delibera di conferimento incarico n. 787 del 06.12.2006, non abbia tenuto conto di tutti gli altri elementi di fatto e di diritto forniti dall'Ing. e, in Parte_1 particolare, del fatto che l'incarico de quo sarebbe stato successivamente ratificato dalla delibera di Giunta n. 191 del 18.5.2009 la quale, ad avviso dell'appellante, contiene tre elementi - a) il parere di regolarità contabile dei responsabili dei settori llp e finanze ex art. 49 comma 1 del TUEL;
b) l'importo dei lavori da svolgere elevato a 500.000 euro;
c) il fatto che tutta l' amministrazione comunale avesse preso atto e dato atto sia dell'incarico conferito ai quattro professionisti sia dell'esecuzione dello stesso – essenziali per fondare l'ascrivibilità dell'incarico all'Ente convenuto, ivi compresa l'utilitas dell'opera, i cui elaborati sono stati posti a base della delibera medesima e pertanto utilizzati dall'Ente medesimo.
Il Comune appellato, per contro, ha contestato le doglianze dell'appellante ribandendo il difetto di legittimazione passiva dello stesso Ente, stante la mancanza di un valido atto di conferimento dell'incarico, munito di regolare e preventivo impegno di spesa e non avendo l'Ente utilizzato lo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio con apposita deliberazione del Consiglio comunale. In particolare, il appellato ha CP_1
evidenziato che nella determina di conferimento incarico e nel relativo disciplinare, il
Dirigente e/o Funzionario del Settore LL.PP ha dichiarato che le risorse necessarie sarebbero state reperite mediante la successiva stipula mutuo, che tuttavia non risulta mai essere stato contratto. Ha poi rilevato che tali vizi non sarebbero sanati dalla
Delibera di Giunta comunale n. 191 del 18.5.2009 richiamata dall'appellante, la quale non contiene alcun pare contabile in ordine a un regolare preventivo impegno di spesa, trattandosi peraltro di atto indirizzo politico. pag. 4/9 Il appellato ha poi rilevato che non risultano essere stati prodotti in giudizio gli CP_1
elaborati progettuali che controparte sostiene essere stati acquisiti e utilizzati dall'ente e che tale lacuna probatoria non potrebbe essere colmata dalla fattura emessa dal professionista per esigere il relativo compenso, trattandosi di documento fiscale unilaterale. Ha chiesto altresì il rigetto della domanda di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2014 c.c., formulata dall'Arch. in via subordinata. Parte_1
Nulla è stato dedotto dall'Arch rimasto contumace. CP_3
La sentenza di primo grado, in termini concisi ma pienamente esaustivi, ha spiegato che
“la delibera con cui i competenti organi comunali affidano un incarico professionale è valida –in forza dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000 - solamente laddove contenga l'indicazione della copertura finanziaria, elemento nella specie non riscontrabile, residuando in tal caso in favore del professionista l'azione diretta nei confronti dei funzionari dell'ente che abbiamo in concreto disposto l'acquisizione della prestazione in carenza dei presupposti di legge. Né può assurgere alla necessaria indicazione della copertura finanziaria il riferimento contenuto nella delibera di approvazione del progetto ad un ipotetico “mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.”, dovendo infatti la copertura di spese rivestire il carattere dell'attualità, sicché in mancanza di essa la spesa non può essere effettuata fino al reperimento di fondi specifici”.
La decisione è immune da censure, posto che, in aderenza al dato normativo e secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. dall'art. 1, comma 1, l. n. 144 del
1989 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000). L'invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa è rilevabile d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative. (Cassazione civile sez. II - 11/06/2018,
n. 15050). L'assunto si pone nel solco tracciato dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza n.
12195 del 2005 (Rv. 581171 - 01), con riferimento al combinato disposto degli artt. 284
e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e ribadito dalle stesse Sezioni Unite con Sentenza n. 26657 del 18/12/2014 (Rv. 634114 -
01), secondo cui, in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non pag. 5/9 consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.
