Ordinanza cautelare 30 aprile 2022
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 23/06/2025, n. 12238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12238 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12238/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02962/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2962 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Felice Di Salvo e Annamaria Di Salvo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Ministro dell'Interno n. -OMISSIS-, notificato il 20.12.2021, con il quale e stata respinta l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente con istanza presentata in data 27 gennaio 2016 ha chiesto la concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. Il Ministero dell’Interno con il provvedimento gravato ha rigettato la domanda per assenza del requisito reddituale in capo all’istante.
3. Parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha chiesto l’annullamento del decreto adducendo un unico motivo così rubricato: “V iolazione e falsa applicazione dell'art. 9 della legge 91 del 1992 – eccesso di potere nella valutazione dei requisiti richiesti dalla normativa.”
In particolare il ricorrente si duole della compressione del proprio “diritto di difesa” nell’ambito del procedimento istruttorio che ha preceduto l’adozione del provvedimento gravato, poiché vi sarebbe stata una discrasia fra le contestazioni mosse nel preavviso di rigetto, datato 13 febbraio 2020 e le motivazioni poste a fondamento del decreto di rigetto. Inoltre evidenzia come errata sarebbe la valutazione compiuta dall’Amministrazione con riferimento al requisito reddituale.
4. Il Ministero dell’Interno si è costituito per resistere al ricorso e ha depositato una relazione sui fatti di causa con la quale ha eccepito l’infondatezza dello stesso.
5. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 15 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei termini di cui di seguito.
7. In via preliminare appare utile, in funzione dello scrutinio delle doglianze formulate nell’atto introduttivo del giudizio, una premessa di carattere teorico in ordine al potere attribuito all’Amministrazione in materia, all’interesse pubblico protetto e alla natura del relativo provvedimento alla luce della giurisprudenza in materia, nonché dei precedenti dalla Sezione (cfr. ex multis , TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, n. 2943, 2944, 2945, 3018, 3471, 4280 e 5130 del 2022).
Ai sensi dell'articolo 9 comma 1 lettera f) della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana "può" essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
L'utilizzo dell'espressione evidenziata sta ad indicare che la residenza nel territorio per il periodo minimo indicato è solo un presupposto per proporre la domanda a cui segue " una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall'appartenenza alla comunità nazionale " (cfr., tra le tante, Consiglio di Stato sez. III, 23 luglio 2018 n. 4447).
Il conferimento dello status civitatis , cui è collegata una capacità giuridica speciale, si traduce in un apprezzamento di opportunità sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del richiedente nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI, 9 novembre 2011, n. 5913; n. 52 del 10 gennaio 2011; Tar Lazio, sez. II quater , n. 3547 del 18 aprile 2012).
L'interesse pubblico sotteso al provvedimento di concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo status di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante (Tar Lazio, sez. II quater , n. 5565 del 4 giugno 2013), atteso che, lungi dal costituire per il richiedente una sorta di diritto che il Paese deve necessariamente e automaticamente riconoscergli ove riscontri la sussistenza di determinati requisiti e l'assenza di fattori ostativi, rappresenta il frutto di una meticolosa ponderazione di ogni elemento utile al fine di valutare la sussistenza di un concreto interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri.
In altri termini, il provvedimento di concessione della cittadinanza in esame “ è atto squisitamente discrezionale di ‘alta amministrazione’, condizionato all'esistenza di un interesse pubblico che con lo stesso atto si intende raggiungere e da uno ‘status illesae dignitatis’ (morale e civile) di colui che lo richiede ” (Consiglio di Stato, sez. III, 7 gennaio 2022, n. 104).
Pertanto, l’anzidetta valutazione discrezionale può essere sindacata in questa sede nei limiti del controllo di legittimità; il sindacato del giudice, infatti, non si estende al merito della valutazione compiuta dall'Amministrazione, non potendo dunque spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell'esistenza di una giustificazione motivazionale che appaia logica, coerente e ragionevole (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 16 novembre 2020, n. 7036; nonché, TAR Lazio, sez. V bis , n. 2944 del 2022 su prospettive e limiti dell’applicazione del principio di proporzionalità in tale materia).
Quanto, in particolare, all’onere motivazionale, la giurisprudenza ha più volte precisato che l'ampiezza e la profondità dell'obbligo di motivazione del provvedimento di diniego della concessione della cittadinanza devono correlarsi allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato commesso, nonché alla circostanza che esso sia stato commesso a distanza di tempo dal momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta. Questi profili incidono anche sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza, con la conseguenza che, “ nel caso di sentenza penale e, a fortiori, di sentenza passata in giudicato l'ampiezza e l'intensità dell'obbligo motivazionale relativo al diniego di concessione di cittadinanza può essere minore rispetto a quello che deve, invece, caratterizzare un diniego in presenza di una mera comunicazione di notizia di reato o di una denuncia, della quale il ricorrente potrebbe non essere al corrente ” (Consiglio di Stato sez. I, 4 aprile 2022, n.713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
8.Tanto premesso, nel caso di specie il provvedimento di rigetto fonda il diniego sull’assenza del requisito reddituale.
