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Sentenza 16 maggio 2024
Sentenza 16 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 16/05/2024, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 1721/2020 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Nadia Parte_1
Piscitello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via
Principe di Belmonte, 90.
-ricorrente
C O N T R O
, in Parte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Corso Calatafimi, 589.
-resistente
OGGETTO: rapporto di agenzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.07.2020, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio “l' Parte_2
, esponendo:
[...]
- di avere stipulato con la società convenuta, nel giugno 2013, un
1 contratto di agenzia a tempo indeterminato, con la qualifica di agente e direttore vendite e marketing, avente ad oggetto la promozione e la vendita di vini;
- che il compenso fisso mensile era stato stabilito in € 1.250,00 e in una provvigione del 5% sulle proposte d'ordine accettate dalla mandante;
- che, con lettera del 19.02.2019, la società preponente aveva comunicato all'agente il recesso dal contratto, sulla scorta delle seguenti motivazioni: “la scrivente ha provveduto ad un accurato controllo della gestione aziendale….da detta verifica è emerso la violazione degli artt. 4 e 6 del contratto intercorso e l'esistenza di inevasi relativamente a forniture effettuate per un totale ad oggi pari ad
€ 12.398,88, nonché il mancato sviluppo del settore con conseguente riduzione del fatturato”;
- che, stante l'illegittimità dell'atto di recesso, aveva chiesto il versamento dei contributi previdenziali omessi e le indennità di fine rapporto spettanti;
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “ritenere e dichiarare che il rapporto di agenzia è cessato ad iniziativa della mandante per effetto della comunicazione del 19/02/2019 e fatto non imputabile all'agente e, quindi, il diritto del ricorrente all'indennità di mancato preavviso e all'indennità suppletiva di clientela;
condannare, quindi, la Parte_2
in persona del suo legale rappresentante in carica, a corrispondere al
[...]
ricorrente € 18.370,88 (o quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà dovuta) per indennità sostitutiva del preavviso di mesi sei ed € 8.185,32 (o quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà dovuta) per indennità suppletiva di clientela, con aggravio di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del saldo provvigioni anno 2017 e delle provvigioni maturate a partire da IV trimestre 2018 e, per l'effetto, condannare la
[...]
[...]
[...] in persona del suo legale rappresentante in carica, al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 16.678,35, o quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà dovuta, di cui € 7.534,86 per provvigioni relative al IV trimestre
2018, € 5.200,00 per provvigioni relative al I trimestre 2019 ed € 3.943,49 per provvigioni relative al II trimestre 2019, con aggravio di interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle provvigioni maturate a partire dal III trimestre 2019 nella misura che risulterà dovuta in esito ad esibizione dei registri IVA fatture emesse anno 2019; ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del contributo fisso relativo ai mesi di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019 e, per l'effetto, condannare la al pagamento dell'importo di € 3.750,00 (oltre incidenze contributive e fiscali ed interessi); - condannare la in persona del suo legale Parte_2
rappresentante in carica, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, dell'importo di € 2.957,41, pari alla differenza tra l'ammontare dei versamenti obbligatori e quanto effettivamente liquidato dall'Enasarco all'agente per IRR (o di quell'altro importo, maggiore o minore che risulterà dovuto)”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e deducendo, nel merito, l'infondatezza delle domande attrici delle quali chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.05.2024 per il deposito di note.
***
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, l'art. 413, 4° comma, c.p.c. dispone che “competente per territorio per le controversie previste dal n. 3 dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio
3 ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n.3 dell'art. 409".
Il comma ottavo prevede, inoltre, che «sono nulle le clausole derogative della competenza territoriale».
Trattasi di nullità assoluta ed insanabile, non derogabile per volontà delle parti.
Ne consegue che la clausola contenuta nell'art. 13 del contratto di agenzia per cui è causa, che individua, in deroga ai principi generali, il foro esclusivo di Palermo (cfr. doc. n. 2) per le eventuali controversie sorte tra le parti, è nulla.
Di talché, non vi è dubbio che, nella specie, il ricorrente ha correttamente instaurato il presente giudizio innanzi a questo Tribunale, avendo fissato il proprio domicilio in Petralia Sottana.