A fronte di tali principi di diritto, risulta priva di pregio la deduzione dall'appellante, secondo cui la successiva delibera di Giunta comunale n. 191 del 18.5.2009 sarebbe idonea a sanare o comunque integrare la determinazione di conferimento dell'incarico n.
787 del 6.12.2006. Al riguardo, infatti, può agevolmente osservarsi che, sebbene la citata delibera n. 191/2009, negli spazi riservati all'espressione dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile rechi le sottoscrizioni dei responsabili dei rispettivi settori, la copertura mediante un mutuo da contrarre non è valida non essendo attuale.
Le ragioni sopra esposte risultano dirimenti ed assorbono ogni ulteriore deduzione svolta dall'appellante nei sottoparagrafi del motivo 3.1., che deve essere quindi integralmente rigettato.
§
Con un secondo motivo, rubricato “3.2. - Omessa pronuncia sulla chiamata di terzo - responsabilità personale del funzionario che ha consentito la fornitura, in ipotesi di rigetto delle due domande principali”, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia rispetto alla chiamata di terzo svolta dallo stesso Ing. nei confronti di Parte_1 [...]
in qualità di funzionario responsabile del procedimento, il quale aveva CP_3
firmato il disciplinare di incarico e consentito il conferimento dello stesso, per il caso di rigetto della domanda principale proposta nei confronti del CP_1
La sentenza di primo grado, invero, oltre a rigettare la domanda principale proposta dall'Ing. nei confronti del ha rigettato anche Parte_1 Controparte_1
quella proposta in via subordinata a titolo di indebito arricchimento, spiegando, giustamente, che “… in favore del l'ordinamento offre l'azione diretta nei Parte_1 confronti dei soggetti che hanno in concreto disposto l'acquisizione della prestazione in carenza dei presupposti di legge.” (cfr. sentenza, pag. 3); non si è tuttavia pronunciata sull'ulteriore domanda proposta in via gradata dallo stesso Ing. , nei confronti Parte_1 pag. 6/9 del predetto funzionario, come detto, chiamato in causa e rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Sul punto, deve essere condiviso l'orientamento secondo cui non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c. contro la P.A. in quanto, qualora non vi sia un contratto valido tra la stessa e colui che esegue lavori e servizi, il rapporto «contrattuale» si crea fra quest'ultimo e l'amministratore o funzionario che con la sua condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica. (Cass. civ., Sez. I, 04/01/2017, ud. 08/06/2016, dep. 04/01/2017, n. 80).
In adesione alla citata giurisprudenza di legittimità e in mancanza, per le ragioni già spiegate, di un valido rapporto contrattuale tra il e l'Ing. , deve CP_1 Parte_1
ritenersi che, nel caso di specie, il rapporto obbligatorio sia intercorso direttamente tra il professionista e il funzionario responsabile del relativo procedimento.
L'Art. 191 D. Lgs. n. 267/2000, nel testo vigente all'epoca dei fatti e non dissimilmente da quello attuale, prevede(va), al comma 1, che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A mente del successivo comma 4, “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. pag. 7/9 Come è stato efficacemente spiegato dalla suprema Corte, la normativa in esame ha comportato la sostituzione del pregresso regime di nullità del contratto, per effetto della violazione delle norme regolataci della sua formazione, con quello della sua piena validità ed efficacia tra agente in proprio e fornitore (del quale sotto questo profilo viene incrementata la tutela) per via di una sorta di novazione soggettiva (di fonte normativa) dell'originario rapporto obbligatorio che avrebbe dovuto intercorrere con l'ente pubblico di cui l'agente è organo, con l'introduzione di una nuova disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti improntata a schemi privatistici. E' stata quindi valorizzato, sia ai fini della controprestazione, che per ogni altro effetto di legge, il reale incontro di volontà tra il privato contraente (che nell'accettare di eseguire l'incarico conferitogli contra legem non possa ignorare che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l'amministratore ed assumere, quindi, volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile) e quest'ultimo, che, nell'attribuirlo o nel consentirlo, accetta, per converso, la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente per gli impegni assunti al di fuori od in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge. (Cass. civ., Sez.
