Ordinanza cautelare 23 ottobre 2024
Accoglimento
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 13/02/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01206/2025REG.PROV.COLL.
N. 07361/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7361 del 2024, proposto dal Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione prima quater , n.-OMISSIS-, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Viste le istanze di passaggio in decisione senza discussione depositate dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Ministero dell’interno chiede la riforma della sentenza del T.a.r. per il Lazio, sezione prima quater , n.-OMISSIS- nella parte in cui ha accolto i motivi aggiunti proposti dal sovrintendente -OMISSIS- avverso il verbale n. 79 del 2 dicembre 2022 con cui la commissione esaminatrice del concorso interno per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, in esito al rinnovato esame della posizione del ricorrente, confermava la precedente valutazione, collocandolo in posizione non utile, al n. 3433.
2. Con ricorso di primo grado il sovr. -OMISSIS- impugnava il decreto del Capo della Polizia del 5 luglio 2022, recante la rideterminazione della graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori nella parte in cui non indicava il suo nominativo, unitamente alla scheda di valutazione dei suoi titoli.
2.1. In esecuzione dell’ordinanza del T.a.r. n.-OMISSIS- la commissione esaminatrice riesaminava la posizione del ricorrente, confermando la precedente valutazione con verbale n. 79/2022, impugnato con motivi aggiunti.
3. Il T.a.r. adito con sentenza n.-OMISSIS-:
a) dichiarava improcedibile il ricorso originario in quanto superato dal verbale n. 79/22, impugnato con motivi aggiunti, con cui la commissione, nel riesaminare la posizione del ricorrente, aveva confermato la precedente valutazione;
b) accoglieva i motivi aggiunti limitatamente ai titoli indicati al capo 6 della motivazione, mentre li respingeva con riguardo ai titoli indicati al capo 6.1;
c) condannava l’amministrazione al pagamento delle spese di lite.
4. Il Ministero dell’interno ha interposto appello, corredato da istanza cautelare e notificato in data 1 ottobre 2024, articolando un unico motivo di gravame con cui lamenta la carenza di motivazione poiché il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare apoditticamente che l’amministrazione non ha tenuto conto di alcuni titoli del ricorrente, senza indicare le ragioni per cui avrebbe dovuto tenerne conto.
5. Si è costituito l’appellato che ha eccepito l’inammissibilità del gravame nonché la sua infondatezza nel merito, chiedendone la reiezione.
6. Con ordinanza n. 3934 del 23 ottobre 2024 è stata accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.
7. In vista dell’udienza di trattazione l’appellato ha depositato memoria, insistendo per la reiezione del gravame.
8. All’udienza del 5 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
9. In via preliminare, deve essere respinta l’eccezione dell’appellato di inammissibilità dell’appello per mancata notifica al controinteressato non costituito in primo grado. Nel giudizio di appello proposto dall’Amministrazione soccombente in primo grado, i controinteressati, avendo una posizione coincidente con essa, sono privi d’interesse a contraddire e non devono essere evocati in giudizio (Cons. Stato, sez. V ,4 luglio 2024, n. 5948; sez. II, 2 dicembre 2024 n. 9644 afferente alla medesima procedura concorsuale per cui è causa).
10. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità per genericità dell’appello che reca, invece, critiche puntuali alla sentenza impugnata la quale, ad avviso dell’appellante, avrebbe assolto “ solo apparentemente l’onere motivazionale ” poiché si sarebbe limitata a statuire che la commissione “ non ha correttamente tenuto conto ” di taluni titoli, senza indicare le ragioni per le quali avrebbe dovuto valutarli positivamente (pag. 8 dell’appello).
11. Sempre in via preliminare, si osserva ancora che l’appellato non ha proposto appello incidentale avverso il capo 6.1 della sentenza che ha in parte respinto il ricorso con riguardo ai titoli ivi indicati: su tale capo si è, quindi, formato il giudicato interno.
12. Premesso quanto sopra l’appello è fondato.
13. Secondo la giurisprudenza, le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici, “ in conformità con quanto previsto dal bando di concorso, sono tenute a elaborare specifici criteri per la valutazione dei titoli e per l'assegnazione del relativo punteggio. Nella individuazione di detti criteri le commissioni esercitano un'attività che può essere connotata in termini di discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile dal giudice amministrativo secondo i noti limiti (violazione delle regole procedurali o eccesso di potere nelle varie ipotesi dell'errore sui presupposti o del travisamento dei fatti, manifesta illogicità o irragionevolezza ” (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 16 maggio 2023 n. 4879; sez. VII, 2 febbraio 2022, n. 743, sez. II, 21 gennaio 2022, n. 388, quest’ultima resa con specifico riferimento alla Polizia di Stato).