***
Nel merito, occorre rimarcare come per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2011, n. 3869; Cass. civ. sez. II,
15 aprile 2009, n.8948; Cass. civ. sez. lav. 25 luglio 2008, n.20497; Cass. civ. sez. III, 12 gennaio 2006, n.422), nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato il concetto di giusta causa di cui all'art.2119 cod. civ., dettato per il lavoro subordinato, stante l'evidente analogia che sussiste tra entrambi i rapporti, egualmente fondati sulla prevalente rilevanza dell'elemento fiduciario.
In particolare, la giusta causa di recesso del preponente può essere identificata solo con l'inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, dell'agente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo e renda impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto (Cass. civ., sez.
4 II, 15 aprile 2009, n. 8949; Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20497;
Cass. civ. sez. lav., 10 ottobre 2005).
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la società mandante, sulla quale gravava il relativo onere, non ha provato la sussistenza di un inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, addebitabile all'agente che rende impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1376/2018).
In particolare, la convenuta ha comunicato all'agente il recesso dal contratto, sulla scorta delle seguenti motivazioni: “A seguito della revoca della misura di prevenzione e del rientro della proprietà, La scrivente ha provveduto ad un accurato controllo della gestione aziendale...Da detta verifica è emerso la violazione degli artt. 4 e 6 del contratto intercorso e l'esistenza di inevasi relativamente a forniture effettuate per un totale ad oggi pari ad € 12.398,88, nonché il mancato sviluppo del settore con conseguente riduzione del fatturato.
Per detti motivi è intendimento della società risolvere con effetto immediato il contratto in essere per la quale la presente comunicazione costituisce formale recesso senza preavviso stante la giusta causa sottesa… a giorni sarà contattato dalla proprietà affinché consegni una relazione sull'operato in corso.”
(cfr. doc. n. 3).
Le motivazioni addotte, alla luce della documentazione versata in atti e delle prove testimoniali espletate, sono però rimaste prive di un adeguato supporto probatorio.
Ed invero, quanto al calo del fatturato, dal report prodotto in atti, relativo agli anni dal 2013 al 2016 (cfr. doc. n. 10), non solo non si evince alcuna riduzione del fatturato del , ma anzi un suo incremento Pt_1
annuale.
Solo l'anno 2018 mostra una flessione al ribasso di € 58.125,70 (cfr. doc.
n. 11), dato quest'ultimo che, tenuto conto del fatturato complessivo annuale dell'agente pari ad € 556.120,10, non è certamente di tale gravità da non consentire la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto, sì da incidere
5 sull'assetto economico della società.
Peraltro, da una valutazione comparativa, emerge che anche gli altri agenti operanti nel settore della vendita, nell'anno 2018, hanno prodotto un fatturato inferiore rispetto a quello dell'anno precedente (cfr. doc. n. 11).
In merito, la parte ricorrente ha dedotto che nel 2018 vi era “stato un ritardo della produzione dei vini bianchi e rosati usciti dopo il (la Org_1
principale vetrina per il vino italiano) e a stagione avanzata, problematiche che hanno avuto ricadute negative sulla commercializzazione”.
La circostanza è stata confermata dal teste consulente Testimone_1
commerciale alle dipendenze della resistente, all'epoca dei fatti di causa, che sul punto ha dichiarato che “nel 2018 ero consulente per l'estero di
[...]
e ricordo che c'è stato un ritardo nella spedizione dei vini Parte_2
bianchi per la fiera che si teneva nel mese di aprile;
ricordo anche che Org_1
questo ritardo c'è stato per la spedizione dei vini bianchi della nuova annata ai clienti per l'assaggio che viene effettuato prima dell'acquisto; quell'anno al
i vini bianchi della nuova annata non sono stati presentati, qualcosa Org_1
della vecchia annata è stato portato non ricordo esattamente le etichette, i vini rossi sono stati presentati ma preciso che non sono legati all'annata” (cfr. verbale d'udienza del 06.11.2023).
È rimasta priva di conforto probatorio, invece, l'allegazione di controparte secondo cui il calo del fatturato del , nel corso dell'anno Pt_1
2018, sarebbe stato pari a € 300,000.