I, 04/01/2017, ud. 08/06/2016, dep. 04/01/2017, n.80).
Ne deriva che – in accoglimento della domanda proposta - l'Arch. in CP_3
qualità di funzionario responsabile del procedimento che consentì il conferimento dell'incarico professionale di cui trattasi, deve ritenersi direttamente obbligato nei confronti del professionista ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000. Nel caso di specie, non essendovi stato alcun riconoscimento del debito da parte del
[...]
il Funzionario è direttamente e personalmente responsabile nei Controparte_1 confronti del professionista per l'intero importo della controprestazione, pari ad €
6.791,41, come da relativa parcella in atti, oltre interessi dalla domanda proposta contro il medesimo Funzionario e fino al soddisfo.
§
L'accoglimento dell'appello, nei termini di cui sopra, determina l'assorbimento degli ulteriori motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, posto che l'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del pag. 8/9 2000 comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. predetto. (Cass. civ.,
Sez. III - 19/05/2017, n. 12608).
§
Statuizioni sulle spese. Il complessivo esito del giudizio, anche in considerazione della particolarità e complessità delle questioni trattate e della reciproca accettazione, come innanzi spiegato, del rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto nei confronti dell'Arch. CP_3
dichiara quest'ultimo direttamente obbligato nei confronti del professionista ai fini della controprestazione e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore dell'Ing.
della complessiva somma di € 6.791,41, oltre interessi dalla Parte_1
domanda rivolta nei confronti del medesimo e fino al soddisfo;
2) rigetta l'appello proposto nei confronti del;
Controparte_1
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Reggio di Calabria
Sezione Civile
Proc. n. 868/2019 R.G.A.C.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai signori
Magistrati:
Dott. ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 868/2019 R.G., vertente
TRA
, C.F. , nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Teresa Maria Ciccone (C.F.
) e dall' Avv. Raffaella Viglianisi ( ) C.F._2 CodiceFiscale_3 ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, in Reggio Calabria, via
Gelsomino n. 8, fax: 0965.22622, PEC Email_1
- APPELLANTE -
CONTRO
, C.F in persona del Sig. Sindaco Controparte_1 P.IVA_1
e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via
S. Anna II Tronco, Palazzo Cedir. presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall' Avv. Ermelinda Nappa, (C.F. ), fax 0965/3622580, PEC: C.F._4
Email_2
- APPELLATO - ARCH. C.F. , nato a [...] Controparte_2 C.F._5
il 13.04.1965, ivi residente in [...], Gallico Marina;
- APPELLATO – CONTUMACE -
Oggetto: – Opposizione a decreto ingiuntivo - Appello avverso la Sentenza del
Tribunale di Reggio Calabria, I sezione civile, n. 495/2019 pubblicata in data
25/03/2019.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 510/2014 del 23.5.2014, emesso nel proc. n. 1359/2014 R.G., il Tribunale di Reggio Calabria ingiungeva al di pagare Controparte_1
all'Ing. la somma di euro 6.791,41, oltre interessi legali dal primo atto Parte_1
di costituzione in mora al saldo e spese liquidate come in atti, a titolo di competenze dovute in virtù dell'incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della “Costruzione Palestra per attività ginnica nelle aree della Scuola G.
Carducci”.
Il proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Controparte_1
chiedendone la revoca e la condanna di parte opposta alle spese di giudizio. A sostegno, il opponente eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva rilevando che CP_1
l'attività professionale, peraltro indicata in maniera generica, sarebbe stata svolta in assenza di valido e formale atto di conferimento incarico, privo del relativo impegno di spesa, in violazione dell'art. 191 D. Lgs. n. 267/2000, riproduttivo del previgente art. 23 commi 3 e 4 del D.L. n. 66/89. Contestava altresì la mancanza del requisito di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato e la mancanza del requisito della prova scritta, rilevando che la semplice missione di fattura, documento fiscale unilaterale, non potrebbe essere considerata prova del credito in favore della parte opposta.