Si legge nel provvedimento:
“ CONSIDERATO che tra i requisiti previsti per ottenere la cittadinanza italiana è contemplato anche quello reddituale, con ciò intendendosi che il richiedente debba dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 25 novembre 1989, n. 382 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico, e che tali parametri sono stati confermati dall'art. 2, comma 15, legge 28 dicembre 1995, n. 549;
RITENUTO che – anche per conforme e consolidata giurisprudenza – i parametri di cui sopra sono ritenuti congrui e corrispondenti ad una reale capacità dell’aspirante cittadino di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia, così come previsto già dal decreto ministeriale 22 novembre 1994, adottato in attuazione del regolamento del 18 aprile 1994, n. 362, meglio specificato nella Circolare del Ministero dell’Interno DLCI K.60.1, del 5 gennaio 2007;
CONSIDERATO che il requisito della capienza reddituale deve essere continuativo e sussistere in sede di attualizzazione sino al momento del giuramento, condizione di efficacia della concessione di naturalizzazione, stante l’obbligo della permanenza dei requisiti ai sensi dell’art. 4, comma 7 del d.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, come confermato dall’art. 8 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362;
VISTA la documentazione acquisita agli atti nella quale non vi è prova che l’interessato e il proprio nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori a quelli fissati nei detti parametri assunti dall’Amministrazione ”.
Dunque le ragioni del diniego sono individuate dall’Amministrazione esclusivamente nell’assenza del requisito reddituale.
9. Con il proprio ricorso parte ricorrente solleva l’illegittimità del provvedimento gravato per violazione di legge ed eccesso di potere poiché la motivazione posta a fondamento dello stesso differisce dai motivi ostativi comunicatigli ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (comunicazione del 13.2.2020), derivandone una violazione del “diritto di difesa” del ricorrente ed un eccesso di potere per carenza istruttoria nella valutazione dei requisiti richiesti dalla normativa.
In particolare nel preavviso di diniego si legge che avuto riguardo all’istanza di concessione della cittadinanza italiana “ nel corso della regolare istruttoria è emerso a carico della S.V. la seguente notizia: 12.12.1998 segnalato all’autorità giudiziaria dal Commissariato di P.S. “Duomo-Palazzo Reale” di Palermo per reato di Rissa, ai sensi dell’art. 588 c.p.
Inoltre da accertamenti effettuati presso l’Agenzia delle Entrate è emerso che l’interessato non risulta avere mai adempiuto agli obblighi derivanti dal pagamento delle imposte per gli anni dal 2008 al 2014 ”.
A tale comunicazione il ricorrente ha dato riscontro presentando osservazioni in data 13 novembre 2021 e poi con ulteriore integrazione in data 31 luglio 2021, sempre con riferimento ai due motivi ostativi comunicati (notizia di reato e obblighi di pagamento delle imposte).
L’Amministrazione nel provvedimento gravato, a seguito della presentazione delle osservazioni da parte del legale del ricorrente, ha ritenendo sanati i rilievi sollevati con riferimento ai profili di carattere penale, mentre ha concluso per la permanenza di quelli reddituali (“ RITENUTE non condivisibili le osservazioni formulate dall’interessato, tramite il proprio rappresentante legale in quanto, pur sanando i rilievi di carattere penale, non fanno venire meno quelli di carattere reddituale contestati in sede del sopracitato preavviso di diniego ”).
Tuttavia una tale considerazione riferita alla mancanza del requisito reddituale appare inopinatamente addotta dall’Amministrazione poiché l’odierno ricorrente in realtà non era stato messo nelle condizioni di poter contraddire su tale profilo, poiché ad esso non si faceva riferimento nella comunicazione di preavviso di rigetto del 13 febbraio 2020.
L’Amministrazione nella relazione depositata in atti sostiene genericamente che “ l’illustrata situazione (riferita anche al reddito degli ultimi tre anni) ha indotto l’Amministrazione a valutare negativamente l’istanza e di ciò è stata data comunicazione all’interessato con ministeriale del 14.02.2020, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90, invitando lo stesso a presentare eventuali osservazioni entro il termine di 10 giorni dalla data del ricevimento ”.
Se non che nel preavviso di diniego non vi è traccia di alcun riferimento alla rilevata assenza del requisito reddituale.
Tale profilo unitamente alla considerazione che parte ricorrente, se adeguatamente coinvolta, avrebbe potuto apportare un proprio contributo istruttorio in ordine al possesso del requisito in questione, come ampiamente esposto nel motivo di ricorso con riferimento alla condizione reddituale propria e dei propri familiari, determina la fondezza del sollevato vizio di violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria.
9. Ne consegue dunque che, in accoglimento del ricorso proposto, il diniego di cittadinanza deve essere annullato, fatte salve le ulteriori determinazioni da parte dell’Amministrazione nel rivalutare la posizione complessiva del richiedente.
10.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento di diniego impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
Silvia Piemonte, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvia Piemonte | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.