Ed invero, le dichiarazioni rese dalla teste , impiegata Testimone_2
della società, che ha riferito che “da una verifica contabile effettuata è emerso che nel 2018 vi è stato un calo di fatturato di circa €. 300.000,00 dell'intera rete vendita, di cui era responsabile il ricorrente;
sono a conoscenza dei fatti in quanto lavoro da venti anni circa per la società resistente e mi occupo della contabilità” (cfr. verbale di udienza del 13.02.2023) sono smentite dai documenti versati in atti – peraltro di provenienza della stessa società mandante – dai quali, come sopra evidenziato, emerge che il calo del fatturato
6 registrato nell'anno 2018, imputabile all'agente, fu di € 58.125,70.
Infine, al quadro probatorio fin qui descritto, nulla aggiunge la testimonianza di , figlio dell'amministratore della società, che Testimone_3
avendo cominciato a lavorare quale consulente solo alla fine del 2018, si è limitato ad affermare che “in quell'anno era presente al ma non so se Org_1
ci sono stati ritardi nella produzione dei vini presentati alla manifestazione”
(cfr. verbale di udienza del 06.11.2023).
Quanto ai presunti “inevasi” di € 12.398,88, somma quest'ultima che, tenuto conto del fatturato complessivo dell'agente, non giustificherebbe comunque il recesso in “tronco” della mandante dal contratto di agenzia, si osserva che la società convenuta non ha dato alcuna prova delle asserite insolvenze né di azioni giudiziali e/o stragiudiziali volte al recupero dei predetti crediti.
Acclarato, quindi, che il recesso operato dall' Parte_2
non è sorretto da una giusta causa, fondata deve reputarsi la domanda attorea volta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità sostituiva della clientela (che spetta a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1751 c.c., applicandosi al rapporto di specie le previsioni dell'A.E.C.) che, secondo i conteggi effettuati da parte ricorrente, che si giudicano corretti e ai quali si rinvia - contestati solo genericamente dalla mandante, che neppur ha offerto dei conteggi alternativi - ammontano a complessivi € 26.556,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Al Profita spetta, altresì, la somma di € 3.750,00, ai sensi dell'art. 9 del contratto di agenzia in atti, quale contributo mensile fisso relativo ai mesi di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019 (cfr. doc. n. 17) nonché
l'importo di € 16.678,35, a titolo di provvigioni relative agli anni dal 2017 al
2019 (cfr. doc. nn. 18, 19 e 20) di cui la preponente, come era suo onere, non ha fornito la prova del pagamento.
Infine, quanto all'importo di € 2.957,41, per omessi versamenti
7 (accantonamenti obbligatori omessi presso il Fondo indennità di risoluzione del rapporto costituito presso ), dalla lista dei versamenti FIRR Org_3
versata in atti (cfr. doc. n. 15), risulta che la preponente, dal momento della sottoscrizione del mandato, ha effettuato solo due versamenti per un ammontare di € 879,72 (importo liquidato all'agente) mentre avrebbe dovuto effettuare accantonamenti obbligatori per € 3.837,13, come da prospetto/conteggio redatto dalla , sulla scorta di quanto Organizzazione_4
previsto dall'art. 11 dell'AEC (cfr. doc. n. 16).
Ne consegue che al ricorrente è dovuto, a titolo risarcitorio, l'importo di €
2.957,41, pari alla differenza tra l'ammontare dei versamenti obbligatori e quanto effettivamente liquidato dall'Enasarco all'agente per IRR.
In conclusione, pertanto, l' Parte_2
deve essere condannata a titolo di indennità di mancato
[...]
preavviso, indennità supplettiva di clientela, di contributo fisso mensile relativo ai mesi di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019, provvigioni maturate non riscosse e versamenti FIRR, al pagamento in favore di
[...]
della somma pari a € 49.941,96, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, a pagare in favore di , per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, la somma complessiva di € 49.941,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
- condanna la , in Parte_2
8 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 8.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 16.05.2024
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
9
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Chiara Gagliano, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n° 1721/2020 R.G.L., promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'avv.to Nadia Parte_1
Piscitello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Palermo, Via
Principe di Belmonte, 90.
-ricorrente
C O N T R O
, in Parte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Benedetto Schimmenti e Luciana Dimaggio ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Palermo, Corso Calatafimi, 589.
-resistente
OGGETTO: rapporto di agenzia
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 09.07.2020, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio “l' Parte_2
, esponendo:
[...]