Il convenuto in opposizione si costituiva chiedendo il rigetto delle Parte_1
domande attrici in quanto infondate in fatto ed in diritto, nonché, in via riconvenzionale, il riconoscimento dell'indebito arricchimento da parte dell'Amministrazione comunale.
L'opposto veniva altresì autorizzato a chiamare in giudizio il terzo , in CP_3
qualità di Responsabile del procedimento presso il Controparte_1 [...]
il quale, seppur regolarmente citato, non Parte_2
si costituiva rimanendo contumace.
pag. 2/9 Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza oggetto del presente gravame, accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente tra le parti le spese di giudizio.
L' Ing. ha proposto appello chiedendo la riforma della sentenza Parte_1
impugnata per i motivi che saranno di seguito meglio illustrati e, in via principale, la condanna del al pagamento della somma di € 6.791,41 oltre Controparte_1
interessi dal primo atto di costituzione in mora sino al saldo;
in subordine condannare il terzo, Funzionario del Arch. al Controparte_1 CP_3
pagamento della suddetta somma, oltre interessi sino al soddisfo;
in via più gradata, condannare il al pagamento dell'indennizzo, pari a € 6.791,41 oltre interessi CP_1
fino al soddisfo, a titolo di indebito arricchimento;
condannare controparti o chi risulterà soccombente al pagamento di tutte le spese di giudizio, fin dalla fase monitoria, con distrazione delle stesse in favore del procuratore antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
In via istruttoria, l'appellante, reiterando le richieste istruttorie già formulate in primo grado, ha chiesto ammettersi l'interrogatorio formale dell'Arch. prova CP_3
per testi dei signori Arch. e Arch. e ordine di Controparte_4 Controparte_5
esibizione ex art. 210 c.p.c., nei confronti del dei Controparte_1 provvedimenti di pagamento eseguiti nell'interesse dei progettisti Arch. CP_5
e Arch. .
[...] Controparte_4
Il appellato si è costituito chiedendo preliminarmente di dichiarare CP_1
inammissibile il gravame;
nel merito ha chiesto la conferma della sentenza appellata, nonché il rigetto della richiesta di condanna per indebito arricchimento formulata da controparte in via gradata e riconvenzionale e di dichiarare che nessuna somma è dovuta dal con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio. CP_1
Con ordinanza depositata il 6.6.2022 venivano ammessi l'interrogatorio formale deferito all'appellato contumace Arch. e le prove testimoniali richiesti CP_3 dall'appellante. All'udienza del 18.5.2023, in presenza, si dava corso all'istruttoria procedendo all'esame del teste presente Arch. . Parte Testimone_1 appellante veniva dichiarata decaduta dall'altro teste, perché non citato. Giova precisare che parte appellante non forniva prova della citazione del teste e dell'interrogando assenti per l'udienza del 18.5.2023, in quanto, in data 22.4.2023, depositava telematicamente rispettive intimazioni per l'udienza del 23.3.2023. pag. 3/9 Con ordinanza depositata il 16.9.2024, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
§
Con un primo motivo, rubricato “3.1. Carenza di motivazione. Omessa valutazione di circostanze e documenti determinanti ai fini della decisione. Legittimità dell'incarico.