14. Nel caso di specie, con verbale n. 1 del 18 giugno 2021 la commissione ha stabilito, ai sensi dell’art. 5 comma 5 del bando di concorso, i punteggi da attribuire a ciascuna categoria di titoli indicata dal bando, i titoli valutabili e i criteri di massima per la valutazione e per l’attribuzione dei punteggi.
15. Per quanto riguarda la categoria di titoli relativi alla formazione professionale del candidato, la commissione ha stabilito di valutare unicamente i corsi (frequentati e superati) rientranti nella classifica di cui all’allegato 1) della circolare n. 500/C/AA2/9553 della Direzione centrale per gli istituti di istruzione.
16. I titoli indicati dal ricorrente non rientrano tra i titoli valutabili secondo i criteri indicati nel verbale n. 1 del 2022 (non impugnato dall’interessato), atteso che:
a) per quanto riguarda la conoscenza dei sistemi informatici, i certificati “ Microsoft Office Share Point server 2007 ” (tra i titoli culturali) e “ MICROSOFT MOSS 2007 – installation and configuration ” (tra i titoli professionali) non rientrano tra i corsi di formazione elencati nell’allegato 1 della circolare n. 500/C/AA2/9553 del 16 febbraio 2009. Del tutto irrilevante è la circostanza-evidenziata dall’appellato- che l’art. 5 comma 1 lett. b) punto 9 del bando preveda, tra i titoli astrattamente valutabili, la generica “ conoscenza certificata delle procedure e dei sistemi informatici riconosciuta a livello europeo e internazionale ” poiché, ai sensi del successivo comma 5, spetta comunque alla commissione determinare, nell’ambito delle categorie indicate dal bando, i titoli concretamente valutabili e l’attribuzione dei punteggi;
b) per quanto attiene al titolo di “ Tutor Formatore attività didattica del centro elettronico nazionale – procedura MIPGWeb ” la commissione ha rilevato che, dalla consultazione del foglio matricolare, non risulta che il titolo sia inerente ad un incarico di docenza, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a) punto 6 del bando. Non coglie nel segno la tesi dell’appellato secondo cui l’attività di tutor andrebbe equiparata a quella di docente poiché la commissione, nel già citato verbale n. 1 del 2021 (non impugnato), ha indicato tra i titoli valutabili unicamente l’attività di docenza e non quella di tutor o altre assimilabili;
c) in ordine al “ Corso di qualificazione operatore elettronici IBM ”, al “ Corso di formazione per addetto alle squadre antincendio ”, al “ Corso di addestramento per amministratore di sistema del programma applicativo MIPGWEB ”, al titolo di “ intercettore telefonico ”, al “ Corso modulo avanzato MIPGWEB ” al corso di “Investigazione informatica ”, al corso di “ Procedura investigativa informatica TETRAS ”, e al corso di “ Procedura informatica SFERA ” (titoli di cui ai punti l, m, n, o, p, q, r, s del ricorso), la commissione ha osservato che si tratta di titoli non indicati nella tabella di cui alla circolare n. 500/C/AA2/9553 del 16 febbraio 2009. Tale circostanza non viene contestata dall’originario ricorrente il quale si limita ad affermare che i titoli sarebbero comunque riconducibili alla definizione di macroarea C, contenuta nella circolare, senza considerare che il più volte citato verbale n. 1 del 2018 qualifica come valutabili, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett a) punto 7 del bando, unicamente i titoli indicati nell’elenco allegato alla circolare ed ivi classificati come appartenenti alla macroarea C;
d) in relazione all’incarico di “ Componente commissione di collaudo progetto SITAP-POR Campania ” (titolo di cui al punto j del ricorso), esso è stato valutato come incarico di “ Componente gruppo di lavoro/comitato/commissione paritetica ” con l’attribuzione di un punteggio pari a 0,08, poiché non emerge da alcun atto che l’attività descritta si riferisca ad una commissione di gara, come sostenuto dall’appellante anche nel presente giudizio. E’ evidente che l’incarico di componente di “ commissione di collaudo ” non è assimilabile sul piano funzionale a quello di “ componente di commissione di gara ”.
17. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, il giudizio espresso dalla commissione non appare affetto da manifesta illogicità e irragionevolezza, poiché conforme ai criteri di valutazione predeterminati dall’organo tecnico secondo le disposizioni del bando di concorso.
18. Per tali ragioni l’appello del Ministero deve essere accolto e, per l’effetto, in riforma parziale della sentenza impugnata, devono essere integralmente respinti i motivi aggiunti di primo grado r.g.n. 12676 del 2022.
19. Le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate in ragione della peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge i motivi aggiunti di primo grado (r.g.n. 12676 del 2022).
Spese del doppio grado compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Antonella Manzione, Consigliere
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Oberdan Forlenza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.