- di avere stipulato con la società convenuta, nel giugno 2013, un
1 contratto di agenzia a tempo indeterminato, con la qualifica di agente e direttore vendite e marketing, avente ad oggetto la promozione e la vendita di vini;
- che il compenso fisso mensile era stato stabilito in € 1.250,00 e in una provvigione del 5% sulle proposte d'ordine accettate dalla mandante;
- che, con lettera del 19.02.2019, la società preponente aveva comunicato all'agente il recesso dal contratto, sulla scorta delle seguenti motivazioni: “la scrivente ha provveduto ad un accurato controllo della gestione aziendale….da detta verifica è emerso la violazione degli artt. 4 e 6 del contratto intercorso e l'esistenza di inevasi relativamente a forniture effettuate per un totale ad oggi pari ad
€ 12.398,88, nonché il mancato sviluppo del settore con conseguente riduzione del fatturato”;
- che, stante l'illegittimità dell'atto di recesso, aveva chiesto il versamento dei contributi previdenziali omessi e le indennità di fine rapporto spettanti;
Tanto premesso, concludeva chiedendo di: “ritenere e dichiarare che il rapporto di agenzia è cessato ad iniziativa della mandante per effetto della comunicazione del 19/02/2019 e fatto non imputabile all'agente e, quindi, il diritto del ricorrente all'indennità di mancato preavviso e all'indennità suppletiva di clientela;
condannare, quindi, la Parte_2
in persona del suo legale rappresentante in carica, a corrispondere al
[...]
ricorrente € 18.370,88 (o quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà dovuta) per indennità sostitutiva del preavviso di mesi sei ed € 8.185,32 (o quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà dovuta) per indennità suppletiva di clientela, con aggravio di interessi e rivalutazione dalla maturazione del diritto al saldo;
- ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del saldo provvigioni anno 2017 e delle provvigioni maturate a partire da IV trimestre 2018 e, per l'effetto, condannare la
[...]
[...]
[...] in persona del suo legale rappresentante in carica, al Controparte_1
pagamento dell'importo di € 16.678,35, o quell'altra somma, maggiore o minore che risulterà dovuta, di cui € 7.534,86 per provvigioni relative al IV trimestre
2018, € 5.200,00 per provvigioni relative al I trimestre 2019 ed € 3.943,49 per provvigioni relative al II trimestre 2019, con aggravio di interessi e rivalutazione, nonché al pagamento delle provvigioni maturate a partire dal III trimestre 2019 nella misura che risulterà dovuta in esito ad esibizione dei registri IVA fatture emesse anno 2019; ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al pagamento del contributo fisso relativo ai mesi di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019 e, per l'effetto, condannare la al pagamento dell'importo di € 3.750,00 (oltre incidenze contributive e fiscali ed interessi); - condannare la in persona del suo legale Parte_2
rappresentante in carica, al pagamento in favore del ricorrente, a titolo risarcitorio, dell'importo di € 2.957,41, pari alla differenza tra l'ammontare dei versamenti obbligatori e quanto effettivamente liquidato dall'Enasarco all'agente per IRR (o di quell'altro importo, maggiore o minore che risulterà dovuto)”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, eccependo, preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito e deducendo, nel merito, l'infondatezza delle domande attrici delle quali chiedeva il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 15.05.2024 per il deposito di note.
***
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte resistente.
L'eccezione è infondata.
Ed invero, l'art. 413, 4° comma, c.p.c. dispone che “competente per territorio per le controversie previste dal n. 3 dell'art. 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio
3 ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n.3 dell'art. 409".
Il comma ottavo prevede, inoltre, che «sono nulle le clausole derogative della competenza territoriale».
Trattasi di nullità assoluta ed insanabile, non derogabile per volontà delle parti.
Ne consegue che la clausola contenuta nell'art. 13 del contratto di agenzia per cui è causa, che individua, in deroga ai principi generali, il foro esclusivo di Palermo (cfr. doc. n. 2) per le eventuali controversie sorte tra le parti, è nulla.
Di talché, non vi è dubbio che, nella specie, il ricorrente ha correttamente instaurato il presente giudizio innanzi a questo Tribunale, avendo fissato il proprio domicilio in Petralia Sottana.