Effettività del lavoro svolto ed ascrivibilità all' Ente”, l'appellante ha dedotto che la sentenza di primo grado, focalizzandosi sulla mancanza dell'impegno di spesa nell'originaria delibera di conferimento incarico n. 787 del 06.12.2006, non abbia tenuto conto di tutti gli altri elementi di fatto e di diritto forniti dall'Ing. e, in Parte_1 particolare, del fatto che l'incarico de quo sarebbe stato successivamente ratificato dalla delibera di Giunta n. 191 del 18.5.2009 la quale, ad avviso dell'appellante, contiene tre elementi - a) il parere di regolarità contabile dei responsabili dei settori llp e finanze ex art. 49 comma 1 del TUEL;
b) l'importo dei lavori da svolgere elevato a 500.000 euro;
c) il fatto che tutta l' amministrazione comunale avesse preso atto e dato atto sia dell'incarico conferito ai quattro professionisti sia dell'esecuzione dello stesso – essenziali per fondare l'ascrivibilità dell'incarico all'Ente convenuto, ivi compresa l'utilitas dell'opera, i cui elaborati sono stati posti a base della delibera medesima e pertanto utilizzati dall'Ente medesimo.
Il Comune appellato, per contro, ha contestato le doglianze dell'appellante ribandendo il difetto di legittimazione passiva dello stesso Ente, stante la mancanza di un valido atto di conferimento dell'incarico, munito di regolare e preventivo impegno di spesa e non avendo l'Ente utilizzato lo strumento del riconoscimento del debito fuori bilancio con apposita deliberazione del Consiglio comunale. In particolare, il appellato ha CP_1
evidenziato che nella determina di conferimento incarico e nel relativo disciplinare, il
Dirigente e/o Funzionario del Settore LL.PP ha dichiarato che le risorse necessarie sarebbero state reperite mediante la successiva stipula mutuo, che tuttavia non risulta mai essere stato contratto. Ha poi rilevato che tali vizi non sarebbero sanati dalla
Delibera di Giunta comunale n. 191 del 18.5.2009 richiamata dall'appellante, la quale non contiene alcun pare contabile in ordine a un regolare preventivo impegno di spesa, trattandosi peraltro di atto indirizzo politico. pag. 4/9 Il appellato ha poi rilevato che non risultano essere stati prodotti in giudizio gli CP_1
elaborati progettuali che controparte sostiene essere stati acquisiti e utilizzati dall'ente e che tale lacuna probatoria non potrebbe essere colmata dalla fattura emessa dal professionista per esigere il relativo compenso, trattandosi di documento fiscale unilaterale. Ha chiesto altresì il rigetto della domanda di arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2014 c.c., formulata dall'Arch. in via subordinata. Parte_1
Nulla è stato dedotto dall'Arch rimasto contumace. CP_3
La sentenza di primo grado, in termini concisi ma pienamente esaustivi, ha spiegato che
“la delibera con cui i competenti organi comunali affidano un incarico professionale è valida –in forza dell'art. 191 d.lgs. n. 267/2000 - solamente laddove contenga l'indicazione della copertura finanziaria, elemento nella specie non riscontrabile, residuando in tal caso in favore del professionista l'azione diretta nei confronti dei funzionari dell'ente che abbiamo in concreto disposto l'acquisizione della prestazione in carenza dei presupposti di legge. Né può assurgere alla necessaria indicazione della copertura finanziaria il riferimento contenuto nella delibera di approvazione del progetto ad un ipotetico “mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP.”, dovendo infatti la copertura di spese rivestire il carattere dell'attualità, sicché in mancanza di essa la spesa non può essere effettuata fino al reperimento di fondi specifici”.
La decisione è immune da censure, posto che, in aderenza al dato normativo e secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, la delibera comunale di conferimento di incarico ad un professionista in assenza di copertura finanziaria è nulla, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. n. 66 del 1989, conv. con modif. dall'art. 1, comma 1, l. n. 144 del
1989 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000). L'invalidità di tale delibera e del contratto concluso sulla base della stessa è rilevabile d'ufficio anche in appello, derivando dalla violazione di norme imperative. (Cassazione civile sez. II - 11/06/2018,
n. 15050). L'assunto si pone nel solco tracciato dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza n.
12195 del 2005 (Rv. 581171 - 01), con riferimento al combinato disposto degli artt. 284
e 288 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (Testo unico della legge comunale e provinciale) e ribadito dalle stesse Sezioni Unite con Sentenza n. 26657 del 18/12/2014 (Rv. 634114 -
01), secondo cui, in tema di obbligazioni della P.A., l'inserimento nel contratto d'opera professionale di una clausola di c.d. copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pubblico territoriale subordina il pagamento del compenso al professionista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla concessione di un finanziamento - non pag. 5/9 consente di derogare alle procedure di spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989, n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267), che non possono essere differite al momento dell'erogazione del finanziamento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibile all'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore o funzionario che abbia assunto l'impegno.
A fronte di tali principi di diritto, risulta priva di pregio la deduzione dall'appellante, secondo cui la successiva delibera di Giunta comunale n. 191 del 18.5.2009 sarebbe idonea a sanare o comunque integrare la determinazione di conferimento dell'incarico n.
787 del 6.12.2006. Al riguardo, infatti, può agevolmente osservarsi che, sebbene la citata delibera n. 191/2009, negli spazi riservati all'espressione dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile rechi le sottoscrizioni dei responsabili dei rispettivi settori, la copertura mediante un mutuo da contrarre non è valida non essendo attuale.
Le ragioni sopra esposte risultano dirimenti ed assorbono ogni ulteriore deduzione svolta dall'appellante nei sottoparagrafi del motivo 3.1., che deve essere quindi integralmente rigettato.
§
Con un secondo motivo, rubricato “3.2. - Omessa pronuncia sulla chiamata di terzo - responsabilità personale del funzionario che ha consentito la fornitura, in ipotesi di rigetto delle due domande principali”, l'appellante ha lamentato l'omessa pronuncia rispetto alla chiamata di terzo svolta dallo stesso Ing. nei confronti di Parte_1 [...]
in qualità di funzionario responsabile del procedimento, il quale aveva CP_3
firmato il disciplinare di incarico e consentito il conferimento dello stesso, per il caso di rigetto della domanda principale proposta nei confronti del CP_1
La sentenza di primo grado, invero, oltre a rigettare la domanda principale proposta dall'Ing. nei confronti del ha rigettato anche Parte_1 Controparte_1
quella proposta in via subordinata a titolo di indebito arricchimento, spiegando, giustamente, che “… in favore del l'ordinamento offre l'azione diretta nei Parte_1 confronti dei soggetti che hanno in concreto disposto l'acquisizione della prestazione in carenza dei presupposti di legge.” (cfr. sentenza, pag. 3); non si è tuttavia pronunciata sull'ulteriore domanda proposta in via gradata dallo stesso Ing. , nei confronti Parte_1 pag. 6/9 del predetto funzionario, come detto, chiamato in causa e rimasto contumace in entrambi i gradi di giudizio.
Sul punto, deve essere condiviso l'orientamento secondo cui non è proponibile l'azione di cui all'art. 2041 c.c. contro la P.A. in quanto, qualora non vi sia un contratto valido tra la stessa e colui che esegue lavori e servizi, il rapporto «contrattuale» si crea fra quest'ultimo e l'amministratore o funzionario che con la sua condotta in violazione delle regole contabili in merito alla gestione degli enti locali, relativamente ai beni ed ai servizi acquisiti, realizza una vera e propria frattura o scissione ope legis del rapporto di immedesimazione organica tra i suddetti agenti e la Pubblica Amministrazione, con conseguente esclusione della riferibilità a quest'ultima delle iniziative adottate al di fuori dello schema procedimentale previsto dalla norme c.d. ad evidenza pubblica. (Cass. civ., Sez. I, 04/01/2017, ud. 08/06/2016, dep. 04/01/2017, n. 80).
In adesione alla citata giurisprudenza di legittimità e in mancanza, per le ragioni già spiegate, di un valido rapporto contrattuale tra il e l'Ing. , deve CP_1 Parte_1
ritenersi che, nel caso di specie, il rapporto obbligatorio sia intercorso direttamente tra il professionista e il funzionario responsabile del relativo procedimento.