***
Nel merito, occorre rimarcare come per costante giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. lav., 17 febbraio 2011, n. 3869; Cass. civ. sez. II,
15 aprile 2009, n.8948; Cass. civ. sez. lav. 25 luglio 2008, n.20497; Cass. civ. sez. III, 12 gennaio 2006, n.422), nel contratto di agenzia, pur nella sostanziale diversità delle rispettive prestazioni e della relativa configurazione giuridica, per stabilire se lo scioglimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per fatto imputabile al preponente o all'agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato il concetto di giusta causa di cui all'art.2119 cod. civ., dettato per il lavoro subordinato, stante l'evidente analogia che sussiste tra entrambi i rapporti, egualmente fondati sulla prevalente rilevanza dell'elemento fiduciario.
In particolare, la giusta causa di recesso del preponente può essere identificata solo con l'inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, dell'agente, che leda in misura considerevole l'interesse del primo e renda impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto (Cass. civ., sez.
4 II, 15 aprile 2009, n. 8949; Cass. civ., sez. lav., 25 luglio 2008, n. 20497;
Cass. civ. sez. lav., 10 ottobre 2005).
Ciò posto, ritiene questo Tribunale che la società mandante, sulla quale gravava il relativo onere, non ha provato la sussistenza di un inadempimento, colpevole e di non scarsa importanza, addebitabile all'agente che rende impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 1376/2018).
In particolare, la convenuta ha comunicato all'agente il recesso dal contratto, sulla scorta delle seguenti motivazioni: “A seguito della revoca della misura di prevenzione e del rientro della proprietà, La scrivente ha provveduto ad un accurato controllo della gestione aziendale...Da detta verifica è emerso la violazione degli artt. 4 e 6 del contratto intercorso e l'esistenza di inevasi relativamente a forniture effettuate per un totale ad oggi pari ad € 12.398,88, nonché il mancato sviluppo del settore con conseguente riduzione del fatturato.
Per detti motivi è intendimento della società risolvere con effetto immediato il contratto in essere per la quale la presente comunicazione costituisce formale recesso senza preavviso stante la giusta causa sottesa… a giorni sarà contattato dalla proprietà affinché consegni una relazione sull'operato in corso.”
(cfr. doc. n. 3).
Le motivazioni addotte, alla luce della documentazione versata in atti e delle prove testimoniali espletate, sono però rimaste prive di un adeguato supporto probatorio.
Ed invero, quanto al calo del fatturato, dal report prodotto in atti, relativo agli anni dal 2013 al 2016 (cfr. doc. n. 10), non solo non si evince alcuna riduzione del fatturato del , ma anzi un suo incremento Pt_1
annuale.
Solo l'anno 2018 mostra una flessione al ribasso di € 58.125,70 (cfr. doc.
n. 11), dato quest'ultimo che, tenuto conto del fatturato complessivo annuale dell'agente pari ad € 556.120,10, non è certamente di tale gravità da non consentire la prosecuzione "anche provvisoria" del rapporto, sì da incidere
5 sull'assetto economico della società.
Peraltro, da una valutazione comparativa, emerge che anche gli altri agenti operanti nel settore della vendita, nell'anno 2018, hanno prodotto un fatturato inferiore rispetto a quello dell'anno precedente (cfr. doc. n. 11).
In merito, la parte ricorrente ha dedotto che nel 2018 vi era “stato un ritardo della produzione dei vini bianchi e rosati usciti dopo il (la Org_1
principale vetrina per il vino italiano) e a stagione avanzata, problematiche che hanno avuto ricadute negative sulla commercializzazione”.
La circostanza è stata confermata dal teste consulente Testimone_1
commerciale alle dipendenze della resistente, all'epoca dei fatti di causa, che sul punto ha dichiarato che “nel 2018 ero consulente per l'estero di
[...]
e ricordo che c'è stato un ritardo nella spedizione dei vini Parte_2
bianchi per la fiera che si teneva nel mese di aprile;
ricordo anche che Org_1
questo ritardo c'è stato per la spedizione dei vini bianchi della nuova annata ai clienti per l'assaggio che viene effettuato prima dell'acquisto; quell'anno al
i vini bianchi della nuova annata non sono stati presentati, qualcosa Org_1
della vecchia annata è stato portato non ricordo esattamente le etichette, i vini rossi sono stati presentati ma preciso che non sono legati all'annata” (cfr. verbale d'udienza del 06.11.2023).
È rimasta priva di conforto probatorio, invece, l'allegazione di controparte secondo cui il calo del fatturato del , nel corso dell'anno Pt_1
2018, sarebbe stato pari a € 300,000.