L'Art. 191 D. Lgs. n. 267/2000, nel testo vigente all'epoca dei fatti e non dissimilmente da quello attuale, prevede(va), al comma 1, che “gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati”. A mente del successivo comma 4, “Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni”. pag. 7/9 Come è stato efficacemente spiegato dalla suprema Corte, la normativa in esame ha comportato la sostituzione del pregresso regime di nullità del contratto, per effetto della violazione delle norme regolataci della sua formazione, con quello della sua piena validità ed efficacia tra agente in proprio e fornitore (del quale sotto questo profilo viene incrementata la tutela) per via di una sorta di novazione soggettiva (di fonte normativa) dell'originario rapporto obbligatorio che avrebbe dovuto intercorrere con l'ente pubblico di cui l'agente è organo, con l'introduzione di una nuova disciplina del rapporto tra gli enti medesimi e i soggetti agenti, nonché tra questi ultimi e i privati contraenti improntata a schemi privatistici. E' stata quindi valorizzato, sia ai fini della controprestazione, che per ogni altro effetto di legge, il reale incontro di volontà tra il privato contraente (che nell'accettare di eseguire l'incarico conferitogli contra legem non possa ignorare che il rapporto contrattuale deve intendersi intercorso con il funzionario o l'amministratore ed assumere, quindi, volontariamente il rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile) e quest'ultimo, che, nell'attribuirlo o nel consentirlo, accetta, per converso, la propria responsabilità personale diretta verso il terzo contraente per gli impegni assunti al di fuori od in violazione del procedimento contabile previsto dalla legge. (Cass. civ., Sez.
I, 04/01/2017, ud. 08/06/2016, dep. 04/01/2017, n.80).
Ne deriva che – in accoglimento della domanda proposta - l'Arch. in CP_3
qualità di funzionario responsabile del procedimento che consentì il conferimento dell'incarico professionale di cui trattasi, deve ritenersi direttamente obbligato nei confronti del professionista ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000. Nel caso di specie, non essendovi stato alcun riconoscimento del debito da parte del
[...]
il Funzionario è direttamente e personalmente responsabile nei Controparte_1 confronti del professionista per l'intero importo della controprestazione, pari ad €
6.791,41, come da relativa parcella in atti, oltre interessi dalla domanda proposta contro il medesimo Funzionario e fino al soddisfo.
§
L'accoglimento dell'appello, nei termini di cui sopra, determina l'assorbimento degli ulteriori motivi addotti a sostegno dell'impugnazione, posto che l'incarico di prestazione professionale che sia stato svolto, in favore di un ente locale, in mancanza di una formale delibera di assunzione di impegno contabile ex art. 191 del d.lgs. n. 267 del pag. 8/9 2000 comporta l'instaurazione del rapporto obbligatorio direttamente con l'amministratore o il funzionario che abbia consentito la prestazione, non risultando esperibile nei confronti dell'ente l'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041
c.c., per difetto del requisito della sussidiarietà, salvo che esso non riconosca "a posteriori" il debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del d.lgs. predetto. (Cass. civ.,
Sez. III - 19/05/2017, n. 12608).
§
Statuizioni sulle spese. Il complessivo esito del giudizio, anche in considerazione della particolarità e complessità delle questioni trattate e della reciproca accettazione, come innanzi spiegato, del rischio conseguente alla definitiva individuazione della parte contraente e patrimonialmente responsabile, giustifica l'integrale compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza appellata, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello proposto nei confronti dell'Arch. CP_3
dichiara quest'ultimo direttamente obbligato nei confronti del professionista ai fini della controprestazione e per l'effetto lo condanna al pagamento, in favore dell'Ing.
della complessiva somma di € 6.791,41, oltre interessi dalla Parte_1
domanda rivolta nei confronti del medesimo e fino al soddisfo;
2) rigetta l'appello proposto nei confronti del;
Controparte_1
3) compensa integralmente tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 29.1.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
dott. Alessandro Liprino dott.ssa Patrizia Morabito
pag. 9/9