Ed invero, le dichiarazioni rese dalla teste , impiegata Testimone_2
della società, che ha riferito che “da una verifica contabile effettuata è emerso che nel 2018 vi è stato un calo di fatturato di circa €. 300.000,00 dell'intera rete vendita, di cui era responsabile il ricorrente;
sono a conoscenza dei fatti in quanto lavoro da venti anni circa per la società resistente e mi occupo della contabilità” (cfr. verbale di udienza del 13.02.2023) sono smentite dai documenti versati in atti – peraltro di provenienza della stessa società mandante – dai quali, come sopra evidenziato, emerge che il calo del fatturato
6 registrato nell'anno 2018, imputabile all'agente, fu di € 58.125,70.
Infine, al quadro probatorio fin qui descritto, nulla aggiunge la testimonianza di , figlio dell'amministratore della società, che Testimone_3
avendo cominciato a lavorare quale consulente solo alla fine del 2018, si è limitato ad affermare che “in quell'anno era presente al ma non so se Org_1
ci sono stati ritardi nella produzione dei vini presentati alla manifestazione”
(cfr. verbale di udienza del 06.11.2023).
Quanto ai presunti “inevasi” di € 12.398,88, somma quest'ultima che, tenuto conto del fatturato complessivo dell'agente, non giustificherebbe comunque il recesso in “tronco” della mandante dal contratto di agenzia, si osserva che la società convenuta non ha dato alcuna prova delle asserite insolvenze né di azioni giudiziali e/o stragiudiziali volte al recupero dei predetti crediti.
Acclarato, quindi, che il recesso operato dall' Parte_2
non è sorretto da una giusta causa, fondata deve reputarsi la domanda attorea volta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità sostituiva della clientela (che spetta a prescindere dalla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1751 c.c., applicandosi al rapporto di specie le previsioni dell'A.E.C.) che, secondo i conteggi effettuati da parte ricorrente, che si giudicano corretti e ai quali si rinvia - contestati solo genericamente dalla mandante, che neppur ha offerto dei conteggi alternativi - ammontano a complessivi € 26.556,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Al Profita spetta, altresì, la somma di € 3.750,00, ai sensi dell'art. 9 del contratto di agenzia in atti, quale contributo mensile fisso relativo ai mesi di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019 (cfr. doc. n. 17) nonché
l'importo di € 16.678,35, a titolo di provvigioni relative agli anni dal 2017 al
2019 (cfr. doc. nn. 18, 19 e 20) di cui la preponente, come era suo onere, non ha fornito la prova del pagamento.
Infine, quanto all'importo di € 2.957,41, per omessi versamenti
7 (accantonamenti obbligatori omessi presso il Fondo indennità di risoluzione del rapporto costituito presso ), dalla lista dei versamenti FIRR Org_3
versata in atti (cfr. doc. n. 15), risulta che la preponente, dal momento della sottoscrizione del mandato, ha effettuato solo due versamenti per un ammontare di € 879,72 (importo liquidato all'agente) mentre avrebbe dovuto effettuare accantonamenti obbligatori per € 3.837,13, come da prospetto/conteggio redatto dalla , sulla scorta di quanto Organizzazione_4
previsto dall'art. 11 dell'AEC (cfr. doc. n. 16).
Ne consegue che al ricorrente è dovuto, a titolo risarcitorio, l'importo di €
2.957,41, pari alla differenza tra l'ammontare dei versamenti obbligatori e quanto effettivamente liquidato dall'Enasarco all'agente per IRR.
In conclusione, pertanto, l' Parte_2
deve essere condannata a titolo di indennità di mancato
[...]
preavviso, indennità supplettiva di clientela, di contributo fisso mensile relativo ai mesi di novembre 2018, dicembre 2018 e gennaio 2019, provvigioni maturate non riscosse e versamenti FIRR, al pagamento in favore di
[...]
della somma pari a € 49.941,96, oltre interessi e Parte_1
rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE - GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, condanna la società
[...]
, in persona del legale rappresentante pro- Parte_2
tempore, a pagare in favore di , per i titoli di Parte_1
cui in motivazione, la somma complessiva di € 49.941,96, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del sorgere del credito e fino al soddisfo;
- condanna la , in Parte_2
8 persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in complessivi € 8.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese, il 16.05.2024
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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